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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio CarteLL Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 300/2021 promossa da:
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GAIA FABIO
APPELLANTE contro
(c.f. e p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PAOLO PIERI e dell'avv. PIERI ANTONELLA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro
(P.IVA. ) Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. RIVA SIMONE MARCELLO e dell'avv. TITI EROS
APPELLATA TERZA CHIAMATA
Conclusioni per l'appellante: pagina 1 di 20 Voglia l'Ill.ma Corte, ogni contra ria istanza disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
887/20 pronunciata in data 16.12.2020, depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 4067 del ruolo generale affari civili contenziosi per l'anno 2017 accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore del in Parte_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore della somma di € 35.694,89 oltre ad IVA come per Legge, a titolo di risarcimento dei danni. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e costo di
ATP e CTU.
Dare atto che nelle more del presente giudizio la società ha Controparte_1 provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, a pagare in favore del la Parte_1 somma di € 7.018,33 di cui € 4.575,00 a titolo di risarcimento danni ed € 2.443,33 a titolo rimborso spese legali e peritali come liquidate.
Si dichiara che non si accetta il contraddittorio su nuove domande e produzioni.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo e secondo grado.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi tutti esposti in atti:
- RESPINGERE l'appello alla sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Rimini proposto dal Parte_1
, e le domande tutte dal medesimo avanzate nei confronti di in quanto
[...] Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, anche ex art. 1227, co. 2 c.c., e comunque per le ragioni tutte esposte in atti.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande del
, ridurre comunque, ex art. 1227, co. 1 c.c., l'importo del risarcimento del danno Parte_1 che venisse riconosciuto in favore del medesimo;
- IN VIA INCIDENTALE, in ogni caso: ACCOGLIERE l'appello incidentale alla sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Rimini proposto da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 data 21.07.2021, per i motivi nella stessa esposti e dunque, in riforma della sentenza medesima:
I) in accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. sollevata da Controparte_1 sulla domanda svolta dal rigettare tutte le domande svolte dal
[...] Parte_1 Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
II) accertare e dichiarare che non ha alcuna responsabilità per i vizi e danni Controparte_1 nell'impianto oggetto di causa, per tutti i motivi esposti in atti, e conseguentemente respingere tutte le domande svolte dal nei confronti di e comunque, nella denegata Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 20 ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità di per i vizi e danni Controparte_1 all'impianto oggetto di causa, comunque ridurre, ex art. 1227, co. 1 c.c., l'importo del risarcimento del danno che venisse riconosciuto in favore dell'appellante;
III) accertare e dichiarare l'operatività, nel caso specifico, della garanzia decennale rilasciata da CP_2
[... sul materiale impiegato nell'impianto oggetto di causa e, dunque, il diritto alla manleva in capo a
[...]
CP_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande del , previo rigetto di ogni eventuale contraria domanda ed eccezione, Parte_1 accertato e dichiarato, comunque, il diritto di di essere manlevata, garantita e tenuta Controparte_1 indenne da in persona del legale rappresentante pro tempore - come da appello incidentale Controparte_2 proposto ed in riforma della sentenza di primo grado - per qualsivoglia difetto, vizio, inidoneità o comunque mancanza relativi al materiale prodotto dalla medesima utilizzato nell'impianto Controparte_2 del anche in virtù della garanzia decennale dalla stessa rilasciata sui Parte_1 Controparte_2 propri prodotti e, comunque, per le ragioni e motivazioni tutte esposte in atti, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la Controparte_2 [...] di quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'appellante per qualsiasi titolo, ragione e CP_1 causa, anche per spese legali.
- Rigettare comunque le domande ed eccezioni tutte avanzate da nei confronti di Controparte_2 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti. CP_1
Comunque, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, di quelle del procedimento di
Atp n. 197/2016 Rg Tribunale di Rimini, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, e oltre alle spese di Ctp e al rimborso delle spese legali e dei Ctp avversari versate in base alla sentenza di primo grado e con condanna del , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di €. 7.018,33 dalla stessa Controparte_1 [...] versata in esecuzione della sentenza di primo grado con riserva di ripetizione all'esito del CP_1 presente giudizio (come da allegato), oltre interessi dal pagamento al saldo.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi e in particolare per le prove orali richieste con memorie ex art. 183, 6 co. n. 2 e n. 3 c.p.c..
Conclusioni per terza chiamata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
• in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità sia dell'appello principale che incidentale ai sensi degli artt. 342, 434 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti;
• nel merito: respingere l'interposto appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando pagina 3 di 20 l'impugnata sentenza;
• in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei confronti di
[...]
ridurre l'importo del risarcimento dovuto dalla medesima e suddividere la responsabilità sulle CP_2 altre parti secondo concorso per le ragioni di cui in atti;
• in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorra e ove ritenuto dal Collegio si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi.
Con il favore delle spese, comprese quelle di CTP con riferimento sia al procedimento di ATP che di merito, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento danni ex art. 1669 c.c.
[...]
A fondamento della propria domanda l'attore esponeva che:
- con contratto sottoscritto il 25.01.2008 il aveva stipulato con Parte_1
la società un contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_1
realizzazione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva della sede e del ristorante del Parte_1
- i lavori erano terminati nel marzo 2008 e subito dopo l'estate 2015 si erano manifestate delle perdite d'acqua dalle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- di quanto accaduto il aveva avvisato prontamente la società Parte_1 [...]
con email del 21.10.2015 e con email del 23.10.2015 la società CP_1 [...]
aveva comunicato al l'immediata sistemazione CP_1 Parte_1
della perdita;
- a seguito del manifestarsi di ulteriori perdite dalle tubazioni dell'impianto, il Parte_1
aveva incaricato l'Ing. affinchè verificasse l'impianto stesso e questi,
[...] Persona_1
dopo aver constatato la presenza di diversi punti di rottura nelle tubazioni dell'impianto, concludeva: “ritengo che lo spessore delle tubazioni, realizzate in acciaio con giunti a pressare, sia troppo esiguo e quindi inadatto all'uso specifico, trattandosi di linee di distribuzione di impianto a due tubi con acqua calda o fredda con commutazione stagionale. Se così fosse è innegabile la gravità del problema, in quanto, a questo punto, è verosimile ipotizzare l'estensione della corrosione a tutto l'impianto di
pagina 4 di 20 riscaldamento e raffrescamento con conseguente sua imminente e totale inutilizzabilità.”;
- il promuoveva procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1
nei confronti della società appaltatrice che si costituiva nel relativo Controparte_1
giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della società “quale Controparte_2
ditta fornitrice delle tubazioni impiegate nella realizzazione dell'impianto e fornitrice della garanzia decennale sui propri prodotti”, che si costituiva in giudizio;
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo la Controparte_1
chiamata in causa di e, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_2
attorea per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché ex art. 1227, co. 2 c.c., in via subordinata la riduzione, ex art. 1227, co. 1 c.c., dell'importo del risarcimento del danno ove riconosciuto e sempre in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, l'accertamento del diritto di di essere Controparte_1
manlevata, garantita e tenuta indenne da Controparte_2
3. Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata per contestare tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed invocando il rigetto di ogni domanda in suo riguardo.
4. La causa, ritenuta istruita sulla base dell'ATP e della successiva integrazione della CTU svolta in giudizio, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di
Rimini accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di nella misura del 15% per Controparte_3
i vizi riscontrati in CTU, la condannava al pagamento della somma € 4.575,00 in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento al saldo;
rigettava la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di CP_2
condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore
[...] Controparte_3
nella misura 1/5, compensando i restanti 4/5; condannava al pagamento Controparte_3
delle spese di lite in favore di;
poneva in via definitiva le spese di C.T.U. e Parte_2
ctp a carico di parte attrice, salvo la percentuale del 15% a carico di parte convenuta
[...]
, in via solidale tra loro. Controparte_4
5. A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che sulla base degli pagina 5 di 20 esiti della consulenza tecnica esperita, non vi era dubbio che la tipologia di vizi denunciati dall'attore, vista la gravità riscontrata, rientrassero nell'alveo dell'art. 1669 c.c., avendo l'espletato ATP accertato e confermato i gravi vizi e difetti degli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva denunciati ed avendo il CTU individuato le relative cause sia nella cattiva posa in opera da parte della società appaltatrice , sia nella Controparte_1
inidoneità dei tubi modello RE forniti dalla società stessa.
6. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. sollevata dalla convenuta, il Tribunale la riteneva infondata osservando nel caso di specie era pacifico che l'impianto di riscaldamento e climatizzazione appaltato dal alla Parte_1
società convenuta era stato terminato nel marzo 2008; che la denuncia dei vizi era stata comunicata il 21.10.2015; che il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato notificato alla società convenuta in data 02.02.2016, la relativa relazione peritale depositata il
05.01.2017 e l'odierno giudizio introdotto con notifica alla società convenuta in data
25.09.2017.
7. Nel merito il Tribunale riteneva accertati i gravi difetti lamentati da parte attrice richiamando quanto emerso in sede di consulenza tecnica, nella quale si accertava che: “i tubi presenti sull'estradosso del solaio, dell'interrato sono corrosi in ampi tratti. Le tubazioni sono corrose in ampi tratti anche in copertura all'esterno del fabbricato, tale corrosione si è manifestata in modo uniforme dall'esterno verso l'interno sulle tubazioni della ditta VIEGA materiale Prestabo.” Ed evidenziava che:
“Le tubazioni di acciaio al carbonio Viega modello Prestabo, a norma UNI EN 10305-3 sono ricoperte da uno strato di zincatura esterno dello spessore che va da 8-15 μm a protezione di base delle stesse che garantisce la funzionalità dell'impianto in condizioni normali. In condizioni che non sono più definibili normali, cioè in presenza di acqua sulla superficie esterna per tempi prolungati e di condizioni aggravanti rispetto alla normale condensa prodotta su di un impianto di climatizzazione correttamente isolato e ricoperto di guaina tale protezione di base non è più sufficiente;
si riporta un estratto della norma DIN
50929 " i tubi di acciaio, zincati galvanicamente o zincati a fuoco, sono sufficientemente resistenti alla corrosione a lungo termine quando esposti solo occasionalmente alla condensa. Le condizioni aggravanti e fuori dalla normale condensa che hanno determinato la corrosione sulle tubazioni della ditta CP_2
modello Prestabo in un intervallo di tempo pari a circa 8 anni sono da imputarsi a diversi fattori : 1) dall' pagina 6 di 20 analisi visiva, condivisa durante il terzo incontro, del tratto di tubazione corroso ed estratto dall' impianto, relativamente al tratto di tubazione forato, emergono striature, che per conformazione e geometria, appaiono di origine meccanica che hanno danneggiato lo strato di zincatura esterno, tali striature hanno indebolito la protezione esterna in zinco della tubazione che si è forata facendo fuoriuscire il fluido dall' impianto in pressione determinando condizioni aggravanti che hanno facilitato l' aggressione delle stesse tubazioni da parte di fenomeni corrosivi. 2) l'ambiente in cui è inserita la tubazione è un ambiente marino, ambiente fortemente aggressivo;
la corrosione è possibile solamente in presenza di un film di liquido sulla superficie del metallo. Molto decisivi sono i fattori che determinano il microclima, tale microclima marino si ritiene sia stato determinante per l'accelerazione della corrosione sulla tubazione della ditta VIEGA materiale
Prestabo dell'impianto di climatizzazione del di 3) alcuni difetti localizzati di Parte_1 Pt_1
installazione: riparazione eseguita con materiale in acciaio inox su materiale in acciaio al carbonio non eseguita correttamente.”
8. Il Tribunale, inoltre, riteneva di escludere nel caso di specie la responsabilità del fornitore sulla base delle osservazioni svolte dal CTU, il quale aveva rilevato che la Controparte_2
corrosione dei tubi era dipesa da fattori estrinseci ed estranei rispetto al prodotto fornito da e che la causa principale della corrosione dei tubi fosse da rinvenire nella CP_2 CP_2
installazione degli stessi in un ambiente marino fortemente aggressivo nel quale era stata accertata la presenza di acqua sulla superficie esterna per tempi prolungati, elemento decisivo ed aggravante per la comparsa e l'accelerazione del fenomeno corrosivo.
Anche in sede di chiarimenti il CTU aveva confermato che non era stato tenuto debitamente conto, in sede sia di progettazione e scelta del materiale che di realizzazione dell'impianto, dell'ambiente marino potenzialmente aggressivo e caratterizzato per sua natura da una forte umidità e dalla presenza di cloruri in atmosfera quali ad esempio le eccezionali mareggiate che hanno interessato la zona costiera ove sorge anche il
[...]
, nonché lo stato di degrado complessivo dei luoghi, che presentavano infissi Pt_1
ammalorati, ruggini e intonaco cadente, evidenziando inoltre che il produttore suggeriva l'applicazione di rivestimenti protettivi per installazioni a rischio umidità e infiltrazioni suggerendo una valutazione del rischio di tali applicazioni.
9. Quanto agli ulteriori difetti rilevati dal CTU, incidenti sicuramente in minor parte, ovvero pagina 7 di 20 difetti di installazione e riparazioni non a regola d'arte, il giudice di primo grado riteneva che non fossero comunque imputabili a che in qualità di mero fornitore era rimasta CP_2
estranea sia al montaggio dell'impianto sia alle successive riparazioni, osservando infine che il CTU aveva concluso la propria relazione integrativa affermando chiaramente che “non sono stati evidenziati difetti del materiale tali da costituire la causa di una corrosione diffusa di tutto
l'impianto”.
10. Esclusa la responsabilità di , il Tribunale esaminava l'eventuale responsabilità CP_2
di alla luce della circostanza, dedotta dalla stessa parte attrice, che le Controparte_3
tubazioni utilizzate per la realizzazione dell'impianto – modello RE realizzate dalla ditta - erano state scelte dal committente, richiamando sul punto la CP_2
giurisprudenza della Suprema Corte costante nell'affermare, ex art. 1663 c.c., che l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità, e che la stessa nel Controparte_1
contratto d'appalto stipulato con il dichiarava “di aver attentamente Parte_1
esaminato gli elaborati tecnici e progettuali delle opere da eseguire con particolare riferimento agli interventi richiesti” e “di avere le competenze professionali adeguate e di essere in grado di dare esecuzione alle opere in modo tecnicamente appropriato.”
11. Concludeva il Tribunale che era, pertanto, specifico obbligo della società appaltatrice informare il committente della non idoneità delle tubazioni mod. RE sconsigliandone l'utilizzo nell'impianto de quo, ma osservava che nel caso in esame il
[...]
aveva citato in giudizio solo la ditta appaltatrice, ma non anche il proprio Pt_1
progettista e/o direttore lavori, Ingegner sostenendo che la società Per_2 CP_3
proprio in virtù delle sue affermate specifiche competenze, era obbligata a
[...]
controllare la bontà del progetto e la scelta dei materiali, e che pertanto, non avendo mai dedotto né provato il suo dissenso all'utilizzo dei tubi mod. RE scelti dal progettista, era tenuta a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il pagina 8 di 20 concorso di colpa del progettista o del committente.
12. A tale riguardo, però, il giudice di primo grado osservava, in primo luogo, che la giurisprudenza citata da parte attrice concerneva casi ove non era considerato il rapporto con il progettista e/o direttore lavori che invece, nel caso di specie, era pacificamente presente e al quale era stata demandata la scelta delle tubazioni e del materiale coibentante in virtù della redazione del progetto specifico e dettagliato, rientrando pertanto nell'ambito della stesura del progetto una valutazione più accurata dei luoghi in cui posizionare la tubatura e conseguentemente la scelta dei materiali e della loro coibentazione. Inoltre, i vizi emersi non erano stati accertati come difetti di esecuzione dell'opera tanto meno durante la sua realizzazione, bensì dopo otto anni dall'esecuzione dell'appalto; pertanto, non si ravvisavano motivi per addossare alla società appaltatrice l'intero danno per un vizio palesatosi solo dopo otto anni dall'esecuzione dell'opera, vizio che evidentemente nemmeno il progettista Ing. a ciò maggiormente deputato, era stato in grado di Per_2
prevedere.
13. Osservava inoltre il giudice che risultava documentalmente provato che il primo computo metrico comprensivo anche delle caratteristiche tecnologiche dei materiali (avente data 20/12/2007) predisposto e fornito dal ed elaborato sempre dal Parte_1
progettista incaricato dal medesimo, prevedeva la fornitura e posa in opera di tubazioni in rame, aventi le misure e le caratteristiche indicate al punto 17 di pag. 8 del medesimo, e che fu poi la stessa committente, a mezzo del proprio tecnico, a decidere unilateralmente di modificare e sostituire il suddetto computo metrico con altro (doc. 6 del 15/1/2008) che prevedeva fornitura e posa in opera di tubi di diverso (e meno costoso) materiale e caratteristiche, queLL appunto prodotti da ed oggetto del presente giudizio. CP_2
14. D'altra parte lo stesso CTU nei propri chiarimenti aveva specificato puntualmente che il materiale utilizzato era quello di cui al progetto dell'Ingegner e che tale materiale Per_2
era astrattamente idoneo per l'applicazione in impianti di climatizzazione, salvo adattamenti dovuti all'utilizzo in luoghi a forte rischio umidità ed infiltrazioni, chiarendo altresì che la responsabilità della poteva delimitarsi a meri difetti localizzati di Controparte_3
installazione, di montaggio della coibentazione e di riparazione con materiali non consentiti pagina 9 di 20 su materiale Prestabo;
l'errata posa dell'isolamento da parte della peraltro, solo in CP_1
alcuni punti, poteva avere avuto una incidenza rispetto al danno pari circa al 10%, mentre una scelta di tubazione in rame, come era nella prima stesura del capitolato, non avrebbe provocato tali danni.
Pertanto, in definitiva, il Giudice riteneva che la responsabilità di dovesse essere CP_1
delimitata alla percentuale accertata dal CTU, salvo una maggiorazione del 5% in virtù dei piccoli difetti di riparazione, e che pertanto i costi di ripristino stimati dal CTU in €
30.500,00 dovevano essere attribuiti alla esclusivamente nella misura del Controparte_3
15% pari ad
15. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale;
si è costituita in giudizio anche l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_2
e comunque il rigetto di entrambe le impugnazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
5. Con il primo motivo il lamenta che il Giudice di prime cure, pur Parte_1
affermando l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1669 c.c. in considerazione della gravità dei vizi riscontrati, abbia erroneamente escluso la responsabilità della società appaltatrice per la sola circostanza che quest'ultima non ha avuto una discrezionalità sulla scelta dei materiali descritti nel capitolato dal progettista del deducendo che in Parte_1
tal modo il Tribunale avrebbe completamente disatteso i consolidati principi espressi dalla
Suprema Corte in materia di appalto e riassunti nella sentenza n. 16323 del 21.06.2018
6. Si deduce che la responsabilità della non dipende dalla sua discrezionalità o Controparte_1
meno sulla scelta dei materiali peraltro dalla stessa forniti, ma che la stessa è responsabile in via diretta dell'intero danno subito dal perché, come affermato dalla Parte_1
pagina 10 di 20 Suprema Corte, al momento della valutazione del progetto e relativo capitolato inviato dal progettista alla al fine di predisporre l'offerta economica non ha, in base alla Controparte_1
normale diligenza, informato il della non idoneità del materiale sì Parte_1
scelto dal suo progettista ma che sarebbe stato poi fornito dallo stesso appaltatore.
Già la sola sostituzione di un materiale con un altro (da tubi in rame a queLL Mod. Prestabo) fatta con il secondo capitolato, sarebbe stata di per sé circostanza sulla quale la F.LL doveva prestare la massima attenzione e valutare se tale sostituzione era CP_1
preferibile e giustificata sulla base delle regole tecniche e quindi della “normale diligenza” richiesti ad una figura qualificata e professionale come quella dell'appaltatore.
7. Si deduce, pertanto, che la quindi, avrebbe dovuto rifiutarsi di acquistare e Controparte_1
posare le tubazioni Mod. Prestabo scelte dal progettista del perché Parte_1
non idonee, salvo ottenere da quest'ultimo idonea liberatoria.
La F.LL quantomeno, avrebbe potuto evidenziare, anche solamente in termini CP_1
probabilistici, la rischiosità delle tubazioni Mod. Prestabo che, a differenza di quelle in rame notoriamente inossidabili, mal si adattavano in un ambiente marino particolarmente aggressivo;
infine, l'appaltatrice non ha dato prova né di essersi rifiutata di fornire il modello
Prestabo scelto dal progettista né di aver ricevuto liberatorie al riguardo, come non ha dato prova di aver sconsigliato il dall' utilizzare i suddetti materiali sia al Parte_1
momento della valutazione del capitolato e relativa predisposizione dell'offerta economica sia nella fase esecutiva dei lavori.
8. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe errata anche in relazione all'applicazione, al caso di specie, di quanto previsto dall'art. 2055 c.c., norma che stabilisce la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso.
L'appellante sostiene che non fosse necessario indagare sulla consistenza quantitativa della responsabilità del progettista e che abbia errato il giudice in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare la graduazione delle responsabilità per poi confinare quella dell'appaltatore nella misura del 15%, deducendo che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal pagina 11 di 20 committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
9. In particolare, osserva l'appellante che la graduazione dell'incidenza di eventuali colpe concorrenti nella determinazione del danno ha rilevanza solo ed esclusivamente nel rapporto tra i soggetti agenti, essendo prevista la possibilità di esercitare, tra loro internamente, l'azione di regresso, ma che tale graduazione non rileva nel caso di specie poiché, per il principio della responsabilità solidale, il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento dell'intero danno patito anche da uno solo dei soggetti che hanno concorso a provocarlo, indipendente dal grado di colpa ad esso assegnabile.
La norma non è destinata ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti pro quota, e del resto non può essere sindacata la scelta operata da parte attrice di chiamare in giudizio solo l'appaltatore, non sussistendo in tal caso una ipotesi di litisconsorzio necessario.
10. Con il terzo motivo si lamenta come errata la quantificazione del danno, deducendo che il Tribunale di Rimini, sebbene abbia aderito alla quantificazione del danno fatta dal CTU nel procedimento di ATP per complessivi € 30.500,00, non ha aggiunto le ulteriori voci di danno la cui documentazione è stata prodotta con la seconda memoria 183 cpc e non contestata, con particolare riferimento al costo delle opere murarie che si sono rese necessarie per poter sostituire le tubazioni difettose nonché al costo dei tecnici incaricati dal di seguire l'intervento di ripristino e la riprogettazione dell'impianto. Parte_1
Nel dettaglio:
€ 2.200,00 Fatt. ditta EFFERRE per lavori edili ( Doc. 15 )
€ 291,69 Fatt. ditta IVAS per verniciatura pareti ( Doc. 16 )
€ 800,00 Fatt. Geom. er la direzione lavori ( Doc. 14 ) Per_3
€ 1.903,20 Fatt. Ing. riprogettazione impianto ( doc. !7 ) Per_1
Sommando quest'ultime voci all'importo di € 30.500,00 quantificato dal CTU, il danno complessivamente ammonta ad € 35.694,89, oltre l'IVA come per legge poiché il regime pagina 12 di 20 fiscale del in quanto associazione sportiva dilettantistica, prevede la Parte_1
totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti che, pertanto, rappresenta un costo che dovrà essere risarcito.
Infine, si deduce che la dovrà risarcire il delle spese Controparte_1 Parte_1
sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo e relativa CTU non solo per la riconosciuta esistenza dei vizi e difetti lamentati ma anche perché il procedimento di
ATP è stato utilizzato dalla stessa per sostenere, infondatamente, la Controparte_1
responsabilità della società produttrice dei tubi Mod. Prestabo. Parte_2
L'appello incidentale.
11. Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata in primo grado da con particolare riferimento alla tardività Controparte_1
della denuncia dei vizi oggetto di causa, effettuata oltre l'anno imposto dall'art. 1669, 1 co.
c.c.
Si deduce che la prima ed unica lamentela denunciata (peraltro per una perdita prontamente risolta) è giunta solo nell'ottobre 2015, in un momento in cui, a detta dello stesso attore,
l'impianto si presentava talmente corroso da richiederne l'integrale rifacimento (e si trattava dunque, con tutta evidenza, di un problema “di immediata percezione”); se ne deduce, ex art. 1669 c.c., la tardività della denuncia, effettuata ben oltre l'anno dalla scoperta e dalla insorgenza del vizio.
12. Con il secondo motivo si lamenta che il Giudice di primo grado, pur escludendo in maniera corretta la responsabilità dell'appaltatrice derivante dai materiali Controparte_1
impiegati nell'appalto ha ritenuto, tuttavia, di attribuire il restante 15% del danno alla
[...]
sulla base, questa volta, di motivazioni errate e prive di prova. CP_1
L'erroneità della sentenza di primo grado riguarderebbe tanto l'attribuzione a Controparte_1
del suddetto 10% di responsabilità (derivante da una asserita errata posa dell'isolamento), quanto l'attribuzione dell'ulteriore 5% (derivante da asseriti piccoli difetti di riparazione).
pagina 13 di 20 Deduce l'appellante incidentale che non risultano provati, e non sono infatti stati accertati, errori nella posa dell'isolamento/coibentazione da parte dell'appaltatrice, avendo il CTU soltanto ipotizzato che in alcuni punti vi potesse essere un non perfetto incollamento.
Ancora più sbagliata ed ingiustificata sarebbe, poi, l'attribuzione dell'ulteriore 5% di responsabilità all'appaltatrice nella sentenza impugnata in virtù dei piccoli difetti di riparazione, deducendo che l'unica riparazione eseguita dalla sull'impianto de Controparte_1
quo è quella di fine ottobre 2015 (a quasi 8 anni di distanza dalla fine lavori), che in quanto successiva all'insorgere della problematica delle tubazioni lamentata dal non può logicamente esserne la causa, neppure parziale, non essendovi infatti prova alcuna che la abbia eseguito altre riparazioni in quanto la manutenzione dell'impianto non Controparte_1
era affidata alla (dato di fatto acquisito, mai contestato da controparte). Controparte_1
13. Con il terzo motivo la lamenta il rigetto della domanda di manleva nei Controparte_1
confronti di società produttrice delle tubazioni impiegate nell'impianto, Controparte_2
deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe completamente omesso di considerare che il in questione risultava garantito per dieci anni anche per l'impiego Pt_4 CP_2
caldo-freddo (climatizzazione), senza limitazioni rispetto all'utilizzo del medesimo in zone costiere;
non vi erano, inoltre, prescrizioni particolari da specifico foglio tecnico che CP_2
ne escludessero l'utilizzo in siti adiacenti alla costa marina, o comunque in siti analoghi a quello oggetto di causa. Nonostante ciò, la ha operato con la massima Controparte_1
diligenza, provvedendo ad isolare ulteriormente le tubazioni con apposita coibentazione, come è stato accertato e confermato.
