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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1383/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9494/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240004389355000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché "in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta)." (Cass. civ., Sez.
5 - , Sentenza n. 26340 del 29/09/2021).
Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento impugnata riporta tutti gli elementi identificativi dell'atto così indicato "SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA CTP 445/07/11 FAVOREVOLE ALL'UFFICIO ORDINANZA
DI SOSPENSIONE 9
31/18/16 ORDINANZ DI CASSAZIONE 12909/2021 DEPOSITATA IL 13/05/21"
Inoltre, l'eccepita prescrizione non è maturata poiché la cartella di pagamento in esame è stata notificata il
20 settembre 2024 e stante il termine decennale di prescrizione occorre aggiungere
- la sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma
1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio
2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali
(Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.). occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ., n. 34336/2025, ord.);
- la sospensione di cui al «combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni»
Secondo le superiori coordinate, il relativo termine di prescrizione è differito al 7 dicembre 2024, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata, notificata il 20 settembre 2024.
Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e i relativi termini di secadenza si applicano solo alle imposte sui redditi e non alla pretesa per cui è causa.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 100,00 (cento/00) e, in favore concessionario, in euro 200,00
(duecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A.
e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9494/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240004389355000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché "in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta)." (Cass. civ., Sez.
5 - , Sentenza n. 26340 del 29/09/2021).
Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento impugnata riporta tutti gli elementi identificativi dell'atto così indicato "SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA CTP 445/07/11 FAVOREVOLE ALL'UFFICIO ORDINANZA
DI SOSPENSIONE 9
31/18/16 ORDINANZ DI CASSAZIONE 12909/2021 DEPOSITATA IL 13/05/21"
Inoltre, l'eccepita prescrizione non è maturata poiché la cartella di pagamento in esame è stata notificata il
20 settembre 2024 e stante il termine decennale di prescrizione occorre aggiungere
- la sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma
1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio
2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali
(Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.). occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ., n. 34336/2025, ord.);
- la sospensione di cui al «combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni»
Secondo le superiori coordinate, il relativo termine di prescrizione è differito al 7 dicembre 2024, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata, notificata il 20 settembre 2024.
Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e i relativi termini di secadenza si applicano solo alle imposte sui redditi e non alla pretesa per cui è causa.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 100,00 (cento/00) e, in favore concessionario, in euro 200,00
(duecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A.
e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.