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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA SA MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54633/2023, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Ferulli
E
, CP_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Ivan De Vincentis
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 23 settembre 2011.
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. il 29.12.2012). Per_1
1 Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 24.08.2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_2 prevalente presso l'abitazione della madre situata in Via Cisternino 21, 00133 Roma
(RM).
2) Disporre a carico del sig. un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili Parte_1 in favore della moglie ed euro 150.00 per la minore oltre ISTAT annuale. Le Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale, previo accordo tra le parti, verranno divise nella misura del 50%. La concertazione tra le parti, lo scambio di consenso e documentazione potrà avvenire a mezzo email con conferma espressa dell'altro genitore sempre tramite email oppure tramite whatsapp. La mancata riposta del genitore sarà intesa come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso con email con avviso di lettura entro 10 giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione.
3) I rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
4) La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute, verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle attitudini, delle capacità e delle aspirazioni della minore, di contro le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
5) Il padre potrà vedere la bambina quando vuole o su richiesta della bambina, previo accordo tra genitori, e comunque non meno di due pomeriggi a settimana da concordare con la madre.
6) Salvo diversi accordi, il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
7) Il padre potrà tenere la figlia per 30 giorni, anche non consecutivamente, durante il periodo estivo, a scelta, tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, ed un periodo di
7 giorni consecutivi nel periodo tra febbraio-marzo; il sig. trascorrerà, inoltre, Parte_1 con la figlia, le festività di Natale e di Capodanno secondo la regola della alternanza annuale, ossia dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01, a giorni ed anni alterni le festività di Pasqua e Pasquetta, alternate anche le altre festività nazionali.
8) Le parti dovranno concordare il periodo relativo alle vacanze estive e invernali con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio per quelle estive e non oltre il 15 novembre per quelle invernali.
9) Le comunicazioni tra le parti potranno avvenire a mezzo email o whatsapp con conferma espressa dell'altro genitore con le medesime modalità.
2 10) I compleanni della figlia verranno trascorsi insieme alla bambina salvo accordo condiviso dei genitori e la figlia potrà trascorrere il compleanno dei genitori con loro anche se periodo o giornata di spettanza dell'altro genitore.
11) Le parti accordano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore e dei documenti di identità.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 23 settembre 2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54633/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 23 settembre
2011 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
Roma il 19 gennaio 1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00102, Parte 1, Serie 08, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA SA MO TA EN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA SA MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54633/2023, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Ferulli
E
, CP_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Ivan De Vincentis
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 23 settembre 2011.
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. il 29.12.2012). Per_1
1 Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 24.08.2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_2 prevalente presso l'abitazione della madre situata in Via Cisternino 21, 00133 Roma
(RM).
2) Disporre a carico del sig. un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili Parte_1 in favore della moglie ed euro 150.00 per la minore oltre ISTAT annuale. Le Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale, previo accordo tra le parti, verranno divise nella misura del 50%. La concertazione tra le parti, lo scambio di consenso e documentazione potrà avvenire a mezzo email con conferma espressa dell'altro genitore sempre tramite email oppure tramite whatsapp. La mancata riposta del genitore sarà intesa come consenso ove quest'ultimo non manifesti espressamente il proprio dissenso con email con avviso di lettura entro 10 giorni dal momento in cui ne è stato formalmente informato e a cui è stata richiesta la partecipazione.
3) I rimborsi pro quota saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la documentata richiesta e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
4) La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute, verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle attitudini, delle capacità e delle aspirazioni della minore, di contro le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
5) Il padre potrà vedere la bambina quando vuole o su richiesta della bambina, previo accordo tra genitori, e comunque non meno di due pomeriggi a settimana da concordare con la madre.
6) Salvo diversi accordi, il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
7) Il padre potrà tenere la figlia per 30 giorni, anche non consecutivamente, durante il periodo estivo, a scelta, tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, ed un periodo di
7 giorni consecutivi nel periodo tra febbraio-marzo; il sig. trascorrerà, inoltre, Parte_1 con la figlia, le festività di Natale e di Capodanno secondo la regola della alternanza annuale, ossia dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01, a giorni ed anni alterni le festività di Pasqua e Pasquetta, alternate anche le altre festività nazionali.
8) Le parti dovranno concordare il periodo relativo alle vacanze estive e invernali con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 maggio per quelle estive e non oltre il 15 novembre per quelle invernali.
9) Le comunicazioni tra le parti potranno avvenire a mezzo email o whatsapp con conferma espressa dell'altro genitore con le medesime modalità.
2 10) I compleanni della figlia verranno trascorsi insieme alla bambina salvo accordo condiviso dei genitori e la figlia potrà trascorrere il compleanno dei genitori con loro anche se periodo o giornata di spettanza dell'altro genitore.
11) Le parti accordano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore e dei documenti di identità.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 23 settembre 2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54633/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 23 settembre
2011 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
Roma il 19 gennaio 1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00102, Parte 1, Serie 08, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA SA MO TA EN
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