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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5437 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5437 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ISGRO' FRANCESCO (C. F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 1 (PEC:
); Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
PALADINI ULIANA (C. F. ed elettivamente domiciliato nel e C.F._4
presso il domicilio digitale della stessa ( PEC: Email_2
); Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1780/2021 (R.G. 4307/2021) emesso dall'intestato Tribunale per
19.536,43 euro, oltre interessi e spese legali, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. o 337, secondo comma, c.p.c.; nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per aver pagato parzialmente la sorte ingiunta in data antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio.
Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto delle eccezioni di rito e il rigetto nel merito dell'opposizione.
Con ordinanza del 24.2.2022, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 23.03.2022, il tribunale non ravvisava i presupposti per la sospensione del processo e dichiarava parzialmente esecutivo ex art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di 13.271,55 euro, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo, considerato pacifico il pagamento parziale di 3.545,66 euro ante causam e la contestazione dell'ulteriore somma di 2.719,22 euro.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024.
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente modificava le proprie conclusioni, dando atto dell'integrale pagamento della somma dichiarata provvisoriamente esecutiva con ordinanza del 23.3.2022 e chiedeva di revocare il decreto opposto oppure di “adottare ogni provvedimento che riterrà più opportuno, ivi compreso quello eventuale di cessazione della materia del contendere” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale parte opponente).
Considerate le difese delle parti e l'intervenuto pagamento della somma di 13.350,47 euro in corso di causa, suddiviso in € 13.271,55 per sorte e € 78,92 per interessi, il Tribunale deve in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto e procedere alla decisione sulla restante somma, non essendo cessata la materia del contendere in presenza di una somma residua oggetto di domanda.
E infatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto per 19.536,43 euro per sorte capitale, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Pag. 2 a 4 Parte opponente ha dimostrato che la somma non fosse interamente dovuta, in quanto in data
28.7.2021, antecedentemente all'iscrizione a ruolo del ricorso, aveva già versato la somma di
€ 3.545,66. La prova è stata fornita documentalmente, con la produzione di copia di un assegno del 28.7.2021 dell'importo di € 6.598,35, contenente la seguente dichiarazione del difensore di parte opposta, Avv. Uliana Paladini: “ricevo in nome e per conto del sig. CP_1
l'assegno di cui sopra, quale pagamento delle spese di lite del I e II grado di giudizio
[...]
come statuito nella sentenza C.d.A. di Roma n. 4187/2021 (R. G. n. 4569/2016). Capena,
28/07/2021” (cfr. all. 9 fascicolo opponente). Ciò posto, le spese di lite relative alla causa di primo grado, pagate in virtù della sentenza n. 13/2016 del Tribunale di Tivoli, successivamente integralmente riformata in secondo grado, non poteva essere oggetto di azione monitoria, essendo già stata spontaneamente pagata.
Risulta dunque dovuto il pagamento della somma di 2.719,22 euro. Trattandosi di restituzione delle spese di esecuzione, che ha pagato in virtù dell'espropriazione intrapresa sulla CP_1
base del titolo costituito dalla sentenza n. 13/2016 del Tribunale di Tivoli, successivamente integralmente riformata in sede di appello, il eve essere condannato alla restituzione Pt_1
di tale somma, perché venuto meno il titolo sotteso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve esser Parte_1
condannato al pagamento della residua somma di 2.719,22 euro, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese vengono compensate, considerato che parte opponente aveva adempiuto parzialmente prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, e che ha dovuto necessariamente incardinare la presente opposizione per il riconoscimento di tale importo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 780/2021 (R.G. 4307/2021) emesso dall'intestato
Tribunale;
Pag. 3 a 4 - Condanna al pagamento in favore di della minor Parte_1 Controparte_1
somma di 2.719,22 euro, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5437 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ISGRO' FRANCESCO (C. F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 1 (PEC:
); Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
PALADINI ULIANA (C. F. ed elettivamente domiciliato nel e C.F._4
presso il domicilio digitale della stessa ( PEC: Email_2
); Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1780/2021 (R.G. 4307/2021) emesso dall'intestato Tribunale per
19.536,43 euro, oltre interessi e spese legali, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. o 337, secondo comma, c.p.c.; nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per aver pagato parzialmente la sorte ingiunta in data antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio.
Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto delle eccezioni di rito e il rigetto nel merito dell'opposizione.
Con ordinanza del 24.2.2022, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 23.03.2022, il tribunale non ravvisava i presupposti per la sospensione del processo e dichiarava parzialmente esecutivo ex art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di 13.271,55 euro, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo, considerato pacifico il pagamento parziale di 3.545,66 euro ante causam e la contestazione dell'ulteriore somma di 2.719,22 euro.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024.
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente modificava le proprie conclusioni, dando atto dell'integrale pagamento della somma dichiarata provvisoriamente esecutiva con ordinanza del 23.3.2022 e chiedeva di revocare il decreto opposto oppure di “adottare ogni provvedimento che riterrà più opportuno, ivi compreso quello eventuale di cessazione della materia del contendere” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale parte opponente).
Considerate le difese delle parti e l'intervenuto pagamento della somma di 13.350,47 euro in corso di causa, suddiviso in € 13.271,55 per sorte e € 78,92 per interessi, il Tribunale deve in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto e procedere alla decisione sulla restante somma, non essendo cessata la materia del contendere in presenza di una somma residua oggetto di domanda.
E infatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto per 19.536,43 euro per sorte capitale, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Pag. 2 a 4 Parte opponente ha dimostrato che la somma non fosse interamente dovuta, in quanto in data
28.7.2021, antecedentemente all'iscrizione a ruolo del ricorso, aveva già versato la somma di
€ 3.545,66. La prova è stata fornita documentalmente, con la produzione di copia di un assegno del 28.7.2021 dell'importo di € 6.598,35, contenente la seguente dichiarazione del difensore di parte opposta, Avv. Uliana Paladini: “ricevo in nome e per conto del sig. CP_1
l'assegno di cui sopra, quale pagamento delle spese di lite del I e II grado di giudizio
[...]
come statuito nella sentenza C.d.A. di Roma n. 4187/2021 (R. G. n. 4569/2016). Capena,
28/07/2021” (cfr. all. 9 fascicolo opponente). Ciò posto, le spese di lite relative alla causa di primo grado, pagate in virtù della sentenza n. 13/2016 del Tribunale di Tivoli, successivamente integralmente riformata in secondo grado, non poteva essere oggetto di azione monitoria, essendo già stata spontaneamente pagata.
Risulta dunque dovuto il pagamento della somma di 2.719,22 euro. Trattandosi di restituzione delle spese di esecuzione, che ha pagato in virtù dell'espropriazione intrapresa sulla CP_1
base del titolo costituito dalla sentenza n. 13/2016 del Tribunale di Tivoli, successivamente integralmente riformata in sede di appello, il eve essere condannato alla restituzione Pt_1
di tale somma, perché venuto meno il titolo sotteso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve esser Parte_1
condannato al pagamento della residua somma di 2.719,22 euro, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese vengono compensate, considerato che parte opponente aveva adempiuto parzialmente prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, e che ha dovuto necessariamente incardinare la presente opposizione per il riconoscimento di tale importo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 780/2021 (R.G. 4307/2021) emesso dall'intestato
Tribunale;
Pag. 3 a 4 - Condanna al pagamento in favore di della minor Parte_1 Controparte_1
somma di 2.719,22 euro, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4