TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Cerenzia C.so Colombo n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe
Peluso che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
CONTRO
Avv. Pierpaolo Platania
domiciliato in Roma, Via Ofanto n. 18 presso lo Studio Legale Controparte_1
convenuto contumace
1 OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato)
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 09.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Pierpaolo Platania per avere lo stesso omesso di depositare le conclusioni scritte ex art. 523, co.2 c.p.p. che hanno determinato ai sensi dell'art. 82, co.2 c.p.p., l'esclusione della parte civile dal processo penale e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione delle somme versate a titolo di onorario per un ammontare pari ad €
9.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, nonchè al risarcimento del danno subìto dall'attore conseguente all'esclusione dal processo penale e dai gradi successivi, per importo pari ad €
10.000,00 ovvero quella diversa somma secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e comunque in misura non superiore ad € 16.000,00. In via subordinata, nella ipotesi in cui il
Giudicante non dovesse ravvisare la sussistenza di responsabilità professionale ex art 1176 cc, in capo al convenuto ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento contrattuale, e per l'effetto, condannare il professionista alla restituzione delle somme versate a titolo di onorario per un ammontare pari ad euro 9.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo nonché al risarcimento del danno subìto dall'attore conseguente all'esclusione dal processo penale e dai gradi successivi, per importo pari ad euro 10.000,00 ovvero quella diversa somma secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e comunque in misura non superiore ad euro 16.000,00.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue. Parte_1
In data 07/04/2017, esso attore conferiva procura speciale all'Avv. Pierpaolo Platania al fine di costituirsi parte civile in suo nome e conto nel procedimento penale n.g.n.r. 55357/2015 instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma nei confronti di per chiedere ed ottenere il Parte_2
risarcimento dei danni materiali sofferti in conseguenza del comportamento delittuoso degli imputati.
2 La procura speciale si inseriva in un più ampio contesto contrattuale, sottoscritto dalle parti in data
27.09.2016 e avente le seguenti condizioni: “ la consulenza professionale richiesta consiste nella rappresentanza ed assistenza giudiziale in Vs favore […] contro e la società di Parte_2
assicurazioni nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma N.R.G. CP_2
055357/15, ivi compresa costituzione di parte civile nonché la rappresentanza ed assistenza nella causa di risarcimento danni in sede civile. Specificamente, l'incarico conferito con il presente mandato riguarderà, con conferimenti di appositi atti di nomina e mandato alle liti: (a) […] (b) “quanto all'eventuale fase dibattimentale, ivi compresa la costituzione di parte civile, tutta l'attività resa dall'apertura del dibattimento sino alla sentenza”.
Il compenso pattuito era pari ad euro 9.000,00, da versarsi come segue: euro 4.000,00 alla costituzione di parte civile in dibattimento, quanto ad euro 3.000,00 all'esito dell'istruttoria dibattimentale del Pubblico Ministero ed il residuo alla discussione.
Esso LO procedeva pertanto al pagamento dei compensi versando l'intera quota relativa alla costituzione di parte civile e pari ad euro 9.000,00. Successivamente, al termine del procedimento penale il Giudice, nella persona della dott.ssa Ilaria Auricchio, con sentenza n. 5455/20 condannava l'imputata alla pena di anni tre di reclusione e statuiva, altresì, la revoca tacita della costituzione di parte civile per il mancato deposito di conclusioni scritte. Pertanto esso attore, a fronte di tale inadempimento, comunicava la revoca del mandato e successivamente ricorreva all'Avv. Giuseppe
Peluso al fine di ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale, trasmettendo a mezzo pec la relativa lettera di diffida e messa in mora nei riguardi dell'Avv. Platania.
Sussisteva ad avviso dell'esponente la responsabilità professionale dell'Avv. Platania, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. per non aver depositato le conclusioni scritte ex art. 523, co. 2,
c.p.p., con ciò dando luogo all'estromissione della parte civile dal processo penale ai sensi dell'art, 82, co. 2, c.p.p. Tale esclusione aveva riguardato non solo la fase di primo grado, ma anche le successive fasi di gravame con l'impossibilità di ottenere, in sede penale, il risarcimento del danno o quantomeno una provvisionale, oltre alla refusione delle spese legali.
Sussisteva del pari un grave inadempimento contrattuale da parte dell'Avv. Platania, per aver omesso di eseguire la prestazione dovuta, alla luce del contratto di mandato sottoscritto in data 27.09.2016, con conseguente diritto ad ottenere ex artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione del contratto, la ripetizione di quanto versato a titolo di corrispettivo, nonché il risarcimento dei danni subiti.
L'Avv. Pierpaolo Platania non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3 ----------------
La causa - istruita con produzione documentale – veniva dapprima sospesa in attesa della definizione del processo penale, quindi riassunta e infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore all'udienza del 09.09.2024 con la concessione dei termini ex art 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore lamenta la condotta negligente dell'Avv. Pierpaolo Platania per non aver depositato, in sede penale, le conclusioni scritte ex art. 523, co. 2, c.p.p., con conseguente avvenuta estromissione della parte civile dal processo penale ai sensi dell'art. 82, co.2, c.p.p.
L'attore, in buona sostanza, deduce che la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, co.2, c.c. da parte del professionista gli avrebbe precluso la possibilità di conseguire il risarcimento del danno, nell'immediato, in sede penale, la rifusione delle spese legali, nonché la partecipazione ai successivi gradi di giudizio. Ha altresì allegato la sussistenza di un grave inadempimento del professionista nello svolgimento della prestazione dovuta, inadempimento che avrebbe precluso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali, rendendo di fatto come non avvenuta l'intera prestazione a seguito dell'esclusione della parte civile dal processo di primo grado e di quelli successivi.
Ripercorrendo anzitutto lo svolgimento dei fatti sottesi alla presente controversia, giova rilevare che, come emerge dalla produzione documentale in atti, in data 07.04.2017 il conferiva procura Pt_1
speciale all'Avv. Pierpaolo Platania ai fini della costituzione di parte civile in sede penale nel procedimento n.g.n.r. 55357/2015 pendente dinnanzi al Tribunale di Roma nei confronti di
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della figlia. Parte_2
La suddetta procura afferiva ad un contesto contrattuale più ampio, sottoscritto dalle parti in data
27.09.2016, ed in osservanza del quale l'attore procedeva a corrispondere in favore dell'Avv. Platania una parte degli importi concordati a titolo di compenso professionale per l'attività svolta di cui al paragrafo 1 lett. B) del contratto di mandato.
Il mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del legale convenuto nel processo penale – oggetto centrale della censura mossa da parte attorea all'operato del professionista - si evince
4 pianamente dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma, che nella parte conclusiva dà atto di tale circostanza, desumendone la revoca tacita della relativa costituzione di parte civile ex art. 82 co. 2
c.p.p.
A seguito di ciò il comunicava al convenuto la revoca del mandato e ricorreva ad altro legale Pt_1
al fine di conseguire il risarcimento dei danni da responsabilità professionale trasmettendo, tramite
PEC, la relativa lettera di diffida e messa in mora.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento della vicenda, occorre valutare, in base ad un giudizio prognostico di natura controfattuale, se l'eventuale deposito delle conclusioni scritte ex art. 523, co.
2, c.p.p. da parte del professionista, avrebbe potuto far conseguire al il risarcimento sperato. Pt_1
Giova infatti osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente - ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica
5 positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017;
Cass. 2638 del 2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Quindi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, occorre valutare se, con la condotta alternativa attiva dell'Avv. Platania, il Pt_1
avrebbe ottenuto il risarcimento del danno, ovvero il risultato sperato, nel relativo giudizio penale.
Si deve, quindi, verificare se la situazione lamentata dall'attore avrebbe subìto una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale e secondo un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli probabilità di risultati utili.
Osserva ora il Tribunale, in primo luogo, che sussiste senza meno l'inadempimento del professionista, consistito nella omessa presentazione delle conclusioni scritte ex art. 523 co. 2 c.p.p., che ha comportato la revoca tacita della costituzione civile nel processo penale intentato nei confronti della
Tale omissione, seppure di attività che non richiedeva certamente particolare sforzo né Pt_2
presentava profili di complessità, ha reso del tutto inutile l'attività pregressa, che è stata di fatto posta nel nulla.
Ciò premesso, occorre anzitutto premettere che Il pregiudizio allegato dall'attore non consiste nella perdita del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, che lo stesso afferma di Pt_1
poter comunque conseguire in sede civilistica. Egli lamenta piuttosto di aver perso la “possibilità di essere parte nel processo penale”, di conseguire in tempi ragionevoli l'entità risarcitoria (anche eventualmente a mezzo di provvisionale) e di ottenere il rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
Per quanto concerne il primo punto, l'estromissione dal processo penale non comporta di per sé sola un concreto pregiudizio, se non con riferimento agli altri due aspetti sopra richiamati.
