Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5802/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5802 del R.G.A.C. 2017, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 24.10.2024 con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. come da ordinanza resa in data 19.11.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Carlo Alberto I trav.12 Parte_1 presso l'avv. Carmine Grieco dal quale è rapp.to e difeso come da mandato rilasciata su figlio separato da considerarsi posto in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al Vico Tre Re a Controparte_1
Toledo, 60 presso l'avv. Milena Curto che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti per notar di Trieste versata in atti;
Persona_1
CONVENUTA
NONCHE'
rappresentata e difesa come da mandato posto a margine della Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Raffaele Calabrese ed elett.te dom.ta
1
unitamente al difensore in Gragnano alla via T. Sorrentino n.35 presso lo studio dell'avv.
Fabio Mascolo
ALTRA CONVENUTA
E
in persona del Direttore Generale pro-tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Acanfora con studio in Pompei alla Via Lepanto n. 175, come da mandato posto in calce all'atto di citazione notificato
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1 proprietario nonché conducente dell'autovettura Daewoo IZ tg. DH743RA conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, e in p.l.r.p.t., Controparte_4 CP_1 rispettivamente quale proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. EG002EZ e la relativa compagnia assicurativa nonché l' come in epigrafe indicata, al fine di sentirle CP_5
condannare in solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità delle stesse ciascuna secondo i rispettivi titoli di responsabilità (extracontrattuale e contrattuale ex artt.1218 e 1228c.c. per l'asl), al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad euro 500.000,00 per le gravi lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 29.03.2015 alle ore 20:20 circa nel Comune di Poggiomarino alla via
Iervolino nonché di quelle ulteriori da ustione di terzo grado alla regione sacrale-glutea derivanti dall'errore medico durante l'intervento chirurgico cui l'istante si sottoponeva a seguito del suo ricovero presso il presidio ospedaliero di Sarno.
Nello specifico, l'attore assumeva che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, stava percorrendo a velocità moderata alla guida dell'autovettura Daewoo IZ tg.DH743RA di sua proprietà la predetta strada con direzione di marcia Poggiomarino-centro allorquando in
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prossimità di un incrocio rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dalla imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EG002EZ di p.tà di
[...]
il quale, provenendo ad elevata velocità da via Tortelle con direzione San CP_4
Giuseppe Vesuviano, ometteva di arrestarsi al segnale di stop ivi presente ed immettendosi nel flusso veicolare di via Iervolino, senza concedere la prescritta precedenza, finiva per impattare violentemente alla fiancata sinistra l'autovettura attorea che ivi transitava.
Allegava l'attore che a seguito di tale sinistro subiva gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato tramite l'ambulanza del 118 prontamente accorsa, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Sarno con la seguente diagnosi iniziale “contusione escoriata regione frontale, contusione parete addominale con ematoma parietale a destra, contusione ginocchio sinistro e spalla destra”.
Assumeva altresì l'attore che a seguito del suo ricovero presso la predetta struttura ospedaliera, veniva sottoposto ad intervento chirurgico da laparotomia esplorativa di urgenza con splenectomia e di aver riportato ustioni di terzo grado alla regione sacrale-glutea causate a suo dire, da un errato posizionamento della placca dell'elettrodo neutro nel corso del predetto intervento chirurgico imputabile ad errore per colpa grave e imperizia nella esecuzione della prestazione medica;
dopo un lungo periodo di cure, veniva infine dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti permanenti valutati nella misura percentuale del 45% di danno biologico;
ITT di gg.100; ITP al 50% gg.200; ITP al 25% gg.100 come da consulenza medico legale di parte che allegava ( cfr. verbale di accettazione Pronto
Soccorso unitamente alla documentazione medica versati agli atti della produzione di parte attorea).
L'attore precisava poi, che sul luogo teatro del sinistro intervenivano i Carabinieri di
Poggiomarino che redigevano rapporto di sinistro stradale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.12.2017 si costituiva Controparte_2
la quale preliminarmente eccepiva la nullità della domanda ex art.164 cpc nonché
l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alle lesioni derivanti da errore medico oltre l'improponibilità ed improcedibilità della stessa;
nel merito, concludeva per il rigetto della pretesa in quanto infondata in fatto oltre che in diritto;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
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domanda, per la condanna della compagnia assicurativa garante per la RCA il Controparte_1
veicolo Fiat Punto di sua proprietà.
Si costituiva altresì la compagnia con propria comparsa depositata in data CP_1
20.12.2017 la quale eccepiva in rito l'improponibilità oltre che l'inammissibilità della spiegata domanda risarcitoria;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum concludeva per il rigetto della pretesa attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto e in ogni caso perché sfornita di prova;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per una declaratoria di esclusiva o quantomeno prevalente efficienza causale dell'errore medico nella produzione dei lamentati danni con conseguente riduzione nei suoi confronti della percentuale di danno risarcibile.
Si costituiva infine con propria comparsa l' in persona Controparte_3 del Direttore Generale, la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.4 e 164 cpc nonché la propria carenza di legittimazione passiva per essere le dedotte lesioni causalmente collegate al solo sinistro stradale;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e onorari.
Radicatasi la lite innanzi a precedente giudicante, all'udienza di prima comparizione del
11.01.2018 veniva concesso termine per esperire il tentativo di mediazione con rinvio della causa in prosieguo all'udienza del 28.06.2018.
Indi, concessi i termini ex art.183 co.VI cpc ed ammessa con ordinanza dell'11.07.2019 la prova orale come articolata da parte attrice nonché quella articolata da parte convenuta, il giudicante rinviava per l'espletamento all'udienza del 26.03.2020 poi rinviata a quella del
22.10.2020 per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Indi, raccolta la prova orale mediante l'escussione testimoniale di e di CP_6 Tes_1 quali testi indotti da parte attrice (che venivano escussi rispettivamente all'udienza del
[...]
27.05.2021 e a quella del 01.02.2021) nonché di quale teste di parte Testimone_2 convenuta (escusso all' udienza del 01.02.2022) ritenuto all'esito opportuno l'espletamento di una ctu medico legale, il p(precedente) giudicante provvedeva alla nomina di collegio di ctu (con varie sostituzioni resesi necessarie per rinunce e incompatibilità varie dei CTU nominati).
Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 09.11.2023, la convenuta compagnia assicurativa comunicava all'adito giudicante l'intervenuto accordo transattivo
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raggiunto con parte attrice chiedendo al contempo di volersi dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti.
Indi, depositato l'elaborato peritale, formulata proposta conciliativa ex art.185 bis cpc dal precedente giudicante come da ordinanza resa in data 08.11.2023, e subentrato l'odierno scrivente nella trattazione del presente giudizio (giusto decreto presidenziale adottato per il trasferimento del precedente giudicante) all'udienza del 25.06.2024 tenutasi in presenza,
l'odierno scrivente preso atto delle motivazioni addotte da parte attrice circa la sua mancata adesione alla proposta transattiva come formulata dal precedente magistrato, rinviava la causa per la decisione e quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti l'assegnava a sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica..
2. In via preliminare
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dello stesso, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, co.3, nn.3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alle controparti, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
Va poi dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica.
3. Nel merito
3.1 Sull'an
Preliminarmente deve rilevarsi come in relazione alla domanda risarcitoria spiegata nei confronti di e della responsabile civile debba dichiararsi la cessazione Controparte_7
della materia del contendere essendo le parti pervenute, nelle more del presente giudizio, ad una definizione stragiudiziale e conciliativa della lite come dalle stesse dichiarato e documentato e ciò sia per i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 29.03.2015 che le per le spese legali (cfr note di trattazione scritta del
07.11.2023 da parte della convenuta compagnia assicurativa e relativa documentazione).
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Passando alla disamina nel merito della domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti dell' per le lesioni personali patite in conseguenza del suo ricovero CP_8
ospedaliero presso il presidio ospedaliero di Sarno ed ascrivibili a suo dire alla condotta negligente dei medici che lo ebbero in cura in occasione del suo ricovero, la stessa è fondata e come tale dev'essere accolta nei termini che seguono.
All'uopo giova evidenziare in diritto che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nella fattispecie configurabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, quest'ultimo, invece, o la struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'ospedale risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod, civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi come parte attrice abbia adempiuto, sulla base della documentazione medica versata in atti, all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del personale sanitario operante presso il presidio ospedaliero “Villa
Malta” di Sarno e la lesione subita.
