Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-in composizione monocratica ed in Il Tribunale di Cosenza Sezione seconda civile persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3341/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, avente ad oggetto: diritti reali – possesso – trascrizione tra
'nata a [...] il 18 dicembre Parte 1
1972, CF: 'nato a [...] il C.F. 1 e Parte_2
'entrambi residenti in [...],22 luglio 1970, CF C.F. 2
rappresentati e difesi dall'avv. Nadja Alessio, per mandato in atti;
attori e
Controparte 1 c.f. C.F. 3 residente in [...], CP 2
[...] c.f. C.F. 4 residente in [...], CP 3 '
residente in [...],
[...] c.f. C.F. 5 CP_4
residente in [...],
[...] c.f C.F. 6 CP 5 '
residente in [...], tutti rappresentati e c.f. C.F. 7[...] 1
difesi, per procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Lombardi, per mandato in atti;
convenuti nonché
nato a [...], il [...], residente in [...]
Po, C.F: nato a [...], il [...],C.F. 8 e Parte 3 '
C.F. 9 rappresentati e residente in [...], C.F: difesi dall'Avv. Alfonso Mungiguerra, per mandato in atti;
e
elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Calabria,13 presso lo studio dell'avv. Oscar
Basile, amministratore di sostegno, giusta autorizzazione in atti;
CONCLUSIONI
Come in atti e verbale del 3.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno evocato in giudizio Controparte_1 Controparte 2 '
CP_4, CP_5, CP_3, CP_7, Controparte_6 e CP_8, al fine di sentir accogliere in loro confronto le seguenti conclusioni:
"-Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Rende (CS) via Po, oggetto del giudizio di usucapione n. 2701/2004 RGAC, promosso davanti il Tribunale di Cosenza dalla sig.ra Parte_4
[...] nei confronti dei sig.ri Controparte 2, Controparte_3, CP 4Controparte_1 e
CP 5 , e del terzo intervenuto CP 7 per mero errore materiale è stato individuato in '
catasto con il sub. 50 della particella 138 del foglio 52 mentre in realtà è individuato con il sub 48 della medesima p.lla 138 del foglio 52, per tutti i motivi sopra esposti, -Conseguentemente procedere alla rettifica della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26.04.2011 n. 699/11,
trascritta il 25.05.2011 ai nn. 15193 RG. e 10419 RP, e dell'atto di compravendita per Notaio_[...] Persona 1 in data 13.10.2011, n. 6247/4281 di Rep., trascritto il 17.10.2011 ai nn.
28621 RG e 20627 RP., per precisare che i dati catastali corretti del locale garage sito in Rende alla via Po, oggetto dei detti atti, è foglio 52 p.lla 138 sub. 48, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.38, RC € 100.09,
e non foglio 52 p.lla 138 sub 50, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78, per come erroneamente indicata nella stessa sentenza e nell'atto di compravendita, per tutte le motivazioni sopra meglio esposte, -Ordinare al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari competente di annotare la emananda sentenza del presente giudizio a margine: della domanda giudiziale trascritta in data
06.10.2004 ai nn. 27319 RG. e 19678 RP., della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data
26.04.2011 n. 699/11, trascritta il 25.05.2011 ai nn. 15193 RG. e 10419 RP, dell'atto di compravendita per Notaio Persona 1 in data 13.10.2011, n. 6247/4281 di Rep., trascritto il 17.10.2011 ai nn. 28621 RG e 20627 RP".
A sostegno della domanda, hanno esposto di aver acquistato un locale garage sito in
Rende (CS) Via Po, posto al piano seminterrato, contraddistinto con l'interno 14, censito al
NCEU del Comune di Rende come segue: foglio 52 p.lla 138 sub. 50, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78, con atto per Notaio Persona 2 di Rende (CS) del 19.01.2006, n. 295987/48512 di Rep., registrato a Cosenza il 20.01.2006 al n. 447 serie IT, e trascritto il
24.01.2006 ai nn. 1967 RG. e 2673 RP., del quale hanno sin dall'atto di acquisto possesso esclusivo, in quanto pertinenza dell'appartamento sito in Rende(CS) alla via Po n.44, posto al piano primo, sempre di proprietà dei ricorrenti.
Hanno, quindi, evidenziato che tale cespite, da un controllo catastale, risultava intestato a Parte 3 per averlo acquistato da Parte_4 e in forza Controparte_6
di atto con atto di compravendita per Notaio in data 13.10.2011, Persona 1
n. 6247/4281 di Rep., registrato il 17.10.2011 al n. 12070 serie IT e trascritto il 17.10.2011 ai nn. 28621 RG e 20627 RP.
Parte 4Hanno, quindi, verificato che la parte venditrice era diventata formale proprietaria del locale contraddistinto con il sub. 50, in virtù di usucapione accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26.04.2011 n. 699/11, nell'ambito del giudizio n.2701/2004 RGAC, trascritta il 25.05.2011 ai nn. 15193 RG. e 10419 RP., nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 CP 4 e CP 5 ' Controparte_2 '
[...] , nonché nei confronti di CP 7 coniuge di Parte 4 terzo '
intervenuto nel giudizio.
Ed ancora, hanno esposto che la discrasia scaturiva dall'erronea indicazione del subalterno posseduto col numero 50 anziché con il numero 48, dalla medesima posseduto in via continuativa, pacifica ed esclusiva per oltre un ventennio, nella domanda giudiziale di usucapione - pure trascritta e, quindi, nella sentenza emessa su conforme domanda.
-
Hanno, quindi, chiesto procedersi all'accertamento della effettiva titolarità di ciascuno dei subalterni sopra indicati, con le consequenziali annotazioni nei registri immobiliari.
Nel costituirsi, tutti i resistenti hanno aderito alla domanda, confermando la ricostruzione formulata da parte ricorrenti e chiesto, quindi, emendarsi i titoli erronei. All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto, altresì, la compensazione delle spese di lite, a parziale modifica delle rispettive istanze relative al governo delle spese di lite.
La domanda formulata da parte ricorrente è fondata.
I ricorrenti hanno chiesto rettificarsi la sentenza di usucapione e la nota di trascrizione della relativa domanda giudiziale
- proposta a suo tempo da Parte 4 nei confronti dei resistenti CP_1 e CP_2 - sul presupposto della erronea indicazione dei dati catastali del locale garage preteso da parte della richiedente Parte 4 dante causa degli odierni convenuti CP , cui è stato trasferito (solo) formalmente, quindi, il cespite contrassegnato dal medesimo identificativo catastale medio tempore acquistato da parte ricorrente, pur essendo nel possesso di un subalterno diverso.
Tanto ha determinato un conflitto tra titoli, atteso che sul medesimo bene convergono le ragioni proprietarie (solo formali) dei ricorrenti e dei resistenti CP 6 pur godendo '
pacificamente questi ultimi di un cespite diverso, conformemente al possesso conferito dalla relativa dante causa.
Sia consentito premettere che l'azione di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione si differenziano in ragione dell'obiettivo perseguito: l'accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove l'azione di rivendica mira anche al conseguimento del possesso materiale della cosa. Le due figure sono invece accomunate dal medesimo rigoroso onere probatorio ricadente sull'attore, per cui chi agisce per il mero accertamento della proprietà, anche solo per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere esercitato sul bene, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione, alla "probatio diabolica" della titolarità del proprio diritto. A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche per il tramite di consulente tecnico o attraverso le risultanze dei registri catastali.
Tale onere deve ritenersi assolto nel caso di specie. Persona 2 diI ricorrenti hanno, invero, innanzitutto prodotto l'atto a rogito Notaio
Rende (CS) del 19.01.2006, n. 295987/48512 di Rep., registrato a Cosenza il 20.01.2006 al n.
447 serie IT, e trascritto il 24.01.2006 ai nn. 1967 RG. e 2673 RP, con cui hanno acquistato un locale garage sito in Rende (CS) Via Po, posto al piano seminterrato, contraddistinto con l'interno 14, censito al NCEU del Comune di Rende come segue: foglio 52 p.lla 138 sub. 50, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78.
Tale acquisto non potrebbe essere opposto agli acquirenti il medesimo cespite sulla scorta della sentenza irrevocabile che ha dichiarato il perfezionamento della fattispecie di acquisto per usucapione in favore di stante l'anteriorità dellaParte 4 '
trascrizione della domanda giudiziale eseguita da quest'ultima.
Sennonchè, deve ritenersi pacifico tra le parti, che soltanto i ricorrenti abbiano avuto la disponibilità, sin dall'acquisto, del garage contrassegnato dal subalterno 50, atteso che Parte 4 quanto i suoi aventi causa, Parte 3 e CP 6 hanno '
confermato di occupare il locale garage contraddistinto catastalmente dal subalterno 48. Parimenti, i resistenti CP 2 e CP 1 hanno confermato l'erronea individuazione dell'attrice del detto giudizio di usucapione del subalterno identificativo del garage in suo possesso, dichiarando di avere anche stragiudizialmente manifestato la propria disponibilità a procedere alla rettifica.
Risulta, quindi, pacifico tra le parti che, a cagione dell'errata indicazione del subalterno della domanda giudiziale di usucapione formulata dalla defunta , le sia Parte 4
stata riconosciuta la titolarità di un bene diverso da quello effettivamente posseduto e che l'errore si sia perpetuato nel successivo trasferimento agli odierni resistenti CP
Sul piano obiettivo, elementi di riscontro si ricavano, ancora, dalla rappresentazione planimetrica tanto del sub. 50, che corrisponde perfettamente all'immobile acquistato dagli odierni ricorrenti Pt 1 e Pt 2, per come descritto nell'atto per Notaio Per_2 del 19.01.2006, anche per le dimensioni dello stesso, esteso mq.17, quanto del sub. 48, che corrisponde alle dimensioni del locale garage, esteso mq 38, attualmente occupato da Parte 3 e CP 6 che a loro volta hanno ricevuto il possesso e la materiale '
detenzione di tale immobile dalla loro venditrice Parte 4
Una ulteriore conferma della discrasia emerge, ancora, dalla visura catastale storica del sub 48, allegata al ricorso, da cui risulta che alla data di inizio del giudizio di usucapione tale immobile risultava intestato agli attuali resistenti Controparte_1 ' Controparte 2 ,
ovvero dai soggetti nei cui confronti Controparte 3 , CP 4 e CP_5
aveva intrapreso il giudizio di usucapione, salvo poi però indicarlo con Parte 4
dati catastali errati. Ed ancora, dalle visure catastali storiche del sub. 50, da cui emerge che
Persona 3 e Controparte 9 , danti all'origine il locale in oggetto era di proprietà di causa degli odierni ricorrenti Parte 1 Parte 2 mentre e '
lo stesso cespite non risulta essere mai stato intestato catastalmente a Controparte 1
Controparte 2 , Controparte_3 CP_4 e CP_5
Per tutto quanto sopra considerato, ed accertato che Controparte_6 e Parte 3
[...] sono proprietari del locale garage sito in Rende alla via Po, rappresentato al Catasto del Comune di Rende nel foglio 52 p.lla 138 sub. 48, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.38, RC €
100.09, deve disporsi la correzione della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data
26.04.2011 n. 699/11, trascritta il 25.05.2011 ai nn. 15193 RG. e 10419 RP, e dell'atto di compravendita per Notaio in data 13.10.2011, n. 6247/4281 diPersona 1
Rep., trascritto il 17.10.2011 ai nn. 28621 RG e 20627 RP., nel senso che i dati catastali corretti del locale garage sito in Rende alla via Po, oggetto dei detti atti, sono: foglio 52
p.lla 138 sub. 48, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.38, RC € 100.09, anziché foglio 52 p.lla 138 sub 50,
z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78.
Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE SECONDA CIVILE definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➤ ACCERTA e DICHIARA che Parte 1 e [...] Parte 2 sono pieni ed esclusivi proprietari del locale garage sito in Rende alla via Pao, rappresentato al Catasto del Comune di Rende nel foglio 52, p.lla 138 sub.
50 z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78,, e Controparte_6 E
sono pieni ed esclusivi proprietari del locale garage sito in Parte 3
Rende alla via Po, rappresentato al Catasto del Comune di Rende nel foglio 52 p.lla
138 sub. 48, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.38, RC € 100.09;
➤ DISPONE CORREGGERSI la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data
26.04.2011 n. 699/11, trascritta il 25.05.2011 ai nn. 15193 RG. e 10419 RP, nonché
l'atto di compravendita per Notaio in data 13.10.2011, n.Persona_1
6247/4281 di Rep., trascritto il 17.10.2011 ai nn. 28621 RG e 20627 RP., nella parte in cui il locale garage sito in Rende alla via Po, oggetto dei detti atti, è stato identificato come foglio 52 p.lla 138 sub 50, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.17, RC € 44,78.52 anziché come foglio 52, p.lla 138 sub. 48, z.c. 2, cat. C/2, cl.1, mq.38, RC € 100.09;
ORDINA al CONSERVATORE dei REGISTRI IMMOBILIARI di provvedere alle annotazioni di competenza della presente sentenza a margine: della domanda giudiziale trascritta in data 06.10.2004 ai nn. 27319 RG. e 19678 RP., della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26.04.2011 n. 699/11, trascritta il 25.05.2011
ai nn. 15193 RG. e 10419 RP, dell'atto di compravendita per Notaio Persona 1
[...] in data 13.10.2011, n. 6247/4281 di Rep., trascritto il 17.10.2011 ai nn.
28621 RG e 20627 RP.
➤ COMPENSA le spese di lite.
Cosenza, 8.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei