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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' udienza del 10.3.2025, all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.10995/2024 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Landella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell costituita con l'avv. Luigi Lorusso P_1
RESISTENTE
OGGETTO: Parziale iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato, nell' anno 2023 e per complessive 212 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola D'
Angelo Giovanni e, precisamente, dal 10.5. 2023 al 30.6.2023 e dal 2.8.2023 al 30.12.2023, sui terreni siti in Rignano Garganico, con la qualifica di bracciante agricolo e svolgendo mansioni di addetto al pascolo delle pecore e mucche, alla pulizia della stalla ed la nutrimento degli animali;
che era inquadrabile nella terza area primo livello del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti;
che, avendo fatto istanza per la liquidazione della indennità di disoccupazione agricola, la prestazione temporanea gli veniva negata per carenza del requisito contributivo nel biennio, risultando iscritto negli elenchi bracciantili per sole 35 giornate a fronte di quelle effettivamente lavorate.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi bracciantili del comune di residenza per complessive 212 giornate di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
P_
2. L costituitosi tempestivamente in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70 e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato, chiedendone, dunque, il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere “accettando le 35 giornate iscritte dalla P_ TE .
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, la causa, previa acquisizione di note di trattazione scritta, è stata decisa all' odierna udienza come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Occorre, preliminarmente, dare atto che il ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la parziale iscrizione del rapporto di lavoro agricolo. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22
D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970 sicché infondata è l'eccezione di decadenza
P_ laddove spiegata dall
4.Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha dedotto di voler limitare l'accertamento del rapporto di lavoro alle 35 giornate già iscritte negli elenchi bracciantili, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Va osservato, tuttavia, che l'accredito delle predette giornate era già avvenuto in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo, come dedotto da parte ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo) e, in ogni caso documentato in atti.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
5. Spese compensate, stante la modalità di definizione del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Foggia, 10.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli