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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 372 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante, (C.F.: P.IVA_1 E_
, (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente Parte_4 C.F._3 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Laura Fagioli, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello,
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Luca Murru per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
appellata
E CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Luca
Murru per procura speciale allegata all'atto di intervento,
interveniente
All'udienza dell'11-10-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte
1) accertata la fondatezza dei motivi di cui all'espositiva in atti, in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le declaratorie di legge;
2)
3)
4)
ovvero, in via di subordine, in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le declaratorie di legge;
in subordine, ammettere consulenza d'ufficio atta a determinare, sulla base dei documenti contabili versati in giudizio, il corretto rapporto di dare avere;
ovvero, in via di ulteriore subordine, in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte, la nullità
del contratto di finanziamento 00506/6000/68073655 – e delle relative fideiussioni – azionato nel d.i. opposto per carenza e/o illiceità della causa e/o comunque dei requisiti richiesti dalla legge per la loro validità
e, per l'effetto, accertata l'insussistenza dell'asserito credito di controparte così come indicato nell'atto impugnato, dichiarare non dovute le somme richieste alla Controparte_3
e ai suoi fideiussori e per l'effetto revocare il decreto
[...]
ingiuntivo opposto con obbligo di restituzione in favore della società
opponente delle rate dei finanziamenti scadute e corrisposte alla banca;
in ogni caso, in accoglimento del quarto motivo d'appello, dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da E_
relativamente alla clausola n. 6 ivi contenuta e per l'effetto la decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti;
5) in ogni caso, in accoglimento del quinto motivo d'appello, dichiarare la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate da , Parte_3 [...]
e ; Pt_2 Parte_4
6) con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. del gravame interposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 573/2022, emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 8-02-2022 e pubblicata l'8-03-2022;
2) in via principale, respingere le domande formulate con atto d'appello,
in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 573/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari
in data 8-02-2022 e pubblicata l'8-03-2022;
3) in via istruttoria, rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio perché infondata e inammissibile in quanto meramente esplorativa;
4) in ogni caso, con vittoria e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse dell'interveniente: voglia la Corte
1) in sostituzione di accogliere le conclusioni Controparte_1
dalla medesima formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 573/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da Controparte_3 E_
e avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 Parte_4
n. 238/2015 emesso dal medesimo tribunale per l'importo complessivo di euro
124.052,80, oltre interessi e spese, su ricorso di quale Controparte_4
procuratore di a titolo di restituzione delle somme Controparte_5
residue ancora dovute in virtù di due finanziamenti concessi alla cooperativa rispettivamente in data 20-12-2005 e in data 29-10-2010, garantiti il CP_3
primo da fideiussione omnibus rilasciata da (anche E_
amministratore della società) e il secondo da fideiussione specifica prestata da
; il decreto ingiuntivo E_ Parte_3 Parte_4
opposto era dichiarato esecutivo e le spese processuali poste a carico dei soccombenti.
Gli opponenti a decreto ingiuntivo deducevano: - l'illegittimità dell'anatocismo applicato ai mutui, essendo gli interessi moratori calcolati sul mancato pagamento di rate comprensive di rate ed interessi;
- l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori, complessivamente considerati;
- la nullità dei contratti di finanziamento in quanto finalizzati a ripianare il debito derivante dallo scoperto di conto corrente su cui erano appoggiati, a sua volta viziato da poste illegittime, quali interessi ultralegali non pattuiti e capitalizzati trimestralmente;
- l'improcedibilità dell'azione conseguente alla mancata intimazione e mancata decadenza dal beneficio della restituzione rateale;
- la nullità delle fideiussioni,
in quanto accessorie di obbligazioni nulle, e comunque l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. Chiedevano quindi la revoca del decreto opposto e la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi e/o di altre voci ritenute illegittime.
Nella comparsa conclusionale gli attori sollevavano inoltre eccezione di nullità
delle fideiussioni contenenti clausole conformi al modello ABI dichiarato in parte
qua anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005.
Nella contestazione svolta dall'opposta fondata sulla prova documentale della stipulazione dei due finanziamenti, allegata al ricorso monitorio, il tribunale osservava in primo luogo che, a fronte della produzione dei due contratti di finanziamento da parte della creditrice opposta, i rilievi mossi in ordine alla composizione degli importi richiesti con l'ingiunzione e, segnatamente, la commistione con componenti illegittime, erano genericamente formulati,
mentre le ulteriori precisazioni riguardanti il numero delle rate pagate erano tardive in quanto introdotte solo con la comparsa conclusionale.
Nell'analizzare le singole deduzioni, il giudicante di primo grado riteneva che: -
l'intimazione di pagamento immediato, e conseguente decadenza dal beneficio del termine ai sensi ed agli effetti di cui l'artt. 1186 c.c., era validamente manifestata dalla banca anche con il ricorso per ingiunzione, non avendo gli opponenti contestato il presupposto del dissesto economico e non potendo interpretarsi quale esclusiva la modalità di comunicazione prevista nel contratto
(lettera raccomandata); - non era provato che il finanziamento del 20-12-2005
fosse confluito sul conto corrente intrattenuto dalla società, così dovendosi escludere qualsiasi confusione con il debito formatosi sul conto corrente;
- il finanziamento del 29-10-2010 risultava invece confluito sul conto corrente della società, come emergeva dall'estratto n. 10/2010 depositato dalla banca a seguito dell'ordine di esibizione, ed aveva prodotto l'effetto estintivo del debito accumulato sul conto corrente, divenuto attivo, la cui composizione era tuttavia frutto di espressa pattuizione contrattuale ivi compresa l'applicazione di interessi anatocistici;
- l'anatocismo sugli interessi moratori dei mutui era pattuito in conformità alla Delibera CICR del 9-02-2000; - era generica l'allegazione dell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora sopra soglia;
-
la posizione di sofferenza della società debitrice era stata regolarmente comunicata ai garanti (docc.
8-10 fascicolo convenuta); - alcuna violazione della legge antitrust poteva essere rilevata sulla garanzia rilasciata per il contratto del
2010, trattandosi di garanzie specifiche e non omnibus, mentre l'eventuale rilievo di nullità della fideiussione prestata da sul finanziamento E_
del 2005 poteva colpire soltanto le clausole 2, 6 e 8, censurate dal provvedimento della Banca d'Italia, e non incideva pertanto sull'esistenza della garanzia;
- era generica l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., non avendo gli attori dimostrato quale nuovo credito la banca avrebbe erogato alla società a fronte di deteriorate condizioni economico-finanziarie del debitore.
Avverso tale decisione hanno proposto appello Controparte_3
e
[...] E_ Parte_3 Parte_4
, deducendo: (i) l'erronea e contraddittoria interpretazione della
[...] domanda monitoria nella parte in cui il primo giudice affermava che il titolo posto a base della domanda era costituito dai finanziamenti erogati alla società,
essendo stato invece documentato che il finanziamento del 29-10-2010 era confluito sul conto corrente n. 0822/40420113, ripianandone il saldo negativo,
con conseguente confusione con il rapporto di apertura di credito appoggiato sullo stesso conto, delle cui condizioni la banca non offriva prova;
(ii) l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla prova del credito nella parte in cui il tribunale giudicava generiche le contestazioni svolte nell'opposizione e tardive le eccezioni formulate negli scritti successivi, senza considerare che, soltanto in esito all'esibizione degli estratti conto da parte della banca, parte opponente poteva contestare, con le note di trattazione scritta dell'udienza del 30-10-2020 l'importo della somma chiesta in restituzione sul finanziamento del 2010; (iii) la violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui il tribunale considerava valido il finanziamento confluito sul conto corrente nonostante fosse stato destinato a pagare poste debitorie provenienti da un'apertura di credito non documentata e illegittimamente applicata con tassi ultralegali e commissioni prive di causa;
(iv) l'omessa pronuncia in ordine alla nullità della clausola della fideiussione prestata da laddove E_
prevedeva la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; (v) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella parte in cui il tribunale considerava valide, a norma dell'art. 1956 c.c., le fideiussioni specifiche rilasciate da E_
, senza analizzare gli altri profili
[...] Parte_3 Parte_4
di nullità eccepiti in citazione ed in particolare l'avere la banca abusato della propria posizione inducendo la cooperativa a chiedere un ulteriore CP_3
finanziamento, nonostante la manifesta incapacità della debitrice di restituire il primo, ottenendo la prestazione di nuove garanzie.
Si è costituita quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_5
in virtù di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342-348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata il 25-01-2023 è intervenuta la CP_2
assumendo di essere titolare del credito oggetto di causa per effetto della scissione della e conseguente attribuzione a sé di un Controparte_1
compendio di attività e passività.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile,
tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019;
n. 10916/17).
Il primo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. L'appellante ha censurato, da una parte, l'interpretazione della domanda monitoria adottata dal primo giudice laddove concludeva che il titolo posto a base del ricorso per ingiunzione era costituito dai finanziamenti erogati alla società e ciò in contraddizione con l'accertamento, pure eseguito, che il finanziamento del 29-10-2010 era confluito sul conto corrente n.
0822/40420113, ripianandone il saldo negativo;
dall'altra, la statuizione di validità di detta operazione, in violazione del disposto di cui all'art. 1418 c.c.,
realizzata con la finalità di pagare poste debitorie provenienti da un'apertura di credito non documentata e illegittimamente applicata con tassi ultralegali e commissioni prive di causa.
I motivi sono complessivamente infondati.
In primo luogo, va confermata l'analisi dei fatti costitutivi del credito azionato monitoriamente, come espressa in prime cure.
Nel ricorso la creditrice dichiarava espressamente di agire per il recupero del saldo dei due contratti di finanziamento ivi menzionati, indicando in modo specifico gli importi richiesti per capitale, quelli per rate impagate e l'ammontare degli interessi.
La circostanza che per uno dei finanziamenti - quello risalente al 2010 e l'unico oggetto del presente gravame - sia stata accertata l'erogazione sul conto corrente non vale a mutare il titolo speso dall'intimante e cioè la stipulazione del mutuo, con conseguente obbligazione in capo al mutuatario di restituzione del tantundem gravato da interessi. Il rilievo dell'esistenza di un titolo diverso, ovvero il pagamento del saldo del conto corrente, svolto dall'appellante, si scontra con l'espressa indicazione delle ragioni della domanda enunciate dal creditore e non può essere recuperato attraverso la constatazione di un mero fatto e cioè che, una volta confluito nel conto, l'importo mutuato si era “confuso” con le poste ivi annotate derivanti dall'applicazione di un'apertura di credito appoggiata sullo stesso conto.
Infatti, pacifica la materiale consegna della somma mediante accredito sul conto corrente e quindi il perfezionamento del contratto di mutuo, non incide sull'obbligazione del mutuatario l'annotazione in conto di un saldo attivo per effetto di un versamento solutorio.
La rivisitazione della causa in concreto che parte appellante vorrebbe ottenere non era supportata dall'allegazione in primo grado di elementi concreti dai quali inferire il perseguimento di una funzione economica distorta rispetto alla causa tipica del mutuo nemmeno ricorrendo alla figura del collegamento negoziale,
che presuppone che alla funzione economica dei singoli contratti collegati si sovrapponga una causa unitaria assorbente;
neppure risulta fosse allegato il requisito soggettivo ovvero il comune intento delle parti di perseguire, oltre l'effetto tipico di ciascuno dei contratti, anche l'interazione reciproca tra i negozi. La deduzione svolta dagli opponenti (v. punti da 22 a 35 atto di citazione di primo grado) per sostenere la nullità del finanziamento del 2010 si fondava su una presunta volontà della banca di ottenere il pagamento delle passività
maturate sul conto corrente – ivi comprese le voci illegittimamente addebitate – così vanificando gli effetti della traditio ottenuta mediante l'accredito ed inficiando il titolo autonomo di disponibilità della somma.
Le conseguenze che la parte vorrebbe trarne potrebbero rilevare sul piano della formazione della volontà e quindi dell'annullabilità del contratto, ma non sul piano della nullità per difetto di causa o per frode alla legge.
Ritiene questa Corte che, una volta esclusa nel mutuo la natura di contratto di scopo (diversamente dal vecchio credito edilizio ove era forte anche il connotato soggettivo dell'istituto mutuante e quindi la necessità che le somme erogate fossero destinate alla finalità enunciata), la causa concreta del negozio è assolta dalla dazione di una somma il cui utilizzo ben può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo (cfr. Cass. n. 28662/13; n. 9475/22: «affinchè possa
configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un
nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla
genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la
propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico
e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una
connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata
nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi,
secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le
ripercussioni delle vicende dell'altro»). E' opinione prevalente in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 37654/21, n.
23142/22, n. 16377/23) che l'accreditamento di una somma di denaro sul conto corrente integra la datio rei necessaria alla configurazione del mutuo, avendone il correntista acquisito la disponibilità (diversamente dal caso in cui la disponibilità sia congelata in attesa che si verifichino determinate condizioni,
profilo rilevante ai fini della formazione di un titolo esecutivo, cfr. Cass. Civ. n.
12007/24) indipendentemente dall'utilizzo che intenda farne.
In questi termini la domanda di adempimento promossa dal mutuante, previa decadenza dal beneficio del termine, non ha ad oggetto il saldo negativo del conto corrente bensì il capitale mutuato non ancora restituito e gli interessi scaduti.
La contestazione delle poste che il correntista assuma indebitamente annotate a debito, perché frutto dell'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici o di commissioni nulle, attiene alla diversa domanda di pagamento del saldo del conto corrente, che la banca non proponeva con il ricorso per ingiunzione cosicché non può essere messa a suo carico la produzione del contratto di apertura di credito asseritamente appoggiato sul conto.
Il secondo motivo è fondato.
Gli appellanti hanno dedotto l'erronea valutazione della prova del credito laddove il tribunale reputava generiche le contestazioni svolte nell'opposizione e tardive le eccezioni formulate negli scritti successivi, senza considerare che,
soltanto in esito all'esibizione degli estratti conto da parte della banca, parte opponente poteva contestare, con le note di trattazione scritta dell'udienza del
30-10-2020 l'importo della somma chiesta in restituzione sul finanziamento del
2010.
Nell'atto introduttivo di primo grado gli attori lamentavano l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari su entrambi i finanziamenti e sostenevano l'invalidità di tali poste nonché l'indeterminatezza della domanda;
dubitavano,
inoltre, della corretta determinazione del credito azionato, in quanto svincolato dalla indicazione di periodi di riferimento e modalità di calcolo (punto 16
citazione).
Nelle note di trattazione scritte depositate il 20-10-20, ai sensi dell'art. 221 l. n.
77/20, gli opponenti insistevano sull'esistenza di un collegamento funzionale tra il finanziamento del 2010 e il saldo del conto corrente, “quest'ultimo generato
dall'applicazione di interessi ultralegali e usurari, commissioni di massimo
scoperto e indebiti oneri bancari, anche per affidamenti, e/o ad altro titolo
addebitati”, e rilevavano l'inconferenza dell'estratto di saldaconto allegato dalla banca rispetto agli estratti conto depositati dalla banca a seguito dell'ordine di esibizione, dai quali emergeva il pagamento di rate non conteggiate.
Nella comparsa conclusionale gli attori argomentavano circa l'indeterminatezza del credito preteso dalla banca, come precisato nella certificazione allegata al ricorso per ingiunzione, che non trovava riscontro negli estratti conto prodotti dalla stessa banca ove erano registrati pagamenti superiori a quelli certificati. Il primo giudice non esaminava i profili trattati nella comparsa conclusionale,
ritenendoli tardivi.
Questa Corte non concorda con tale statuizione.
Va premesso che correttamente il tribunale richiamava il principio generale secondo il quale, provata l'erogazione del finanziamento, la contestazione svolta dagli opponenti delimitava il campo di indagine sottoposto a giudizio, nei cui ristretti confini doveva essere verificato l'adempimento del debitore, onerato della prova del pagamento.
Orbene, fin dall'atto introduttivo, seppure senza indicare analiticamente singoli pagamenti, gli opponenti sostenevano l'erroneità del conteggio offerto dalla banca del residuo ancora dovuto;
la contestazione veniva riportata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note scritte di trattazione nel periodo Covid,
nelle quali era puntualizzata l'esistenza di pagamenti rateali, quali risultanti dagli estratti esibiti su ordine del giudice, superiori a quelli riconosciuti dal creditore.
La migliore esposizione contenuta nella comparsa conclusionale circa il numero delle rate annotate in pagamento negli estratti conto non introduceva nuove allegazioni, limitandosi a sviluppare argomenti difensivi su circostanze già
dedotte in giudizio.
D'altronde, la prova documentale dei pagamenti – che sarebbe stato onere del debitore offrire – era comunque acquisita in giudizio attraverso l'onere di esibizione disposto dal giudice, al quale era dunque sottoposto il compendio documentale da cui ricavare l'esatto ammontare dell'importo non restituito. Infatti, da una semplice disamina degli estratti conto relativi al periodo dal settembre 2010 al febbraio 2013 risultano n. 10 pagamenti di rate del mutuo
00/0068073655 erogato in data 29-10-2010 (il 29-12-2010, il 29-11-2010, il 31-
01-2011, il 28-02-2011, il 29-03-2011, il 29-04-2011, il 5-12-2011, il 12-04-2012,
il 21-07-2012, il 30-08-2012), di cui una di importo inferiore ed una di importo superiore a quello stabilito nel piano di ammortamento. Avendone
pacificamente la banca conteggiato n. 8 (v. doc. n. 4 allegato al ricorso per ingiunzione in cui si dà atto che rimangono impagate n. 35 rate su 60), è evidente che la somma ingiunta a titolo di capitale, rate impagate e interessi non corrisponde all'evidenza documentale.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Si rende dunque necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare – sulla base degli estratti conto versati in causa – l'ammontare del capitale residuo, delle rate scadute alla data della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora sulle rate scadute e sul capitale residuo. La
medesima indagine deve essere svolta anche per la verifica dei pagamenti,
eventualmente eseguiti mediante versamento in conto, relativi al finanziamento n. 506/6000/68032223 stipulato nel 2005.
Con il quarto motivo parte appellante ha dedotto l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita nullità della clausola della fideiussione prestata da E_
laddove prevedeva la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., clausola che lo stesso tribunale riconosceva conforme al modello di fideiussione ABI, dichiarato anticoncorrenzionale dalla banca d'Italia.
Di contro, va osservato che il primo giudice esaminava l'eccezione e concludeva che avrebbe potuto colpire soltanto quella clausola e non l'intera garanzia,
pertanto validamente prestata da . E_
La statuizione è conforme al principio espresso dalla cassazione S.U. n.
41994//21 e non necessita di ulteriori valutazioni, posto che il fideiussore non allegava che la banca gli avesse intimato il pagamento dopo il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. né l'appellante ha argomentato al riguardo.
Il quinto motivo è parimenti infondato.
Il tribunale respingeva l'eccezione di nullità delle garanzie prestate dagli opponenti sul presupposto che non fosse emersa la prospettata concessione di nuovo credito a fronte di peggiorate condizioni patrimoniali della debitrice, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Gli appellanti si sono doluti dal mancato esame degli altri profili di nullità dedotti e, segnatamente, della violazione del precetto generale di buona fede e correttezza che deve governare tutte le relazioni contrattuali, nella specie ravvisabile nell'aver concesso un ulteriore finanziamento in data 29-10-2010
nonostante la debitrice avesse appena un mese prima stipulato una rinegoziazione del precedente finanziamento del 2005 perché evidentemente non in condizioni di onorarlo. Tuttavia, in difetto di migliori allegazioni circa la situazione economico-
finanziaria della cooperativa negli anni 2005-2010, non è dato sapere se CP_3
la banca – la quale è un'impresa esercente il credito e in tale veste e con criterio di buona amministrazione delle proprie risorse provvede alla disamina delle domande di finanziamento – avesse elargito alla debitrice un ulteriore flusso finanziario rispetto a quello già concesso in spregio degli ordinari criteri di valutazione del merito creditizio o comunque abusando della propria posizione per conseguire nuove garanzie. Neppure può trarsi in via presuntiva dalla rinegoziazione del precedente mutuo una compromissione della scelta negoziale della debitrice, la quale astrattamente poteva aver chiesto ulteriore credito con una previsione di andamento positivo degli affari.
In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e la causa rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e Controparte_3 E_ Parte_3
avverso la sentenza n. 573/2022 del Tribunale di Parte_4
Cagliari, che nel resto si conferma, revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2015 e dispone con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento per la determinazione del credito.
