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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21519 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
25.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 16.12.2024 vertente
TRA
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Feoli, in forza di procura prodotta in allegato all'atto di opposizione
ATTORE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novelli, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
e
C.F. ), CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/2023 emesso nel procedimento n.
7076/2023.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.9.2024.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4300/2023 per l'importo di € 102.363,57 nei confronti della in relazione ai Parte_1 compensi per la propria attività professionale maturati nell'ambito del procedimento arbitrale tenutosi di fronte alla Camera Arbitrale di Milano per iniziativa della Controparte_3
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo che venisse Parte_1 dichiarato nullo, annullato o revocato, con il rigetto dell'originaria domanda proposta dall'avv. CP_1
o in subordine la quantificazione dell'importo dovuto in applicazione delle tariffe di cui al DM
[...]
55/2014.
A tal fine ha dedotto: - che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato per violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo lo stesso opposto richiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo relativo all'attività professionale svolta di fronte alla Corte d'Appello di Milano nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale;
- che quindi i due procedimenti attenevano alla medesima vicenda processuale;
- che di conseguenza doveva ritenersi abusivo il comportamento tenuto dalla parte opposta;
- che la procura ad litem rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo doveva ritenersi nulla per mancata indicazione della persona che aveva conferito l'incarico; - che l'importo richiesto a titolo di compenso doveva ritenersi chiaramente eccessivo, dovendo ritenersi applicabile lo scaglione di valore tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00; - che aveva richiesto il pagamento dell'intero importo, pur avendo operato unitamente all'avv. - che comunque CP_2 la somma richiesta non poteva ritenersi proporzionata rispetto all'attività prestata;
- che era già stato corrisposto l'importo di € 20.000,00 a titolo di acconto per le prestazioni professionali innanzi alla
Corte d'Appello di Milano – impugnativa del lodo arbitrale e la somma di € 9.664,83 per le spese vive sostenute per l'impugnazione del lodo arbitrale;
- che peraltro l'avv. aveva ricevuto la CP_1 somma di € 98.000,00, come risultava dall'estratto conto allegato;
- che quindi il decreto avrebbe dovuto essere revocato;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Si è costituito l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
A tal fine ha dedotto: - che l'opposizione doveva ritenersi totalmente infondata;
- che la
[...] aveva sottoscritto due diversi contratti, uno relativo alla prestazione d'opera Parte_1 professionale da svolgersi nell'ambito del procedimento arbitrale, e l'altro, relativo all'impugnazione del lodo arbitrale di fronte alla Corte d'Appello; - che la procura allegata al ricorso monitorio era completa di tutti gli elementi essenziali;
- che ai sensi dell'art. 8 del DM 55/2014 in ipotesi di incarico conferito a più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata;
- che nell'ambito del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo instaurato avverso il pagina 2 di 5 precedente decreto relativo all'attività prestata di fronte alla Corte d'Appello di Milano, le medesime eccezioni sollevate erano state già respinte;
- che tra le parti era stato sottoscritto contratto relativo alla determinazione del compenso, prodotto in sede monitoria;
- che quindi non poteva ritenersi fondato alcun rilievo relativo alla quantificazione del compenso;
- che le somme che la controparte ha dimostrato di aver corrisposto erano state imputate ad altre prestazioni rese;
- che come indicato nella stessa causale del pagamento la somma di € 98.000,00 era stata corrisposta a titolo di restituzione di un prestito;
- che quindi il decreto ingiuntivo doveva essere ritenuto del tutto legittimo e doveva essere disposta la provvisoria esecuzione.
È intervenuta nel processo associandosi alla richiesta di rigetto dell'opposizione e CP_2 confermando che all'esito del pagamento del corrispettivo pattuito l'avv. avrebbe CP_1 corrisposta alla medesima la metà dell'importo
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
Non è stata espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 25.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Oggetto del presente procedimento è costituito dalla valutazione della fondatezza della domanda di condanna della società opponente al pagamento della somma di € 102.363,57 a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera professionale svolta dall'opposto nell'ambito del procedimento arbitrale che vedeva come parti l'odierna opponente e la Controparte_3
In sede monitoria l'avv. ha prodotto, a fondamento della domanda, il contratto d'opera CP_1 professionale che conteneva la quantificazione del compenso, la procura relativa al procedimento di arbitrato, gli atti di tale procedimento fino alla pronuncia del lodo.
La ha contestato la pretesa, sollevando una serie di eccezioni che è Parte_1 opportuno esaminare separatamente e secondo il seguente ordine logico.
A. DIFETTO DI PROCURA.
La ha sostenuto la carenza dei requisiti essenziali in relazione alla procura Parte_1 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, mancando in particolare l'individuazione del soggetto che l'avrebbe conferita.
L'eccezione si rivela chiaramente infondata: dalla semplice lettura della procura allegata al procedimento monitorio emerge che nella medesima è chiaramente indicato nella persona dell'avv. il soggetto che l'ha conferita e che peraltro la sottoscrizione del medesimo è stata CP_1 autenticata dall'avv. Marco Novelli che ne ha attestato l'autenticità.
B. ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO.
Ulteriore contestazione formulata dall'opponente attiene alla circostanza che il decreto ingiuntivo emesso sarebbe viziato per effetto dell'abusivo frazionamento del credito operato dall'opposto, il quale in precedenza aveva richiesto ed ottenuto un altro decreto ingiuntivo relativo al corrispettivo dell'attività professionale prestata nell'ambito del giudizio svoltosi di fronte alla Corte d'Appello di pagina 3 di 5 Milano relativo all'impugnazione del lodo arbitrale. L'opponente ha sostenuto in merito che i crediti attenevano alla medesima vicenda contrattuale e che quindi il creditore avrebbe dovuto introdurre un'unica azione al fine di non aggravare la posizione del debitore.
Il rilievo, anche alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla parte opponente, non risulta fondato: il credito vantato nel presente procedimento trova la sua fonte in un accordo contrattuale diverso da quello sottoscritto in relazione alla fase giudiziale di impugnazione del lodo, con la conseguenza che deve ritenersi l'esistenza di diversi fatti costitutivi delle pretese, che giustificano l'istaurazione di diversi procedimenti. Peraltro, deve considerarsi che anche la disciplina processuale sottesa è diversa, in quanto per i corrispettivi dell'attività professionale in ambito giudiziale è prevista, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adozione del rito speciale di cui all'art. 14 dlgs 150/2011, mentre nel caso di specie correttamente la causa è stata introdotta con il rito ordinario, in quanto si verte in materia di prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale (cfr. in tal senso Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018; Sez. 2 - , Sentenza n. 26778 del
23/10/2018). Non poteva quindi ritenersi obbligatoria l'instaurazione di un unico procedimento al fine di far valere i due diversi crediti, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto legittima, sotto tale profilo, l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'avv. CP_1
C. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AVV. CP_1
La ha inoltre dedotto che, essendo stato conferito l'incarico professionale Parte_1 anche all'avv. l'odierno opposto sarebbe stato carente di legittimazione attiva. CP_2
Anche tale rilievo non può ritenersi fondato: ai sensi dell'art. 8 del D.M. 55/2014 “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata”. Peraltro, nel presente giudizio è intervenuta l'avv. chiedendo la conferma CP_2 del decreto ingiuntivo opposto e chiarendo che, come in altre occasioni, l'avv. all'esito CP_1 dell'incasso dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo avrebbe provveduto a corrispondere alla medesima la somma pari al 50%.
D. ECCESSIVITA' DELLA SOMMA RICHIESTA.
L'opponente ha poi sostenuto che l'importo oggetto di ingiunzione sia eccessivo rispetto all'attività effettivamente prestata dall'opposto. Premesso che non è stato formulato nel merito alcun rilievo rispetto alla prestazione resa dall'avv. e che quindi non vi è contestazione in ordine al CP_1 suo effettivo svolgimento in maniera adeguata e diligente, occorre ricordare che le parti hanno sottoscritto un contratto contenente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo. Di conseguenza nel caso di specie deve ritenersi ricorrente la fattispecie di cui all'art. 2233 I comma c.c.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione. (cfr. in tal senso Cass. civile sez. II, 22/11/1995, n.12095). La sentenza citata dall'opponente che pagina 4 di 5 statuirebbe in senso contrario (Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022) attiene in realtà ad una fattispecie del tutto diversa, in quanto riguarda la legittimità della pattuizione del patto di quota lite.
In ultimo va comunque notato che l'importo pattuito è in linea con il valore massimo previsto dal D.M.
55/2014 in relazione allo scaglione di valore tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, che si attaglia perfettamente alla controversia in esame in cui la aveva richiesto, tra l'altro Controparte_3 la condanna della al pagamento a titolo di penale della somma di € Parte_1
5.000.000,00 ed al criterio stabilito dall'art. 5 comma 2 del medesimo D.M. 55/2014.
Anche tale rilievo deve quindi ritenersi infondato.
E. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE RISPETTO A SOMME GIA' CORRISPOSTE.
Da ultimo deve esaminarsi la fondatezza della deduzione di parte opponente in relazione alla circostanza che il credito azionato dall'avv. avrebbe dovuto essere compensato con le CP_1 somme già versate dalla Parte_1
Anzitutto occorre notare che nella stessa prospettazione di parte opponente il versamento di €
20.000,00 sarebbe stato imputato a titolo di acconto per le prestazioni professionali rese di fronte alla
Corte d'Appello di Milano, mentre quello di € 9.664,83 sarebbe stato imputato al rimborso marche da bollo e contributo unificato, con la conseguenza che tali somme non possono essere scomputate dall'importo dovuto quale corrispettivo dell'attività svolta in sede arbitrale. Quanto all'ulteriore importo di € 98.000,00 dalla stessa causale del versamento, contenuta nell'estratto conto fornito dall'opponente, emerge che la ha effettuato l'imputazione a titolo di Parte_1 restituzione prestito, con la conseguenza che anche tale somma non può essere portata in compensazione del credito azionato.
L'opposizione deve quindi essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della fase introduttiva e di quella decisionale.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
4300/2023 emesso nel procedimento n. 7076/2023;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'intervenuto delle spese del procedimento che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Roma il 9.1.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21519 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
25.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 16.12.2024 vertente
TRA
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Feoli, in forza di procura prodotta in allegato all'atto di opposizione
ATTORE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novelli, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
e
C.F. ), CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/2023 emesso nel procedimento n.
7076/2023.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.9.2024.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4300/2023 per l'importo di € 102.363,57 nei confronti della in relazione ai Parte_1 compensi per la propria attività professionale maturati nell'ambito del procedimento arbitrale tenutosi di fronte alla Camera Arbitrale di Milano per iniziativa della Controparte_3
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo che venisse Parte_1 dichiarato nullo, annullato o revocato, con il rigetto dell'originaria domanda proposta dall'avv. CP_1
o in subordine la quantificazione dell'importo dovuto in applicazione delle tariffe di cui al DM
[...]
55/2014.
A tal fine ha dedotto: - che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato per violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo lo stesso opposto richiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo relativo all'attività professionale svolta di fronte alla Corte d'Appello di Milano nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale;
- che quindi i due procedimenti attenevano alla medesima vicenda processuale;
- che di conseguenza doveva ritenersi abusivo il comportamento tenuto dalla parte opposta;
- che la procura ad litem rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo doveva ritenersi nulla per mancata indicazione della persona che aveva conferito l'incarico; - che l'importo richiesto a titolo di compenso doveva ritenersi chiaramente eccessivo, dovendo ritenersi applicabile lo scaglione di valore tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00; - che aveva richiesto il pagamento dell'intero importo, pur avendo operato unitamente all'avv. - che comunque CP_2 la somma richiesta non poteva ritenersi proporzionata rispetto all'attività prestata;
- che era già stato corrisposto l'importo di € 20.000,00 a titolo di acconto per le prestazioni professionali innanzi alla
Corte d'Appello di Milano – impugnativa del lodo arbitrale e la somma di € 9.664,83 per le spese vive sostenute per l'impugnazione del lodo arbitrale;
- che peraltro l'avv. aveva ricevuto la CP_1 somma di € 98.000,00, come risultava dall'estratto conto allegato;
- che quindi il decreto avrebbe dovuto essere revocato;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
Si è costituito l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
A tal fine ha dedotto: - che l'opposizione doveva ritenersi totalmente infondata;
- che la
[...] aveva sottoscritto due diversi contratti, uno relativo alla prestazione d'opera Parte_1 professionale da svolgersi nell'ambito del procedimento arbitrale, e l'altro, relativo all'impugnazione del lodo arbitrale di fronte alla Corte d'Appello; - che la procura allegata al ricorso monitorio era completa di tutti gli elementi essenziali;
- che ai sensi dell'art. 8 del DM 55/2014 in ipotesi di incarico conferito a più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata;
- che nell'ambito del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo instaurato avverso il pagina 2 di 5 precedente decreto relativo all'attività prestata di fronte alla Corte d'Appello di Milano, le medesime eccezioni sollevate erano state già respinte;
- che tra le parti era stato sottoscritto contratto relativo alla determinazione del compenso, prodotto in sede monitoria;
- che quindi non poteva ritenersi fondato alcun rilievo relativo alla quantificazione del compenso;
- che le somme che la controparte ha dimostrato di aver corrisposto erano state imputate ad altre prestazioni rese;
- che come indicato nella stessa causale del pagamento la somma di € 98.000,00 era stata corrisposta a titolo di restituzione di un prestito;
- che quindi il decreto ingiuntivo doveva essere ritenuto del tutto legittimo e doveva essere disposta la provvisoria esecuzione.
È intervenuta nel processo associandosi alla richiesta di rigetto dell'opposizione e CP_2 confermando che all'esito del pagamento del corrispettivo pattuito l'avv. avrebbe CP_1 corrisposta alla medesima la metà dell'importo
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
Non è stata espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 25.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Oggetto del presente procedimento è costituito dalla valutazione della fondatezza della domanda di condanna della società opponente al pagamento della somma di € 102.363,57 a titolo di corrispettivo per la prestazione d'opera professionale svolta dall'opposto nell'ambito del procedimento arbitrale che vedeva come parti l'odierna opponente e la Controparte_3
In sede monitoria l'avv. ha prodotto, a fondamento della domanda, il contratto d'opera CP_1 professionale che conteneva la quantificazione del compenso, la procura relativa al procedimento di arbitrato, gli atti di tale procedimento fino alla pronuncia del lodo.
La ha contestato la pretesa, sollevando una serie di eccezioni che è Parte_1 opportuno esaminare separatamente e secondo il seguente ordine logico.
A. DIFETTO DI PROCURA.
La ha sostenuto la carenza dei requisiti essenziali in relazione alla procura Parte_1 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, mancando in particolare l'individuazione del soggetto che l'avrebbe conferita.
L'eccezione si rivela chiaramente infondata: dalla semplice lettura della procura allegata al procedimento monitorio emerge che nella medesima è chiaramente indicato nella persona dell'avv. il soggetto che l'ha conferita e che peraltro la sottoscrizione del medesimo è stata CP_1 autenticata dall'avv. Marco Novelli che ne ha attestato l'autenticità.
B. ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO.
Ulteriore contestazione formulata dall'opponente attiene alla circostanza che il decreto ingiuntivo emesso sarebbe viziato per effetto dell'abusivo frazionamento del credito operato dall'opposto, il quale in precedenza aveva richiesto ed ottenuto un altro decreto ingiuntivo relativo al corrispettivo dell'attività professionale prestata nell'ambito del giudizio svoltosi di fronte alla Corte d'Appello di pagina 3 di 5 Milano relativo all'impugnazione del lodo arbitrale. L'opponente ha sostenuto in merito che i crediti attenevano alla medesima vicenda contrattuale e che quindi il creditore avrebbe dovuto introdurre un'unica azione al fine di non aggravare la posizione del debitore.
Il rilievo, anche alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla parte opponente, non risulta fondato: il credito vantato nel presente procedimento trova la sua fonte in un accordo contrattuale diverso da quello sottoscritto in relazione alla fase giudiziale di impugnazione del lodo, con la conseguenza che deve ritenersi l'esistenza di diversi fatti costitutivi delle pretese, che giustificano l'istaurazione di diversi procedimenti. Peraltro, deve considerarsi che anche la disciplina processuale sottesa è diversa, in quanto per i corrispettivi dell'attività professionale in ambito giudiziale è prevista, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adozione del rito speciale di cui all'art. 14 dlgs 150/2011, mentre nel caso di specie correttamente la causa è stata introdotta con il rito ordinario, in quanto si verte in materia di prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale (cfr. in tal senso Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018; Sez. 2 - , Sentenza n. 26778 del
23/10/2018). Non poteva quindi ritenersi obbligatoria l'instaurazione di un unico procedimento al fine di far valere i due diversi crediti, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto legittima, sotto tale profilo, l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'avv. CP_1
C. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AVV. CP_1
La ha inoltre dedotto che, essendo stato conferito l'incarico professionale Parte_1 anche all'avv. l'odierno opposto sarebbe stato carente di legittimazione attiva. CP_2
Anche tale rilievo non può ritenersi fondato: ai sensi dell'art. 8 del D.M. 55/2014 “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata”. Peraltro, nel presente giudizio è intervenuta l'avv. chiedendo la conferma CP_2 del decreto ingiuntivo opposto e chiarendo che, come in altre occasioni, l'avv. all'esito CP_1 dell'incasso dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo avrebbe provveduto a corrispondere alla medesima la somma pari al 50%.
D. ECCESSIVITA' DELLA SOMMA RICHIESTA.
L'opponente ha poi sostenuto che l'importo oggetto di ingiunzione sia eccessivo rispetto all'attività effettivamente prestata dall'opposto. Premesso che non è stato formulato nel merito alcun rilievo rispetto alla prestazione resa dall'avv. e che quindi non vi è contestazione in ordine al CP_1 suo effettivo svolgimento in maniera adeguata e diligente, occorre ricordare che le parti hanno sottoscritto un contratto contenente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo. Di conseguenza nel caso di specie deve ritenersi ricorrente la fattispecie di cui all'art. 2233 I comma c.c.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione. (cfr. in tal senso Cass. civile sez. II, 22/11/1995, n.12095). La sentenza citata dall'opponente che pagina 4 di 5 statuirebbe in senso contrario (Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022) attiene in realtà ad una fattispecie del tutto diversa, in quanto riguarda la legittimità della pattuizione del patto di quota lite.
In ultimo va comunque notato che l'importo pattuito è in linea con il valore massimo previsto dal D.M.
55/2014 in relazione allo scaglione di valore tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, che si attaglia perfettamente alla controversia in esame in cui la aveva richiesto, tra l'altro Controparte_3 la condanna della al pagamento a titolo di penale della somma di € Parte_1
5.000.000,00 ed al criterio stabilito dall'art. 5 comma 2 del medesimo D.M. 55/2014.
Anche tale rilievo deve quindi ritenersi infondato.
E. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE RISPETTO A SOMME GIA' CORRISPOSTE.
Da ultimo deve esaminarsi la fondatezza della deduzione di parte opponente in relazione alla circostanza che il credito azionato dall'avv. avrebbe dovuto essere compensato con le CP_1 somme già versate dalla Parte_1
Anzitutto occorre notare che nella stessa prospettazione di parte opponente il versamento di €
20.000,00 sarebbe stato imputato a titolo di acconto per le prestazioni professionali rese di fronte alla
Corte d'Appello di Milano, mentre quello di € 9.664,83 sarebbe stato imputato al rimborso marche da bollo e contributo unificato, con la conseguenza che tali somme non possono essere scomputate dall'importo dovuto quale corrispettivo dell'attività svolta in sede arbitrale. Quanto all'ulteriore importo di € 98.000,00 dalla stessa causale del versamento, contenuta nell'estratto conto fornito dall'opponente, emerge che la ha effettuato l'imputazione a titolo di Parte_1 restituzione prestito, con la conseguenza che anche tale somma non può essere portata in compensazione del credito azionato.
L'opposizione deve quindi essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della fase introduttiva e di quella decisionale.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
4300/2023 emesso nel procedimento n. 7076/2023;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'intervenuto delle spese del procedimento che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Roma il 9.1.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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