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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1948/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 1948/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv. ANTONELLA CARLOMAGNO e RENATA FIORE ed elett.te domiciliata in – Via Pt_1
A. Gramsci n. 17 – presso la sede del Servizio Avvocatura Comunale APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._1
MELILLO ed elett.te domiciliata in – Viale Ofanto n. 122 – presso lo studio dell'Avv. Pt_1
ANTONIO MELILLO APPELLATA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI All'udienza del 09.04.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Foggia, il in persona del Sindaco pro tempore, al fine di conseguire il Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di una denunciata caduta avvenuta in in data 09.06.2014. Pt_1
In particolare, l'attrice rappresentava che mentre camminava a piedi lungo Viale degli Aviatori, giunta nei pressi del Centro di Riabilitazione ASL, cadeva rovinosamente a terra poggiando il piede sul pagina 1 di 4 cordolo del marciapiede, che si abbassava, e veniva di conseguenza trasportata presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di ove le veniva diagnosticato “frattura 3 distale di radio e ulna dx”. Pt_1
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 4600/2015), si costituiva in giudizio il suddetto chiedendo il Pt_1 rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione di prove orali e nell'assunzione di C.T.U. medica, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 97/2017 di accoglimento della domanda, condannando l'Ente al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 4.372,97, oltre interessi legali e spese e competenze del giudizio. Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia. Controparte_1
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare la sentenza di primo grado, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività del provvedimento e, in via principale e nel merito, di accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita , deducendo l'infondatezza dell'atto di gravame e chiedendo pertanto la Controparte_1 conferma della sentenza. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 09.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****** 2. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per erronea valutazione degli esiti istruttori da parte del Giudice di prime cure. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rimanga una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini della ipotesi speciale di cui all'art. 2051 c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova di questi due elementi (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022). La responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai danni provocati da beni demaniali (cfr. Cass. n. 27137/2023) e, dunque, anche in relazione alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (Cass. n. 15761/2016; in senso conforme, Cass. n. 7763/2007). Introducendo l'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode di un bene, spetta al l'onere di vigilare affinché da un proprio bene, per sua natura o per particolari contingenze, Pt_1 non derivi danno ad altri (Cass. n. 11016/2011). Conseguentemente, l'onere della prova liberatoria incombe su quest'ultimo, il quale, per vedersi esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito e, dunque, l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera di azione che abbia da solo cagionato il danno, pagina 2 di 4 recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Il fortuito può configurarsi anche nel fatto anomalo del terzo o dello stesso danneggiato che esula dalla materiale possibilità per il custode di prevenire il danno. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose” (Cass. n. 10703/1999). Le situazioni di pericolo provocate dagli utenti della strada o quelle imprevedibili legate allo stato di alterazione della cosa integrano, pertanto, il caso fortuito, poiché esulano dai doveri di diligenza della P.A., sicché, quando “la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 4661/2015). Lo sfavore legislativo per la posizione del custode, determinato dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., risulta dunque temperato dal tenore dell'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, non è possibile ritenere che la danneggiata avrebbe potuto evitare la Controparte_1 caduta usando l'ordinaria diligenza. Ella ha difatti pienamente provato non solo il fatto storico, il quantum ed il rapporto di custodia, così come accertato in sentenza di primo grado e non contestati in appello, ma anche l'insussistenza della prevedibilità ed evitabilità del danno idonee a interrompere il nesso eziologico tra res e danno-evento (an), non essendo la porzione di marciapiede visibilmente pericolante, come riferito dai testimoni escussi in giudizio e come risultante dalla documentazione fotografica in atti, e non potendo di conseguenza l'appellata prevedere che si potesse abbassare al momento dell'appoggio del piede per transitare. Non trova, infatti, fondamento la tesi del appellante secondo cui il Giudice di prime cure Pt_1 avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie, prediligendo dichiarazioni testimoniali incompatibili con le deduzioni esposte dall'attrice in atto di citazione. Secondo l'appellante, quanto dichiarato dai testi escussi, ossia che la caduta fosse dovuta ad un imprevedibile abbassamento del cordolo, sarebbe incongruente con quanto sostenuto in atto introduttivo dalla , nonostante si CP_1 legga nel medesimo che “la stessa difatti confidando nell'apparente transitabilità, poggiava il piede sullo stesso, che, nella parte centrale si abbassava facendola cadere a terra”. Non risulta altresì convincente la tesi del per cui avrebbe potuto e dovuto Pt_1 Controparte_1 prevedere la possibilità che poggiando il piede sul marciapiede questo si sarebbe abbassato, facendola cadere, per via dell'erba che spuntava dai margini dello stesso, non essendo questo un elemento sufficiente ad allertare un pedone che il marciapiede non sia ben assestato. Alla luce di quanto sopra, non essendo stato provato dal il caso fortuito idoneo ad Pt_1 interrompere il nesso eziologico tra res custodita e danno cagionato, si condivide l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, il quale ha correttamente valutato gli esiti pagina 3 di 4 istruttori, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi). In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna il a rimborsare la somma di € 1.701,00 per compenso Parte_1 Controparte_1 professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 04.07.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 1948/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv. ANTONELLA CARLOMAGNO e RENATA FIORE ed elett.te domiciliata in – Via Pt_1
A. Gramsci n. 17 – presso la sede del Servizio Avvocatura Comunale APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._1
MELILLO ed elett.te domiciliata in – Viale Ofanto n. 122 – presso lo studio dell'Avv. Pt_1
ANTONIO MELILLO APPELLATA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI All'udienza del 09.04.2025, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Foggia, il in persona del Sindaco pro tempore, al fine di conseguire il Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di una denunciata caduta avvenuta in in data 09.06.2014. Pt_1
In particolare, l'attrice rappresentava che mentre camminava a piedi lungo Viale degli Aviatori, giunta nei pressi del Centro di Riabilitazione ASL, cadeva rovinosamente a terra poggiando il piede sul pagina 1 di 4 cordolo del marciapiede, che si abbassava, e veniva di conseguenza trasportata presso il Pronto Soccorso degli OO.RR. di ove le veniva diagnosticato “frattura 3 distale di radio e ulna dx”. Pt_1
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 4600/2015), si costituiva in giudizio il suddetto chiedendo il Pt_1 rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione di prove orali e nell'assunzione di C.T.U. medica, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 97/2017 di accoglimento della domanda, condannando l'Ente al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 4.372,97, oltre interessi legali e spese e competenze del giudizio. Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia. Controparte_1
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare la sentenza di primo grado, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività del provvedimento e, in via principale e nel merito, di accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita , deducendo l'infondatezza dell'atto di gravame e chiedendo pertanto la Controparte_1 conferma della sentenza. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 09.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****** 2. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per erronea valutazione degli esiti istruttori da parte del Giudice di prime cure. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rimanga una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini della ipotesi speciale di cui all'art. 2051 c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova di questi due elementi (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022). La responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai danni provocati da beni demaniali (cfr. Cass. n. 27137/2023) e, dunque, anche in relazione alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (Cass. n. 15761/2016; in senso conforme, Cass. n. 7763/2007). Introducendo l'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode di un bene, spetta al l'onere di vigilare affinché da un proprio bene, per sua natura o per particolari contingenze, Pt_1 non derivi danno ad altri (Cass. n. 11016/2011). Conseguentemente, l'onere della prova liberatoria incombe su quest'ultimo, il quale, per vedersi esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito e, dunque, l'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera di azione che abbia da solo cagionato il danno, pagina 2 di 4 recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Il fortuito può configurarsi anche nel fatto anomalo del terzo o dello stesso danneggiato che esula dalla materiale possibilità per il custode di prevenire il danno. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose” (Cass. n. 10703/1999). Le situazioni di pericolo provocate dagli utenti della strada o quelle imprevedibili legate allo stato di alterazione della cosa integrano, pertanto, il caso fortuito, poiché esulano dai doveri di diligenza della P.A., sicché, quando “la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 4661/2015). Lo sfavore legislativo per la posizione del custode, determinato dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., risulta dunque temperato dal tenore dell'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, non è possibile ritenere che la danneggiata avrebbe potuto evitare la Controparte_1 caduta usando l'ordinaria diligenza. Ella ha difatti pienamente provato non solo il fatto storico, il quantum ed il rapporto di custodia, così come accertato in sentenza di primo grado e non contestati in appello, ma anche l'insussistenza della prevedibilità ed evitabilità del danno idonee a interrompere il nesso eziologico tra res e danno-evento (an), non essendo la porzione di marciapiede visibilmente pericolante, come riferito dai testimoni escussi in giudizio e come risultante dalla documentazione fotografica in atti, e non potendo di conseguenza l'appellata prevedere che si potesse abbassare al momento dell'appoggio del piede per transitare. Non trova, infatti, fondamento la tesi del appellante secondo cui il Giudice di prime cure Pt_1 avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie, prediligendo dichiarazioni testimoniali incompatibili con le deduzioni esposte dall'attrice in atto di citazione. Secondo l'appellante, quanto dichiarato dai testi escussi, ossia che la caduta fosse dovuta ad un imprevedibile abbassamento del cordolo, sarebbe incongruente con quanto sostenuto in atto introduttivo dalla , nonostante si CP_1 legga nel medesimo che “la stessa difatti confidando nell'apparente transitabilità, poggiava il piede sullo stesso, che, nella parte centrale si abbassava facendola cadere a terra”. Non risulta altresì convincente la tesi del per cui avrebbe potuto e dovuto Pt_1 Controparte_1 prevedere la possibilità che poggiando il piede sul marciapiede questo si sarebbe abbassato, facendola cadere, per via dell'erba che spuntava dai margini dello stesso, non essendo questo un elemento sufficiente ad allertare un pedone che il marciapiede non sia ben assestato. Alla luce di quanto sopra, non essendo stato provato dal il caso fortuito idoneo ad Pt_1 interrompere il nesso eziologico tra res custodita e danno cagionato, si condivide l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, il quale ha correttamente valutato gli esiti pagina 3 di 4 istruttori, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi). In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna il a rimborsare la somma di € 1.701,00 per compenso Parte_1 Controparte_1 professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 04.07.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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