Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 487/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – pensione – indebito previdenziale promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Ga- leano Ivano Marcedone, per procura generale alle liti –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.ta Viviana Bonfanti –
Appellato e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 369 dell'6.4.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Sira- cusa accoglieva il ricorso proposto da avverso il provvedimen- Controparte_1 to con il quale l gli aveva richiesto la restituzione dell'importo di €. Pt_1
12.954,95, percepito sul trattamento pensionistico in godimento;
dichiarava ir- ripetibile la somma richiesta dall'istituto per il periodo 1 marzo 2014-
31.10.2019.
Il ricorrente allegava l'insussistenza dei presupposti per la rideterminazione della pensione;
lamentava l'illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti di cui alla L. 241/90 e per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost.
R.G. 487_2022
Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di motivazione del provvedimento impugnato e, richiamata la giurisprudenza in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale da parte del pensionato, rilevava che l'art. 13 co. 6 lett. c) della
L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09) andava in- terpretato nel senso che «a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED
l' deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 Pt_1 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla re- voca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
Nel caso che ci occupa, l' non ha disposto né la sospensione del trattamen- Pt_1 to né la revoca dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati al ri- corrente con la conseguenza che la richiesta di recupero dell'indebito non può considerarsi legittima».
Inoltre, i dati reddituali del coniuge del pensionato che avevano portato al ri- calcolo della pensione, avrebbero dovuto essere conosciuti dall attraver- Pt_1 so i modelli 730, presentati all'Amministrazione finanziaria e, quindi, “cono- scibili” da parte dell . Pt_1
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso dell'1.6.2022.
Resisteva al gravame a sua volta proponendo appello inciden- Controparte_1 tale.
La causa veniva posta in decisione in data 15.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante principale denuncia la violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 13 co. 6 lett. c) l. 122/2010
(di modifica dell'art. 35 dl 297/08 modificato da l. 14/09) e dell'art. 28 del d.l.
18/2020.
Afferma che, a fronte dell'eccezione dell afferente alla mancata dichia- Pt_1 razione dei redditi del coniuge, il ricorrente non aveva contestato alcunché.
Critica la sentenza per aver ritenuto che la mancanza della sequenza procedi- mentale prevista dal citato art. 13 (sospensione e successiva revoca) compor- tasse la irripetibilità dell'indebito.
R.G. 487_2022 3
2. L'appello principale è fondato.
2.1. Secondo l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte,
«l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quat- tro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incom- pleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella spe- cie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizio- ni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vi- gilanza, quale l » (Cass. n. 5984/2022). Controparte_2
Nel caso de quo, non risulta ricorrere la quarta delle condizioni su indicate, giacché è incontestato che il pensionato non abbia trasmesso all' i modelli Pt_1
RED.
2.2. Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 35 del D.L. 207/2008, per come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conver- tito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 di- cembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al pre- cedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione fi- nanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, so- no tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previden- ziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle pre- stazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede al- la revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di
R.G. 487_2022 4
tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso».
Oggetto della comunicazione è l'intera situazione reddituale, che consente all'istituto di verificare eventuali limitazioni della prestazione in godimento.
Nel caso in esame, come si evince dai documenti allegati in primo grado dall , tale situazione era costituita dalla percezione di redditi da parte del Pt_1 coniuge, non dichiarati dal pensionato titolare della prestazione, che è la fatti- specie integrante il vero e proprio dolo omissivo.
Ricorrendo – nei termini predetti – il dolo dell'accipiens, deve ritenersi la pie- na ripetibilità degli importi.
2.3. Ha errato, pertanto, il primo giudice ad escludere la ripetibilità dell'indebito sulla scorta del mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 35, comma 10 bis del D.L. 207/2008, come inserito dall'art. 13 citato.
Il precedente ottavo comma della disposizione citata recita: «
8. Ai fini della li- quidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficia- rio e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e inte- grazioni».
Dal surriferito quadro normativo emerge che il legislatore del 2008 è interve- nuto a modificare sensibilmente il sistema delle erogazioni degli emolumenti spettanti a determinati soggetti in ragione della loro condizione reddituale, po- nendo a carico di costoro precisi ed imprescindibili oneri di informazione e di comunicazione periodica all'Ente erogatore, il cui mancato assolvimento com- porta persino la perdita definitiva del beneficio rispetto al periodo per il quale la comunicazione informativa sia stata omessa.
R.G. 487_2022 5
La comunicazione prevista dall'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 31 maggio
2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09, non costituisce un requisito preliminare alla revoca del beneficio ove, come nel caso in esame, la verifica sia intervenuta ben oltre il termine per procedere alla sospensione del beneficio di cui al citato comma 10 bis dell'art. 35 («si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa»).
3. L'appello incidentale è improcedibile non avendo l'appellato dato prova del- la relativa notifica.
L'impugnazione incidentale, infatti, va notificata alla controparte in applica- zione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015;
Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è im- procedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissa- zione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in appli- cazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cass. n. 24742/2017; cfr.
Cass. 5166/2023; 21889/2020).
4. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio come in dispositivo li- quidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal
DM 147/2022, seguono la soccombenza.
5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello principale e, in riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda originariamente proposta con il ricorso depositato da Controparte_1
R.G. 487_2022 6
il 7.5.2021; dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna al pagamento in favore dell delle spese di am- Controparte_1 Pt_1 bo i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in euro 2.540,00 e per il presente grado in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, ove do- vuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 15.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 487_2022