Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1790/2023 R.G.L.
promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dell'Avv. PANASITI
ANTONIO, per procura in atti, ricorrente,
contro CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, in persona Controparte_2 dell'Assessore, legale rappresentante pro tempore resistente,
Oggetto: MERITO ATP - art. 445 bic comma VI c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Parte 1
1- Con ricorso depositato il 15/09/2023 a formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, alla iscrizione nelle liste del collocamento mirato e all'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 67% a far data da aprile 2023, percentuale insufficiente ad integrare la condizione sanitaria sottesa alla prestazione dell' assegno mensile di assistenza.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: 1) Dichiarare ammissibile ed accogliere il proposto ricorso e fermo il riconoscimento al diritto al collocamento mirato e il diritto all'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario come accertato in sede di ATP, accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida in misura pari o superiore al 67% e 46% dalla data di presentazione della
Per 1 , nominata nella prima fase.
All'udienza del 11.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
'richiamata nella presente fase, ha accertato compiutamente 2- Il CTU dott. Persona 1 il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve/moderata I-II classe NY HA;
Anchilosi rachide lombare: Sindrome depressiva endoreattiva grave.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che come da CTU precedente la sig.ra Parte 1 ha diritto all'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario ed al collocamento mirato a far data da aprile 2023. ASSEGNO DI ASSISTENZA: Per la sig. Parte 1 l'applicazione della formula riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 75% a far data da giugno 2024. La richiesta dell'assegno di assistenza È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare della iscrizione nelle liste del Collocamento mirato e dell'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dal mese di Aprile 2023 e del requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971, con decorrenza da
Giugno 2024. 3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti - quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in CP
questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento delle prestazioni invocate è sopravvenuto solo nel
,CP corso del giudizio ed era insussistente al momento della visita medica disposta dall” sulla proposta domanda amministrativa, con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente.
CP avendo reso 5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1790/2023 RG, così provvede: Parte 1 le1) dichiara che, con decorrenza da APRILE 2023, sussistono, in capo a condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini della iscrizione nelle liste del Collocamento mirato
(1. 68/99) e dell'Esonero parziale dal pagamento della spesa sanitaria;
2) dichiara che, con decorrenza da GIUGNO 2024, sussiste in capo a Parte 1 il requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
3) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano