Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2025, proposto da
AR DA LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Anna Franciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0009775 del 14.04.2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Castellabate ha esitato negativamente l’istanza della ricorrente acquisita al protocollo comunale con il n. 26551 del 15/12/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Comune di Castellabate il 5 maggio 2025 e depositato il 12 maggio 2025, la ricorrente impugna il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 14 aprile 2025, con cui il Comune ha respinto l’istanza della ricorrente presentata il 15 dicembre 2023, in conformità al parere contrario della Soprintendenza provinciale al paesaggio.
Il Comune di Castellabate si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, il 21 maggio 2025.
Con ordinanza numero 223 del 4 giugno 2025, il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare della ricorrente, non ravvisando il presupposto del pericolo di danno grave e irreparabile.
Nella memoria conclusionale del 17 dicembre 2025, parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, passando in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Castellabate ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata dall’attuale ricorrente il 15 dicembre 2023, riferita ad interventi di realizzazione di una struttura in calcestruzzo armato soprastante un fabbricato adibito a deposito.
Nella motivazione del provvedimento negativo si richiama il parere contrario reso dalla Soprintendenza al paesaggio il 5 dicembre 2024, ritenuto vincolante.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato sull’errato presupposto della natura vincolante del parere tardivamente reso dalla Soprintendenza.
Il motivo è fondato e assorbente.
Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica degli abusi minori, commessi in aree sottoposte a vincoli, è disciplinato dall’articolo 167 del codice, d.lgs. n. 42 del 2004.
L’articolo 167, al comma 5, dispone che il soggetto interessato all’accertamento di compatibilità paesaggistica debba presentare apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo. L’autorità competente si deve pronunciare sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi, a sua volta, entro il termine perentorio di 90 giorni.
Nel caso controverso, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica è stata acquisita dall’Amministrazione comunale il 15 dicembre 2023 ed è stata ricevuta dalla competente Soprintendenza il 6 febbraio 2024.
Pertanto, al fine di esprimere il proprio parere vincolante, la Soprintendenza avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine di 90 giorni, decorrente dal 6 febbraio 2024 e scaduto il 6 maggio 2024.
Il parere della Soprintendenza, invece, è stato reso il 4 dicembre 2024, ben oltre la scadenza del termine perentorio fissato dalla legge.
Ne consegue la tardività del parere.
Per costante e condivisibile giurisprudenza, il superamento del termine di 90 giorni per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza non determina la illegittimità del parere stesso, ma lo degrada a parere non vincolante (Cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 02/05/2024, n. 1319, per cui, ai sensi dell'art. 167, comma 5, D.lgs. n. 42 del 2004, il procedimento per l'accertamento della compatibilità dei lavori eseguiti in difformità dall'autorizzazione paesaggistica si snoda in tre momenti fondamentali: l'istanza che deve essere presentata dall'interessato; il parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni; il provvedimento conclusivo del Comune, che deve essere emesso nel termine perentorio di 180 giorni; il superamento del termine di 90 giorni per il pronunciamento consultivo della Soprintendenza non rende illegittimo il parere tardivo, ma ne determina esclusivamente la dequotazione a parere non vincolante, con conseguente possibilità, per il Comune, di discostarsene. Cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015; Cons. Stato, Sez. VI n. 4927 del 28 ottobre 2015 nonché Consiglio di Stato, IV, 2 febbraio 2021, n. 941, laddove si evidenzia come, nonostante il decorso del termine per l'espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice la possibilità per l'Organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento. Nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine per l'espressione del parere vincolante, lo stesso perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'Amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale).
Pertanto, anche il parere negativo espresso tardivamente, come nella fattispecie, avrebbe potuto essere preso in considerazione dall’Amministrazione comunale, competente all’adozione del provvedimento finale, purché ne fosse stata fornita autonoma e motivata valutazione.
Nel caso di cui si tratta, invece, il Comune si è limitato a recepire acriticamente il parere tardivo, sull’errato presupposto della natura vincolante dello stesso, senza esprimere una propria autonoma valutazione.
Ne deriva la illegittimità del provvedimento comunale impugnato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, si deve disporre l’annullamento del provvedimento negativo impugnato.
Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza e alla luce del costante orientamento della giurisprudenza al riguardo, devono essere poste a carico del Comune resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento negativo impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA EZ, Presidente
IO FI, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | VA EZ |
IL SEGRETARIO