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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice OT OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6997/2023 r.g. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Gadaleta, Parte_1 domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro
Avv. Prof. Andrea VIOLANTE, in proprio e Avv. Paola VIOLANTE, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Violante, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposti-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 9/5/2023, con il quale i creditori Avv.ti Andrea Violante e Paola Violante avevano intimato all'opponente il pagamento della somma di €31.869,39, oltre a interessi e spese, in virtù dei titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza del Tribunale di Bari del 23-26/9/2022 e dalla ordinanza della Corte d'Appello di Bari dell'1-2/3/2023, entrambe emesse per la liquidazione dei compensi spettanti in loro favore per prestazioni professionali espletate nell'interesse della società e Parte_2
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI BARI
Spedizioni di Severino in tre giudizi (ordinanze ex Parte_3 artt. 702 ter c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 rese nell'ambito dei giudizi nn. 12434/2021 e 1603/2022 R.G.).
A fondamento dell'opposizione l'intimato ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la inammissibilità della intimazione di pagamento nei suoi confronti, non preceduta dalla preventiva escussione del patrimonio sociale;
- l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità per essere il credito sorto in un momento successivo alla intervenuta cessione delle quote societarie, regolarmente annotata nel registro delle imprese.
Ha, pertanto, concluso, per la illegittimità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il
20/7/2023).
I.2.- I creditori opposti Avv.ti Andrea e Paola Violante, costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il
21/11/2023).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei due titoli (ordinanza del 31/10/2024), la causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 12/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
II.1.- Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, parte opponente ha fondato la detta eccezione su quanto disposto dai due titoli esecutivi posti a base dell'intimazione opposta.
Nell'ambito dei due giudizi definiti con le ordinanze sottese al precetto impugnato si costituirono in proprio, pur non essendo stati evocati in giudizio, e sicché il Controparte_1 Parte_1
Tribunale (pag. 4 della ordinanza;
doc. 1 fasc. opposti), nonché la
Corte D'Appello con l'ordinanza del 2/3/2023, a seguito della pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI BARI
riassunzione del giudizio, dichiararono il difetto di legittimazione passiva degli stessi, che non avevano neppure spiegato intervento ex art. 105 c.p.c.
E' evidente, pertanto, come la declaratoria del difetto di legittimazione passiva contenuta nei due titoli esecutivi azionati non incida in alcun modo sulla posizione debitoria dell'odierno opponente, in relazione alla quale è stato intimato il precetto opposto.
Invero, l'intimazione di pagamento rinviene il proprio fondamento nelle statuizioni contenute nei due titoli esecutivi azionati, in forza dei quali la società Parte_4
già
[...] Parte_5 fu condannata al pagamento dell'importo liquidato a titolo
[...] di compensi professionali maturati dagli opposti, mentre CP_1
e furono condannati, in solido tra loro e
[...] Parte_1 con la stessa società, al pagamento delle spese processuali dei due giudizi.
Per il debito sociale afferente agli importi liquidati nei due titoli esecutivi, l'opponente viene chiamato a rispondere in proprio, quale socio illimitatamente responsabile della detta società ai sensi dell'art. 2291 c.c., a seguito della infruttuosa escussione del patrimonio sociale, avendo fino al 28/12/2018 (doc. 7 fasc. opponente) ricoperto la carica di amministratore della stessa società, con poteri di firma e rappresentanza sociale.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge, infatti, che, con atto del 5/12/2018, annotato nel Registro delle Imprese il
28/12/2018, l'opponente cedette a la sua quota della Controparte_1
che, Parte_5 contestualmente, mutò la propria denominazione in
[...]
Parte_4
Con successivo atto dell'1/3/2021, registrato al n. 9574 del
3/3/2021 a rogito Notaio Dott. la Per_1 Parte_4
fu sciolta ex art. 2272 n. 4 c.c., con nomina
[...]
a liquidatore dell'unico socio (doc. 5 fasc. Controparte_1 pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI BARI
opponente).
II.2.- Quanto alla dedotta omessa preventiva escussione del patrimonio sociale, deve evidenziarsi come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della società in nome collettivo sia il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo (ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata), non risultando necessario in tale ultimo caso che il creditore sperimenti l'azione esecutiva sul patrimonio della società (cfr. Cass.
SU n. 28709/2020).
In particolare, l'esito negativo del pignoramento presso terzi è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio sociale, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito.
Nella specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che vi fu, da parte dei creditori odierni opposti, il tentativo di eseguire il pignoramento presso la sede legale della società in data 8/3/2023, sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla visura della Camera di
Commercio relativa alla società del 20/10/2022, nonché presso la residenza del rappresentante legale e liquidatore Controparte_1 come da certificato del 25/1/2023 (docc.
8-10 fasc. opposti), rimasto, tuttavia, privo di esito, avendo l'Ufficiale Giudiziario riscontrato che in Adelfia a Piazza Roma 23, ove dalle risultanze camerali risultava ubicata la sede legale della società
[...]
vi era, invece, la sede Parte_4 di altra impresa riconducibile ad altro soggetto giuridico.
Dagli atti si evince, altresì, per un verso, l'assenza di alcun bene immobile o mobile registrato intestato alla società, per l'altro, che, a partire dal 2018, furono posti in essere una serie di atti dispositivi del patrimonio sociale, come emergenti dalle risultanze dei pubblici registri.
Si aggiunga che: pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI BARI
- la cedette Parte_4 il ramo della propria azienda esercente l'attività di intermediazione dei trasporti con sede in Adelfia alla Parte_6
;
[...]
- nella stessa data dell'1/3/2021, fu dichiarato l'intervenuto scioglimento, con messa in liquidazione, della società
[...]
Parte_4
- dalla più recente visura camerale del 21/10/2023 (doc. 3 fasc. opposti) emerge l'assenza di qualsivoglia annotazione di spostamento in altro luogo della sede legale della società, rimasta annotata in
Piazza Roma n. 23 in Adelfia, ossia laddove la notifica del pignoramento non si perfezionò.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi assolto dai creditori opposti l'onere probatorio sui medesimi gravante in punto di incapienza del patrimonio sociale.
Né idonei a far ritenere capiente il patrimonio sociale possono ritenersi gli asseriti crediti vantati dalla Parte_4 nei confronti della
[...] Controparte_2
a titolo di indebito oggettivo e di rivendicazione, in quanto
[...] non connotati da sufficienti elementi di certezza e specificità e non adeguatamente comprovati.
II.3.- Quanto alla responsabilità del socio illimitatamente responsabile, deve rilevarsi che, nelle società di persone, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
La responsabilità del socio verso i terzi deve, pertanto, ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
La responsabilità de qua per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae, quindi, finché dura il rapporto sociale, poiché pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI BARI
il termine “responsabilità”, di cui all'art. 2290 c.c., allude non al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta (Cass. n. 30714/2024, n. 29306/2023, cfr. Cass. n. 16878/25).
Emerge, infatti, l'esigenza di tutelare i creditori con la giusta limitazione nel tempo della responsabilità del socio uscente, ancorandola a un criterio oggettivo, ossia il momento in cui l'inadempimento si concretizza.
Ciò posto, nella specie, l'opponente non può essere esonerato dalla responsabilità afferente alla obbligazione discendente dalle prestazioni professionali rese dagli opposti in favore della s.n.c. anteriormente alla cessione della sua quota societaria nel 2018 e al successivo scioglimento della società nel 2021.
Invero i giudizi in cui gli opposti rappresentarono la società e per i quali fecero ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la liquidazione dei relativi compensi maturati sono il giudizio di primo grado contraddistinto dal n. 13128/2008 R.G. e quello di appello n.
1476/2015 RG, conclusosi con sentenza n. 619/2017 del 18/5/2017 (docc.
4-5 fasc. opposti), oggetto della ordinanza della Corte D'Appello di
Bari sottesa al precetto opposto;
il giudizio n. 106/2009 R.G., oggetto della ordinanza resa dal Tribunale di Bari, sottesa al precetto impugnato, conclusosi con una transazione.
Trattasi, pertanto, di prestazioni professionali risalenti nel tempo, sicché la relativa obbligazione di pagamento in favore degli opposti e a carico della società e del socio illimitatamente responsabile divenne esigibile in un momento evidentemente anteriore rispetto alla cessione della quota societaria da parte dell'opponente e allo scioglimento della società.
Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, la nota del 30/10/2018 (doc. 6 fasc. opposti) con cui gli opposti trasmisero alla società, senza ricevere alcun riscontro, quattro note spese, di cui tre relative ai giudizi citati e per i quali gli opposti intrapresero i relativi giudizi al fine di ottenere la liquidazione pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI BARI
dei compensi.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore degli opposti che ne hanno fatto richiesta, le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701 // 1701 Introduttiva 1204 // 1204 Istruttoria 1806 -50% 903 Decisoria 2905 // 2905 TOTALE 6713
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 20/7/2023, da Parte_1 nei confronti dell'Avv. Prof. Andrea Violante e dell'Avv. Paola
Violante, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA al pagamento, in favore degli opposti, Parte_1 delle spese processuali, che liquida in €6.713,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice – OT OR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice OT OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6997/2023 r.g. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Gadaleta, Parte_1 domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro
Avv. Prof. Andrea VIOLANTE, in proprio e Avv. Paola VIOLANTE, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Violante, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposti-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 9/5/2023, con il quale i creditori Avv.ti Andrea Violante e Paola Violante avevano intimato all'opponente il pagamento della somma di €31.869,39, oltre a interessi e spese, in virtù dei titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza del Tribunale di Bari del 23-26/9/2022 e dalla ordinanza della Corte d'Appello di Bari dell'1-2/3/2023, entrambe emesse per la liquidazione dei compensi spettanti in loro favore per prestazioni professionali espletate nell'interesse della società e Parte_2
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI BARI
Spedizioni di Severino in tre giudizi (ordinanze ex Parte_3 artt. 702 ter c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 rese nell'ambito dei giudizi nn. 12434/2021 e 1603/2022 R.G.).
A fondamento dell'opposizione l'intimato ha dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la inammissibilità della intimazione di pagamento nei suoi confronti, non preceduta dalla preventiva escussione del patrimonio sociale;
- l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità per essere il credito sorto in un momento successivo alla intervenuta cessione delle quote societarie, regolarmente annotata nel registro delle imprese.
Ha, pertanto, concluso, per la illegittimità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il
20/7/2023).
I.2.- I creditori opposti Avv.ti Andrea e Paola Violante, costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il
21/11/2023).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei due titoli (ordinanza del 31/10/2024), la causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 12/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
II.1.- Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, parte opponente ha fondato la detta eccezione su quanto disposto dai due titoli esecutivi posti a base dell'intimazione opposta.
Nell'ambito dei due giudizi definiti con le ordinanze sottese al precetto impugnato si costituirono in proprio, pur non essendo stati evocati in giudizio, e sicché il Controparte_1 Parte_1
Tribunale (pag. 4 della ordinanza;
doc. 1 fasc. opposti), nonché la
Corte D'Appello con l'ordinanza del 2/3/2023, a seguito della pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI BARI
riassunzione del giudizio, dichiararono il difetto di legittimazione passiva degli stessi, che non avevano neppure spiegato intervento ex art. 105 c.p.c.
E' evidente, pertanto, come la declaratoria del difetto di legittimazione passiva contenuta nei due titoli esecutivi azionati non incida in alcun modo sulla posizione debitoria dell'odierno opponente, in relazione alla quale è stato intimato il precetto opposto.
Invero, l'intimazione di pagamento rinviene il proprio fondamento nelle statuizioni contenute nei due titoli esecutivi azionati, in forza dei quali la società Parte_4
già
[...] Parte_5 fu condannata al pagamento dell'importo liquidato a titolo
[...] di compensi professionali maturati dagli opposti, mentre CP_1
e furono condannati, in solido tra loro e
[...] Parte_1 con la stessa società, al pagamento delle spese processuali dei due giudizi.
Per il debito sociale afferente agli importi liquidati nei due titoli esecutivi, l'opponente viene chiamato a rispondere in proprio, quale socio illimitatamente responsabile della detta società ai sensi dell'art. 2291 c.c., a seguito della infruttuosa escussione del patrimonio sociale, avendo fino al 28/12/2018 (doc. 7 fasc. opponente) ricoperto la carica di amministratore della stessa società, con poteri di firma e rappresentanza sociale.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge, infatti, che, con atto del 5/12/2018, annotato nel Registro delle Imprese il
28/12/2018, l'opponente cedette a la sua quota della Controparte_1
che, Parte_5 contestualmente, mutò la propria denominazione in
[...]
Parte_4
Con successivo atto dell'1/3/2021, registrato al n. 9574 del
3/3/2021 a rogito Notaio Dott. la Per_1 Parte_4
fu sciolta ex art. 2272 n. 4 c.c., con nomina
[...]
a liquidatore dell'unico socio (doc. 5 fasc. Controparte_1 pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI BARI
opponente).
II.2.- Quanto alla dedotta omessa preventiva escussione del patrimonio sociale, deve evidenziarsi come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della società in nome collettivo sia il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo (ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata), non risultando necessario in tale ultimo caso che il creditore sperimenti l'azione esecutiva sul patrimonio della società (cfr. Cass.
SU n. 28709/2020).
In particolare, l'esito negativo del pignoramento presso terzi è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio sociale, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito.
Nella specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che vi fu, da parte dei creditori odierni opposti, il tentativo di eseguire il pignoramento presso la sede legale della società in data 8/3/2023, sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla visura della Camera di
Commercio relativa alla società del 20/10/2022, nonché presso la residenza del rappresentante legale e liquidatore Controparte_1 come da certificato del 25/1/2023 (docc.
