Sentenza 31 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02766/2026REG.PROV.COLL.
N. 09287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2025, proposto da
UN SE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellino San RC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato EM OM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RC CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 3508/2025 del 31 ottobre 2025 n. 3508, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San RC, di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. RI LA RI e uditi per le parti gli avvocati Bice Annalisa Pasqualone, Tommaso Millefiori per EM OM, Bruno Taverniti per RC CI e l’Avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della Determinazione n. 286 del 20 giugno 2024 del Direttore Generale AGER con cui quest’ultimo ha approvato e validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Cellino San RC, verificandone la conformità al Metodo Tariffario Rifiuti previsto dalle delibere ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023, e approvando anche la relativa relazione tecnica e la Delibera del Consiglio Comunale di Cellino San RC n. 22 del 15 luglio 2024. Infine vengono altresì impugnate la nota del Comune di Cellino San RC prot. n. 0011999 del 10.09.2024 e la nota prot. 0012160 del 13.09.2024.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1. La società UN SE s.r.l. gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San RC occupandosi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
2.2. Le tariffe previste per l’erogazione del servizio, secondo il d.lgs. n. 152/2006, rappresentano il corrispettivo per le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e devono includere tutti i costi previsti dalla normativa, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi. La legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA il compito di definire le tariffe, con l’obiettivo di garantire un servizio di qualità svolto in condizioni di efficienza ed economicità, evitando gestioni antieconomiche.
2.4. In sostituzione del precedente metodo tariffario normalizzato, previsto dal D.P.R. n. 158/1999, è stato introdotto un nuovo sistema tariffario per il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati in quanto ritenuto poco efficace nel promuovere l’efficienza. Il Metodo Tariffario Rifiuti è stato inizialmente adottato da ARERA con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornato con la delibera n. 363/2021, che ha approvato l’MTR2 per il periodo 2022-2025. Con la delibera n. 389/2023 è stato disciplinato l’aggiornamento biennale 2024-2025, mentre la determinazione n. 1/DTAC/2023 ha definito gli schemi tipo, le modalità operative e i chiarimenti applicativi per l’aggiornamento delle proposte tariffarie.
2.5. La società trasmetteva ad AGER il Piano Economico Finanziario aggiornato, completo della documentazione richiesta da ARERA. Con la Determina n. 286/2024 AGER validava l’aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 secondo le regole previste dal MTR2 e dalle delibere ARERA vigenti, ma contestualmente riduceva in modo significativo la tariffa del servizio rifiuti svolto da UN SE nel Comune di Cellino San RC.
2.6. Con Delibera n. 22 del 15.07.2024, il Consiglio Comunale di Cellino San RC prendeva atto della Determinazione AGER n. 286 del 20.06.2024 e dei relativi allegati, stabilendo una Tariffa complessiva di € 1.424.218 ripartita in € 1.102.205 componente variabile ed € 322.012 componente fissa.
2.7. Successivamente con la nota prot. n. 0011999 del 10.9.2024 l’Ente stabiliva che “il totale delle somme versate oltre le previsioni dei PEF per gli anni 2022 e 2023 e poi per il periodo da gennaio a luglio 2024 è pari ad € 211.412.53”.
3. UN SE SR impugnava i succitati provvedimenti dinnanzi al T.A.R. per la Lombardia. A sostegno del gravame interposto la ricorrente formulava quattro motivi di censura in diritto (estesi da pagina 13 a pagina 31).
4. Con sentenza n. 3508 del 31 ottobre 2025 il T.A.R respingeva in parte il ricorso e lo dichiarava in parte inammissibile.
5. Avverso la suddetta sentenza, la UN SE SR interponeva appello avanzando cinque motivi di diritto (estesi da pagina 8 a pagina 36).
6. In data 9 dicembre 2025, si costituiva in giudizio il ARERA con mero atto di stile e rinviando alle successive memorie l’esposizione delle proprie eccezioni difensive. In data 18 dicembre 2025 depositava memoria difensiva dove riproponeva le eccezioni sollevate nella memoria depositata in primo grado.
7. In data 9 dicembre 2025 si costituiva in giudizio Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti con mero atto di stile rinviando alle successive memorie l’esposizione delle proprie eccezioni difensive. In data 9 gennaio 2026, l’Ente depositava una memoria difensiva nella quale riproponeva le eccezioni già evidenziate in primo grado.
8. In data 18 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cellino San RC con mero atto di stile e successivamente, in data 9 gennaio 2026, depositava una memoria difensiva.
9. In vista dell’udienza pubblica, fissata per il 31 marzo 2026, l’appellante ha depositato una memoria rappresentando che in data 13 marzo 2026 AGER Puglia ha adottato la Determina n. 48 con la quale è pervenuta nella determinazione “ di procedere, per le motivazioni in premessa specificate e, nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, alla rideterminazione dei piani economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 ai sensi dell’art. 28 della delibera n. 363/2021/R/Rif come modificata dalla delibera n. 389/2023/R/Rif per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A del presente provvedimento ”.
La Determina n. 48/2026, come si legge nella stessa con il relativo Allegato, è stata trasmessa ad ARERA, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della delibera n. 363/2021/R/Rif così come modificata dalla delibera n. 389/2023/R/Rif, nonché ai Comuni interessati.
L’appellante ha precisato come la favorevole definizione della avviata istruttoria tesa alla rideterminazione dei piani economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 riguardi proprio l’oggetto del presente giudizio di appello.
9.1. In un primo momento i Difensori dell’appellante e degli appellati hanno chiesto congiuntamente il rinvio dell’udienza pubblica ad altra data.
9.2. All’udienza del 31.03.2026 l’appellante ha revocato l’istanza di rinvio e chiesto il passaggio in decisione con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di giudizio. L’Arera, presente in udienza, nulla ha osservato anche sulla richiesta di compensazione.
10. Il Collegio osserva che, alla stregua delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, non rimane che dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
RI LA RI, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LA RI | BE LE |
IL SEGRETARIO