Per quel che concerne il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e la lesione dell'attore, la CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha posto in luce come il prodursi della lesione ulcerativa del ricorrente sia dipesa da una prolungata immobilizzazione dello stesso.
Sul punto, il collegio peritale ha evidenziato che i sanitari dell'Ospedale di Sarno avrebbero tenuto una condotta negligente non attivandosi con idonee procedure per prevedere e prevenire il prodursi della lesione da decubito.
Sul punto, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che: “…Durante il successivo decorso post- operatorio si è prodotta una lesione distrofica della cute in sede sacro-coccigea, progressivamente aggravatasi, con notevole perdita di sostanza, tale da richiedere un ciclo
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di terapia iperbarica prolungatosi per oltre 20 giorni e ripetute medicazioni avanzate. Nel novembre 2015 la cicatrice è stata trattata con plastica Z presso l'A.O.U. di . Il CP_3
prodursi di tale lesione ulcerativa è da porsi presumibilmente in rapporto con una prolungata immobilizzazione del soggetto. Si tratta, pertanto, presumibilmente, di una lesione “da pressione”, evidenziata per la prima volta 10 giorni dopo l'intervento di splenectomia…. In ogni caso si tratta di una lesione riconducibile a responsabilità del personale sanitario ed assistenziale che ha avuto in cura il periziando, che avrebbe dovuto prevedere e prevenire con idonee procedure il prodursi della lesione da decubito” ( cfr. elaborato peritale pa.
5-6 agli atti del giudizio).
Ciò posto, va rammentato che in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico responsabile presuppone una valutazione nei termini di "più probabile che non" (Cass.
22225/2014; Cass., S.U. 23676/2008).
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di responsabilità civile, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare
l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso» (Cass. 16123/2010;
3390/2015).
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Peraltro, in tema di riparto dell'onere probatorio, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (Cass. 20904/2013), mentre rimane a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) dimostrare che l'inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante (Cass., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 576; Cass. 21 luglio 2011, n. 15993; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904 e Cass. 12 dicembre 2013, n. 27855).
Pertanto, applicando al caso in esame i principi enunciati, deve ritenersi, sulla base di quanto risultante dalla CTU, che l'inadempimento ascritto ai sanitari dell'Ospedale di Sarno con riferimento alla mancata attivazione di idonee procedure atte a prevedere e prevenire il prodursi della lesione da decubito abbia avuto, sulla base del criterio probabilistico, diretta incidenza causale sulla determinazione dell'evento dannoso del paziente, non risultando fornita la prova, da parte della resistente dell'irrilevanza eziologica di tale condotta omissiva.
Deve, dunque, ravvisarsi la responsabilità della struttura sanitaria, e quindi di _9
, per l'inadempimento per cui è causa.
[...]
3.2 Sul quantum debeatur
Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall' attore collegati alla lesione da decubito, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria unitamente all'elaborato peritale redatto dai consulenti nominati da cui emerge che in conseguenza del decorso post- operatorio per intervento di splenectomia per la rottura della milza, Parte_1
, di anni 43 a causa del ricovero, riportava una lesione ulcerativa in regione sacro-
[...]
coccigea, presumibilmente da pressione.
Da tale evento in base alle conclusioni rese dai consulenti e che lo scrivente ritiene di fare proprie in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva valutazione della documentazione medica in atti oltre che logiche e tecnicamente motivate, è derivato all'attore una inabilità temporanea totale (ITT) di 40 giorni al 100% corrispondente al
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periodo di ricovero ospedaliero conseguente al prodursi della lesione e necessario all'espletamento delle terapie più il periodo di inabilità conseguente all'intervento di plastica a Z;
un'inabilità temporanea parziale (ITP) di 20 giorni ad un valore medio al 25% necessario al conseguimento della completa guarigione; mentre sono residuati postumi cicatriziali invalidanti di natura permanente valutati nella misura percentuale di danno biologico pari al 5%.
In relazione ai predetti esiti cicatriziali l'ausiliario poi specifica che gli stessi sono rappresentati da una cicatrice in regione sacro-coccigea piuttosto vistosa ed associata ad atrofia del tessuto sottocutaneo sottostante, pressoché inevitabile, atteso che si è trattato di una lesione di III grado, pertanto caratterizzata da perdita di cute a tutto spessore, con danno o necrosi del tessuto sottocutaneo, che si estende fino alla fascia sottostante senza però attraversarla e senza coinvolgere la fascia muscolare… ed i qualche punto anche di IV grado, con perdita di cute a tutto spessore, con estesa distruzione della stessa, necrosi tissutale, danno al tessuto muscolare. Per la componente estetica del danno è possibile indicare, considerata la sede della cicatrice, le sue caratteristiche e l'età del soggetto, una percentuale del 3% di danno biologico. Vanno poi aggiunti 2 punti ulteriori per la spiccata atrofia del tessuto sottocutaneo, che presumibilmente determina una certa dolenzia locale in seguito al mantenimento protratto della stazione seduta, cui il soggetto va incontro frequentemente vista l'attività di autotrasportatore che svolge” ( cfr. elaborato peritale cit.)
Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, trattandosi di danno biologico di lieve entità, occorre fare applicazione delle tabelle c.d. legislative anche note come tabelle delle micropermanenti, in base all'art.139 Codice delle Ass.ni (D. Lgs.209/2005), i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. del 16.07.2024 pubb. in G.U. serie generale n.173 del 25.07.2024 con decorrenza dal mese di Aprile 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (43 anni) e del tipo di invalidità, il danno biologico o alla salute permanente, pari al 5% (comprensivo della componente estetica pari al 3%) va liquidato in euro 5.932,47; mentre il danno biologico temporaneo va liquidato in euro 2.209,60 per 40 giorni di ITT e in euro 276,20 per 20 giorni di ITP al 25% ponendo a base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno, per un totale complessivo pari ad euro 2.485,80.
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Nulla spetta al danneggiato a titolo patrimoniale per le spese mediche sostenute né quelle future atteso che, secondo le condivisibili conclusioni espresse dai consulenti nell'elaborato, le terapie effettuate sono state erogate presso strutture pubbliche in regime di ricovero e non sono prevedibili ulteriori trattamenti in rapporto alle lesioni descritte e ai relativi postumi.
In conclusione, Il danno non patrimoniale da riconoscere all'attore ascende, dunque, a euro
8.418,27.
Gli interessi andranno calcolati sulla predetta somma liquidata che andrà devalutata al momento del sinistro (29.03.2015) e via via rivalutata anno per anno – come statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione del 17.2.1995 n. 1712.
Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, per quanto attiene al rapporto tra l'attore, la compagnia assicurativa e responsabile civile, in assenza di contrarie richieste, si intendono interamente compensate essendo intervenuta fra le stesse una conciliazione stragiudiziale
Cont Per quanto attiene a quelle inerenti al rapporto tra attore e la mancata adesione alla proposta conciliativa ex art.183 bis c.p.c. da parte dell'attore giustifica la compensazione delle stesse in misura pari al 50%, mentre la restante metà segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo e con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Cont Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di attore e uguali (ciò anche per la fondamentale considerazione che la CTU non ha riguardato solo il danno iatrogeno ma anche la valutazione delle lesioni derivate dall'incidente e per le quali v'è stato accordo stragiudiziale).
P.Q.M.
il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara ex art.306 c.p.c. la cessata materia del contendere tra , Parte_1 CP_1
in p.l.r.p.t. e e compensa integralmente fra le stesse le spese del
[...] Controparte_2
giudizio;
10 R.G.A.C. n. 5802/2017
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea nei confronti dell' e per CP_10
l'effetto, - condanna l' in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro-tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo di euro Parte_1
8.418,27 oltre rivalutazione ed interessi legali come computati in parte motiva, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l' in persona del Direttore Generale pro- Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore dell'avv. Carmine Grieco, difensore distrattario, della giusta metà delle spese di lite liquidando (essa metà) in complessivi € 1.600,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU in parti uguali definitivamente carico di e di Parte_1 [...]
. CP_5
Così deciso in Torre Annunziata, 10.3.2025
Il Giudice
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