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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato il giorno 11.1.2024 i coniugi Pt_1
e hanno congiuntamente richiesto la cessazione
[...] Parte_2
degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 3.8.1992 in VILLAFRANCA SICULA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 4, parte II, serie A;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 19.6.2024 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 23/2024 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
2 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in VILLAFRANCA SICULA il giorno 3.8.1992 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile dello
[...] Parte_2 stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 4, parte II, serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VILLAFRANCA SICULA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 26.2.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 23/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Livio Giuseppe che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato il giorno 11.1.2024 i coniugi Pt_1
e hanno congiuntamente richiesto la cessazione
[...] Parte_2
degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 3.8.1992 in VILLAFRANCA SICULA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 4, parte II, serie A;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 19.6.2024 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 23/2024 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
2 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in VILLAFRANCA SICULA il giorno 3.8.1992 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile dello
[...] Parte_2 stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 4, parte II, serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VILLAFRANCA SICULA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 26.2.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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