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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nel giudizio RG 1949/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES c.p.c
rappresentata e difesa dall'Avv. MANUEL SOLDI di Brescia, Parte_1
attrice opponente
E
, con socio unico, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti VINCENZO MARADEI CP_2
e DANTE RADO di Treviso,
convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 24.3.2025, il procuratore di parte convenuta opposta concludeva come da note conclusive del 18.3.2025. Si tiene conto per la parte opponente delle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 5 ***
La società si opponeva al decreto ingiuntivo n. 545/24 emesso in Parte_1
Contr favore di (di seguito ) con socio unico (già Controparte_1 Controparte_3 chiedendo di dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell'opposta, previa revoca del decreto ingiuntivo e con condanna alla restituzione della somma di euro 30.500,00, pagata in esecuzione dello stesso. resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.3.2025, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., udienza nella quale il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di
30 giorni ex art 281 sexies co. 2 c.p.c.
Parte convenuta opposta tempestivamente depositava le note scritte e concludeva come da note scritte allegate al verbale di udienza.
E' pacifica e documentata la stipulazione tra le parti di un mandato di assistenza Contr finanziaria, con il quale società specializzata nell'assistere le CP_1 aziende e in particolar modo le PMI nella predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di strumenti finanziari alternativi al credito bancario quali ad esempio “Strumenti finanziari” o “Minibond” o “Obbligazioni”, si era impegnata a compiere in favore di le attività per l'eventuale quotazione degli Parte_1 strumenti finanziari su un mercato ad hoc (art.
2.1 lett. da a) a e).
G, secondo le previsioni dell'art. 3, si sarebbe dovuto articolare in tre fasi “di massima”: la fase 1, di assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario (art. 3.1.1), la fase 2, di supporto per l'individuazione di potenziali membri di filiera coinvolti nell'emissione
(art. 3.1.2) e la fase 3, di supporto per la quotazione dello strumento finanziario emesso sul mercato ExtraMOT Pro o sua altro MTF (art. 3.1.3). Il corrispettivo che avrebbe dovuto pagare era così composto: una componente fissa Parte_1 dell'importo di euro 40.00,000 oltre iva (così suddivisi in euro 25.000,00 alla sottoscrizione del mandato ed euro 15.000,00 a 60 giorni) da versare alla data della pagina 2 di 5 sottoscrizione del contratto “per l'intervento complessivo di assistenza di primo impianto” (art. 13.1 lett. a), e una componente di successo “pari al 3,5%” su importo deliberato da fondi ed investitori istituzionali” (art. 13.1, lett. b).
Risulta provato che abbia pagato buona parte del corrispettivo Parte_1 fisso.
L'attrice opponente chiedeva la risoluzione del contratto eccependo l'inadempimento della convenuta opposta deducendo che quest'ultima non avrebbe posto in essere tutta l'attività tecnica necessaria all'emissione dello strumento finanziario;
di averlo già segnalato nella e- mail del 17.10.2023, ancor prima nella comunicazione del
30.5.2023, antecedenti al presente procedimento, con cui chiedeva la restituzione dell'acconto versato.
Va fatto presente che, dopo l'atto introduttivo e, sebbene nel medesimo, parte opponente si fosse riservata di approfondire le tematiche svolte, alcuna altra memoria è stata depositata da nemmeno l'attestazione della Parte_1 avvenuta procedura di negoziazione assistita.
Ciò detto, è opportuno esaminare le prove emerse in ordine all'attività svolta. ha adeguatamente e con dovizia di particolari, sia a mezzo testimoni, in CP_1 particolare con la teste , sia con la documentazione in atti, dato prova Tes_1 di aver eseguito, almeno per la gran parte, la prestazione cui era tenuta.
In particolare dagli atti emerge non solo la redazione di documenti allegati al doc. 2 della comparsa di costituzione, tra cui, l' “infomemo” e l'offerta economica per la richiesta del codice ISIN, oltre al modulo di richiesta di adesione al servizio di codifica strumenti finanziari, ma anche uno scambio di e-mail con l'opponente ( in particolare con la dott.ssa nella quale venivano richiesti documenti Per_1 necessari per le pratiche nonché dirette a relazionarla ed aggiornarla sull'andamento della procedura.
Tuttavia è opportuno evidenziare che la voce di cui al punto e) dell'incarico, intesa quale “assistenza nell'organizzazione degli incontri con gli investitori professionali per il supporto logistico ivi comprese le attività didattiche a favore della società anche in ordine alla gestione della comunicazione nonché alle comuni tecniche di public speaking” è rimasta priva di riscontro probatorio, così come, per il punto indicato al n. 3.1.1., “condivisione dei dati economici patrimoniali e finanziari in pagina 3 di 5 funzione degli obiettivi strategici ed in funzione dell'ammontare delle risorse da raccogliere con l'emissione dello strumento finanziario”, la convenuta opposta non ha dato sufficiente prova.
Ad esempio, nella stessa mail del 15.11.2023 precisava “in merito CP_1 all'ipotesi di strutturazione del Basket Bond, nostro malgrado, l'investitore attualmente ha sospeso sino al 2023, causa mancanza di risorse per far fronte alla mole di lavoro ...” non offrendo successiva prova di altri investitori contattati;
parimenti, nel dicembre 2023 dava atto che i fondi non avevano accolto positivamente la proposta avanzata senza allegare la risposta di alcun fondo.
Da ultimo anche la mail del 8.2.2023,, contenente la comunicazione relativa alla conferma di aver raggiunto “un primo accordo con l'investitore , con il Parte_2 quale stiamo strutturando un'operazione di Basket Bond. Nello specifico l'investitore coinvolto, dopo aver confermato la volontà a procedere con lo strumento descritto, ha definito una bozza di term sheet così sintetizzata…” non è stata supportata da alcuna bozza relativa all'operazione; si tratta unicamente di report e comunicazioni che non hanno valenza probatoria in quanto promanano dalla stessa parte e non sono corroborati da altra documentazione che comprovi l'effettivo esercizio del servizio di assistenza e supporto descritti nel contratto.
Si ricorda che la convenuta opposta, onerata della relativa prova secondo i noti principi che governano l'applicazione dell'art 2697 c.c., non ha dimostrato di aver compiutamente adempiuto alle predette obbligazioni contrattuali.
In effetti già in data 30.5.2023 la rispondeva che non avrebbe più Parte_1 pagato l'ultima tranche in quanto, pur avendo pagato un cospicuo importo, non aveva ottenuto alcun risultato.
A questo punto, si ritiene che l'attività di consulenza svolta dalla convenuta opposta per “l'assistenza di primo impianto”, di cui chiede il pagamento in tale sede, debba essere valutata in un importo residuo inferiore rispetto a quanto richiesto e corrispondente, in via prudenziale, ad euro 4.500,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, vengono poste a carico della parte opponente nella misura di un terzo, compensandole per il residuo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 4.500,00, oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la parte opponente a versare alla parte convenuta opposta le spese di lite nella misura di un terzo ovvero per euro 1.700,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa, compensandole per il residuo.
Treviso, lì
IL GOT dott.ssa Marica Loschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nel giudizio RG 1949/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES c.p.c
rappresentata e difesa dall'Avv. MANUEL SOLDI di Brescia, Parte_1
attrice opponente
E
, con socio unico, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti VINCENZO MARADEI CP_2
e DANTE RADO di Treviso,
convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 24.3.2025, il procuratore di parte convenuta opposta concludeva come da note conclusive del 18.3.2025. Si tiene conto per la parte opponente delle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 5 ***
La società si opponeva al decreto ingiuntivo n. 545/24 emesso in Parte_1
Contr favore di (di seguito ) con socio unico (già Controparte_1 Controparte_3 chiedendo di dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell'opposta, previa revoca del decreto ingiuntivo e con condanna alla restituzione della somma di euro 30.500,00, pagata in esecuzione dello stesso. resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.3.2025, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., udienza nella quale il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di
30 giorni ex art 281 sexies co. 2 c.p.c.
Parte convenuta opposta tempestivamente depositava le note scritte e concludeva come da note scritte allegate al verbale di udienza.
E' pacifica e documentata la stipulazione tra le parti di un mandato di assistenza Contr finanziaria, con il quale società specializzata nell'assistere le CP_1 aziende e in particolar modo le PMI nella predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di strumenti finanziari alternativi al credito bancario quali ad esempio “Strumenti finanziari” o “Minibond” o “Obbligazioni”, si era impegnata a compiere in favore di le attività per l'eventuale quotazione degli Parte_1 strumenti finanziari su un mercato ad hoc (art.
2.1 lett. da a) a e).
G, secondo le previsioni dell'art. 3, si sarebbe dovuto articolare in tre fasi “di massima”: la fase 1, di assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario (art. 3.1.1), la fase 2, di supporto per l'individuazione di potenziali membri di filiera coinvolti nell'emissione
(art. 3.1.2) e la fase 3, di supporto per la quotazione dello strumento finanziario emesso sul mercato ExtraMOT Pro o sua altro MTF (art. 3.1.3). Il corrispettivo che avrebbe dovuto pagare era così composto: una componente fissa Parte_1 dell'importo di euro 40.00,000 oltre iva (così suddivisi in euro 25.000,00 alla sottoscrizione del mandato ed euro 15.000,00 a 60 giorni) da versare alla data della pagina 2 di 5 sottoscrizione del contratto “per l'intervento complessivo di assistenza di primo impianto” (art. 13.1 lett. a), e una componente di successo “pari al 3,5%” su importo deliberato da fondi ed investitori istituzionali” (art. 13.1, lett. b).
Risulta provato che abbia pagato buona parte del corrispettivo Parte_1 fisso.
L'attrice opponente chiedeva la risoluzione del contratto eccependo l'inadempimento della convenuta opposta deducendo che quest'ultima non avrebbe posto in essere tutta l'attività tecnica necessaria all'emissione dello strumento finanziario;
di averlo già segnalato nella e- mail del 17.10.2023, ancor prima nella comunicazione del
30.5.2023, antecedenti al presente procedimento, con cui chiedeva la restituzione dell'acconto versato.
Va fatto presente che, dopo l'atto introduttivo e, sebbene nel medesimo, parte opponente si fosse riservata di approfondire le tematiche svolte, alcuna altra memoria è stata depositata da nemmeno l'attestazione della Parte_1 avvenuta procedura di negoziazione assistita.
Ciò detto, è opportuno esaminare le prove emerse in ordine all'attività svolta. ha adeguatamente e con dovizia di particolari, sia a mezzo testimoni, in CP_1 particolare con la teste , sia con la documentazione in atti, dato prova Tes_1 di aver eseguito, almeno per la gran parte, la prestazione cui era tenuta.
In particolare dagli atti emerge non solo la redazione di documenti allegati al doc. 2 della comparsa di costituzione, tra cui, l' “infomemo” e l'offerta economica per la richiesta del codice ISIN, oltre al modulo di richiesta di adesione al servizio di codifica strumenti finanziari, ma anche uno scambio di e-mail con l'opponente ( in particolare con la dott.ssa nella quale venivano richiesti documenti Per_1 necessari per le pratiche nonché dirette a relazionarla ed aggiornarla sull'andamento della procedura.
Tuttavia è opportuno evidenziare che la voce di cui al punto e) dell'incarico, intesa quale “assistenza nell'organizzazione degli incontri con gli investitori professionali per il supporto logistico ivi comprese le attività didattiche a favore della società anche in ordine alla gestione della comunicazione nonché alle comuni tecniche di public speaking” è rimasta priva di riscontro probatorio, così come, per il punto indicato al n. 3.1.1., “condivisione dei dati economici patrimoniali e finanziari in pagina 3 di 5 funzione degli obiettivi strategici ed in funzione dell'ammontare delle risorse da raccogliere con l'emissione dello strumento finanziario”, la convenuta opposta non ha dato sufficiente prova.
Ad esempio, nella stessa mail del 15.11.2023 precisava “in merito CP_1 all'ipotesi di strutturazione del Basket Bond, nostro malgrado, l'investitore attualmente ha sospeso sino al 2023, causa mancanza di risorse per far fronte alla mole di lavoro ...” non offrendo successiva prova di altri investitori contattati;
parimenti, nel dicembre 2023 dava atto che i fondi non avevano accolto positivamente la proposta avanzata senza allegare la risposta di alcun fondo.
Da ultimo anche la mail del 8.2.2023,, contenente la comunicazione relativa alla conferma di aver raggiunto “un primo accordo con l'investitore , con il Parte_2 quale stiamo strutturando un'operazione di Basket Bond. Nello specifico l'investitore coinvolto, dopo aver confermato la volontà a procedere con lo strumento descritto, ha definito una bozza di term sheet così sintetizzata…” non è stata supportata da alcuna bozza relativa all'operazione; si tratta unicamente di report e comunicazioni che non hanno valenza probatoria in quanto promanano dalla stessa parte e non sono corroborati da altra documentazione che comprovi l'effettivo esercizio del servizio di assistenza e supporto descritti nel contratto.
Si ricorda che la convenuta opposta, onerata della relativa prova secondo i noti principi che governano l'applicazione dell'art 2697 c.c., non ha dimostrato di aver compiutamente adempiuto alle predette obbligazioni contrattuali.
In effetti già in data 30.5.2023 la rispondeva che non avrebbe più Parte_1 pagato l'ultima tranche in quanto, pur avendo pagato un cospicuo importo, non aveva ottenuto alcun risultato.
A questo punto, si ritiene che l'attività di consulenza svolta dalla convenuta opposta per “l'assistenza di primo impianto”, di cui chiede il pagamento in tale sede, debba essere valutata in un importo residuo inferiore rispetto a quanto richiesto e corrispondente, in via prudenziale, ad euro 4.500,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, vengono poste a carico della parte opponente nella misura di un terzo, compensandole per il residuo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 4.500,00, oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la parte opponente a versare alla parte convenuta opposta le spese di lite nella misura di un terzo ovvero per euro 1.700,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa, compensandole per il residuo.
Treviso, lì
IL GOT dott.ssa Marica Loschi
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