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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 3300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3300/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casalpusterlengo (LO), Via Marsala n. 26/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Travaco' Siccomario (PV), in data
23/02/2002, il cui atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Travaco' Siccomario (PV) alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia , studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a risiedere con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima ed alla medesima assegnata.
3) Il sig. che ha già lasciato la casa coniugale, si obbliga a formalizzare il Pt_1
trasferimento di residenza entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione.
pag. 1 di 4 4) Ciascuna delle parti continuerà a pagare i finanziamenti a sé intestati, concordando di provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato entro e non oltre una settimana dal deposito della sentenza.
5) l signor concorrerà al mantenimento della figlia , versando alla Parte_1 Per_1
signora , in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, la somma di Parte_2
€ 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Saranno a carico di ciascun genitore, in misura del 50% le spese straordinarie, da sostenersi in favore della figlia , secondo le seguenti modalità: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pag. 2 di 4 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
8) I signori e concordano che le condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 presente accordo si applicheranno dalla firma del presente ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.07.2024, integrato il 01.10.2024 con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note del 01.10.2024 depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 3 di 4 Infine, con le medesime note scritte hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio il 23/02/2002, in Travaco' Siccomario Pt_2
(PV) (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3300/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casalpusterlengo (LO), Via Marsala n. 26/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Travaco' Siccomario (PV), in data
23/02/2002, il cui atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Travaco' Siccomario (PV) alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2002, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia , studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a risiedere con la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima ed alla medesima assegnata.
3) Il sig. che ha già lasciato la casa coniugale, si obbliga a formalizzare il Pt_1
trasferimento di residenza entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione.
pag. 1 di 4 4) Ciascuna delle parti continuerà a pagare i finanziamenti a sé intestati, concordando di provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato entro e non oltre una settimana dal deposito della sentenza.
5) l signor concorrerà al mantenimento della figlia , versando alla Parte_1 Per_1
signora , in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, la somma di Parte_2
€ 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Saranno a carico di ciascun genitore, in misura del 50% le spese straordinarie, da sostenersi in favore della figlia , secondo le seguenti modalità: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pag. 2 di 4 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
8) I signori e concordano che le condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 presente accordo si applicheranno dalla firma del presente ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.07.2024, integrato il 01.10.2024 con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note del 01.10.2024 depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 3 di 4 Infine, con le medesime note scritte hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio il 23/02/2002, in Travaco' Siccomario Pt_2
(PV) (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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