Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3384/2024 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3384/2024 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 29.1.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
P.VA: , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro – tempore Sig. c.f. Parte_2 C.F._1
, con sede in RA (AV), alla Via Consolazione n. 31, rappresentata
[...]
e difesa dall' avv. Davide De Prisco, c.f. , in virtù di CodiceFiscale_2
mandato in calce al presente atto unitamente al quale domicilia in Napoli alla via Gaetani 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Anzelmo. Il predetto
Avvocato dichiara di eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: Email_1
[...]
RICORRENTE
E
on sede in Salerno alla Via Costanzella Calenda, N°10, Controparte_1
c.f. e PI , in persona dell'amministratore unico e legale P.VA_2
rappresentante Sig.ra nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, elett.te dom.ta in Salerno alla via F. P. Volpe n°8, nello C.F._3
studio dell'avv. Francesco Paolo Laudisio, c.f. , che CodiceFiscale_4
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo
PEC Email_2
RESISTENTE
E
con sede in Controparte_3
RA (Av), alla via Consolazione n. 31, c.f. , dichiarata dal P.VA_1
Tribunale di Avellino con sentenza n. 62/2024 del 23.10.2024, in persona del
Curatore, dott. , a tanto autorizzato in virtù del provvedimento CP_4
del G.D., dott. , del 10.12.2024, rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Giovanni Capo, c.f. , in virtù della procura CodiceFiscale_5
alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Piazza F. Alario n. 1, con l'espressa dichiarazione che, nel corso del procedimento, il predetto difensore intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di utenza telefax 089/231150 3
ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
.salerno.it. Email_3 CP_5
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data
21.11.2024, la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 62/2024 pubblicata il
23.10.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale il
Tribunale di Avellino, a seguito di ricorso originariamente proposto in data
8.8.2024 dalla aveva dichiarato aperta la procedura di Controparte_1
liquidazione giudiziale a proprio carico, nominando Curatore il dott.
. CP_4
L'istante, per le motivazioni ivi meglio indicate, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione, di revocare la stessa, per mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale e per tutte le ragioni dedotte nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e onorari di causa, condannando il creditore procedente al pagamento delle spese della procedura e del compenso del nominato Curatore.
Con comparsa del 151.1.2025 si costituiva la reclamata CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, la quale contestava
[...]
le motivazioni addotte a sostegno del reclamo e, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza n.62/2024 del
Tribunale di Avellino;
4
In via assolutamente gradata e per puro scrupolo difensivo, nel caso
non creduto di revoca della liquidazione giudiziale, accertare e dichiarare,
che l'apertura della procedura di liquidazione è comunque imputabile
esclusivamente alla condotta della società debitrice, ciò ai sensi dell'art. 147
T.U. Spese di Giustizia, così recentemente riformulato dall'articolo 366
C.C.I.I.;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado del
giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
disponendo eventualmente la condanna al pagamento delle dette spese in
solido tra la società ed il suo legale rapp.te per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa del 22.1.2025 si costituiva anche la reclamata
Liquidazione giudiziale della - in persona del Curatore pro - Parte_1
tempore, dott. contestando anch'essa i motivi addotti a CP_4
sostegno dell'impugnazione, come meglio ivi precisato, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 21.11.2024 per la predetta udienza del 29.1.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Ciò posto, il reclamo è infondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso dell'8.8.2024 la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te pro - tempore, esponeva che, con scrittura 5
privata del 17.1.2023, registrata all'Agenzia delle Entrate di Avellino il
27.1.2023 (n.000550 - Serie 3T), essa istante aveva concesso in locazione
(All.1) alla società P.VA , con sede legale in Parte_1 P.VA_1
RA (AV) alla via Vigne n° 6, una porzione dell'opificio industriale sito in
RA, alla via della Consolazione n.31, per il quale era in corso anche un procedimento di convalida di sfratto per morosità.
La conduttrice non aveva infatti provveduto al pagamento delle fatture relative ai canoni di locazione da febbraio all'attualità, e precisamente: - Fatt.
n.3E del 5.2.2024 dell'importo di € 5.000,00 (€ 3.000,00 erano state pagate);
- Fatt. n.5E del 5.3.2024 dell'importo di € 5.000,00; - Fatt n.8E del 5.4.2024
dell'importo di € 5.000,00; - Fatt n.12E del 3.5.2024 dell'importo di €
5.000,00; - Fatt n.16E del 3.6.2024 dell'importo di € 5.000,00; - Fatt n.22 del
1°.
7.2024 dell'importo di € 5.000,00, (All.3) e Fatt. n.34 del 1°.8.2024 (All.3a)
per un importo complessivo di € 33.000,00, oltre agli interessi moratori su transazioni commerciali maturati dalle singole scadenze al 6.8.2024 pari a circa € 970,00.
Inoltre, la era debitrice della di ulteriori Parte_1 Controparte_1
somme, non inferiori ad 70/80 mila euro, per macchinari, suoi componenti ed attrezzature di consistente valore economico, che facevano parte dell'opificio industriale oggetto della locazione e che non erano più nella sede della società,
ragione per la quale era stata anche presentata denuncia-querela alla GdF il
24.06.2024; inoltre, nel predetto opificio concesso in locazione, erano state eseguite dalla conduttrice, senza alcuna autorizzazione opere edili abusive,
creando anche altri ulteriori danni.
A fronte delle richieste bonarie di pagamento, la aveva Parte_1 6
rappresentato che il pagamento “non è imputabile alla in ragione Parte_1
del provvedimento di sequestro preventivo dei conti correnti della stessa che
è stato disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino che
rendono impossibile operare sui conti e procedere al pagamento del canone
pattuito”.
Ciò posto, sussistendo a dire della menzionata creditrice il presupposto dell'insolvenza, nonché la prova del superamento di tutti i limiti o requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. D), del Codice della Crisi
d'Impresa (l'attivo patrimoniale annuo era pari a € 1.014.994,00 per il 2023, €
672.462,00 per il 2022 e quindi sempre superiore ad euro trecentomila;
- i ricavi complessivi erano pari a € 1.416.274 per il 2023, € 794.192 per il 2022
e quindi sempre superiori ad euro duecentomila;
- i debiti erano pari ad €
977.073,00 per il 2023, € 649.615,00 per il 2022 e, quindi, sempre superiori ad € 500.000,00) la stessa aveva chiesto ed ottenuto l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il primo giudice riteneva dimostrato, alla luce del contratto di locazione esistente tra le parti, pur in mancanza di titolo giudiziale od esecutivo, il credito della proprietaria dell'edificio e Controparte_1
locatrice, a causa del mancato pagamento dal febbraio 2024 dei relativi canoni,
peraltro non contestati, non giustificabile alla luce del menzionato sequestro penale, per un importo superiore ad € 30.000,00.
Quanto ai limiti di fallibilità, il Tribunale rilevava che la debitrice non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, il mancato superamento delle soglie normativamente previste allo scopo;
a ciò si accompagnava lo stato di insolvenza, come dimostrato dal mancato pagamento e dall'inoperatività 7
dell'impresa dovuta al citato sequestro penale, essendo stato anche eseguito il provvedimento di sfratto, non avendo quindi la stessa più la Parte_1
sedi operative.
Ciò posto, l'appellante deduce innanzitutto, quale motivo di censura,
che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente effettuato l'accertamento incidentale relativo all'esistenza del credito fatto valere dalla
- che non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile - e, quindi, Controparte_1
la legittimazione dell'istante in ordine al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Deduce l'istante che, come sarebbe stato dimostrato in primo grado mediante l'allegazione degli atti giudiziari depositati dalle medesime parti
(creditore e debitore) nel fascicolo RG. 2018/2024 - avente ad oggetto la richiesta di convalida di sfratto per morosità avanzata dalla Mr. ai CP_1
propri danni - essa aveva sempre contestato l'inadempimento della locatrice,
che non conservava il bene locato in modo da garantire il pacifico godimento dello stesso.