Così deciso in Cagliari, il 16-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 372 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante, (C.F.: P.IVA_1 E_
, (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente Parte_4 C.F._3 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Laura Fagioli, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello,
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Luca Murru per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
appellata
E CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Luca
Murru per procura speciale allegata all'atto di intervento,
interveniente
All'udienza dell'11-10-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte
1) accertata la fondatezza dei motivi di cui all'espositiva in atti, in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le declaratorie di legge;
2)
3)
4)
ovvero, in via di subordine, in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le declaratorie di legge;
in subordine, ammettere consulenza d'ufficio atta a determinare, sulla base dei documenti contabili versati in giudizio, il corretto rapporto di dare avere;
ovvero, in via di ulteriore subordine, in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte, la nullità
del contratto di finanziamento 00506/6000/68073655 – e delle relative fideiussioni – azionato nel d.i. opposto per carenza e/o illiceità della causa e/o comunque dei requisiti richiesti dalla legge per la loro validità
e, per l'effetto, accertata l'insussistenza dell'asserito credito di controparte così come indicato nell'atto impugnato, dichiarare non dovute le somme richieste alla Controparte_3
e ai suoi fideiussori e per l'effetto revocare il decreto
[...]
ingiuntivo opposto con obbligo di restituzione in favore della società
opponente delle rate dei finanziamenti scadute e corrisposte alla banca;
in ogni caso, in accoglimento del quarto motivo d'appello, dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da E_
relativamente alla clausola n. 6 ivi contenuta e per l'effetto la decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti;
5) in ogni caso, in accoglimento del quinto motivo d'appello, dichiarare la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate da , Parte_3 [...]
e ; Pt_2 Parte_4
6) con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. del gravame interposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 573/2022, emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 8-02-2022 e pubblicata l'8-03-2022;
2) in via principale, respingere le domande formulate con atto d'appello,
in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 573/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari
in data 8-02-2022 e pubblicata l'8-03-2022;
3) in via istruttoria, rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio perché infondata e inammissibile in quanto meramente esplorativa;
4) in ogni caso, con vittoria e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse dell'interveniente: voglia la Corte
1) in sostituzione di accogliere le conclusioni Controparte_1
dalla medesima formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 573/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da Controparte_3 E_
e avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 Parte_4
n. 238/2015 emesso dal medesimo tribunale per l'importo complessivo di euro
124.052,80, oltre interessi e spese, su ricorso di quale Controparte_4
procuratore di a titolo di restituzione delle somme Controparte_5
residue ancora dovute in virtù di due finanziamenti concessi alla cooperativa rispettivamente in data 20-12-2005 e in data 29-10-2010, garantiti il CP_3
primo da fideiussione omnibus rilasciata da (anche E_
amministratore della società) e il secondo da fideiussione specifica prestata da
; il decreto ingiuntivo E_ Parte_3 Parte_4
opposto era dichiarato esecutivo e le spese processuali poste a carico dei soccombenti.
Gli opponenti a decreto ingiuntivo deducevano: - l'illegittimità dell'anatocismo applicato ai mutui, essendo gli interessi moratori calcolati sul mancato pagamento di rate comprensive di rate ed interessi;
- l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori, complessivamente considerati;
- la nullità dei contratti di finanziamento in quanto finalizzati a ripianare il debito derivante dallo scoperto di conto corrente su cui erano appoggiati, a sua volta viziato da poste illegittime, quali interessi ultralegali non pattuiti e capitalizzati trimestralmente;
- l'improcedibilità dell'azione conseguente alla mancata intimazione e mancata decadenza dal beneficio della restituzione rateale;
- la nullità delle fideiussioni,
in quanto accessorie di obbligazioni nulle, e comunque l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. Chiedevano quindi la revoca del decreto opposto e la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi e/o di altre voci ritenute illegittime.
Nella comparsa conclusionale gli attori sollevavano inoltre eccezione di nullità
delle fideiussioni contenenti clausole conformi al modello ABI dichiarato in parte
qua anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005.
Nella contestazione svolta dall'opposta fondata sulla prova documentale della stipulazione dei due finanziamenti, allegata al ricorso monitorio, il tribunale osservava in primo luogo che, a fronte della produzione dei due contratti di finanziamento da parte della creditrice opposta, i rilievi mossi in ordine alla composizione degli importi richiesti con l'ingiunzione e, segnatamente, la commistione con componenti illegittime, erano genericamente formulati,
mentre le ulteriori precisazioni riguardanti il numero delle rate pagate erano tardive in quanto introdotte solo con la comparsa conclusionale.
Nell'analizzare le singole deduzioni, il giudicante di primo grado riteneva che: -
l'intimazione di pagamento immediato, e conseguente decadenza dal beneficio del termine ai sensi ed agli effetti di cui l'artt. 1186 c.c., era validamente manifestata dalla banca anche con il ricorso per ingiunzione, non avendo gli opponenti contestato il presupposto del dissesto economico e non potendo interpretarsi quale esclusiva la modalità di comunicazione prevista nel contratto
(lettera raccomandata); - non era provato che il finanziamento del 20-12-2005
fosse confluito sul conto corrente intrattenuto dalla società, così dovendosi escludere qualsiasi confusione con il debito formatosi sul conto corrente;
- il finanziamento del 29-10-2010 risultava invece confluito sul conto corrente della società, come emergeva dall'estratto n. 10/2010 depositato dalla banca a seguito dell'ordine di esibizione, ed aveva prodotto l'effetto estintivo del debito accumulato sul conto corrente, divenuto attivo, la cui composizione era tuttavia frutto di espressa pattuizione contrattuale ivi compresa l'applicazione di interessi anatocistici;
- l'anatocismo sugli interessi moratori dei mutui era pattuito in conformità alla Delibera CICR del 9-02-2000; - era generica l'allegazione dell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora sopra soglia;
-
la posizione di sofferenza della società debitrice era stata regolarmente comunicata ai garanti (docc.
8-10 fascicolo convenuta); - alcuna violazione della legge antitrust poteva essere rilevata sulla garanzia rilasciata per il contratto del
2010, trattandosi di garanzie specifiche e non omnibus, mentre l'eventuale rilievo di nullità della fideiussione prestata da sul finanziamento E_
del 2005 poteva colpire soltanto le clausole 2, 6 e 8, censurate dal provvedimento della Banca d'Italia, e non incideva pertanto sull'esistenza della garanzia;
- era generica l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., non avendo gli attori dimostrato quale nuovo credito la banca avrebbe erogato alla società a fronte di deteriorate condizioni economico-finanziarie del debitore.
Avverso tale decisione hanno proposto appello Controparte_3
e
[...] E_ Parte_3 Parte_4
, deducendo: (i) l'erronea e contraddittoria interpretazione della
[...] domanda monitoria nella parte in cui il primo giudice affermava che il titolo posto a base della domanda era costituito dai finanziamenti erogati alla società,
essendo stato invece documentato che il finanziamento del 29-10-2010 era confluito sul conto corrente n. 0822/40420113, ripianandone il saldo negativo,
con conseguente confusione con il rapporto di apertura di credito appoggiato sullo stesso conto, delle cui condizioni la banca non offriva prova;
(ii) l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla prova del credito nella parte in cui il tribunale giudicava generiche le contestazioni svolte nell'opposizione e tardive le eccezioni formulate negli scritti successivi, senza considerare che, soltanto in esito all'esibizione degli estratti conto da parte della banca, parte opponente poteva contestare, con le note di trattazione scritta dell'udienza del 30-10-2020 l'importo della somma chiesta in restituzione sul finanziamento del 2010; (iii) la violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui il tribunale considerava valido il finanziamento confluito sul conto corrente nonostante fosse stato destinato a pagare poste debitorie provenienti da un'apertura di credito non documentata e illegittimamente applicata con tassi ultralegali e commissioni prive di causa;
(iv) l'omessa pronuncia in ordine alla nullità della clausola della fideiussione prestata da laddove E_
prevedeva la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; (v) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella parte in cui il tribunale considerava valide, a norma dell'art. 1956 c.c., le fideiussioni specifiche rilasciate da E_
, senza analizzare gli altri profili
[...] Parte_3 Parte_4
di nullità eccepiti in citazione ed in particolare l'avere la banca abusato della propria posizione inducendo la cooperativa a chiedere un ulteriore CP_3
finanziamento, nonostante la manifesta incapacità della debitrice di restituire il primo, ottenendo la prestazione di nuove garanzie.
Si è costituita quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_5
in virtù di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342-348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata il 25-01-2023 è intervenuta la CP_2
assumendo di essere titolare del credito oggetto di causa per effetto della scissione della e conseguente attribuzione a sé di un Controparte_1
compendio di attività e passività.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile,
tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019;
n. 10916/17).
Il primo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. L'appellante ha censurato, da una parte, l'interpretazione della domanda monitoria adottata dal primo giudice laddove concludeva che il titolo posto a base del ricorso per ingiunzione era costituito dai finanziamenti erogati alla società e ciò in contraddizione con l'accertamento, pure eseguito, che il finanziamento del 29-10-2010 era confluito sul conto corrente n.
0822/40420113, ripianandone il saldo negativo;
dall'altra, la statuizione di validità di detta operazione, in violazione del disposto di cui all'art. 1418 c.c.,
realizzata con la finalità di pagare poste debitorie provenienti da un'apertura di credito non documentata e illegittimamente applicata con tassi ultralegali e commissioni prive di causa.
I motivi sono complessivamente infondati.
In primo luogo, va confermata l'analisi dei fatti costitutivi del credito azionato monitoriamente, come espressa in prime cure.
Nel ricorso la creditrice dichiarava espressamente di agire per il recupero del saldo dei due contratti di finanziamento ivi menzionati, indicando in modo specifico gli importi richiesti per capitale, quelli per rate impagate e l'ammontare degli interessi.
La circostanza che per uno dei finanziamenti - quello risalente al 2010 e l'unico oggetto del presente gravame - sia stata accertata l'erogazione sul conto corrente non vale a mutare il titolo speso dall'intimante e cioè la stipulazione del mutuo, con conseguente obbligazione in capo al mutuatario di restituzione del tantundem gravato da interessi. Il rilievo dell'esistenza di un titolo diverso, ovvero il pagamento del saldo del conto corrente, svolto dall'appellante, si scontra con l'espressa indicazione delle ragioni della domanda enunciate dal creditore e non può essere recuperato attraverso la constatazione di un mero fatto e cioè che, una volta confluito nel conto, l'importo mutuato si era “confuso” con le poste ivi annotate derivanti dall'applicazione di un'apertura di credito appoggiata sullo stesso conto.
