TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 548/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Colasanti, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Giannini e Michela Tartaglia, come da mandato in atti;
RESISTENTE
nonché nei confronti di
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
1 Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 luglio 2023 ha dedotto: - di avere prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della dal 13.03.2017 al 30.07.2021; - di essere Controparte_1
stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato part time, con qualifica di operaio,
Livello III del C.C.N.L. Aziende del settore Edilizia Artigiani, con scadenza al 30.06.2017, poi rinnovatosi automaticamente e trasformato, in data 17.07.2017, in contratto a tempo indeterminato;
- che successivamente gli è stato attribuito il Livello IV e, con decorrenza
1/10/2019, il rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno;
- che nel periodo suddetto egli ha svolto mansioni di rocciatore e muratore/manovale; - che, nonostante il rapporto di lavoro sia stato regolato, fino ad ottobre 2019, da un contratto part time, per sette ore di lavoro giornaliere, in realtà egli ha sempre prestato la propria attività, su richiesta datoriale, per almeno 8 ore al giorno ed anche più; - che le ore di lavoro straordinario non gli sono mai state retribuite;
- che egli ha quindi diritto al riconoscimento di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e di ogni ulteriore spettanza di lavoro, oltre alla necessaria regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale;
in particolare, egli ha il diritto al pagamento della somma di € 8.041,44, di cui € 7.454,73 a titolo di differenze retributive dal 13.03.2017 al 30.09.2019 ed € 586,71 per T.F.R.; il tutto, oltre al versamento dei differenziali oneri contributivi, per il quale ha notificato il ricorso anche nei confronti dell' . CP_2
Con memoria depositata il 13 ottobre 2023 la “ si è costituita in giudizio Controparte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda;
ha dedotto in particolare che, dall'assunzione e fino al 30 settembre 2019, il ricorrente è stato retribuito per le ore effettivamente lavorate e, in aggiunta e a seconda dei vari cantieri cui è stato adibito, gli è stata riconosciuta l'indennità di trasferta e retribuito il tempo del viaggio.
Con memoria depositata in data 26 settembre 2023 si è costituito in giudizio l' , chiedendo CP_2
che, in caso di accertata fondatezza della tesi del ricorrete, la società venga condannata al versamento dei contributi dovuti non prescritti, oltre sanzioni e interessi dovuti ex lege.
La causa è stata istruita in via documentale e orale, ovvero mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ed escussione dei testimoni indicati da entrambe le parti.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Dalla prova orale espletata non è emersa la prova dello svolgimento di un orario di lavoro eccedente quello pattuito.
2 Come noto, in tema di riparto dell'onere della prova dell'espletamento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro convenuto, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando, e per quanto, i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Il contratto intercorso tra le parti, per il periodo dalla assunzione (13 marzo 2017) al 30 settembre 2019, prevedeva un orario lavorativo pari a 7 ore giornaliere (doc. 3 e 4). Dal 1 ottobre 2019, l'orario di lavoro è stato aumentato a 8 ore giornaliere.
Il ricorrente sostiene invece di avere svolto sempre 8 ore di lavoro effettivo.
I capitoli di prova sono stati in parte articolati dal ricorrente con riferimento ai vari cantieri cui egli è stato assegnato nell'arco di tempo oggetto di domanda. Con riferimento al periodo di lavoro svolto presso il cantiere di PR (dall'assunzione fino a luglio 2017), non è emersa prova che il ricorrente svolgesse 40 ore di lavoro settimanale;
infatti, il sig. collega di CP_3
lavoro del ricorrente presso tale cantiere, ha dichiarato che iniziavano a lavorare alle 7 ma l'orario di fine lavoro non era fisso;
“ADR: potevamo finire alle 15 come alle 16, o alle 17 o anche alle 18:00…. facevamo pausa pranzo di circa un'ora o un'ora e mezza”. Tuttavia, ha precisato che partivano il lunedì da Terni alle 6:00 e ci volevano 5 ore;
il venerdì si partiva alle
12:00 – 12.30 per fare rientro. Per questo motivo, anche assumendo che nelle giornate dal martedì al giovedì il ricorrente lavorasse 8 ore anziché 7, tuttavia dalla deposizione del predetto teste risulta che il lunedì e il venerdì, a causa del viaggio, la giornata lavorativa sostanzialmente durava meno ore (dalle 11:00 quindi 3 ore in meno il lunedì assumendo che lavorassero in media fino alle 16:00, dalle 7 fino alle 12:00 il venerdì, quindi almeno 2 ore di meno) ciò valendo a compensare le ore aggiuntive eseguite negli altri giorni della settimana, rispetto alle quali peraltro il teste non ha saputo dare un riferimento temporale preciso, affermando che
3 potevano finire di lavorare alle 15:00, ma anche alle 16:00, o alle 17:00 o alle 18:00, ciò impedendo un definito accertamento dell'orario di lavoro.
Riguardo al periodo di lavoro prestato presso il cantiere di Visso, il teste ha CP_3 dichiarato: “ADR: sul capitolo 3.2 ho lavorato al cantiere di Visso e c'era anche il ricorrente;
preciso che partivamo da Terni circa alle 06:30 e arrivavamo sul posto per le 08:00; facevamo sempre lavoro di rocciatori;
verso le 16:00 finivamo di lavorare e facevamo ritorno;
facevamo pausa pranzo di circa 1 ora – 1 ora e mezza”. Sul cantiere di Visso ha anche riferito il teste nei termini seguenti: “ADR: sul capitolo 4, anch'io ho lavorato al cantiere di Testimone_1
Visso che è durato da agosto 2017 per 7 mesi;
ci trovavamo alle 6:30 al magazzino e partivamo alle 7:00, rientravamo al magazzino alle 16:30 – 17:00; raramente alle 18:00”.
Pertanto, escludendo la pausa pranzo e il tempo di viaggio, il ricorrente risulta avere lavorato per 7 ore giornaliere.
In merito al computo dell'orario di lavoro svolto nel suddetto cantiere di Visso, occorre precisare in diritto che secondo l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, rimane non retribuito o non computato come orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro, salvo diversa previsione del contratto collettivo. In ordine all'eventuale computo, nel caso di specie, del tempo di viaggio ai fini dell'orario di lavoro, parte ricorrente non ha dedotto né provato l'esistenza di una favorevole previsione contrattuale, individuale o collettiva, pur essendo gravata dal relativo onere;
anzi, nel contratto individuale di lavoro si prevede espressamente che il lavoratore si rende disponibile a svolgere la sua attività lavorativa in luoghi diversi, in base alle esigenze aziendali. Né la mancata produzione del CCNL può essere sopperita da un'iniziativa d'ufficio, avendo in proposito la Corte di Cassazione chiarito che, ove si tratti di
CCNL di lavoro privatistico, vige il generale principio dell'onere di allegazione e produzione di parte (cfr. Corte di Cassazione, s. n. 6394/2019, secondo cui: “La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"”).
Dalla deposizione del teste emerge conferma dello svolgimento di almeno Testimone_2 un'ora di lavoro in più al giorno, per 4 mesi, nella seconda parte dell'anno 2018; il teste ha
4 infatti dichiarato: “ADR: ho lavorato nel 2018 alle dipendenze della e poi me Controparte_1
ne sono andato perché non tirava aria buona;
il rapporto di lavoro è cessato intorno al 20 dicembre 2018 e ho lavorato per circa 4 mesi;
….. ADR: abbiamo lavorato sulla Parte_2
da Terni a Montecastrilli;
abbiamo smontato i guard rail e poi rimontati, poiché avevano rifatto
l'asfalto; …. con lui non sono mai andato in cantieri fuori zona;
ADR: la mattina andavo al magazzino con la mia macchina e lì prendevo il furgone e con gli altri andavamo sul cantiere;
arrivavo poco prima delle 7 perché la partenza era alle 7:00; dicevano che dovevo rientrare alle 15:00 ma non rientravamo mai alle 15; rientravamo alle 16, o alle 17 o alle 18”.
Nessuna utile indicazione è invece possibile ricavare dalle deposizioni dei testi Testimone_3
e Testimone_1
In particolare il teste ha dichiarato: “ADR: nel 2017 – 2018 nel mio gruppo Testimone_1
eravamo circa 10 persone;
il ricorrente era a volte nel mio gruppo altre volte no, ma la mattina ci vedevamo sempre al magazzino alle 6:30 per poi andare nei vari cantieri;
partivamo all'incirca alle 7:00 dal magazzino e ripartivamo dal cantiere alle 14:00 o alle 15:00 o alle
15:30 per fare rientro al magazzino”; infatti, tenuto conto dei tempi di viaggio (invero non ben precisati nella sua deposizione perché egli non ha fatto riferimento specifico ai vari cantieri presso i quali si recavano) e della pausa pranzo, da tale dichiarazione non emerge prova attendibile circa lo svolgimento di lavoro straordinario.
Stesse considerazioni valgono per le dichiarazioni del teste che ha riferito: Testimone_3
“ADR: sui capitoli 3.10 e 3.11 posso dire che abbiamo fatto vari cantieri in Valnerina;
l'orario dipendeva dalla lontananza;
pertanto, se per cantiere “Valnerina” si intendono i lavori a
allora ricordo che facevamo orario con partenza dalle 7:00 e lasciavamo il cantiere Parte_3
alle 15:00; stesso orario ricordo che facevamo quanto lavorammo sul cantiere tra Parte_3
e Borgo Cerreto”; neppure da questa deposizione possono trarsi indicazioni circa lo svolgimento di orario di lavoro eccedente l'ordinario, tenuto conto dei tempi di viaggio e della pausa pranzo, riferita da tutti i testi di durata pari ad almeno un'ora.
Irrilevante è la deposizione del teste in quanto ha riferito su periodi non oggetto Tes_4
di domanda.
In conclusione, la tesi del ricorrente ha trovato conferma solo per gli ultimi 4 mesi dell'anno
2018, sulla base della deposizione del teste da cui è emersa la prova dello Testimone_2 svolgimento di un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e, quindi di un'ora supplementare di lavoro al giorno. Tuttavia, andando a cercare nei conteggi di parte la quantificazione della differenza retributiva spettante risulta che, per queste mensilità, il ricorrente non richiede nulla
5 per retribuzione ordinaria per gli ultimi 4 mesi dell'anno 2018, cioè da settembre a dicembre (a parte una trascurabile differenza di € 22,05 per il mese di settembre 2018).
Pertanto, nessuna somma può essere riconosciuta al ricorrente, neppure per l'unico periodo per il quale è emersa la prova della fondatezza della propria tesi.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate nei rapporti tra tutte le parti in quanto, pur essendo risultata in parte fondata la tesi del ricorrente, di fatto non si è potuti addivenire ad alcuna pronuncia di condanna.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di e “ Parte_1 Controparte_1 CP_2
così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Terni, 11 giugno 2025
il giudice dott. Luciana Nicolì
6