Infatti, il sig. , dopo avere acquisito le quote Parte_2
sociali della era stato costretto a porre in essere una serie di Parte_1
attività di manutenzione straordinaria, con un costo elevatissimo, che, sebbene di competenza della società locatrice -completamente inerte nonostante le svariate richieste - erano state da essa eseguite per iniziare ad esercitare la propria attività d'impresa.
La reclamante deduceva di aver sempre puntualmente e regolarmente versato il dovuto alla locatrice, nonostante il fatto che il comportamento di quest'ultima fosse in aperta violazione dei dettami di cui agli artt. 1575 e 1576 8
cc e la totale assenza della controprestazione da parte della Controparte_1
che non aveva mai manutenuto la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, almeno fino al mese di febbraio 2024, data in cui era stato necessario sospendere il pagamento del canone di locazione poiché non era più garantito nemmeno il pacifico godimento dell'opificio locato.
Infatti, all'atto del rilascio, la Mr. aveva rilevato la CP_1
presenza di numerose opere edili - a suo dire non autorizzate, riservandosi di agire per il ripristino dello stato dei luoghi, riconoscendo quindi così
l'esistenza delle opere eseguite dalla società conduttrice che, infatti, nel giudizio di sfratto per morosità, aveva avanzato domanda riconvenzionale per ottenere in primis la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore,
e quindi il rimborso di tutte le spese sostenute a titolo di migliorie;
infatti, il giudice adito non aveva convalidato lo sfratto per morosità, ordinando tuttavia il rilascio provvisorio, sul presupposto che anche l'intimato - la Parte_1
- aveva richiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore, non opponendosi di fatto al rilascio.
Orbene, va innanzitutto precisato che, come osserva la resistente
Curatela, il contratto di locazione tra le parti prevedeva espressamente che la società conduttrice - che dichiarava di aver visto l'immobile, trovandolo di proprio gradimento - si sarebbe fatta carico di eseguire tutti i lavori necessari all'adeguamento funzionale dello stesso immobile rispetto alle sue esigenze produttive (così all'art. 5 del contratto allegato sub n. 4), previa autorizzazione scritta dalle proprietaria;
così come era stato altresì convenuto che la conduttrice, dopo avere verificato le condizioni in cui versava l'opificio, si 9
obbligava al pagamento dei canoni mensili dell'importo di euro 5.000,00
cadauno senza potere far valere alcuna azione od eccezione se non dopo avere eseguito l'adempimento delle rate scadute.
Ciò posto, ogni questione di parte reclamante relativa a presunti inadempimenti da parte della in ordine al mancato Controparte_1
adeguamento, ovvero all'omessa manutenzione dell'immobile, non solo risulta superata - almeno nei limiti dell'accertamento incidentale richiesto in sede di verifica della legittimazione della creditrice - dal testo degli accordi contrattuali, ma non vi è neanche traccia di eventuali contestazioni sorte in epoca antecedente al maturare della morosità riguardante i canoni pretesi, tali da poter giustificare l'applicazione del principio inadimplenti non est
adimplendum, sostanzialmente invocato da parte della Controparte_6
Ed invero, è pacifico che, a fronte della richiesta di pagamento della creditrice, la reclamante si limitava a giustificare il proprio inadempimento con l'impossibilità di accesso ai propri conti correnti, stante l'intervenuto sequestro penale.
Sotto altro aspetto, la reclamante contesta la valutazione effettuata dal
Tribunale in ordine alla sussistenza della propria condizione di insolvenza, e ciò innanzitutto contestando il valore attribuito da quest'ultimo all'avvenuto rilascio dell'immobile, costituente la sede operativa dell'impresa; sul punto deduce di aver rilasciato l'opificio locato, meno di una settimana dopo la prima udienza di comparizione (cfr. doc. 9 – verbale consegna immobile del
02.09.2024), del tutto spontaneamente e non a seguito alla convalida di sfratto.