14. Così riassunti i motivi di appello, preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di appello incidentale, dovendosi confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. proposta da Parte_1
Dagli atti di causa non risulta infatti che nell'ottobre 2015, data della prima denuncia dei vizi con la quale il richiedeva l'intervento dell'appaltatrice per risolvere un Parte_1
problema di perdita di acqua, l'impianto si presentasse “talmente corroso da richiederne l'integrale rifacimento” e che pertanto, come sostenuto da si trattasse di un problema Controparte_1
pagina 14 di 20 annoso “di immediata percezione” tale da determinare la tardività della denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c. Al contrario, solo a seguito del sopralluogo effettuato dall'Ing. Per_1
incaricato dal di verificare le cause delle perdite, venivano riscontrati diversi Parte_1
punti di rottura delle tubazioni e, eliminata la coibentazione in prossimità delle perdite, si scopriva “la corrosione superficiale della parte esterna delle tubazioni” come descritto nella relazione
10.12.2015 a firma dell'Ing. le cause dei vizi dell'opera venivano poi tecnicamente Per_1
descritte ed individuate, nel contraddittorio delle parti, nel successivo procedimento per
ATP a seguito della notifica del ricorso in data 02.02.2016.
15. Ne consegue che nel caso in esame il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso della Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 777 del 16.01.2020) secondo il quale il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti, previsto dall'art. 1669 cc a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e per stabilire il corretto collegamento causale nonché la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
16. Passando ora all'esame dell'appello principale, riservando lo scrutinio degli altri motivi di appello incidentale all'esito, osserva la Corte che il primo motivo è fondato, avendo il giudice di prime cure disatteso la consolidata giurisprudenza formatasi in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 1663 c.c. che, come è noto, onera l'appaltatore di avvisare il committente dei difetti del materiale da questi fornito, dovendo altrimenti rispondere dei vizi dell'opera imputabili alla scarsa qualità dei materiali impiegati.
Nel caso in esame, come accertato in sede peritale, la tubazione in acciaio scelta dal committente, fornita da ed installata da non era idonea per CP_2 Controparte_1
l'applicazione in impianti di climatizzazione in luoghi a forte rischio umidità ed infiltrazioni, come i locali del mentre la scelta avrebbe dovuto ricadere su una Parte_1
tubazione in rame, materiale esente da problemi corrosivi, come peraltro previsto pagina 15 di 20 inizialmente nel progetto dell'Ing. (progettista dell'impianto su incarico del CP_5 [...]
). Pt_1
Sul tema, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15340:
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (conf. cass., Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23594). In particolare,
l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non solo di aver manifestato il proprio dissenso, ma anche di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed "a rischio di quest'ultimo" (conf. Cass., Sez. II, sentenza 21 maggio 2012, n. 8016). Va, peraltro, ricordato che l'appaltatore viene ridotto a mero nudus minister solo quando è direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (conf. Cass., Sez. II, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1981).
17. La giurisprudenza ha quindi individuato alcune situazioni in cui l'appaltatore potrebbe validamente dimostrare la assenza di una propria responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi in cui l'appaltatore, essendo stato privato dal committente di qualunque autonomia tecnica e libertà di determinazione in relazione all'esecuzione dell'opera, non può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera (Cass., 22/09/2011, n. 19369; Cass.,
08/06/2015, n. 11798; Cass., 28/01/2015, n. 1611; Cass., 17/06/2013, n. 15093; Cass.,
21/05/2012).
Un'altra ipotesi è quella in cui i vizi dipendano da errori progettuali commessi dal professionista o dall'impresa di progettazione individuata e selezionata dal committente.
In questo caso si può escludere la colpa in capo all'appaltatore a meno che l'inadeguatezza del progetto non potesse essere rilevata da quest'ultimo con la diligenza e la perizia dallo pagina 16 di 20 stesso esigibile in funzione delle sue specifiche competenze tecniche (Cass., 31/05/2006, n.
12995; Cass., 16/07/2003, n. 11149; Cass., 30/05/2003, n. 8813; Cass., 05/05/2003, n.
6754).
18. Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna delle due ipotesi sopra enunciate.
Da una parte, infatti, non risulta né dedotto né provato che abbia avvisato la Controparte_1
committente del rischio che le tubazioni in acciaio, scelte in sostituzione di quelle in rame, potessero manifestare difetti di corrosione dovuti al particolare ambiente marino, fortemente aggressivo, nel quale dovevano essere collocate, non potendo pertanto l'appaltatrice sostenere di aver agito come “nudus minister”.
Dall'altra, pur risultando pacifico in causa che i vizi dell'impianto siano imputabili anche ad errori progettuali commessi dal professionista incaricato dal di redigere il Parte_1
“Computo metrico e caratteristiche tecnologiche dei materiali”, sulla base del quale l'appaltatrice ha espresso la propria offerta economica, ciò nonostante tale inadeguatezza ben poteva essere rilevata dalla in virtù delle sue specifiche competenze tecniche, trattandosi di Controparte_1
azienda operante da tempo nel settore.
Sotto questo ultimo profilo, Cass. Ord. n.1544/2020:
In ogni caso, resta il principio per il quale: “nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso…..(Cass. 18/02/2008 n. 3932; vd. Cass.
31/12/2013 n. 28812).
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera discende, pertanto, dal Controparte_6
mancato avviso al committente dell'inadeguatezza del materiale prescelto ad essere impiegato nell'ambiente marino, altamente corrosivo, dove sorge la sede del Parte_1
nonché dai difetti coibentazione individuati dal CTU nella fase di posa in opera e
[...]
riparazione delle tubazioni Prestabo.
19. Anche il secondo motivo è fondato.
pagina 17 di 20 Il Tribunale ha infatti fondato la sua decisione sull'assunto che, nel caso di specie, al progettista e/o direttore lavori (Ing. era stata “demandata la scelta delle tubazioni e Per_2
del materiale coibentante in virtù della redazione del progetto specifico e dettagliato. Rientrava pertanto nell'ambito della stesura del progetto una valutazione più accurata dei luoghi in cui posizionare la tubatura
e conseguentemente la scelta dei materiali e della loro coibentazione.”, ritenendo che la Controparte_1
non avendo avuto alcuna discrezionalità nella scelta dei materiali, dovesse rispondere solo per una percentuale dei vizi attribuibile ai difetti di coibentazione nella posa in opera (10%)
e ai difetti di riparazione (5%).
Osserva invece la Corte che, una volta accertata la responsabilità concorrente per i vizi dell'opera tanto del progettista/direttore dei lavori Ing. (non evocato in giudizio CP_5
da parte attrice) tanto dell'appaltatrice, sia per la scelta del materiale utilizzato sia per i difetti di coibentazione dell'impianto, coglie nel segno la critica dell'appellante nel denunciare l'errore del giudice di primo grado in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare una graduazione delle loro responsabilità, non richiesta dalle parti in causa, per poi delimitare quella dell'appaltatore nella misura del 15%. Controparte_1
20. Come correttamente evidenziato dall'appellante principale, la giurisprudenza ormai consolidata in materia (ex plurimis Cass. civ. Sez. II Sent., 03/09/2020, n. 18289) ha affermato il principio che “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055
c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.
Ne consegue che la graduazione di responsabilità tra progettista e appaltatore attiene solo ai rapporti interni tra tali soggetti, regolando la quantificazione della domanda di regresso svolta dalla parte che abbia pagato l'intero in favore del committente danneggiato, ma nel caso in esame tale gradazione non è neppure predicabile in difetto di chiamata in giudizio dell'Ing. Per_2
21. Ne consegue, ulteriormente, l'infondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale svolti da sia in ordine alla ritenuta erronea quantificazione del grado di Controparte_1
pagina 18 di 20 responsabilità attribuibile all'appaltatore, sia in ordine al rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di , non essendo pacificamente ascrivibile alcuna CP_2
responsabilità alla ditta fornitrice dei materiali per i vizi di corrosione delle tubazioni dell'impianto, avendo il CTU accertato che gli stessi non sono dipesi da difetti intrinseci del materiale fornito, ma dalla sua inadeguatezza ad essere impiegato in un ambiente marino altamente corrosivo, dove avrebbero dovuto essere utilizzate le tubazioni in rame originariamente previste nel progetto dell'Ing. Per_2
22. La sentenza deve essere pertanto riformata sul punto con conseguente condanna della all'intero risarcimento del danno in favore della committente, come già Controparte_1
quantificato dal Tribunale sulla base delle valutazioni del CTU.
Non può invece accogliersi il terzo motivo dell'appello principale non essendoci fondati motivi per discostarsi dalla quantificazione complessiva del danno effettuata dal consulente, né per quanto riguarda le ulteriori voci di costo richieste dal , né per quanto Parte_1
riguarda l'applicazione dell'IVA sull'importo già stabilito.
23. In considerazione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo della causa, nei rapporti tra e le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 Controparte_1
giudizio, come liquidate in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellante incidentale, così come le spese di CTU e di CTP già riconosciute dal Tribunale.
Nei rapporti tra e le spese del grado di giudizio Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 19 di 20 -accoglie l'appello principale nei limiti di parte motiva e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della somma € Controparte_1
30.500,00 in favore del oltre interessi al saggio legale dalla data Parte_1
della sentenza di primo grado al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio in favore del che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
7.254,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA e, quanto al grado di appello, in € 6.946,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso Controparte_2
spese generali, CAP e IVA.
- pone in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 11.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio CarteLL
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio CarteLL Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 300/2021 promossa da:
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GAIA FABIO
APPELLANTE contro
(c.f. e p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PAOLO PIERI e dell'avv. PIERI ANTONELLA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro
(P.IVA. ) Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. RIVA SIMONE MARCELLO e dell'avv. TITI EROS
APPELLATA TERZA CHIAMATA
Conclusioni per l'appellante: pagina 1 di 20 Voglia l'Ill.ma Corte, ogni contra ria istanza disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
887/20 pronunciata in data 16.12.2020, depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 4067 del ruolo generale affari civili contenziosi per l'anno 2017 accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore del in Parte_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore della somma di € 35.694,89 oltre ad IVA come per Legge, a titolo di risarcimento dei danni. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e costo di
ATP e CTU.
Dare atto che nelle more del presente giudizio la società ha Controparte_1 provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, a pagare in favore del la Parte_1 somma di € 7.018,33 di cui € 4.575,00 a titolo di risarcimento danni ed € 2.443,33 a titolo rimborso spese legali e peritali come liquidate.
Si dichiara che non si accetta il contraddittorio su nuove domande e produzioni.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo e secondo grado.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi tutti esposti in atti:
- RESPINGERE l'appello alla sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Rimini proposto dal Parte_1
, e le domande tutte dal medesimo avanzate nei confronti di in quanto
[...] Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, anche ex art. 1227, co. 2 c.c., e comunque per le ragioni tutte esposte in atti.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande del
, ridurre comunque, ex art. 1227, co. 1 c.c., l'importo del risarcimento del danno Parte_1 che venisse riconosciuto in favore del medesimo;
- IN VIA INCIDENTALE, in ogni caso: ACCOGLIERE l'appello incidentale alla sentenza n. 887/2020 del Tribunale di Rimini proposto da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 data 21.07.2021, per i motivi nella stessa esposti e dunque, in riforma della sentenza medesima:
I) in accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. sollevata da Controparte_1 sulla domanda svolta dal rigettare tutte le domande svolte dal
[...] Parte_1 Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
II) accertare e dichiarare che non ha alcuna responsabilità per i vizi e danni Controparte_1 nell'impianto oggetto di causa, per tutti i motivi esposti in atti, e conseguentemente respingere tutte le domande svolte dal nei confronti di e comunque, nella denegata Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 20 ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità di per i vizi e danni Controparte_1 all'impianto oggetto di causa, comunque ridurre, ex art. 1227, co. 1 c.c., l'importo del risarcimento del danno che venisse riconosciuto in favore dell'appellante;
III) accertare e dichiarare l'operatività, nel caso specifico, della garanzia decennale rilasciata da CP_2
[... sul materiale impiegato nell'impianto oggetto di causa e, dunque, il diritto alla manleva in capo a
[...]
CP_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande del , previo rigetto di ogni eventuale contraria domanda ed eccezione, Parte_1 accertato e dichiarato, comunque, il diritto di di essere manlevata, garantita e tenuta Controparte_1 indenne da in persona del legale rappresentante pro tempore - come da appello incidentale Controparte_2 proposto ed in riforma della sentenza di primo grado - per qualsivoglia difetto, vizio, inidoneità o comunque mancanza relativi al materiale prodotto dalla medesima utilizzato nell'impianto Controparte_2 del anche in virtù della garanzia decennale dalla stessa rilasciata sui Parte_1 Controparte_2 propri prodotti e, comunque, per le ragioni e motivazioni tutte esposte in atti, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la Controparte_2 [...] di quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'appellante per qualsiasi titolo, ragione e CP_1 causa, anche per spese legali.
- Rigettare comunque le domande ed eccezioni tutte avanzate da nei confronti di Controparte_2 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti. CP_1
Comunque, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, di quelle del procedimento di
Atp n. 197/2016 Rg Tribunale di Rimini, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, e oltre alle spese di Ctp e al rimborso delle spese legali e dei Ctp avversari versate in base alla sentenza di primo grado e con condanna del , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di €. 7.018,33 dalla stessa Controparte_1 [...] versata in esecuzione della sentenza di primo grado con riserva di ripetizione all'esito del CP_1 presente giudizio (come da allegato), oltre interessi dal pagamento al saldo.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi e in particolare per le prove orali richieste con memorie ex art. 183, 6 co. n. 2 e n. 3 c.p.c..
Conclusioni per terza chiamata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
• in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità sia dell'appello principale che incidentale ai sensi degli artt. 342, 434 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti;
• nel merito: respingere l'interposto appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando pagina 3 di 20 l'impugnata sentenza;
• in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei confronti di
[...]
ridurre l'importo del risarcimento dovuto dalla medesima e suddividere la responsabilità sulle CP_2 altre parti secondo concorso per le ragioni di cui in atti;
• in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorra e ove ritenuto dal Collegio si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi.
Con il favore delle spese, comprese quelle di CTP con riferimento sia al procedimento di ATP che di merito, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento danni ex art. 1669 c.c.
[...]
A fondamento della propria domanda l'attore esponeva che:
- con contratto sottoscritto il 25.01.2008 il aveva stipulato con Parte_1
la società un contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_1
realizzazione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva della sede e del ristorante del Parte_1
- i lavori erano terminati nel marzo 2008 e subito dopo l'estate 2015 si erano manifestate delle perdite d'acqua dalle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- di quanto accaduto il aveva avvisato prontamente la società Parte_1 [...]
con email del 21.10.2015 e con email del 23.10.2015 la società CP_1 [...]
aveva comunicato al l'immediata sistemazione CP_1 Parte_1
della perdita;
- a seguito del manifestarsi di ulteriori perdite dalle tubazioni dell'impianto, il Parte_1
aveva incaricato l'Ing. affinchè verificasse l'impianto stesso e questi,
[...] Persona_1
dopo aver constatato la presenza di diversi punti di rottura nelle tubazioni dell'impianto, concludeva: “ritengo che lo spessore delle tubazioni, realizzate in acciaio con giunti a pressare, sia troppo esiguo e quindi inadatto all'uso specifico, trattandosi di linee di distribuzione di impianto a due tubi con acqua calda o fredda con commutazione stagionale. Se così fosse è innegabile la gravità del problema, in quanto, a questo punto, è verosimile ipotizzare l'estensione della corrosione a tutto l'impianto di
pagina 4 di 20 riscaldamento e raffrescamento con conseguente sua imminente e totale inutilizzabilità.”;
- il promuoveva procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1
nei confronti della società appaltatrice che si costituiva nel relativo Controparte_1
giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della società “quale Controparte_2
ditta fornitrice delle tubazioni impiegate nella realizzazione dell'impianto e fornitrice della garanzia decennale sui propri prodotti”, che si costituiva in giudizio;
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo la Controparte_1
chiamata in causa di e, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_2
attorea per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché ex art. 1227, co. 2 c.c., in via subordinata la riduzione, ex art. 1227, co. 1 c.c., dell'importo del risarcimento del danno ove riconosciuto e sempre in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, l'accertamento del diritto di di essere Controparte_1
manlevata, garantita e tenuta indenne da Controparte_2
3. Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata per contestare tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed invocando il rigetto di ogni domanda in suo riguardo.
4. La causa, ritenuta istruita sulla base dell'ATP e della successiva integrazione della CTU svolta in giudizio, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di
Rimini accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di nella misura del 15% per Controparte_3
i vizi riscontrati in CTU, la condannava al pagamento della somma € 4.575,00 in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento al saldo;
rigettava la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di CP_2
condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore
[...] Controparte_3
nella misura 1/5, compensando i restanti 4/5; condannava al pagamento Controparte_3
delle spese di lite in favore di;
poneva in via definitiva le spese di C.T.U. e Parte_2
ctp a carico di parte attrice, salvo la percentuale del 15% a carico di parte convenuta
[...]
, in via solidale tra loro. Controparte_4
5. A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che sulla base degli pagina 5 di 20 esiti della consulenza tecnica esperita, non vi era dubbio che la tipologia di vizi denunciati dall'attore, vista la gravità riscontrata, rientrassero nell'alveo dell'art. 1669 c.c., avendo l'espletato ATP accertato e confermato i gravi vizi e difetti degli impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva denunciati ed avendo il CTU individuato le relative cause sia nella cattiva posa in opera da parte della società appaltatrice , sia nella Controparte_1
inidoneità dei tubi modello RE forniti dalla società stessa.
6. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. sollevata dalla convenuta, il Tribunale la riteneva infondata osservando nel caso di specie era pacifico che l'impianto di riscaldamento e climatizzazione appaltato dal alla Parte_1
società convenuta era stato terminato nel marzo 2008; che la denuncia dei vizi era stata comunicata il 21.10.2015; che il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato notificato alla società convenuta in data 02.02.2016, la relativa relazione peritale depositata il
05.01.2017 e l'odierno giudizio introdotto con notifica alla società convenuta in data
25.09.2017.
7. Nel merito il Tribunale riteneva accertati i gravi difetti lamentati da parte attrice richiamando quanto emerso in sede di consulenza tecnica, nella quale si accertava che: “i tubi presenti sull'estradosso del solaio, dell'interrato sono corrosi in ampi tratti. Le tubazioni sono corrose in ampi tratti anche in copertura all'esterno del fabbricato, tale corrosione si è manifestata in modo uniforme dall'esterno verso l'interno sulle tubazioni della ditta VIEGA materiale Prestabo.” Ed evidenziava che:
“Le tubazioni di acciaio al carbonio Viega modello Prestabo, a norma UNI EN 10305-3 sono ricoperte da uno strato di zincatura esterno dello spessore che va da 8-15 μm a protezione di base delle stesse che garantisce la funzionalità dell'impianto in condizioni normali. In condizioni che non sono più definibili normali, cioè in presenza di acqua sulla superficie esterna per tempi prolungati e di condizioni aggravanti rispetto alla normale condensa prodotta su di un impianto di climatizzazione correttamente isolato e ricoperto di guaina tale protezione di base non è più sufficiente;
si riporta un estratto della norma DIN
50929 " i tubi di acciaio, zincati galvanicamente o zincati a fuoco, sono sufficientemente resistenti alla corrosione a lungo termine quando esposti solo occasionalmente alla condensa. Le condizioni aggravanti e fuori dalla normale condensa che hanno determinato la corrosione sulle tubazioni della ditta CP_2
modello Prestabo in un intervallo di tempo pari a circa 8 anni sono da imputarsi a diversi fattori : 1) dall' pagina 6 di 20 analisi visiva, condivisa durante il terzo incontro, del tratto di tubazione corroso ed estratto dall' impianto, relativamente al tratto di tubazione forato, emergono striature, che per conformazione e geometria, appaiono di origine meccanica che hanno danneggiato lo strato di zincatura esterno, tali striature hanno indebolito la protezione esterna in zinco della tubazione che si è forata facendo fuoriuscire il fluido dall' impianto in pressione determinando condizioni aggravanti che hanno facilitato l' aggressione delle stesse tubazioni da parte di fenomeni corrosivi. 2) l'ambiente in cui è inserita la tubazione è un ambiente marino, ambiente fortemente aggressivo;
la corrosione è possibile solamente in presenza di un film di liquido sulla superficie del metallo. Molto decisivi sono i fattori che determinano il microclima, tale microclima marino si ritiene sia stato determinante per l'accelerazione della corrosione sulla tubazione della ditta VIEGA materiale
Prestabo dell'impianto di climatizzazione del di 3) alcuni difetti localizzati di Parte_1 Pt_1
installazione: riparazione eseguita con materiale in acciaio inox su materiale in acciaio al carbonio non eseguita correttamente.”
8. Il Tribunale, inoltre, riteneva di escludere nel caso di specie la responsabilità del fornitore sulla base delle osservazioni svolte dal CTU, il quale aveva rilevato che la Controparte_2
corrosione dei tubi era dipesa da fattori estrinseci ed estranei rispetto al prodotto fornito da e che la causa principale della corrosione dei tubi fosse da rinvenire nella CP_2 CP_2
installazione degli stessi in un ambiente marino fortemente aggressivo nel quale era stata accertata la presenza di acqua sulla superficie esterna per tempi prolungati, elemento decisivo ed aggravante per la comparsa e l'accelerazione del fenomeno corrosivo.
Anche in sede di chiarimenti il CTU aveva confermato che non era stato tenuto debitamente conto, in sede sia di progettazione e scelta del materiale che di realizzazione dell'impianto, dell'ambiente marino potenzialmente aggressivo e caratterizzato per sua natura da una forte umidità e dalla presenza di cloruri in atmosfera quali ad esempio le eccezionali mareggiate che hanno interessato la zona costiera ove sorge anche il
[...]
, nonché lo stato di degrado complessivo dei luoghi, che presentavano infissi Pt_1
ammalorati, ruggini e intonaco cadente, evidenziando inoltre che il produttore suggeriva l'applicazione di rivestimenti protettivi per installazioni a rischio umidità e infiltrazioni suggerendo una valutazione del rischio di tali applicazioni.
9. Quanto agli ulteriori difetti rilevati dal CTU, incidenti sicuramente in minor parte, ovvero pagina 7 di 20 difetti di installazione e riparazioni non a regola d'arte, il giudice di primo grado riteneva che non fossero comunque imputabili a che in qualità di mero fornitore era rimasta CP_2
estranea sia al montaggio dell'impianto sia alle successive riparazioni, osservando infine che il CTU aveva concluso la propria relazione integrativa affermando chiaramente che “non sono stati evidenziati difetti del materiale tali da costituire la causa di una corrosione diffusa di tutto
l'impianto”.
10. Esclusa la responsabilità di , il Tribunale esaminava l'eventuale responsabilità CP_2
di alla luce della circostanza, dedotta dalla stessa parte attrice, che le Controparte_3
tubazioni utilizzate per la realizzazione dell'impianto – modello RE realizzate dalla ditta - erano state scelte dal committente, richiamando sul punto la CP_2
giurisprudenza della Suprema Corte costante nell'affermare, ex art. 1663 c.c., che l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità, e che la stessa nel Controparte_1
contratto d'appalto stipulato con il dichiarava “di aver attentamente Parte_1
esaminato gli elaborati tecnici e progettuali delle opere da eseguire con particolare riferimento agli interventi richiesti” e “di avere le competenze professionali adeguate e di essere in grado di dare esecuzione alle opere in modo tecnicamente appropriato.”
11. Concludeva il Tribunale che era, pertanto, specifico obbligo della società appaltatrice informare il committente della non idoneità delle tubazioni mod. RE sconsigliandone l'utilizzo nell'impianto de quo, ma osservava che nel caso in esame il
[...]
aveva citato in giudizio solo la ditta appaltatrice, ma non anche il proprio Pt_1
progettista e/o direttore lavori, Ingegner sostenendo che la società Per_2 CP_3
proprio in virtù delle sue affermate specifiche competenze, era obbligata a
[...]
controllare la bontà del progetto e la scelta dei materiali, e che pertanto, non avendo mai dedotto né provato il suo dissenso all'utilizzo dei tubi mod. RE scelti dal progettista, era tenuta a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il pagina 8 di 20 concorso di colpa del progettista o del committente.
12. A tale riguardo, però, il giudice di primo grado osservava, in primo luogo, che la giurisprudenza citata da parte attrice concerneva casi ove non era considerato il rapporto con il progettista e/o direttore lavori che invece, nel caso di specie, era pacificamente presente e al quale era stata demandata la scelta delle tubazioni e del materiale coibentante in virtù della redazione del progetto specifico e dettagliato, rientrando pertanto nell'ambito della stesura del progetto una valutazione più accurata dei luoghi in cui posizionare la tubatura e conseguentemente la scelta dei materiali e della loro coibentazione. Inoltre, i vizi emersi non erano stati accertati come difetti di esecuzione dell'opera tanto meno durante la sua realizzazione, bensì dopo otto anni dall'esecuzione dell'appalto; pertanto, non si ravvisavano motivi per addossare alla società appaltatrice l'intero danno per un vizio palesatosi solo dopo otto anni dall'esecuzione dell'opera, vizio che evidentemente nemmeno il progettista Ing. a ciò maggiormente deputato, era stato in grado di Per_2
prevedere.
13. Osservava inoltre il giudice che risultava documentalmente provato che il primo computo metrico comprensivo anche delle caratteristiche tecnologiche dei materiali (avente data 20/12/2007) predisposto e fornito dal ed elaborato sempre dal Parte_1
progettista incaricato dal medesimo, prevedeva la fornitura e posa in opera di tubazioni in rame, aventi le misure e le caratteristiche indicate al punto 17 di pag. 8 del medesimo, e che fu poi la stessa committente, a mezzo del proprio tecnico, a decidere unilateralmente di modificare e sostituire il suddetto computo metrico con altro (doc. 6 del 15/1/2008) che prevedeva fornitura e posa in opera di tubi di diverso (e meno costoso) materiale e caratteristiche, queLL appunto prodotti da ed oggetto del presente giudizio. CP_2
14. D'altra parte lo stesso CTU nei propri chiarimenti aveva specificato puntualmente che il materiale utilizzato era quello di cui al progetto dell'Ingegner e che tale materiale Per_2
era astrattamente idoneo per l'applicazione in impianti di climatizzazione, salvo adattamenti dovuti all'utilizzo in luoghi a forte rischio umidità ed infiltrazioni, chiarendo altresì che la responsabilità della poteva delimitarsi a meri difetti localizzati di Controparte_3
installazione, di montaggio della coibentazione e di riparazione con materiali non consentiti pagina 9 di 20 su materiale Prestabo;
l'errata posa dell'isolamento da parte della peraltro, solo in CP_1
alcuni punti, poteva avere avuto una incidenza rispetto al danno pari circa al 10%, mentre una scelta di tubazione in rame, come era nella prima stesura del capitolato, non avrebbe provocato tali danni.
Pertanto, in definitiva, il Giudice riteneva che la responsabilità di dovesse essere CP_1
delimitata alla percentuale accertata dal CTU, salvo una maggiorazione del 5% in virtù dei piccoli difetti di riparazione, e che pertanto i costi di ripristino stimati dal CTU in €
30.500,00 dovevano essere attribuiti alla esclusivamente nella misura del Controparte_3
15% pari ad
15. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale;
si è costituita in giudizio anche l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_2
e comunque il rigetto di entrambe le impugnazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
5. Con il primo motivo il lamenta che il Giudice di prime cure, pur Parte_1
affermando l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1669 c.c. in considerazione della gravità dei vizi riscontrati, abbia erroneamente escluso la responsabilità della società appaltatrice per la sola circostanza che quest'ultima non ha avuto una discrezionalità sulla scelta dei materiali descritti nel capitolato dal progettista del deducendo che in Parte_1
tal modo il Tribunale avrebbe completamente disatteso i consolidati principi espressi dalla
Suprema Corte in materia di appalto e riassunti nella sentenza n. 16323 del 21.06.2018
6. Si deduce che la responsabilità della non dipende dalla sua discrezionalità o Controparte_1
meno sulla scelta dei materiali peraltro dalla stessa forniti, ma che la stessa è responsabile in via diretta dell'intero danno subito dal perché, come affermato dalla Parte_1
pagina 10 di 20 Suprema Corte, al momento della valutazione del progetto e relativo capitolato inviato dal progettista alla al fine di predisporre l'offerta economica non ha, in base alla Controparte_1
normale diligenza, informato il della non idoneità del materiale sì Parte_1
scelto dal suo progettista ma che sarebbe stato poi fornito dallo stesso appaltatore.
Già la sola sostituzione di un materiale con un altro (da tubi in rame a queLL Mod. Prestabo) fatta con il secondo capitolato, sarebbe stata di per sé circostanza sulla quale la F.LL doveva prestare la massima attenzione e valutare se tale sostituzione era CP_1
preferibile e giustificata sulla base delle regole tecniche e quindi della “normale diligenza” richiesti ad una figura qualificata e professionale come quella dell'appaltatore.
7. Si deduce, pertanto, che la quindi, avrebbe dovuto rifiutarsi di acquistare e Controparte_1
posare le tubazioni Mod. Prestabo scelte dal progettista del perché Parte_1
non idonee, salvo ottenere da quest'ultimo idonea liberatoria.
La F.LL quantomeno, avrebbe potuto evidenziare, anche solamente in termini CP_1
probabilistici, la rischiosità delle tubazioni Mod. Prestabo che, a differenza di quelle in rame notoriamente inossidabili, mal si adattavano in un ambiente marino particolarmente aggressivo;
infine, l'appaltatrice non ha dato prova né di essersi rifiutata di fornire il modello
Prestabo scelto dal progettista né di aver ricevuto liberatorie al riguardo, come non ha dato prova di aver sconsigliato il dall' utilizzare i suddetti materiali sia al Parte_1
momento della valutazione del capitolato e relativa predisposizione dell'offerta economica sia nella fase esecutiva dei lavori.
8. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe errata anche in relazione all'applicazione, al caso di specie, di quanto previsto dall'art. 2055 c.c., norma che stabilisce la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso.
L'appellante sostiene che non fosse necessario indagare sulla consistenza quantitativa della responsabilità del progettista e che abbia errato il giudice in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare la graduazione delle responsabilità per poi confinare quella dell'appaltatore nella misura del 15%, deducendo che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal pagina 11 di 20 committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
9. In particolare, osserva l'appellante che la graduazione dell'incidenza di eventuali colpe concorrenti nella determinazione del danno ha rilevanza solo ed esclusivamente nel rapporto tra i soggetti agenti, essendo prevista la possibilità di esercitare, tra loro internamente, l'azione di regresso, ma che tale graduazione non rileva nel caso di specie poiché, per il principio della responsabilità solidale, il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento dell'intero danno patito anche da uno solo dei soggetti che hanno concorso a provocarlo, indipendente dal grado di colpa ad esso assegnabile.
La norma non è destinata ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti pro quota, e del resto non può essere sindacata la scelta operata da parte attrice di chiamare in giudizio solo l'appaltatore, non sussistendo in tal caso una ipotesi di litisconsorzio necessario.
10. Con il terzo motivo si lamenta come errata la quantificazione del danno, deducendo che il Tribunale di Rimini, sebbene abbia aderito alla quantificazione del danno fatta dal CTU nel procedimento di ATP per complessivi € 30.500,00, non ha aggiunto le ulteriori voci di danno la cui documentazione è stata prodotta con la seconda memoria 183 cpc e non contestata, con particolare riferimento al costo delle opere murarie che si sono rese necessarie per poter sostituire le tubazioni difettose nonché al costo dei tecnici incaricati dal di seguire l'intervento di ripristino e la riprogettazione dell'impianto. Parte_1
Nel dettaglio:
€ 2.200,00 Fatt. ditta EFFERRE per lavori edili ( Doc. 15 )
€ 291,69 Fatt. ditta IVAS per verniciatura pareti ( Doc. 16 )
€ 800,00 Fatt. Geom. er la direzione lavori ( Doc. 14 ) Per_3
€ 1.903,20 Fatt. Ing. riprogettazione impianto ( doc. !7 ) Per_1
Sommando quest'ultime voci all'importo di € 30.500,00 quantificato dal CTU, il danno complessivamente ammonta ad € 35.694,89, oltre l'IVA come per legge poiché il regime pagina 12 di 20 fiscale del in quanto associazione sportiva dilettantistica, prevede la Parte_1
totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti che, pertanto, rappresenta un costo che dovrà essere risarcito.
Infine, si deduce che la dovrà risarcire il delle spese Controparte_1 Parte_1
sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo e relativa CTU non solo per la riconosciuta esistenza dei vizi e difetti lamentati ma anche perché il procedimento di
ATP è stato utilizzato dalla stessa per sostenere, infondatamente, la Controparte_1
responsabilità della società produttrice dei tubi Mod. Prestabo. Parte_2
L'appello incidentale.
11. Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata in primo grado da con particolare riferimento alla tardività Controparte_1
della denuncia dei vizi oggetto di causa, effettuata oltre l'anno imposto dall'art. 1669, 1 co.
c.c.
Si deduce che la prima ed unica lamentela denunciata (peraltro per una perdita prontamente risolta) è giunta solo nell'ottobre 2015, in un momento in cui, a detta dello stesso attore,
l'impianto si presentava talmente corroso da richiederne l'integrale rifacimento (e si trattava dunque, con tutta evidenza, di un problema “di immediata percezione”); se ne deduce, ex art. 1669 c.c., la tardività della denuncia, effettuata ben oltre l'anno dalla scoperta e dalla insorgenza del vizio.
12. Con il secondo motivo si lamenta che il Giudice di primo grado, pur escludendo in maniera corretta la responsabilità dell'appaltatrice derivante dai materiali Controparte_1
impiegati nell'appalto ha ritenuto, tuttavia, di attribuire il restante 15% del danno alla
[...]
sulla base, questa volta, di motivazioni errate e prive di prova. CP_1
L'erroneità della sentenza di primo grado riguarderebbe tanto l'attribuzione a Controparte_1
del suddetto 10% di responsabilità (derivante da una asserita errata posa dell'isolamento), quanto l'attribuzione dell'ulteriore 5% (derivante da asseriti piccoli difetti di riparazione).
pagina 13 di 20 Deduce l'appellante incidentale che non risultano provati, e non sono infatti stati accertati, errori nella posa dell'isolamento/coibentazione da parte dell'appaltatrice, avendo il CTU soltanto ipotizzato che in alcuni punti vi potesse essere un non perfetto incollamento.
Ancora più sbagliata ed ingiustificata sarebbe, poi, l'attribuzione dell'ulteriore 5% di responsabilità all'appaltatrice nella sentenza impugnata in virtù dei piccoli difetti di riparazione, deducendo che l'unica riparazione eseguita dalla sull'impianto de Controparte_1
quo è quella di fine ottobre 2015 (a quasi 8 anni di distanza dalla fine lavori), che in quanto successiva all'insorgere della problematica delle tubazioni lamentata dal non può logicamente esserne la causa, neppure parziale, non essendovi infatti prova alcuna che la abbia eseguito altre riparazioni in quanto la manutenzione dell'impianto non Controparte_1
era affidata alla (dato di fatto acquisito, mai contestato da controparte). Controparte_1
13. Con il terzo motivo la lamenta il rigetto della domanda di manleva nei Controparte_1
confronti di società produttrice delle tubazioni impiegate nell'impianto, Controparte_2
deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe completamente omesso di considerare che il in questione risultava garantito per dieci anni anche per l'impiego Pt_4 CP_2
caldo-freddo (climatizzazione), senza limitazioni rispetto all'utilizzo del medesimo in zone costiere;
non vi erano, inoltre, prescrizioni particolari da specifico foglio tecnico che CP_2
ne escludessero l'utilizzo in siti adiacenti alla costa marina, o comunque in siti analoghi a quello oggetto di causa. Nonostante ciò, la ha operato con la massima Controparte_1
diligenza, provvedendo ad isolare ulteriormente le tubazioni con apposita coibentazione, come è stato accertato e confermato.
14. Così riassunti i motivi di appello, preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di appello incidentale, dovendosi confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. proposta da Parte_1
Dagli atti di causa non risulta infatti che nell'ottobre 2015, data della prima denuncia dei vizi con la quale il richiedeva l'intervento dell'appaltatrice per risolvere un Parte_1
problema di perdita di acqua, l'impianto si presentasse “talmente corroso da richiederne l'integrale rifacimento” e che pertanto, come sostenuto da si trattasse di un problema Controparte_1
pagina 14 di 20 annoso “di immediata percezione” tale da determinare la tardività della denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c. Al contrario, solo a seguito del sopralluogo effettuato dall'Ing. Per_1
incaricato dal di verificare le cause delle perdite, venivano riscontrati diversi Parte_1
punti di rottura delle tubazioni e, eliminata la coibentazione in prossimità delle perdite, si scopriva “la corrosione superficiale della parte esterna delle tubazioni” come descritto nella relazione
10.12.2015 a firma dell'Ing. le cause dei vizi dell'opera venivano poi tecnicamente Per_1
descritte ed individuate, nel contraddittorio delle parti, nel successivo procedimento per
ATP a seguito della notifica del ricorso in data 02.02.2016.
15. Ne consegue che nel caso in esame il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso della Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 777 del 16.01.2020) secondo il quale il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti, previsto dall'art. 1669 cc a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e per stabilire il corretto collegamento causale nonché la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
16. Passando ora all'esame dell'appello principale, riservando lo scrutinio degli altri motivi di appello incidentale all'esito, osserva la Corte che il primo motivo è fondato, avendo il giudice di prime cure disatteso la consolidata giurisprudenza formatasi in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 1663 c.c. che, come è noto, onera l'appaltatore di avvisare il committente dei difetti del materiale da questi fornito, dovendo altrimenti rispondere dei vizi dell'opera imputabili alla scarsa qualità dei materiali impiegati.
Nel caso in esame, come accertato in sede peritale, la tubazione in acciaio scelta dal committente, fornita da ed installata da non era idonea per CP_2 Controparte_1
l'applicazione in impianti di climatizzazione in luoghi a forte rischio umidità ed infiltrazioni, come i locali del mentre la scelta avrebbe dovuto ricadere su una Parte_1
tubazione in rame, materiale esente da problemi corrosivi, come peraltro previsto pagina 15 di 20 inizialmente nel progetto dell'Ing. (progettista dell'impianto su incarico del CP_5 [...]
). Pt_1
Sul tema, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15340:
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (conf. cass., Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23594). In particolare,
l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non solo di aver manifestato il proprio dissenso, ma anche di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed "a rischio di quest'ultimo" (conf. Cass., Sez. II, sentenza 21 maggio 2012, n. 8016). Va, peraltro, ricordato che l'appaltatore viene ridotto a mero nudus minister solo quando è direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (conf. Cass., Sez. II, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1981).
17. La giurisprudenza ha quindi individuato alcune situazioni in cui l'appaltatore potrebbe validamente dimostrare la assenza di una propria responsabilità.
Si tratta dell'ipotesi in cui l'appaltatore, essendo stato privato dal committente di qualunque autonomia tecnica e libertà di determinazione in relazione all'esecuzione dell'opera, non può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera (Cass., 22/09/2011, n. 19369; Cass.,
08/06/2015, n. 11798; Cass., 28/01/2015, n. 1611; Cass., 17/06/2013, n. 15093; Cass.,
21/05/2012).
Un'altra ipotesi è quella in cui i vizi dipendano da errori progettuali commessi dal professionista o dall'impresa di progettazione individuata e selezionata dal committente.
In questo caso si può escludere la colpa in capo all'appaltatore a meno che l'inadeguatezza del progetto non potesse essere rilevata da quest'ultimo con la diligenza e la perizia dallo pagina 16 di 20 stesso esigibile in funzione delle sue specifiche competenze tecniche (Cass., 31/05/2006, n.
12995; Cass., 16/07/2003, n. 11149; Cass., 30/05/2003, n. 8813; Cass., 05/05/2003, n.
6754).
18. Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna delle due ipotesi sopra enunciate.
Da una parte, infatti, non risulta né dedotto né provato che abbia avvisato la Controparte_1
committente del rischio che le tubazioni in acciaio, scelte in sostituzione di quelle in rame, potessero manifestare difetti di corrosione dovuti al particolare ambiente marino, fortemente aggressivo, nel quale dovevano essere collocate, non potendo pertanto l'appaltatrice sostenere di aver agito come “nudus minister”.
Dall'altra, pur risultando pacifico in causa che i vizi dell'impianto siano imputabili anche ad errori progettuali commessi dal professionista incaricato dal di redigere il Parte_1
“Computo metrico e caratteristiche tecnologiche dei materiali”, sulla base del quale l'appaltatrice ha espresso la propria offerta economica, ciò nonostante tale inadeguatezza ben poteva essere rilevata dalla in virtù delle sue specifiche competenze tecniche, trattandosi di Controparte_1
azienda operante da tempo nel settore.
Sotto questo ultimo profilo, Cass. Ord. n.1544/2020:
In ogni caso, resta il principio per il quale: “nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso…..(Cass. 18/02/2008 n. 3932; vd. Cass.
31/12/2013 n. 28812).
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera discende, pertanto, dal Controparte_6
mancato avviso al committente dell'inadeguatezza del materiale prescelto ad essere impiegato nell'ambiente marino, altamente corrosivo, dove sorge la sede del Parte_1
nonché dai difetti coibentazione individuati dal CTU nella fase di posa in opera e
[...]
riparazione delle tubazioni Prestabo.
19. Anche il secondo motivo è fondato.
pagina 17 di 20 Il Tribunale ha infatti fondato la sua decisione sull'assunto che, nel caso di specie, al progettista e/o direttore lavori (Ing. era stata “demandata la scelta delle tubazioni e Per_2
del materiale coibentante in virtù della redazione del progetto specifico e dettagliato. Rientrava pertanto nell'ambito della stesura del progetto una valutazione più accurata dei luoghi in cui posizionare la tubatura
e conseguentemente la scelta dei materiali e della loro coibentazione.”, ritenendo che la Controparte_1
non avendo avuto alcuna discrezionalità nella scelta dei materiali, dovesse rispondere solo per una percentuale dei vizi attribuibile ai difetti di coibentazione nella posa in opera (10%)
e ai difetti di riparazione (5%).
Osserva invece la Corte che, una volta accertata la responsabilità concorrente per i vizi dell'opera tanto del progettista/direttore dei lavori Ing. (non evocato in giudizio CP_5
da parte attrice) tanto dell'appaltatrice, sia per la scelta del materiale utilizzato sia per i difetti di coibentazione dell'impianto, coglie nel segno la critica dell'appellante nel denunciare l'errore del giudice di primo grado in quella parte della sentenza in cui ha ritenuto di effettuare una graduazione delle loro responsabilità, non richiesta dalle parti in causa, per poi delimitare quella dell'appaltatore nella misura del 15%. Controparte_1
20. Come correttamente evidenziato dall'appellante principale, la giurisprudenza ormai consolidata in materia (ex plurimis Cass. civ. Sez. II Sent., 03/09/2020, n. 18289) ha affermato il principio che “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055
c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.
Ne consegue che la graduazione di responsabilità tra progettista e appaltatore attiene solo ai rapporti interni tra tali soggetti, regolando la quantificazione della domanda di regresso svolta dalla parte che abbia pagato l'intero in favore del committente danneggiato, ma nel caso in esame tale gradazione non è neppure predicabile in difetto di chiamata in giudizio dell'Ing. Per_2
21. Ne consegue, ulteriormente, l'infondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale svolti da sia in ordine alla ritenuta erronea quantificazione del grado di Controparte_1
pagina 18 di 20 responsabilità attribuibile all'appaltatore, sia in ordine al rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti di , non essendo pacificamente ascrivibile alcuna CP_2
responsabilità alla ditta fornitrice dei materiali per i vizi di corrosione delle tubazioni dell'impianto, avendo il CTU accertato che gli stessi non sono dipesi da difetti intrinseci del materiale fornito, ma dalla sua inadeguatezza ad essere impiegato in un ambiente marino altamente corrosivo, dove avrebbero dovuto essere utilizzate le tubazioni in rame originariamente previste nel progetto dell'Ing. Per_2
22. La sentenza deve essere pertanto riformata sul punto con conseguente condanna della all'intero risarcimento del danno in favore della committente, come già Controparte_1
quantificato dal Tribunale sulla base delle valutazioni del CTU.
Non può invece accogliersi il terzo motivo dell'appello principale non essendoci fondati motivi per discostarsi dalla quantificazione complessiva del danno effettuata dal consulente, né per quanto riguarda le ulteriori voci di costo richieste dal , né per quanto Parte_1
riguarda l'applicazione dell'IVA sull'importo già stabilito.
23. In considerazione della riforma della sentenza e dell'esito complessivo della causa, nei rapporti tra e le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 Controparte_1
giudizio, come liquidate in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste integralmente a carico dell'appellante incidentale, così come le spese di CTU e di CTP già riconosciute dal Tribunale.
Nei rapporti tra e le spese del grado di giudizio Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 19 di 20 -accoglie l'appello principale nei limiti di parte motiva e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della somma € Controparte_1
30.500,00 in favore del oltre interessi al saggio legale dalla data Parte_1
della sentenza di primo grado al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio in favore del che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
7.254,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA e, quanto al grado di appello, in € 6.946,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso Controparte_2
spese generali, CAP e IVA.
- pone in via definitiva le spese di C.T.U. e ctp a carico di Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 11.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio CarteLL
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