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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10788/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
C.F.: ELETT.TE DOM.TA IN NAPOLI ALLA VIA ALESSIO MAZZOCCHI N°37 Parte_1
PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ALDO GAGLIOTTA COME DA IN ATTI E, RESIDENTE ALLA VIA
RIPUARIA N° 48, GIUGLIANO IN CAMPANIA, NA.
OPPONENTE
E
SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN CONEGLIANO (TV) ALLA VIA V. Controparte_1
ALFIERI N. 1, CAPITALE SOCIALE EURO 10.000 I.V. – CODICE FISCALE, PARTITA IVA E ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE N. - SOCIETÀ COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE 30 P.IVA_1
APRILE 1999, N. 130 (LA “LEGGE 130”) AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVO LA REALIZZAZIONE DI
UNA O PIÙ OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI, E PER ESSA, QUALE MANDATARIA,
SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO, CON SEDE LEGALE IN VERONA, VIALE CP_2
DELL'AGRICOLTURA N. 7, CAPITALE SOCIALE EURO 41.280.000,00 INTERAMENTE VERSATO,
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA E CODICE FISCALE , P. IVA P.IVA_2
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL P.IVA_3
VIGENTE STATUTO SOCIALE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. CLAUDIO ORABONA C.F.
, IN VIRTÙ DI PROCURA GENERALE ALLE LITI IN AUTENTICA DR. C.F._1 Per_1
, NOTAIO IN VERONA, IN DATA 20 LUGLIO 2011, REPERTORIO 68807, RACCOLTA 19357,
[...]
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELLO STESSO AVVOCATO IN NAPOLI VIA
MANZONI N. 132.
1 OPPOSTA
NONCHE'
IN P.D.L.R.P.T.. CP_3 Email_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa e memorie conclusionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 22.9.2023 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 101.065,82.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: - la nullità del precetto per non aver tenuto in conto l'avvenuto parziale pagamento del dovuto e non aver esplicitato i criteri di calcolo del quantum;
- la nullità della cessione del credito per essere quello ceduto superiore a quello realmente vantato dal cedente;
- l'accertamento del tasso soglia ed il residuo mutuo effettivamente dovuto;
- l'accertamento della mancata comunicazione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
2.1. Si precisa che non vi è costituzione ed opposizione per , essendo l'atto Controparte_4
notificato a controparte e depositato all'atto dell'iscrizione intestato alla sola la quale Pt_1
è dunque unica opponente.
2.2. Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha spiegato le proprie difese, allegando specificamente i calcoli atti a supportare la correttezza degli importi indicati in precetto e insistendo per il rigetto della domanda.
3. L'opposizione va rigettata.
3.1. La doglianza relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'importo precettato, costituente motivo ex art. 617 c.p.c., è stata tardivamente dedotta, giacché l'atto
è stato notificato in data 22.9.2023 e quello introduttivo del giudizio è stato notificato in
2 data 30.11.2023.
3.2. La doglianza relativa all'errato calcolo del quantum oggetto di precetto per non essere tenuto in conto quanto già pagato, costituente motivo ex art. 615 c.p.c., è sconfessata dal conteggio depositato unitamente alla comparsa dall'opposta (cfr. doc. 13), dal quale si evince che sono l'importo finale precettato è il risultato della somma del residuo capitale
(euro 87.664,84), il cui ammontare coincide con la cifra che l'opponente ritiene dovuta, e degli interessi, detratti i pagamenti avvenuti nelle more.
L'opponente non ha documentato, come era suo onere, altri pagamenti, sebbene dedotti.
Ne consegue che non vi è prova del fatto che l'importo precettato sia errato, come dedotto,
per effetto degli avvenuti pagamenti.
3.2. Al rigetto del motivo che precede consegue il rigetto dell'ulteriore motivo, afferente alla nullità della cessione per essere stato oggetto di trasferimento un credito maggiore di quello detenuto, secondo l'assunto. La circostanza della precisata correttezza della somma precettata rende infondato tale motivo.
3.3. Quanto al penultimo motivo, relativo alla richiesta di accertamento del tasso soglia, lo stesso, non articolato nell'atto introduttivo, si rinviene nel solo petitum e non è supportato da alcuna allegazione.
Posta in questi termini la domanda è assolutamente generica.
3.4. Quanto all'ultimo motivo, costituente motivo ex art. 615 c.p.c., si ritiene che lo stesso sia infondato, atteso che l'opposta ha documentato la comunicazione della decadenza dal beneficio da parte della cedente (cfr. doc. 11) ed il riscontro alla stessa Controparte_3
effettuato dal procuratore dell'opponente in cui quest'ultimo dava atto della sua ricezione
(cfr. doc. 12).
3.4. Ultronee sono le altre richieste contenute nei punti 5 e 6 dell'atto introduttivo, atteso che ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, mentre l'altra richiesta è stata CP_3
rivolta al giudice dell'esecuzione, che non è quello che opera in questa sede, cognitiva.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza,
l'opponente va condannata alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa
3 dall'opposta, previste dai parametri relativi alle cause di valore pari al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 10788/2023 del R.G.A.C.,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_3
2) rigetta integralmente l'opposizione proposta;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese sostenute Parte_1
dall'opposta e per essa, quale mandataria, che si Controparte_1 CP_2
liquidano in euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA e
IVA, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.12.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone
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