La scelta di consegnare spontaneamente l'immobile aveva tratto 10
origine, a dire della reclamante, da una doppia valutazione operata dalla reclamante, ossia in primis dalla possibilità di operare anche presso altre sedi e/o uffici, atteso che era in corso la mera attività di intermediazione tra fornitore e trasformatore di pellame, non volendo protrarre la locazione in corso, stanti anche le attività ostruzionistiche poste in essere dalla nuova amministratrice della Controparte_1
Infatti, essa locatrice si era già attivata - ancor prima di ricevere, nel giugno 2024, la notifica della citazione per la convalida di sfratto - stipulando in data 7.2.2024 un contratto preliminare di compravendita di immobile con la società in favore della quale aveva Controparte_7
corrisposto anche la somma di € 200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,
obbligandosi a versare il saldo a mezzo accensione di un finanziamento concesso da Banca Intesa San Paolo il 21.03.2024.
Era pertanto errata la valutazione operata dal Giudice di primo grado secondo cui l'assenza di sede operativa avrebbe causato l'impossibilità
dell'impresa debitrice a produrre liquidità atta ad evitare la decozione.
Osserva la Corte che, in realtà, non solo il rilascio è avvenuto a seguito di un'ordinanza provvisoria di rilascio, e solo dopo alcune settimane dall'emissione della stessa, ma, in realtà, al di là di mere affermazioni ed ipotesi, non esiste alcuna prova del regolare svolgimento, nel periodo in questione, di qualsivoglia attività da parte della - anche Parte_1
eventualmente presso una diversa sede - peraltro difficilmente ipotizzabile in presenza del menzionato sequestro penale, tale da poter consentire alla società
di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che, nella specie, si tratterebbe 11
di sequestro probatorio, peraltro ancora sub iudice a seguito delle impugnazioni proposte da essa reclamante, circostanza questa che nulla modifica quanto agli effetti dello stesso in ordine alla capacità della reclamante di operare e, quindi, di fare fronte alle proprie obbligazioni.
La reclamante contestava ancora la sussistenza di una propria situazione di insolvenza, come affermata dal primo giudice, sottolineando la già menzionata stipula del contratto preliminare di acquisto di un capannone -
dove sarebbe stata in futuro svolta la propria attività imprenditoriale - con corresponsione alla società di una caparra confirmatoria per € Parte_3
200.000,00, ed accensione di un mutuo per € 800.000,00 ottenuto senza alcuna garanzia reale da parte della in data 21.3.2024, Controparte_8
e quindi 5 giorni prima del sequestro probatorio;
ciò aveva quindi comportato un'analisi del merito creditizio da parte della banca effettuata sulla base della sola solidità aziendale.
In realtà, come sottolineato da parte della il Controparte_9
menzionato finanziamento - al cui ottenimento era stato funzionale il preliminare di acquisto del capannone - era sera stato concesso senza garanzie reali o personali in quanto garantito dalla Banca del Mezzogiorno Medio
Credito Centrale S.p.A., a valere sul fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi della legge 662/1996, ragion per cui Banca Intesa era integralmente coperta e non aveva alcun interesse a richiedere ulteriori garanzie specifiche reali o personali.
Inoltre, le somme oggetto del finanziamento, inclusa la caparra confirmatoria di € 200.000,00 erano state immediatamente recuperate nel successivo mese di marzo 2024, a seguito del riferito sequestro penale da parte 12
della Procura di Avellino;
in conseguenza, il finanziamento ottenuto non poteva essere in alcun modo indice di solvibilità della società posta in liquidazione giudiziaria.
D'altra parte, l'affermazione della reclamante secondo la quale le rate del mutuo erano state sono state tutte quante pagate - per € 5.000,00 circa -
anche dopo la notifica del sequestro probatorio e fino alla sentenza impugnata,
con fondi propri e dei familiari valeva solo a dimostrare l'incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni con proprie risorse ordinarie.
D'altra parte, al di là di generiche affermazioni riguardanti la generale solidità finanziaria dalla resta la circostanza che la stessa non Parte_1
ha dato alcuna reale e consistente giustificazione in ordine al mancato pagamento dell'obbligazione sulla stessa gravante nei confronti della Mr.
CP_1
Per quanto riguarda i presunti dati di bilancio che dovrebbero costituire elemento tranquillizzante quanto alla solidità finanziaria della CP_6
basti qui richiamare le osservazioni delle Curatela, da intendersi qui
[...]
riportate e, soprattutto, quanto risultante dalla relazione della Guardia di
Finanza – Tenenza di RA, da cui emerge che la predetta società era coinvolta nell'attività di un'associazione a delinquere che utilizzava società
cd. “cartiere” e società realmente operanti nel settore conciario per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, necessarie per la movimentazione ed il trasferimento di capitali per diversi milioni di Euro.
Non risulta in realtà alcun reale, oggettivo e comprovato elemento contabile tale da far ritenere che le poste indicate in bilancio corrispondessero alle reali attività dell'odierna reclamante, tanto da far ritenere le stesse 13
assolutamente inattendibili.
In conclusione, le considerazioni del primo giudice anche in tema di sussistenza del requisito della insolvenza, appaiono del tutto corrette e non minimamente poste in discussione dalle deduzioni di parte reclamante, così
come sopra riportate, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di censura, attinente alla legittimazione della creditrice ricorrente.
Correttamente il primo giudice ha quindi posto in evidenza che l'esistenza dei debiti scaduti e non pagati, il protratto inadempimento e la sostanziale inoperatività dell'impresa non lasciano dubbi in ordine all'incapacità della di far fronte dalle proprie obbligazioni;
né Parte_1
peraltro parte reclamante ha dato concreta dimostrazione del contrario,
essendosi limitata a doglianze del tutto generiche, che non intaccano minimamente il percorso motivazionale del primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del reclamo, nei termini sopra precisati, va confermata l'impugnata sentenza
del Tribunale di Avellino n. 62/2024 pubblicata il 23.10.2024 e comunicata
alle parti costituite in pari data, con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della in persona del suo Parte_1
legale rapp.te pro – tempore, TI VA , con sede in RA P.VA_1
(AV), Via della Consolazione n.31.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, e si liquidano d'ufficio, in favore della
in persona del Curatore Controparte_10
rapp.te pro – tempore, nonché della ., in persona del legale CP_1 14
rappresentante pro - tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, e precisamente sulla base dello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della Tabella n. 20,
trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 6508/2004)
in materia di dichiarazione di fallimento.
Stante tuttavia la rilevata palese inammissibilità ed infondatezza del reclamo proposto, ritiene la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 51, comma 15, del C.C.I.I. per la condanna al pagamento di spese e competenze di lite, oltre che della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, in proprio ed in solido con la stessa, anche del suo legale rapp.te pro – tempore c.f. Parte_2 C.F._1
, che ha conferito il mandato per l'introduzione della lite.
[...]
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore, nonché, in proprio, anche del suo legale rapp.te pro – tempore
c.f. , di un ulteriore importo a Parte_2 CodiceFiscale_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata
sentenza del Tribunale di Avellino n. 62/2024 pubblicata il
23.10.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale
è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 15
TI VA , con sede in RA (AV), Via della P.VA_1
Consolazione n.31;
b) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro - tempore, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche il suo legale rapp.te pro – tempore c.f. Parte_2 [...]
, al pagamento in favore della ., in persona del C.F._1 CP_1
legale rappresentante pro - tempore, nonché della Liquidazione
Giudiziale della in persona del Curatore rapp.te pro Parte_1
– tempore, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre VA e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15%
dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante in persona del legale rappresentante pro Parte_1
– tempore, nonché, in proprio, anche del suo legale rapp.te pro –
tempore c.f. di un Parte_2 CodiceFiscale_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo