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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7244/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alfano, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ceschini, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione delL'8/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 17/12/2018 Parte_1 esponeva di aver stipulato in data 04.01.2016 il contratto di assicurazione n.
D621775/0100V01 con la sul veicolo Audi A3 tg. AJ036SA, Controparte_1 di sua proprietà, che, tra le garanzie prestate, al n. 2 delle condizioni di polizza prevedeva la copertura “INCENDIO E FURTO” per una somma pari ad euro 12.700,00. Allegava che in data 04.04.2016, tra le ore 15.30 e le ore
17.30 circa, in Cava dei Tirreni (Sa), detto veicolo, regolarmente parcheggiato e chiuso, veniva asportato da ignoti, come da denuncia di furto presentata presso la Questura di Salerno in pari data, prodotta in atti, ma che a nulla era valsa la lettera di messa in mora inviata a mezzo pec alla predetta compagnia assicurativa, con la quale si richiedeva il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza. In particolare la in data CP_1
02.03.2017 inviava nota con la quale genericamente rifiutava il rimborso delle somme assicurate, non adducendo valide e concrete motivazioni ostative, per cui chiedeva al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 contrattuale della convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 12.700,00, quale rimborso previsto dal contratto di assicurazione in virtù del furto subito, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per mala gestio, a determinarsi anche in via presuntiva e con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che l'attore non aveva Controparte_1 fornito la documentazione da essa richiesta con la comunicazione del
12.04.2016 inoltrata all'attore e debitamente prodotta agli atti, vale a dire la prova dell'acquisito e del pagamento del veicolo oggetto del furto, per cui chiedeva il rigetto della domanda.
Sulla base dei fatti incontestati e della documentazione prodotta, in mancanza di altre richieste istruttorie, la causa veniva fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attore tempestivamente denunciò il sinistro alla convenuta, chiedendo l'indennizzo e allegando la denuncia di furto fatta dal possessore dell'autovettura, cugino della moglie, che aveva in uso il mezzo al momento del furto.
Il fatto è stato quindi documentato dall'assicurato, altro questi non potendo fare che richiamare la documentazione contrattuale e quella a dimostrazione della proprietà dell'autovettura, prodotta anche in sede di giudizio (cfr. denuncia di perdita di possesso iscritta a PRA). Il furto non è stato specificamente contestato da parte della convenuta, la quale non ha mai motivato adeguatamente i motivi del rifiuto di pagamento dell'indennizzo, limitandosi a richiedere atti la prova dell'acquisito e del pagamento del veicolo oggetto del furto.
Tale documentazione che la compagnia assicurativa ha continuato a ritenere probante anche in sede di giudizio, non è necessaria, in quanto la convenuta non ha contestato la proprietà del mezzo, né la validità della polizza, né il furto stesso. Peraltro l'assicurato ebbe a comunicare alla convenuta anche il questionario descrittivo delle specifiche caratteristiche dell'autovettura al momento del furto.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 12.700,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, somma che si considera satisfattiva anche per il ristoro della mala gestio della pratica da parte della convenuta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 12.700,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 9/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7244/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di assicurazione - adempimento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alfano, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ceschini, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione delL'8/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 17/12/2018 Parte_1 esponeva di aver stipulato in data 04.01.2016 il contratto di assicurazione n.
D621775/0100V01 con la sul veicolo Audi A3 tg. AJ036SA, Controparte_1 di sua proprietà, che, tra le garanzie prestate, al n. 2 delle condizioni di polizza prevedeva la copertura “INCENDIO E FURTO” per una somma pari ad euro 12.700,00. Allegava che in data 04.04.2016, tra le ore 15.30 e le ore
17.30 circa, in Cava dei Tirreni (Sa), detto veicolo, regolarmente parcheggiato e chiuso, veniva asportato da ignoti, come da denuncia di furto presentata presso la Questura di Salerno in pari data, prodotta in atti, ma che a nulla era valsa la lettera di messa in mora inviata a mezzo pec alla predetta compagnia assicurativa, con la quale si richiedeva il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza. In particolare la in data CP_1
02.03.2017 inviava nota con la quale genericamente rifiutava il rimborso delle somme assicurate, non adducendo valide e concrete motivazioni ostative, per cui chiedeva al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 contrattuale della convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 12.700,00, quale rimborso previsto dal contratto di assicurazione in virtù del furto subito, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per mala gestio, a determinarsi anche in via presuntiva e con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che l'attore non aveva Controparte_1 fornito la documentazione da essa richiesta con la comunicazione del
12.04.2016 inoltrata all'attore e debitamente prodotta agli atti, vale a dire la prova dell'acquisito e del pagamento del veicolo oggetto del furto, per cui chiedeva il rigetto della domanda.
Sulla base dei fatti incontestati e della documentazione prodotta, in mancanza di altre richieste istruttorie, la causa veniva fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attore tempestivamente denunciò il sinistro alla convenuta, chiedendo l'indennizzo e allegando la denuncia di furto fatta dal possessore dell'autovettura, cugino della moglie, che aveva in uso il mezzo al momento del furto.
Il fatto è stato quindi documentato dall'assicurato, altro questi non potendo fare che richiamare la documentazione contrattuale e quella a dimostrazione della proprietà dell'autovettura, prodotta anche in sede di giudizio (cfr. denuncia di perdita di possesso iscritta a PRA). Il furto non è stato specificamente contestato da parte della convenuta, la quale non ha mai motivato adeguatamente i motivi del rifiuto di pagamento dell'indennizzo, limitandosi a richiedere atti la prova dell'acquisito e del pagamento del veicolo oggetto del furto.
Tale documentazione che la compagnia assicurativa ha continuato a ritenere probante anche in sede di giudizio, non è necessaria, in quanto la convenuta non ha contestato la proprietà del mezzo, né la validità della polizza, né il furto stesso. Peraltro l'assicurato ebbe a comunicare alla convenuta anche il questionario descrittivo delle specifiche caratteristiche dell'autovettura al momento del furto.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 12.700,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, somma che si considera satisfattiva anche per il ristoro della mala gestio della pratica da parte della convenuta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 12.700,00 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 9/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3