8-10 fasc. opposti), rimasto, tuttavia, privo di esito, avendo l'Ufficiale Giudiziario riscontrato che in Adelfia a Piazza Roma 23, ove dalle risultanze camerali risultava ubicata la sede legale della società
[...]
vi era, invece, la sede Parte_4 di altra impresa riconducibile ad altro soggetto giuridico.
Dagli atti si evince, altresì, per un verso, l'assenza di alcun bene immobile o mobile registrato intestato alla società, per l'altro, che, a partire dal 2018, furono posti in essere una serie di atti dispositivi del patrimonio sociale, come emergenti dalle risultanze dei pubblici registri.
Si aggiunga che: pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI BARI
- la cedette Parte_4 il ramo della propria azienda esercente l'attività di intermediazione dei trasporti con sede in Adelfia alla Parte_6
;
[...]
- nella stessa data dell'1/3/2021, fu dichiarato l'intervenuto scioglimento, con messa in liquidazione, della società
[...]
Parte_4
- dalla più recente visura camerale del 21/10/2023 (doc. 3 fasc. opposti) emerge l'assenza di qualsivoglia annotazione di spostamento in altro luogo della sede legale della società, rimasta annotata in
Piazza Roma n. 23 in Adelfia, ossia laddove la notifica del pignoramento non si perfezionò.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi assolto dai creditori opposti l'onere probatorio sui medesimi gravante in punto di incapienza del patrimonio sociale.
Né idonei a far ritenere capiente il patrimonio sociale possono ritenersi gli asseriti crediti vantati dalla Parte_4 nei confronti della
[...] Controparte_2
a titolo di indebito oggettivo e di rivendicazione, in quanto
[...] non connotati da sufficienti elementi di certezza e specificità e non adeguatamente comprovati.
II.3.- Quanto alla responsabilità del socio illimitatamente responsabile, deve rilevarsi che, nelle società di persone, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
La responsabilità del socio verso i terzi deve, pertanto, ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
La responsabilità de qua per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae, quindi, finché dura il rapporto sociale, poiché pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI BARI
il termine “responsabilità”, di cui all'art. 2290 c.c., allude non al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta (Cass. n. 30714/2024, n. 29306/2023, cfr. Cass. n. 16878/25).
Emerge, infatti, l'esigenza di tutelare i creditori con la giusta limitazione nel tempo della responsabilità del socio uscente, ancorandola a un criterio oggettivo, ossia il momento in cui l'inadempimento si concretizza.
Ciò posto, nella specie, l'opponente non può essere esonerato dalla responsabilità afferente alla obbligazione discendente dalle prestazioni professionali rese dagli opposti in favore della s.n.c. anteriormente alla cessione della sua quota societaria nel 2018 e al successivo scioglimento della società nel 2021.
Invero i giudizi in cui gli opposti rappresentarono la società e per i quali fecero ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la liquidazione dei relativi compensi maturati sono il giudizio di primo grado contraddistinto dal n. 13128/2008 R.G. e quello di appello n.
1476/2015 RG, conclusosi con sentenza n. 619/2017 del 18/5/2017 (docc.
4-5 fasc. opposti), oggetto della ordinanza della Corte D'Appello di
Bari sottesa al precetto opposto;
il giudizio n. 106/2009 R.G., oggetto della ordinanza resa dal Tribunale di Bari, sottesa al precetto impugnato, conclusosi con una transazione.
Trattasi, pertanto, di prestazioni professionali risalenti nel tempo, sicché la relativa obbligazione di pagamento in favore degli opposti e a carico della società e del socio illimitatamente responsabile divenne esigibile in un momento evidentemente anteriore rispetto alla cessione della quota societaria da parte dell'opponente e allo scioglimento della società.
Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, la nota del 30/10/2018 (doc. 6 fasc. opposti) con cui gli opposti trasmisero alla società, senza ricevere alcun riscontro, quattro note spese, di cui tre relative ai giudizi citati e per i quali gli opposti intrapresero i relativi giudizi al fine di ottenere la liquidazione pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI BARI
dei compensi.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore degli opposti che ne hanno fatto richiesta, le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022). Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701 // 1701 Introduttiva 1204 // 1204 Istruttoria 1806 -50% 903 Decisoria 2905 // 2905 TOTALE 6713
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 20/7/2023, da Parte_1 nei confronti dell'Avv. Prof. Andrea Violante e dell'Avv. Paola
Violante, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA al pagamento, in favore degli opposti, Parte_1 delle spese processuali, che liquida in €6.713,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice – OT OR
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