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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4765/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marina Pezza, Roberto Lupone e Aniello Cosimato, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Controparte_3
Castaldi e Veronica Stile, come da procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo 823/2014 ad essa notificato dalla _1 _1
(ora ) nella sua qualità di
[...] _1 Controparte_1 cessionaria del credito di euro 1.210.000,00 vantato nei confronti dell'opponente da Savenergy Group s.p.a., oggi Controparte_4
come da contratto di cessione del credito, con la quale l'opposta si era
[...] obbligata a pagare alla cedente Savenergy un corrispettivo pari al valore nominale del credito detratta la commissione pattuita del 2%, di cui un importo pari al 70% (ossia € 847.000, detratta la commissione del 2%, € 822.800), da pagarsi all'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto a titolo di anticipazione ed il residuo ad integrale adempimento del debitore ceduto (art. 2 contratto di cessione del credito). Deduceva che e si erano costituiti fideiussori a Controparte_5 Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 favore dell'opposta nell'interesse dell'opponente, anche Controparte_1 per l'adempimento di essa Contesti sino a concorrenza dell'anticipazione effettuata dall'opposta. Allegava che in forza della fideiussione, l'opposta aveva chiesto ed ottenuto oltre all'emissione del decreto ingiuntivo _1 opposto nel presente giudizio, anche l'emissione del decreto ingiuntivo n.
2069/2014, provvisoriamente esecutivo, a carico dei fideiussori CP_5
e il cui relativo giudizio di opposizione era stato
[...] Controparte_6 definito con la sentenza n. 2690 del 16/7/2018, che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori e dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione in forza della transazione intercorsa tra le parti. Aggiungeva che in forza del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei fideiussori di essa opponente, l'opposta aveva avviato procedure esecutive immobiliari nei confronti degli stessi avanti al Tribunale di Milano e a quello di Udine, per cui, in data 12.02.2018 , CP_5 all'esito dell'esecuzione svolta nei suoi confronti, aveva integralmente pagato all'opposta quanto dovuto per l'anticipazione erogata con i relativi accessori, come contrattualmente pattuiti, in misura di complessivi €1.130.671,78 , oltre spese del precetto e dell'esecuzione. Quindi, essa opponente, rilevava che in forza del pagamento di cui sopra l'opposta era stata integralmente rimborsata per l'anticipazione erogata a Savenergy e a garanzia della quale era stato ceduto il credito. Evidenziava che l'art. 7 del contratto di cessione del credito che regola la garanzia, a carico di Savenergy, sulla solvenza del debitore ceduto, era prevista la responsabilità della cedente Savenergy, in solido con
“per la restituzione delle somme anticipate comprensive di interessi Pt_1 ed accessori convenuti nell'art.5” ed ancora che “Il mancato incasso del credito ceduto entro centottanta giorni dal perfezionamento del contratto di cessione legittimerà la società cessionaria a richiedere l'immediata restituzione dell'intero importo fino a quel momento anticipato alla società cedente, maggiorato degli interessi maturati al tasso sopra indicato, cioè al tasso annuo convenzionalmente pattuito nella misura dell'Euribor sei mesi, come determinato dall'art. 5), maggiorato del tasso annuo del 5%, nonché il pagamento di tutte le spese sostenute per il recupero del credito. In tutte tali ipotesi, inoltre la cedente si impegnerà a stipulare a sue spese atto di retrocessione del credito o della parte di esso in contestazione”. Eccepiva, quindi, che l'opposta aveva perso la legittimazione attiva e/o l'interesse a coltivare il presente giudizio, in quanto, come espressamente previsto nell'art. 7 del contratto di cessione di credito, la restituzione dell'anticipazione erogata con i relativi interessi aveva determinato la retrocessione del credito alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 cedente Savenergy e che nel caso di specie la restituzione dell'anticipazione era avvenuta ad opera dei fideiussori di Dunque, la funzione di Pt_1 garanzia della cessione di credito era, comunque, venuta meno, e con essa la legittimazione attiva e/o l'interesse a coltivare il presente giudizio da parte dell'opposta. Allegava che non essendo più l'opposta ulteriormente creditrice di non aveva più interesse a chiedere il pagamento dell'importo di Pt_1 cui all'ingiunzione e l'intervenuto pagamento da parte dei fideiussori di rilevava comunque sull'ammontare dell'importo di cui Pt_1 all'ingiunzione e, dunque, della condanna chiesta dall'opposta, da cui andava detratto quanto pagato dai fideiussori che sono subentrati ex lege all'opposta nel diritto di credito verso l'opponente. Per tali motivi, previa declaratoria di irrilevanza ovvero di nullità e/o risoluzione e/o annullabilità ex art. 1425 e seguenti c.c. dell'accordo transattivo datato 15/05/2015, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e correlatamente statuirsi che la opponente nulla deve all'opposta e quindi parimenti statuirsi che nulla deve Pt_1 agli antistatari suoi legali avv.ti e . CP_2 Controparte_3
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_1 Controparte_1 in liquidazione), quale società incorporante la e
[...] Controparte_7 si riportava a tutto quanto dedotto e richiesto dalla società incorporata nei propri scritti difensivi e chiedeva al giudice di dichiarare l'estinzione del presente giudizio di opposizione ex art. 306 c.p.c., con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, rigettare l'opposizione medesima.
Gli avvocati e , eccepivano la propria CP_2 Controparte_3 carenza di legittimazione e/o di titolarità del rapporto controverso in giudizio, atteso che gli stessi, in qualità di difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. delle spese e competenze ivi liquidati, non potevano essere contraddittori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dalla Parte_1
e, ciononostante, convenuti in giudizio da quest'ultima.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Giova preliminarmente evidenziare che il presente giudizio riguarda la richiesta dell'opposta di pagamento del credito ceduto fatta nei confronti della debitrice ceduta.
L'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata, a prescindere da quanto pattuito nell'accordo transattivo in data 15.5.2015 prodotto in atti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 Sul punto questo giudicante fa proprio quanto motivato dalla Corte
d'Appello di Salerno con la sentenza n. 409/2022, che ha rigettato l'appello proposto dai garanti autonomi e Parte_2 Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2690/2018, che a sua volta aveva rigettato l'opposizione dai predetti garanti proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8760/2014, chiesto ed ottenuto nei loro confronti dalla _1
(già quali garanti della in dipendenza CP_7 Controparte_1 Parte_1 del contratto di vendita di impianti fotovoltaici del 3.11.20211 con la
Savenergy Group s.p.a., il cui credito era stato ceduto alla Controparte_1
ed è stato qui azionato in via monitoria nei confronti del debitore
[...] ceduto In altri termini, si trattava della escussione della garanzia Parte_1 prestata in relazione allo stesso credito oggetto del presente giudizio.
In tale statuizione il Giudice d'Appello, nel rigettare gli stessi motivi di opposizione proposta ad istanza dei suddetti garanti del tutto identici a quelli sollevati anche nella presente controversia ad istanza del debitore ceduto ha affermato testualmente che”…in ogni caso, la Parte_1 [...]
e il non hanno fornito sufficienti elementi utili a Parte_2 CP_6 comprovare la simulazione del citato contratto di compravendita, giacché, non avendo depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non hanno articolato mezzi istruttori, né prodotto ulteriori documenti che potessero a tal fine corroborare l'asserzione della mancata esecuzione, da parte della “Savenergy Group s.p.a.”, della prestazione sulla stessa gravante e giustificare le ragioni dell'emissione della nota di credito del 13 giugno 2012 in favore della Di contro, sebbene ammissibile, essendo Parte_3 astrattamente idoneo ad infirmare la pretesa azionata dall'appellata, risulta privo di fondamento l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui sarebbe simulato anche il contratto dell'1 dicembre 2011, con il quale la “Savenergy Group s.p.a.” cedeva alla “ il credito vantato nei Controparte_7 confronti della in forza della compravendita del 3 novembre Parte_3
2011, giacché la cessionaria ha documentato il versamento dell'anticipazione di euro 822.800,00 mediante il deposito dei bonifici bancari disposti in pari data e della relativa quietanza rilasciata dalla cedente, in tal modo dimostrando l'effettiva esecuzione del negozio traslativo e, di riflesso, la titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in giudizio. Parimenti, non è configurabile neanche la dedotta simulazione del contratto autonomo di garanzia, non avendo la e il prodotto in Parte_2 CP_6 giudizio, a norma dell'art. 1417 cod. civ., la controdichiarazione scritta attestante che le parti non avevano inteso attribuire alcun effetto al negozio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 giuridico in oggetto, per essere preordinato soltanto a dissimulare, unitamente al contratto di compravendita stipulato tra la e la “Savenergy Parte_3
Group s.p.a.” e alla cessione di credito intercorsa tra la “Savenergy Group s.p.a.” e la “ , il finanziamento diretto che Controparte_7 quest'ultima, in violazione dell'oggetto sociale, avrebbe erogato alla società alienante. Né la e il possono sostenere che la Parte_2 CP_6
“ abbia agito in giudizio nell'esercizio abusivo di un Controparte_7 suo inesistente diritto, non avendo comprovato né la sopravvenienza, rispetto al momento della stipulazione del contratto autonomo di garanzia, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato dalla controparte e, in particolare, dell'adempimento, da parte del debitrice , Parte_3 dell'obbligazione di pagamento derivante dal rapporto fondamentale, né, tanto meno, la preordinazione della domanda proposta in via monitoria alla realizzazione di uno scopo vietato dall'ordinamento o, comunque, all'indebita lesione dell'altrui sfera giuridica. Del resto, la e il Parte_2
nel sottoscrivere il contratto autonomo di garanzia dell'1 dicembre CP_6
2011, erano perfettamente consapevoli dell'obbligazione assunta dalla
, della cessione del credito operata dalla “Savenergy Group Parte_3
s.p.a.” in favore della “ e del diritto di quest'ultima di Controparte_7 ottenerne il soddisfacimento a prescindere da ipotesi di invalidità o inefficacia del negozio principale, con la conseguenza che non possono prospettare e lamentare l'abusiva condotta processuale che sarebbe stata scientemente perpetrata dalla controparte allo specifico fine di arrecare loro un ingiustificato pregiudizio patrimoniale. Destituita di fondamento, infine, è
l'eccezione di inefficacia del contratto di cessione di credito concluso tra la
“Savenergy Group s.p.a.” e la “ per non essere stato Controparte_7 documentato l'avveramento della concordata condizione sospensiva dell'accettazione da parte della . Ed infatti, i contraenti, nel Parte_3 dare esecuzione al negozio di cessione di credito dell'1 dicembre 2011 mediante l'erogazione, da parte della “ , Controparte_7 dell'anticipazione della somma di euro 822.800,00, hanno implicitamente rimosso, per facta concludentia, la clausola con la quale ne avevano subordinato l'efficacia all'accettazione della , peraltro Parte_3 neanche richiesta dal codice civile, se non, dall'art. 1264, comma 1, ai soli e diversi fini dell'opponibilità dell'operazione traslativa al debitore ceduto, con la conseguenza che la cessionaria, una volta divenuta titolare del diritto di ricevere il pagamento del corrispettivo della compravendita dovuto alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 “Savenergy Group s.p.a.”, era de plano legittimata a richiedere l'escussione della garanzia autonoma prestata dalla e dal . Parte_2 CP_6
La Finanza & Factor ha dedotto e documentato che, in realtà, nell'esercizio propria attività di factoring, ed in virtù del contratto n.
249/2011 del 1.12.2011, come da documentazione prodotta in monitorio, si è resa cessionaria, con clausola pro solvendo, del credito del valore nominale di euro 1.210.000,00, vantato dalla Savenergy Group s.p.a., verso la Parte_1
a titolo di corrispettivo derivante dal contratto di vendita del 3 novembre
[...]
2011, e così come documentato dalla fattura di pari importo n. 10 del 10 novembre 2011.
All'opposta, infatti, pervenne da parte della Savenergy Group s.p.a. richiesta di anticipazione sul predetto credito dalla stessa vantato nei confronti della e, a tal fine, le è stata consegnata tutta la Parte_1 documentazione probatoria - costituita dal contratto di vendita del 3 novembre 2011 e dalla fattura n. 10 del 10 novembre 2011, come depositati in giudizio, senz'altro idonea a consentire la conclusione della istruttoria della pratica di factoring con esito positivo e, quindi, la formale stipulazione del ripetuto negozio di cessione di credito n. 249/2011.
Alla predetta cessione è stato quindi allegato e poi prodotto in giudizio il suddetto contratto di vendita del 3.11.2011 stipulato tra la Savenergy Group e la unitamente al relativo allegato con le caratteristiche del Parte_1 modulo fotovoltaico oggetto di fornitura sottoscritti da entrambi i contraenti, la fattura della n. 10 del 10.11.2011 emessa nei Controparte_4 confronti della e, infine, la dichiarazione a firma di tale ultima Parte_1 società del 10.11.2011 di richiesta di applicazione dell'iva in misura ridotta proprio in dipendenza di tale acquisto e le cui sottoscrizioni non sono neppure mai state disconosciute o contestate, per cui è stato provato l'esistenza del credito ceduto e il relativo importo.