6 Avuto riguardo alla possibilità di conseguire in tempi ragionevoli il risarcimento del danno, è presumibile che, stante l'esito del processo (condanna dell'imputata, anche in appello, seppure in sede di pena concordata) il giudice penale avrebbe riconosciuto alla parte civile una provvisionale allo stato non quantificabile. Tuttavia, tale circostanza non comporta un danno, poiché l'azione ben può essere promossa in sede civilistica, ove l'entità risarcitoria sarà liquidata nella sua integralità, anche mediante il riconoscimento di rivalutazione monetaria e di interessi per il ritardato pagamento.
Infine, nemmeno il mancato rimborso delle spese di costituzione di parte civile comporta nel caso di specie un concreto pregiudizio, dovendosi accogliere – come si vedrà fra poco – la domanda di risoluzione del contratto di patrocinio, che assorbe interamente quel tipo di danno attraverso l'obbligo restitutorio del compenso già pagato al legale.
Deve invece trovare accoglimento la domanda del di risoluzione del contratto di mandato per Pt_1
inadempimento contrattuale.
Con riferimento al contratto di mandato sottoscritto tra le parti in data 27.09.2016, sussiste l'inadempimento contrattuale da parte del professionista nei confronti dell'attore con riguardo alle previsioni di cui alla lettera b), paragrafo 1 di tale pattuizione, in virtù della quale l'Avv. Platania si impegnava ad eseguire, nell'eventuale fase dibattimentale, ivi compresa la costituzione di parte civile, tutta l'attività dall'apertura del dibattimento fino alla sentenza e per la quale attività il aveva Pt_1
corrisposto a titolo di onorario la somma di euro 9.000,00.
Nello specifico, come già rilevato in precedenza, il professionista non ha adempiuto all'obbligazione assunta in quanto non ha depositato, in favore della parte civile, le conclusioni scritte ex art. 523, co.
2. c.p.p. con conseguente revoca tacita della costituzione di parte civile che ha comportato la sua estromissione dal processo penale.
Siffatto inadempimento posto in essere dall'Avv. Platania, avuto riguardo all'interesse dell'attore, risulta grave e non di scarsa importa ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In tal senso la giurisprudenza afferma che “la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla
7 particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata”.
Nel caso di specie, la condotta inadempiente dell'Avvocato ha inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto negoziale.
Difatti, il professionista non ha portato a compimento l'incarico conferitogli, rendendo, in tal modo, vana l'intera attività legale fino a quel momento espletata, al cospetto, invece, dell'avvenuta e diligente esecuzione della controprestazione da parte del , il quale ha ottemperato all'obbligo Pt_1
assunto versando al professionista la somma pattuita a titolo di compenso.
In conclusione il contratto di mandato, intercorso tra le parti contendenti del giudizio e versato in atti, deve essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con i conseguenti effetti restitutori, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458 c.c.
Dunque, sulla scorta della illustrata ricostruzione fattuale emerge chiaramente il diritto dell'attore alla restituzione delle somme corrisposte in favore del professionista a titolo di onorario per l'attività legale svolta di cui alla lett. B) paragrafo 1 del contratto di mandato.
Risulta, pertanto, fondata e deve essere accolta la domanda del di restituzione delle somme Pt_1
versate a titolo di onorario.
Ciò posto, l'Avv. Platania deve restituire al l'intera somma versata a titolo di compenso Pt_1
professionale e pari ad euro 9.000,00.
L'obbligazione restitutoria derivante dalla risoluzione per inadempimento non è soggetta a rivalutazione in quanto avente natura di debito di valuta. Infatti “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod.civ., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (Cass. n. 10373/2002; n. 5639/2014; n.
14289/2018).
Nel caso di specie non è stato allegato un danno specifico in relazione alla risoluzione del contratto.
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda di risoluzione fino al saldo effettivo (cfr. Cass. n. 6911/2018: “ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere
8 eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.”)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda spiegata dal Sig, nei confronti dell'Avv. Parte_1
Pierpaolo Platania e, per l'effetto dichiara la risoluzione per grave inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in data 27.09.2016 condannando l'Avv.
Pierpaolo Platania alla restituzione, in favore dell'attore della somma di euro 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda di risoluzione fino al saldo effettivo;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna l'Avv. Pierpaolo Platania a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in applicazione del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 3 gennaio 2025
Il giudice
Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Daniela Puccio in qualità di Tirocinante GOP.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Cerenzia C.so Colombo n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe
Peluso che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
CONTRO
Avv. Pierpaolo Platania
domiciliato in Roma, Via Ofanto n. 18 presso lo Studio Legale Controparte_1
convenuto contumace
1 OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato)
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 09.09.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Pierpaolo Platania per avere lo stesso omesso di depositare le conclusioni scritte ex art. 523, co.2 c.p.p. che hanno determinato ai sensi dell'art. 82, co.2 c.p.p., l'esclusione della parte civile dal processo penale e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione delle somme versate a titolo di onorario per un ammontare pari ad €
9.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, nonchè al risarcimento del danno subìto dall'attore conseguente all'esclusione dal processo penale e dai gradi successivi, per importo pari ad €
10.000,00 ovvero quella diversa somma secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e comunque in misura non superiore ad € 16.000,00. In via subordinata, nella ipotesi in cui il
Giudicante non dovesse ravvisare la sussistenza di responsabilità professionale ex art 1176 cc, in capo al convenuto ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento contrattuale, e per l'effetto, condannare il professionista alla restituzione delle somme versate a titolo di onorario per un ammontare pari ad euro 9.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo nonché al risarcimento del danno subìto dall'attore conseguente all'esclusione dal processo penale e dai gradi successivi, per importo pari ad euro 10.000,00 ovvero quella diversa somma secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, e comunque in misura non superiore ad euro 16.000,00.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue. Parte_1
In data 07/04/2017, esso attore conferiva procura speciale all'Avv. Pierpaolo Platania al fine di costituirsi parte civile in suo nome e conto nel procedimento penale n.g.n.r. 55357/2015 instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma nei confronti di per chiedere ed ottenere il Parte_2
risarcimento dei danni materiali sofferti in conseguenza del comportamento delittuoso degli imputati.
2 La procura speciale si inseriva in un più ampio contesto contrattuale, sottoscritto dalle parti in data
27.09.2016 e avente le seguenti condizioni: “ la consulenza professionale richiesta consiste nella rappresentanza ed assistenza giudiziale in Vs favore […] contro e la società di Parte_2
assicurazioni nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma N.R.G. CP_2
055357/15, ivi compresa costituzione di parte civile nonché la rappresentanza ed assistenza nella causa di risarcimento danni in sede civile. Specificamente, l'incarico conferito con il presente mandato riguarderà, con conferimenti di appositi atti di nomina e mandato alle liti: (a) […] (b) “quanto all'eventuale fase dibattimentale, ivi compresa la costituzione di parte civile, tutta l'attività resa dall'apertura del dibattimento sino alla sentenza”.
Il compenso pattuito era pari ad euro 9.000,00, da versarsi come segue: euro 4.000,00 alla costituzione di parte civile in dibattimento, quanto ad euro 3.000,00 all'esito dell'istruttoria dibattimentale del Pubblico Ministero ed il residuo alla discussione.
Esso LO procedeva pertanto al pagamento dei compensi versando l'intera quota relativa alla costituzione di parte civile e pari ad euro 9.000,00. Successivamente, al termine del procedimento penale il Giudice, nella persona della dott.ssa Ilaria Auricchio, con sentenza n. 5455/20 condannava l'imputata alla pena di anni tre di reclusione e statuiva, altresì, la revoca tacita della costituzione di parte civile per il mancato deposito di conclusioni scritte. Pertanto esso attore, a fronte di tale inadempimento, comunicava la revoca del mandato e successivamente ricorreva all'Avv. Giuseppe
Peluso al fine di ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale, trasmettendo a mezzo pec la relativa lettera di diffida e messa in mora nei riguardi dell'Avv. Platania.
Sussisteva ad avviso dell'esponente la responsabilità professionale dell'Avv. Platania, da valutarsi ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. per non aver depositato le conclusioni scritte ex art. 523, co. 2,
c.p.p., con ciò dando luogo all'estromissione della parte civile dal processo penale ai sensi dell'art, 82, co. 2, c.p.p. Tale esclusione aveva riguardato non solo la fase di primo grado, ma anche le successive fasi di gravame con l'impossibilità di ottenere, in sede penale, il risarcimento del danno o quantomeno una provvisionale, oltre alla refusione delle spese legali.
Sussisteva del pari un grave inadempimento contrattuale da parte dell'Avv. Platania, per aver omesso di eseguire la prestazione dovuta, alla luce del contratto di mandato sottoscritto in data 27.09.2016, con conseguente diritto ad ottenere ex artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione del contratto, la ripetizione di quanto versato a titolo di corrispettivo, nonché il risarcimento dei danni subiti.
L'Avv. Pierpaolo Platania non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3 ----------------
La causa - istruita con produzione documentale – veniva dapprima sospesa in attesa della definizione del processo penale, quindi riassunta e infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore all'udienza del 09.09.2024 con la concessione dei termini ex art 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore lamenta la condotta negligente dell'Avv. Pierpaolo Platania per non aver depositato, in sede penale, le conclusioni scritte ex art. 523, co. 2, c.p.p., con conseguente avvenuta estromissione della parte civile dal processo penale ai sensi dell'art. 82, co.2, c.p.p.
L'attore, in buona sostanza, deduce che la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, co.2, c.c. da parte del professionista gli avrebbe precluso la possibilità di conseguire il risarcimento del danno, nell'immediato, in sede penale, la rifusione delle spese legali, nonché la partecipazione ai successivi gradi di giudizio. Ha altresì allegato la sussistenza di un grave inadempimento del professionista nello svolgimento della prestazione dovuta, inadempimento che avrebbe precluso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali, rendendo di fatto come non avvenuta l'intera prestazione a seguito dell'esclusione della parte civile dal processo di primo grado e di quelli successivi.
Ripercorrendo anzitutto lo svolgimento dei fatti sottesi alla presente controversia, giova rilevare che, come emerge dalla produzione documentale in atti, in data 07.04.2017 il conferiva procura Pt_1
speciale all'Avv. Pierpaolo Platania ai fini della costituzione di parte civile in sede penale nel procedimento n.g.n.r. 55357/2015 pendente dinnanzi al Tribunale di Roma nei confronti di
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della figlia. Parte_2
La suddetta procura afferiva ad un contesto contrattuale più ampio, sottoscritto dalle parti in data
27.09.2016, ed in osservanza del quale l'attore procedeva a corrispondere in favore dell'Avv. Platania una parte degli importi concordati a titolo di compenso professionale per l'attività svolta di cui al paragrafo 1 lett. B) del contratto di mandato.
Il mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del legale convenuto nel processo penale – oggetto centrale della censura mossa da parte attorea all'operato del professionista - si evince
4 pianamente dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma, che nella parte conclusiva dà atto di tale circostanza, desumendone la revoca tacita della relativa costituzione di parte civile ex art. 82 co. 2
c.p.p.
A seguito di ciò il comunicava al convenuto la revoca del mandato e ricorreva ad altro legale Pt_1
al fine di conseguire il risarcimento dei danni da responsabilità professionale trasmettendo, tramite
PEC, la relativa lettera di diffida e messa in mora.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento della vicenda, occorre valutare, in base ad un giudizio prognostico di natura controfattuale, se l'eventuale deposito delle conclusioni scritte ex art. 523, co.
2, c.p.p. da parte del professionista, avrebbe potuto far conseguire al il risarcimento sperato. Pt_1
Giova infatti osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente - ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica
5 positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017;
Cass. 2638 del 2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Quindi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, occorre valutare se, con la condotta alternativa attiva dell'Avv. Platania, il Pt_1
avrebbe ottenuto il risarcimento del danno, ovvero il risultato sperato, nel relativo giudizio penale.
Si deve, quindi, verificare se la situazione lamentata dall'attore avrebbe subìto una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale e secondo un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli probabilità di risultati utili.
Osserva ora il Tribunale, in primo luogo, che sussiste senza meno l'inadempimento del professionista, consistito nella omessa presentazione delle conclusioni scritte ex art. 523 co. 2 c.p.p., che ha comportato la revoca tacita della costituzione civile nel processo penale intentato nei confronti della
Tale omissione, seppure di attività che non richiedeva certamente particolare sforzo né Pt_2
presentava profili di complessità, ha reso del tutto inutile l'attività pregressa, che è stata di fatto posta nel nulla.
Ciò premesso, occorre anzitutto premettere che Il pregiudizio allegato dall'attore non consiste nella perdita del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, che lo stesso afferma di Pt_1
poter comunque conseguire in sede civilistica. Egli lamenta piuttosto di aver perso la “possibilità di essere parte nel processo penale”, di conseguire in tempi ragionevoli l'entità risarcitoria (anche eventualmente a mezzo di provvisionale) e di ottenere il rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
Per quanto concerne il primo punto, l'estromissione dal processo penale non comporta di per sé sola un concreto pregiudizio, se non con riferimento agli altri due aspetti sopra richiamati.
6 Avuto riguardo alla possibilità di conseguire in tempi ragionevoli il risarcimento del danno, è presumibile che, stante l'esito del processo (condanna dell'imputata, anche in appello, seppure in sede di pena concordata) il giudice penale avrebbe riconosciuto alla parte civile una provvisionale allo stato non quantificabile. Tuttavia, tale circostanza non comporta un danno, poiché l'azione ben può essere promossa in sede civilistica, ove l'entità risarcitoria sarà liquidata nella sua integralità, anche mediante il riconoscimento di rivalutazione monetaria e di interessi per il ritardato pagamento.
Infine, nemmeno il mancato rimborso delle spese di costituzione di parte civile comporta nel caso di specie un concreto pregiudizio, dovendosi accogliere – come si vedrà fra poco – la domanda di risoluzione del contratto di patrocinio, che assorbe interamente quel tipo di danno attraverso l'obbligo restitutorio del compenso già pagato al legale.
Deve invece trovare accoglimento la domanda del di risoluzione del contratto di mandato per Pt_1
inadempimento contrattuale.
Con riferimento al contratto di mandato sottoscritto tra le parti in data 27.09.2016, sussiste l'inadempimento contrattuale da parte del professionista nei confronti dell'attore con riguardo alle previsioni di cui alla lettera b), paragrafo 1 di tale pattuizione, in virtù della quale l'Avv. Platania si impegnava ad eseguire, nell'eventuale fase dibattimentale, ivi compresa la costituzione di parte civile, tutta l'attività dall'apertura del dibattimento fino alla sentenza e per la quale attività il aveva Pt_1
corrisposto a titolo di onorario la somma di euro 9.000,00.
Nello specifico, come già rilevato in precedenza, il professionista non ha adempiuto all'obbligazione assunta in quanto non ha depositato, in favore della parte civile, le conclusioni scritte ex art. 523, co.
2. c.p.p. con conseguente revoca tacita della costituzione di parte civile che ha comportato la sua estromissione dal processo penale.
Siffatto inadempimento posto in essere dall'Avv. Platania, avuto riguardo all'interesse dell'attore, risulta grave e non di scarsa importa ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In tal senso la giurisprudenza afferma che “la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla
7 particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata”.
Nel caso di specie, la condotta inadempiente dell'Avvocato ha inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto negoziale.
Difatti, il professionista non ha portato a compimento l'incarico conferitogli, rendendo, in tal modo, vana l'intera attività legale fino a quel momento espletata, al cospetto, invece, dell'avvenuta e diligente esecuzione della controprestazione da parte del , il quale ha ottemperato all'obbligo Pt_1
assunto versando al professionista la somma pattuita a titolo di compenso.
In conclusione il contratto di mandato, intercorso tra le parti contendenti del giudizio e versato in atti, deve essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con i conseguenti effetti restitutori, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458 c.c.
Dunque, sulla scorta della illustrata ricostruzione fattuale emerge chiaramente il diritto dell'attore alla restituzione delle somme corrisposte in favore del professionista a titolo di onorario per l'attività legale svolta di cui alla lett. B) paragrafo 1 del contratto di mandato.
Risulta, pertanto, fondata e deve essere accolta la domanda del di restituzione delle somme Pt_1
versate a titolo di onorario.
Ciò posto, l'Avv. Platania deve restituire al l'intera somma versata a titolo di compenso Pt_1
professionale e pari ad euro 9.000,00.
L'obbligazione restitutoria derivante dalla risoluzione per inadempimento non è soggetta a rivalutazione in quanto avente natura di debito di valuta. Infatti “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod.civ., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (Cass. n. 10373/2002; n. 5639/2014; n.
14289/2018).
Nel caso di specie non è stato allegato un danno specifico in relazione alla risoluzione del contratto.
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda di risoluzione fino al saldo effettivo (cfr. Cass. n. 6911/2018: “ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere
8 eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.”)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda spiegata dal Sig, nei confronti dell'Avv. Parte_1
Pierpaolo Platania e, per l'effetto dichiara la risoluzione per grave inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in data 27.09.2016 condannando l'Avv.
Pierpaolo Platania alla restituzione, in favore dell'attore della somma di euro 9.000,00, oltre interessi legali dalla domanda di risoluzione fino al saldo effettivo;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) Condanna l'Avv. Pierpaolo Platania a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in applicazione del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 3 gennaio 2025
Il giudice
Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Daniela Puccio in qualità di Tirocinante GOP.
9