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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'08/7/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 1478/2024
TRA
nata a [...] il [...] - (c.f.: Parte_1 C.F._1 residente via Libertà San Filippo Inferiore n. 120 ed elettivamente domiciliata in
NA, Via Santa Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Bombara, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...], Contrada Santa Barbara, 91, C.F._2
domiciliato presso l'avv. Giovanni Marchese con studio in NA, Via S. Giovanni
Bosco, 30, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
quale unica erede del sig. residente NA, Vill. S. Filippo Inferiore, Controparte_3
Via Libertà, 68, domiciliato presso l'avv. Giovanni Marchese con studio in NA,
Via S. Giovanni Bosco, 30, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_4
), ivi residente, Vill. S. Filippo Inferiore, Via Libertà, 68, C.F._4 domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese con studio in NA, Via S. Giovanni
Bosco, 30, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._5
ivi residente, Vill. S. Filippo Inferiore, Via Libertà, 68, domiciliato presso l'avv.
Giovanni Marchese con studio in NA, Via S. Giovanni Bosco, 30, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.
1 - S. Filippo Inf., (codice fiscale ) e , C.F._6 Controparte_7 nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] – S. Filippo Inf. (codice fiscale ), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Salvatore C.F._7
Iannello dal quale sono rappresentati e difesi giuste procure in atti
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] – Parte_2
San Filippo Inferiore, Cod. Fisc. elettivamente domiciliato in C.F._8
NA, Via G. La Farina Is. 278 n. 17 Sc. F, presso lo studio dell'Avv. Stellario
Crisafulli dal quale è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che separatamente all'Avv. Carmela Dom. Maria Ruvolo,
,nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
snc – San Filippo Inferiore, Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._9 domiciliata in NA, Via G. La Farina Is. 278 n. 17 Sc. F, presso lo studio dell'Avv.
Stellario Crisafulli dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che separatamente all'Avv. Carmela Dom. Maria Ruvolo, giusta procura in atti nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_4
Bordonaro – Contrada San Giovannello n° 58, C.F.: , C.F._10 elettivamente domiciliata in NA - Via Geraci n° 23 isol. 78 presso lo Studio Legale
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Melazzo, giusta Parte_5 procura in atti nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_6
Bordonaro – Contrada San Giovannello n° 58, C.F.: , C.F._11
elettivamente domiciliata in NA - Via Geraci n° 23 isol. 78 presso lo Studio Legale
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Melazzo, giusta Parte_5 procura in atti nata l'[...] a [...] ed ivi residente in località Santo Parte_7
- Via Comunale Santo n° 370, C.F.: elettivamente domiciliata C.F._12 in NA - Via Geraci n° 23 isol. 78 presso lo Studio Legale Parte_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Melazzo, giusta procura in atti
( ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._13
residente parte rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, v.le San Martino isol. 78, n. 262, giusta procura in atti nata a [...], il [...] e (cod. fisc. Parte_8 Parte_9
, nato a [...], il [...], entrambi residente in [...], C.F._14
Via Savuto n. 1, elettivamente domiciliati in Aprilia (LT), Via Pontina km. 47,015, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Antonio Avarello che li rappresenta e difende, giusta procura in atti nato a [...] il 24\10\1986 (c.f. ) Controparte_8 C.F._15
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 12/3/2024 la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1
domande: “1) Dichiarare che la ricorrente, , ha lavorato alle Parte_1 dipendenze dei coniugi e , entrambi deceduti , nel Controparte_7 Persona_1
periodo e con le modalità indicate in premessa e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata al livello C Super della declaratoria contrattuale per le badanti e per le prestatrici di assistenza in favore di anziani non autosufficienti;
2) Conseguentemente, condannare i resistenti, quali eredi universali del datore di lavoro
(l' anziana zia sig.ra quale coniuge di e Persona_1 Controparte_7
successivamente in proprio per l'assistenza prestata ), al pagamento di €uro 9.831,00 pari a quanto dovuto a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva per ferie non godute, lavoro prestato nei giorni festivi, 13° mensilità, mancato preavviso, trattamento di fine rapporto, così come quantificato in premessa o in quella somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà giusta ed equa anche a seguito di CTU contabile, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
Premetteva di aver prestato servizio presso i coniugi con le mansioni Persona_2 di badante;
nel corso del suddetto rapporto veniva a mancare prima il sig. e CP_7
successivamente la sig.ra Crisafulli. Ritenendo di essere stata lesa nei suoi diritti la ricorrente citava in giudizio gli eredi testamentari dei propri datori di lavoro i quali si costituivano (ad eccezione di CP_8 rimasto contumace) eccependo preliminarmente la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza delle avverse pretese.
Ritenuta la necessità di definire con sentenza parziale le questioni relative alla legittimazione passiva dei resistenti, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE ECCEZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
AVANZATE DAI RESISTENTI
Sulla dedotta eccezione si osserva quanto segue.
Con testamento in Notaio di NA pubblicato il 19.11.2019, il defunto Persona_3
ha istituito quali legatari i sigg.ri , nato a [...] il Controparte_7 Controparte_6
2.6.1932, e , nato a [...] l'[...]. Controparte_7
Sempre in riferimento al defunto , con dichiarazione di successione del Controparte_7
28.2.2020 registrata al num. 79476 volume 88888, trascritta con nota reg. gen. 10161 reg. part. 6982 del 15.5.2020, sono stati indicati quali chiamati all'eredità, tra gli altri, anche i sigg.ri , nato a [...] il [...], , nato a Controparte_6 Controparte_7
NA l'11.5.1967, e , nato a [...] il [...]. Controparte_8
Con testamento in Notaio di NA pubblicato in data 10.2.2022, Persona_3
(successione trascritta con nota reg. gen. 29334 reg. part. 23492 del 28.10.2022), la defunta ha disposto di lasciare (“lascio”) alcuni beni in favore di Persona_1
, nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_5 Controparte_3
5.9.1960 e , nato a [...] il [...] ed ha disposto un legato Controparte_1
(“lego e lascio”) su un altro bene in favore di nato a [...] il Controparte_5
13.8.1954, nata a [...] il [...], e nato il Controparte_4 Controparte_3
5.9.1960.
A mente dell'art. 756 c.c., “Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione;
ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi”.
Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c.” (Cass. civ., 10.4.2025, n.9436;
Cass. civ., 21.7.2023, n.21901).
Pertanto, (nato a [...] il [...]), (nato a [...] Controparte_6 Controparte_7
l'11.5.1967), (nata a [...] il [...]), designati quali legatari Controparte_4
nelle disposizioni testamentarie allegate in atti, non risponderebbero degli eventuali debiti ereditari per cui è causa.
Per quanto riguarda l'eredità relitta del defunto , non risulta provata in Controparte_7 atti l'accettazione dell'eredità da parte dei sigg.ri (nato a [...] il Controparte_6
2.6.1932) (nato a [...] l'[...]) e (nato a Controparte_7 Controparte_8
NA il 24.10.1986).
Invece, in relazione all'eredità relitta della defunta risulta Persona_1
incontestata l'accettazione del lascito testamentario da parte dei sigg.ri CP_5
(nato il [...]), (nato a [...] il [...]) e
[...] Controparte_3 CP_1
(nato a [...] il
[...]
27.9.1993).
Si osserva, ancora, che al sig. (nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_3
Milazzo in data 24.12.2021), è succeduta, a titolo universale, soltanto, la moglie sig.ra
, costituitasi in giudizio. Controparte_2
Quanto sopra premesso, considerato che il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri
, , e è emerso soltanto dall'esame di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
documentazioni nella loro disponibilità; che è rimasto contumace e Controparte_8 che in corso di causa hanno rinunziato all'eredità di i sigg.ri Controparte_7 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_3 Parte_2
, e , tutti i resistenti sopra elencati devono Parte_3 Parte_8 Parte_9 essere estromessi dal giudizio che proseguirà solo in confronto di , Controparte_1
e n.q. di erede di come da separata Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 ordinanza. Posto che le cause di estromissione sono emerse solo successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra la ricorrente e le parti estromesse.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, con la presente sentenza parziale resa nel giudizio 1478/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Estromette dal giudizio , Parte_6 Parte_7 Parte_4
, , , , , Parte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9 CP_6
, e e compensa le spese di
[...] Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
lite;
2) Dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in NA il 09/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando