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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. SFE4-4976-2025-1487 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di informativa n. SFE4/4976-2025-1487 emesso ai sensi dell'art.1, comma 792 e nello specifico comma 1, lett. c) della legge n. 160 del 2019, notificato alla ricorrente in data 12 marzo
2025, con cui la Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva del Comune di Benevento, ha sollecitato la Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, al pagamento dell'importo di euro 1.282,47 a titolo di Tari per l'anno di imposta 2019, concedendole termine di giorni sessanta per l'adempimento, pena l'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive.
Si è costituita la società la Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha evidenziato di avere provveduto ad emettere provvedimento di sgravio totale del tributo e delle relative sanzioni, come da allegazione al fascicolo di parte dando atto che l'immobile iscritto sulla posizione della ricorrente era stato dichiarato da altro contribuente.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte resistente ha depositato documentazione idonea a provare l'avvenuta definizione della controversia a seguito della emissione del provvedimento di sgravio.
Con lo sgravio l'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo.
Per il principio della soccombenza virtuale il ricorso proposto è fondato perché è all'evidenza ingiustificata la pretesa creditoria.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno sopportate da parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 140,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. SFE4-4976-2025-1487 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di informativa n. SFE4/4976-2025-1487 emesso ai sensi dell'art.1, comma 792 e nello specifico comma 1, lett. c) della legge n. 160 del 2019, notificato alla ricorrente in data 12 marzo
2025, con cui la Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva del Comune di Benevento, ha sollecitato la Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, al pagamento dell'importo di euro 1.282,47 a titolo di Tari per l'anno di imposta 2019, concedendole termine di giorni sessanta per l'adempimento, pena l'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive.
Si è costituita la società la Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha evidenziato di avere provveduto ad emettere provvedimento di sgravio totale del tributo e delle relative sanzioni, come da allegazione al fascicolo di parte dando atto che l'immobile iscritto sulla posizione della ricorrente era stato dichiarato da altro contribuente.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte resistente ha depositato documentazione idonea a provare l'avvenuta definizione della controversia a seguito della emissione del provvedimento di sgravio.
Con lo sgravio l'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo.
Per il principio della soccombenza virtuale il ricorso proposto è fondato perché è all'evidenza ingiustificata la pretesa creditoria.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno sopportate da parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 140,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.