Infatti, pacifica la materiale consegna della somma mediante accredito sul conto corrente e quindi il perfezionamento del contratto di mutuo, non incide sull'obbligazione del mutuatario l'annotazione in conto di un saldo attivo per effetto di un versamento solutorio.
La rivisitazione della causa in concreto che parte appellante vorrebbe ottenere non era supportata dall'allegazione in primo grado di elementi concreti dai quali inferire il perseguimento di una funzione economica distorta rispetto alla causa tipica del mutuo nemmeno ricorrendo alla figura del collegamento negoziale,
che presuppone che alla funzione economica dei singoli contratti collegati si sovrapponga una causa unitaria assorbente;
neppure risulta fosse allegato il requisito soggettivo ovvero il comune intento delle parti di perseguire, oltre l'effetto tipico di ciascuno dei contratti, anche l'interazione reciproca tra i negozi. La deduzione svolta dagli opponenti (v. punti da 22 a 35 atto di citazione di primo grado) per sostenere la nullità del finanziamento del 2010 si fondava su una presunta volontà della banca di ottenere il pagamento delle passività
maturate sul conto corrente – ivi comprese le voci illegittimamente addebitate – così vanificando gli effetti della traditio ottenuta mediante l'accredito ed inficiando il titolo autonomo di disponibilità della somma.
Le conseguenze che la parte vorrebbe trarne potrebbero rilevare sul piano della formazione della volontà e quindi dell'annullabilità del contratto, ma non sul piano della nullità per difetto di causa o per frode alla legge.
Ritiene questa Corte che, una volta esclusa nel mutuo la natura di contratto di scopo (diversamente dal vecchio credito edilizio ove era forte anche il connotato soggettivo dell'istituto mutuante e quindi la necessità che le somme erogate fossero destinate alla finalità enunciata), la causa concreta del negozio è assolta dalla dazione di una somma il cui utilizzo ben può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo (cfr. Cass. n. 28662/13; n. 9475/22: «affinchè possa
configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un
nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla
genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la
propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico
e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una
connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata
nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi,
secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le
ripercussioni delle vicende dell'altro»). E' opinione prevalente in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 37654/21, n.
23142/22, n. 16377/23) che l'accreditamento di una somma di denaro sul conto corrente integra la datio rei necessaria alla configurazione del mutuo, avendone il correntista acquisito la disponibilità (diversamente dal caso in cui la disponibilità sia congelata in attesa che si verifichino determinate condizioni,
profilo rilevante ai fini della formazione di un titolo esecutivo, cfr. Cass. Civ. n.
12007/24) indipendentemente dall'utilizzo che intenda farne.
In questi termini la domanda di adempimento promossa dal mutuante, previa decadenza dal beneficio del termine, non ha ad oggetto il saldo negativo del conto corrente bensì il capitale mutuato non ancora restituito e gli interessi scaduti.
La contestazione delle poste che il correntista assuma indebitamente annotate a debito, perché frutto dell'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici o di commissioni nulle, attiene alla diversa domanda di pagamento del saldo del conto corrente, che la banca non proponeva con il ricorso per ingiunzione cosicché non può essere messa a suo carico la produzione del contratto di apertura di credito asseritamente appoggiato sul conto.
Il secondo motivo è fondato.
Gli appellanti hanno dedotto l'erronea valutazione della prova del credito laddove il tribunale reputava generiche le contestazioni svolte nell'opposizione e tardive le eccezioni formulate negli scritti successivi, senza considerare che,
soltanto in esito all'esibizione degli estratti conto da parte della banca, parte opponente poteva contestare, con le note di trattazione scritta dell'udienza del
30-10-2020 l'importo della somma chiesta in restituzione sul finanziamento del
2010.
Nell'atto introduttivo di primo grado gli attori lamentavano l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari su entrambi i finanziamenti e sostenevano l'invalidità di tali poste nonché l'indeterminatezza della domanda;
dubitavano,
inoltre, della corretta determinazione del credito azionato, in quanto svincolato dalla indicazione di periodi di riferimento e modalità di calcolo (punto 16
citazione).
Nelle note di trattazione scritte depositate il 20-10-20, ai sensi dell'art. 221 l. n.
77/20, gli opponenti insistevano sull'esistenza di un collegamento funzionale tra il finanziamento del 2010 e il saldo del conto corrente, “quest'ultimo generato
dall'applicazione di interessi ultralegali e usurari, commissioni di massimo
scoperto e indebiti oneri bancari, anche per affidamenti, e/o ad altro titolo
addebitati”, e rilevavano l'inconferenza dell'estratto di saldaconto allegato dalla banca rispetto agli estratti conto depositati dalla banca a seguito dell'ordine di esibizione, dai quali emergeva il pagamento di rate non conteggiate.
Nella comparsa conclusionale gli attori argomentavano circa l'indeterminatezza del credito preteso dalla banca, come precisato nella certificazione allegata al ricorso per ingiunzione, che non trovava riscontro negli estratti conto prodotti dalla stessa banca ove erano registrati pagamenti superiori a quelli certificati. Il primo giudice non esaminava i profili trattati nella comparsa conclusionale,
ritenendoli tardivi.
Questa Corte non concorda con tale statuizione.
Va premesso che correttamente il tribunale richiamava il principio generale secondo il quale, provata l'erogazione del finanziamento, la contestazione svolta dagli opponenti delimitava il campo di indagine sottoposto a giudizio, nei cui ristretti confini doveva essere verificato l'adempimento del debitore, onerato della prova del pagamento.
Orbene, fin dall'atto introduttivo, seppure senza indicare analiticamente singoli pagamenti, gli opponenti sostenevano l'erroneità del conteggio offerto dalla banca del residuo ancora dovuto;
la contestazione veniva riportata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note scritte di trattazione nel periodo Covid,
nelle quali era puntualizzata l'esistenza di pagamenti rateali, quali risultanti dagli estratti esibiti su ordine del giudice, superiori a quelli riconosciuti dal creditore.
La migliore esposizione contenuta nella comparsa conclusionale circa il numero delle rate annotate in pagamento negli estratti conto non introduceva nuove allegazioni, limitandosi a sviluppare argomenti difensivi su circostanze già
dedotte in giudizio.
D'altronde, la prova documentale dei pagamenti – che sarebbe stato onere del debitore offrire – era comunque acquisita in giudizio attraverso l'onere di esibizione disposto dal giudice, al quale era dunque sottoposto il compendio documentale da cui ricavare l'esatto ammontare dell'importo non restituito. Infatti, da una semplice disamina degli estratti conto relativi al periodo dal settembre 2010 al febbraio 2013 risultano n. 10 pagamenti di rate del mutuo
00/0068073655 erogato in data 29-10-2010 (il 29-12-2010, il 29-11-2010, il 31-
01-2011, il 28-02-2011, il 29-03-2011, il 29-04-2011, il 5-12-2011, il 12-04-2012,
il 21-07-2012, il 30-08-2012), di cui una di importo inferiore ed una di importo superiore a quello stabilito nel piano di ammortamento. Avendone
pacificamente la banca conteggiato n. 8 (v. doc. n. 4 allegato al ricorso per ingiunzione in cui si dà atto che rimangono impagate n. 35 rate su 60), è evidente che la somma ingiunta a titolo di capitale, rate impagate e interessi non corrisponde all'evidenza documentale.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Si rende dunque necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare – sulla base degli estratti conto versati in causa – l'ammontare del capitale residuo, delle rate scadute alla data della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora sulle rate scadute e sul capitale residuo. La
medesima indagine deve essere svolta anche per la verifica dei pagamenti,
eventualmente eseguiti mediante versamento in conto, relativi al finanziamento n. 506/6000/68032223 stipulato nel 2005.
Con il quarto motivo parte appellante ha dedotto l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita nullità della clausola della fideiussione prestata da E_
laddove prevedeva la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., clausola che lo stesso tribunale riconosceva conforme al modello di fideiussione ABI, dichiarato anticoncorrenzionale dalla banca d'Italia.
Di contro, va osservato che il primo giudice esaminava l'eccezione e concludeva che avrebbe potuto colpire soltanto quella clausola e non l'intera garanzia,
pertanto validamente prestata da . E_
La statuizione è conforme al principio espresso dalla cassazione S.U. n.
41994//21 e non necessita di ulteriori valutazioni, posto che il fideiussore non allegava che la banca gli avesse intimato il pagamento dopo il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. né l'appellante ha argomentato al riguardo.
Il quinto motivo è parimenti infondato.
Il tribunale respingeva l'eccezione di nullità delle garanzie prestate dagli opponenti sul presupposto che non fosse emersa la prospettata concessione di nuovo credito a fronte di peggiorate condizioni patrimoniali della debitrice, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Gli appellanti si sono doluti dal mancato esame degli altri profili di nullità dedotti e, segnatamente, della violazione del precetto generale di buona fede e correttezza che deve governare tutte le relazioni contrattuali, nella specie ravvisabile nell'aver concesso un ulteriore finanziamento in data 29-10-2010
nonostante la debitrice avesse appena un mese prima stipulato una rinegoziazione del precedente finanziamento del 2005 perché evidentemente non in condizioni di onorarlo. Tuttavia, in difetto di migliori allegazioni circa la situazione economico-
finanziaria della cooperativa negli anni 2005-2010, non è dato sapere se CP_3
la banca – la quale è un'impresa esercente il credito e in tale veste e con criterio di buona amministrazione delle proprie risorse provvede alla disamina delle domande di finanziamento – avesse elargito alla debitrice un ulteriore flusso finanziario rispetto a quello già concesso in spregio degli ordinari criteri di valutazione del merito creditizio o comunque abusando della propria posizione per conseguire nuove garanzie. Neppure può trarsi in via presuntiva dalla rinegoziazione del precedente mutuo una compromissione della scelta negoziale della debitrice, la quale astrattamente poteva aver chiesto ulteriore credito con una previsione di andamento positivo degli affari.
In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e la causa rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e Controparte_3 E_ Parte_3
avverso la sentenza n. 573/2022 del Tribunale di Parte_4
Cagliari, che nel resto si conferma, revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2015 e dispone con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento per la determinazione del credito.
Così deciso in Cagliari, il 16-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu