TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1046/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato in [...] il [...]- Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido super esclusivo dei figli alla madre;
si rimette al Tribunale circa la disciplina della frequentazione;
porre a carico del padre la somma di € 500,00 mensili per i figli o la diversa somma di giustizia, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
con attribuzione dell'assegno unico alla madre.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 in Albania l'11.1.2007 con dalla cui unione erano nati i figli e , Parte_2 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 28.8.2013 e 3.2.2017- Ha rappresentato che, sin dall'inizio del rapporto matrimoniale, aveva subìto maltrattamenti fisici e psicologici, in conseguenza dei quali aveva denunciato il marito ed era stata inserita con i minori in una struttura protetta.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento esclusivo dei figli con assegnazione della casa coniugale, la previsione di incontri protetti tra i minori ed il padre,
e un contributo paterno di € 700,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza del resistente, con ordinanza riservata all'udienza presidenziale del 12.4.2023, è stato previsto l'affido esclusivo dei figli alla madre, con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di immobile oggetto di occupazione abusiva da parte dei coniugi;
sono stati previsti incontri protetti fra i minori ed il padre, con l'ausilio del Servizio Sociale, ed è stato posto a carico del padre un contributo di € 500,00 mensili per il loro mantenimento, attribuendo l'intero assegno unico alla madre, con ripartizione al
50 % delle spese straordinarie.
Dopo plurimi rinvii per consentire la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita acquisendo la relazione del servizio sociale.
Infine, all'udienza del 7.1.2025, il procuratore ha concluso come in epigrafe riportato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e ha accusato il pagina 2 di 6 coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quale il dovere di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
1. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene di dover derogare all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006) e confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, attribuendo a quest'ultima anche il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli. Infatti il padre, pur nutrendo un sincero affetto per i figli, di cui il maggiore conserva un buon ricordo (come evidenziato dalle dichiarazioni rese Per_1 davanti al Tribunale per i Minorenni il 4.10.22 ove definiva “da 10” il rapporto con il padre), tanto che anche negli sporadici incontri avvenuti in costanza di separazione i figli, dopo le prime titubanze, gli hanno manifestato il loro affetto abbracciandolo (come narrato dalla madre a verbale di udienza del 17.4.24), non ha saputo collaborare con il servizio sociale rifiutando la prospettiva degli incontri protetti;
ed anche quando gli è stata offerta la possibilità di vedere i figli liberamente, organizzandosi con la madre, non vi è stata collaborazione, accampando impegni di lavoro o altri inconvenienti e rendendosi non contattabile da parte del Servizio Sociale che aveva dato la disponibilità alla presenza di un educatore per i primi incontri (cfr. mail allegata dalla ricorrente il 24.9.24). Infine, come preannunciato al servizio sociale, è tornato in Albania presso la propria famiglia di origine, dove da ultimo i figli lo hanno incontrato quando anche la madre vi si è recata in periodo natalizio. Al momento intrattiene contatti telefonici con la ricorrente ed il figlio maggiore, come da ultimo dichiarato dalla madre. Peraltro, egli non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, pur avendo dichiarato agli operatori del servizio sociale di essere artigiano con partita IVA.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la ricorrente ha sempre dato la disponibilità a far incontrare i figli con il padre anche organizzandosi direttamente con lui, ha manifestato di non avere dubbi circa la relazione affettiva tra i minori ed il padre, tanto da aver reso possibile un incontro anche in Albania, mentre nulla risulta provato circa i presunti atti di violenza assistita genericamente allegati in ricorso, si prevede che quando tornerà Pt_1
in Italia, egli possa incontrare i figli previ accordi con la madre, in fase iniziale in sua presenza, per poi concordare un calendario che preveda incontri almeno due volte a settimana comprensive del pranzo o della cena.
Pare inoltre opportuno mantenere la recente presa in carico di da parte dell' Per_1 CP_1 come suggerito alla madre dal Servizio Sociale nell'agosto 2024, per il manifestarsi di pagina 3 di 6 disturbi psicosomatici, quali incubi notturni e difficoltà nell'addormentamento. Entrambi i minori proseguiranno la frequenza del centro diurno “Il Pellicano” ove sono seguiti da educatori professionali e ricevono sostegno in relazione alle sole difficoltà linguistiche per quanto riguarda e un più ampio sostengo per , che presenta anche un Per_1 Per_2
comportamento oppositivo che suggerisce per il futuro un approfondimento neuropsichiatrico, come evidenziato dal Servizio Sociale.
2. Passando alle questioni economiche, occorre ricordare che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, si osserva che lavora part-time, come addetta alle pulizie, Parte_1 presso l'Hotel Service s.r.l. di Firenze, con contratto dapprima a tempo determinato e, a decorrere dall'1.1.2024, a tempo indeterminato. Per tale attività ha percepito, da gennaio ad agosto 2024, una retribuzione mensile netta di circa € 750,00, come risulta dalle buste paga dell'anno 2024, depositate in atti. Di recente, ha preso la residenza in Italia per poter percepire l'assegno unico per i figli. Vive attualmente con i due minori presso la casa di accoglienza “Casa Santa Lucia” dell'Associazione Artemisia, sita in Firenze, via Cirillo, n.
2, dove non sostiene spese di vitto e alloggio.
è certamente munito di capacità lavorativa specifica, sebbene anche in Parte_2
costanza di convivenza matrimoniale egli si limitasse a occuparsi della spesa alimentare, lasciando ogni altro onere economico alla coniuge (come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17.4.24). Attualmente vive presso i genitori in Albania, non lavora e, a dire della ricorrente, ove facesse rientro in Italia potrebbe stabilirsi presso il fratello che abita a
Firenze.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la disponibilità mensile della ricorrente sarà ora integrata dall'assegno unico, e che al momento non sostiene costi abitativi né per vitto, si ritiene di porre a carico del resistente l'importo di € 400,00 mensili, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive.
La madre percepirà integralmente l'assegno unico.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte, e per essa all'Erario, trattandosi di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per il giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base di parametri minimi, in complessivi €
pagina 4 di 6 5.557,78 di cui € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per
CPA e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
03.11.1985, e nato in [...] il [...] (matrimonio contratto in Parte_2
Albania l'11.1.2007);
dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre, che provvederà ad Per_1 Persona_3
assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori;
dispone che i figli possano vedere il padre, quando tornerà in Italia, previ accordi fra le parti, con frequentazione almeno bisettimanale (comprensiva del pranzo o della cena);
conferma i mandati già conferiti al Servizio Sociale per la presa in carico dei minori e mantenimento della frequenza del centro diurno “Il Pellicano”; e all' per la presa CP_1
in carico di Per_1
pone a carico di la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
condanna a rimborsare a controparte, e per essa all'Erario, le spese di lite Parte_2 pari ad € 5.607,78 come sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
pagina 5 di 6 Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Gaia Donati.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1046/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Annalisa Gordigiani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato in [...] il [...]- Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido super esclusivo dei figli alla madre;
si rimette al Tribunale circa la disciplina della frequentazione;
porre a carico del padre la somma di € 500,00 mensili per i figli o la diversa somma di giustizia, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
con attribuzione dell'assegno unico alla madre.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 in Albania l'11.1.2007 con dalla cui unione erano nati i figli e , Parte_2 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 28.8.2013 e 3.2.2017- Ha rappresentato che, sin dall'inizio del rapporto matrimoniale, aveva subìto maltrattamenti fisici e psicologici, in conseguenza dei quali aveva denunciato il marito ed era stata inserita con i minori in una struttura protetta.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento esclusivo dei figli con assegnazione della casa coniugale, la previsione di incontri protetti tra i minori ed il padre,
e un contributo paterno di € 700,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza del resistente, con ordinanza riservata all'udienza presidenziale del 12.4.2023, è stato previsto l'affido esclusivo dei figli alla madre, con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di immobile oggetto di occupazione abusiva da parte dei coniugi;
sono stati previsti incontri protetti fra i minori ed il padre, con l'ausilio del Servizio Sociale, ed è stato posto a carico del padre un contributo di € 500,00 mensili per il loro mantenimento, attribuendo l'intero assegno unico alla madre, con ripartizione al
50 % delle spese straordinarie.
Dopo plurimi rinvii per consentire la notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita acquisendo la relazione del servizio sociale.
Infine, all'udienza del 7.1.2025, il procuratore ha concluso come in epigrafe riportato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e ha accusato il pagina 2 di 6 coniuge di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quale il dovere di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
1. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene di dover derogare all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006) e confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, attribuendo a quest'ultima anche il potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli. Infatti il padre, pur nutrendo un sincero affetto per i figli, di cui il maggiore conserva un buon ricordo (come evidenziato dalle dichiarazioni rese Per_1 davanti al Tribunale per i Minorenni il 4.10.22 ove definiva “da 10” il rapporto con il padre), tanto che anche negli sporadici incontri avvenuti in costanza di separazione i figli, dopo le prime titubanze, gli hanno manifestato il loro affetto abbracciandolo (come narrato dalla madre a verbale di udienza del 17.4.24), non ha saputo collaborare con il servizio sociale rifiutando la prospettiva degli incontri protetti;
ed anche quando gli è stata offerta la possibilità di vedere i figli liberamente, organizzandosi con la madre, non vi è stata collaborazione, accampando impegni di lavoro o altri inconvenienti e rendendosi non contattabile da parte del Servizio Sociale che aveva dato la disponibilità alla presenza di un educatore per i primi incontri (cfr. mail allegata dalla ricorrente il 24.9.24). Infine, come preannunciato al servizio sociale, è tornato in Albania presso la propria famiglia di origine, dove da ultimo i figli lo hanno incontrato quando anche la madre vi si è recata in periodo natalizio. Al momento intrattiene contatti telefonici con la ricorrente ed il figlio maggiore, come da ultimo dichiarato dalla madre. Peraltro, egli non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, pur avendo dichiarato agli operatori del servizio sociale di essere artigiano con partita IVA.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la ricorrente ha sempre dato la disponibilità a far incontrare i figli con il padre anche organizzandosi direttamente con lui, ha manifestato di non avere dubbi circa la relazione affettiva tra i minori ed il padre, tanto da aver reso possibile un incontro anche in Albania, mentre nulla risulta provato circa i presunti atti di violenza assistita genericamente allegati in ricorso, si prevede che quando tornerà Pt_1
in Italia, egli possa incontrare i figli previ accordi con la madre, in fase iniziale in sua presenza, per poi concordare un calendario che preveda incontri almeno due volte a settimana comprensive del pranzo o della cena.
Pare inoltre opportuno mantenere la recente presa in carico di da parte dell' Per_1 CP_1 come suggerito alla madre dal Servizio Sociale nell'agosto 2024, per il manifestarsi di pagina 3 di 6 disturbi psicosomatici, quali incubi notturni e difficoltà nell'addormentamento. Entrambi i minori proseguiranno la frequenza del centro diurno “Il Pellicano” ove sono seguiti da educatori professionali e ricevono sostegno in relazione alle sole difficoltà linguistiche per quanto riguarda e un più ampio sostengo per , che presenta anche un Per_1 Per_2
comportamento oppositivo che suggerisce per il futuro un approfondimento neuropsichiatrico, come evidenziato dal Servizio Sociale.
2. Passando alle questioni economiche, occorre ricordare che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, si osserva che lavora part-time, come addetta alle pulizie, Parte_1 presso l'Hotel Service s.r.l. di Firenze, con contratto dapprima a tempo determinato e, a decorrere dall'1.1.2024, a tempo indeterminato. Per tale attività ha percepito, da gennaio ad agosto 2024, una retribuzione mensile netta di circa € 750,00, come risulta dalle buste paga dell'anno 2024, depositate in atti. Di recente, ha preso la residenza in Italia per poter percepire l'assegno unico per i figli. Vive attualmente con i due minori presso la casa di accoglienza “Casa Santa Lucia” dell'Associazione Artemisia, sita in Firenze, via Cirillo, n.
2, dove non sostiene spese di vitto e alloggio.
è certamente munito di capacità lavorativa specifica, sebbene anche in Parte_2
costanza di convivenza matrimoniale egli si limitasse a occuparsi della spesa alimentare, lasciando ogni altro onere economico alla coniuge (come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 17.4.24). Attualmente vive presso i genitori in Albania, non lavora e, a dire della ricorrente, ove facesse rientro in Italia potrebbe stabilirsi presso il fratello che abita a
Firenze.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la disponibilità mensile della ricorrente sarà ora integrata dall'assegno unico, e che al momento non sostiene costi abitativi né per vitto, si ritiene di porre a carico del resistente l'importo di € 400,00 mensili, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive.
La madre percepirà integralmente l'assegno unico.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte, e per essa all'Erario, trattandosi di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per il giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base di parametri minimi, in complessivi €
pagina 4 di 6 5.557,78 di cui € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per
CPA e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
03.11.1985, e nato in [...] il [...] (matrimonio contratto in Parte_2
Albania l'11.1.2007);
dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre, che provvederà ad Per_1 Persona_3
assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori;
dispone che i figli possano vedere il padre, quando tornerà in Italia, previ accordi fra le parti, con frequentazione almeno bisettimanale (comprensiva del pranzo o della cena);
conferma i mandati già conferiti al Servizio Sociale per la presa in carico dei minori e mantenimento della frequenza del centro diurno “Il Pellicano”; e all' per la presa CP_1
in carico di Per_1
pone a carico di la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
condanna a rimborsare a controparte, e per essa all'Erario, le spese di lite Parte_2 pari ad € 5.607,78 come sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
pagina 5 di 6 Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Gaia Donati.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 6 di 6