Art. 6. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 , in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 4, comma 1, del D.L. n. 231/1989 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto) e' il seguente: "1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all' art. 1, lettere b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989".
- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 4, comma 1, del D.L. n. 231/1989 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto) e' il seguente: "1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all' art. 1, lettere b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989".
- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.