La cessionaria, in esecuzione delle relative disposizioni contrattuali, e, quindi, così come affermato anche dalla Corte d'Appello di Salerno, ritenendo superata la clausola che ne subordinava l'efficacia all'accettazione del debitore ceduto, ebbe quindi ad erogare alla Savenergy Group s.p.a. sul credito sopra descritto un'anticipazione di euro 822.800,00 mediante due disposizioni di bonifico entrambe eseguite in data 1.12.2011 presso la Banca della Campania s.p.a., di cui una per euro 322.800,00 e l'altra per euro
500.000,00 , della cui ricezione la cedente ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza come da dichiarazione e documentazione sempre allegate al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 suddetto negozio di cessione, con ciò definitivamente perfezionandosi il negozio traslativo del credito in questione.
Con le diverse lettere raccomandate a.r. prodotte in giudizio, la _1
oltre a rappresentare alla la cessione del credito in suo
[...] Parte_1 favore, ha anche espressamente e più volte invitato quest'ultima società e i garanti al pagamento di tutte le somme che ne costituivano oggetto. La nota di credito della Savenergy Group s.p.a. del 13.6.2012 come avente ad oggetto la propria fattura n. 10/2011 ed a cui fa riferimento la controparte è, invece, del tutto inefficace e, comunque, assolutamente inidonea per gli scopi dalla stessa invocati, e ciò in quanto si tratta di un documento emesso dalla predetta cedente dopo la cessione avvenuta in data 1.12.2011) e, quindi, nel momento in cui la stessa si era privata di ogni potere dispositivo sul credito in questione.
Inoltre, così come evidenziato anche dalla Corte d'Appello, per ravvisare la infondatezza della identica eccezione sollevata in quella sede dai garanti, la nulla ha provato in ordine alla mancata esecuzione, da parte Parte_1 della “Savenergy Group s.p.a.”, della prestazione sulla stessa gravante e, quindi, riguardo alle ragioni dell'emissione della ripetuta nota di credito del
13 giugno 2012 in suo favore.
Del resto, non si comprende perché detto debitore ceduto, a fronte delle ripetute missive della cessionaria recanti espresso invito al pagamento del credito oggetto di cessione, non ne abbia affatto eccepito l'inesistenza, ma abbia atteso la notifica del decreto ingiuntivo per sollevare per la prima volta le proprie contestazioni.
La stessa sottoscrizione del contratto di transazione del 15.5.2015, dimostra l'esistenza della sua obbligazione, visto che, anche in tal caso, se la suddetta operazione fosse stata inesistente, l'opponente non avrebbe dovuto transigere la lite e rinunciare all'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alla allegata “comunanza e convergenza di interessi” tra la cessionaria e la cedente Savenergy Group s.p.a., essa è contradetta dal fatto che la cessionaria ha chiesto ed ottenuto il decreto monitorio n. 3271/2014, recante appunto l'ingiunzione di pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione, nei confronti della propria cedente Savenergy Group s.p.a., delle somme finanziate, maggiorate degli interessi scaduti.
Non sussiste e comunque non è provata, in mancanza di una controdichiarazione scritta, alcuna fittizietà della complessiva operazione negoziale in questione ex art. 1414 c.c. in quanto, come ampiamente dedotto e documentato, nel caso di specie si è in presenza di un vero e reale negozio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 di cessione di un credito in favore della costituito a sua Controparte_1 volta dal corrispettivo di cui alla fattura n. 10/2011, derivante da un reale contratto di compravendita che la ha sottoscritto con la Parte_1
Savenergy Group s.p.a. in data 3 novembre 2011, come indicato nel negozio di cessione stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 37.951,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4765/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marina Pezza, Roberto Lupone e Aniello Cosimato, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Controparte_3
Castaldi e Veronica Stile, come da procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo 823/2014 ad essa notificato dalla _1 _1
(ora ) nella sua qualità di
[...] _1 Controparte_1 cessionaria del credito di euro 1.210.000,00 vantato nei confronti dell'opponente da Savenergy Group s.p.a., oggi Controparte_4
come da contratto di cessione del credito, con la quale l'opposta si era
[...] obbligata a pagare alla cedente Savenergy un corrispettivo pari al valore nominale del credito detratta la commissione pattuita del 2%, di cui un importo pari al 70% (ossia € 847.000, detratta la commissione del 2%, € 822.800), da pagarsi all'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto a titolo di anticipazione ed il residuo ad integrale adempimento del debitore ceduto (art. 2 contratto di cessione del credito). Deduceva che e si erano costituiti fideiussori a Controparte_5 Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 favore dell'opposta nell'interesse dell'opponente, anche Controparte_1 per l'adempimento di essa Contesti sino a concorrenza dell'anticipazione effettuata dall'opposta. Allegava che in forza della fideiussione, l'opposta aveva chiesto ed ottenuto oltre all'emissione del decreto ingiuntivo _1 opposto nel presente giudizio, anche l'emissione del decreto ingiuntivo n.
2069/2014, provvisoriamente esecutivo, a carico dei fideiussori CP_5
e il cui relativo giudizio di opposizione era stato
[...] Controparte_6 definito con la sentenza n. 2690 del 16/7/2018, che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori e dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione in forza della transazione intercorsa tra le parti. Aggiungeva che in forza del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei fideiussori di essa opponente, l'opposta aveva avviato procedure esecutive immobiliari nei confronti degli stessi avanti al Tribunale di Milano e a quello di Udine, per cui, in data 12.02.2018 , CP_5 all'esito dell'esecuzione svolta nei suoi confronti, aveva integralmente pagato all'opposta quanto dovuto per l'anticipazione erogata con i relativi accessori, come contrattualmente pattuiti, in misura di complessivi €1.130.671,78 , oltre spese del precetto e dell'esecuzione. Quindi, essa opponente, rilevava che in forza del pagamento di cui sopra l'opposta era stata integralmente rimborsata per l'anticipazione erogata a Savenergy e a garanzia della quale era stato ceduto il credito. Evidenziava che l'art. 7 del contratto di cessione del credito che regola la garanzia, a carico di Savenergy, sulla solvenza del debitore ceduto, era prevista la responsabilità della cedente Savenergy, in solido con
“per la restituzione delle somme anticipate comprensive di interessi Pt_1 ed accessori convenuti nell'art.5” ed ancora che “Il mancato incasso del credito ceduto entro centottanta giorni dal perfezionamento del contratto di cessione legittimerà la società cessionaria a richiedere l'immediata restituzione dell'intero importo fino a quel momento anticipato alla società cedente, maggiorato degli interessi maturati al tasso sopra indicato, cioè al tasso annuo convenzionalmente pattuito nella misura dell'Euribor sei mesi, come determinato dall'art. 5), maggiorato del tasso annuo del 5%, nonché il pagamento di tutte le spese sostenute per il recupero del credito. In tutte tali ipotesi, inoltre la cedente si impegnerà a stipulare a sue spese atto di retrocessione del credito o della parte di esso in contestazione”. Eccepiva, quindi, che l'opposta aveva perso la legittimazione attiva e/o l'interesse a coltivare il presente giudizio, in quanto, come espressamente previsto nell'art. 7 del contratto di cessione di credito, la restituzione dell'anticipazione erogata con i relativi interessi aveva determinato la retrocessione del credito alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 cedente Savenergy e che nel caso di specie la restituzione dell'anticipazione era avvenuta ad opera dei fideiussori di Dunque, la funzione di Pt_1 garanzia della cessione di credito era, comunque, venuta meno, e con essa la legittimazione attiva e/o l'interesse a coltivare il presente giudizio da parte dell'opposta. Allegava che non essendo più l'opposta ulteriormente creditrice di non aveva più interesse a chiedere il pagamento dell'importo di Pt_1 cui all'ingiunzione e l'intervenuto pagamento da parte dei fideiussori di rilevava comunque sull'ammontare dell'importo di cui Pt_1 all'ingiunzione e, dunque, della condanna chiesta dall'opposta, da cui andava detratto quanto pagato dai fideiussori che sono subentrati ex lege all'opposta nel diritto di credito verso l'opponente. Per tali motivi, previa declaratoria di irrilevanza ovvero di nullità e/o risoluzione e/o annullabilità ex art. 1425 e seguenti c.c. dell'accordo transattivo datato 15/05/2015, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e correlatamente statuirsi che la opponente nulla deve all'opposta e quindi parimenti statuirsi che nulla deve Pt_1 agli antistatari suoi legali avv.ti e . CP_2 Controparte_3
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_1 Controparte_1 in liquidazione), quale società incorporante la e
[...] Controparte_7 si riportava a tutto quanto dedotto e richiesto dalla società incorporata nei propri scritti difensivi e chiedeva al giudice di dichiarare l'estinzione del presente giudizio di opposizione ex art. 306 c.p.c., con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, rigettare l'opposizione medesima.
Gli avvocati e , eccepivano la propria CP_2 Controparte_3 carenza di legittimazione e/o di titolarità del rapporto controverso in giudizio, atteso che gli stessi, in qualità di difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. delle spese e competenze ivi liquidati, non potevano essere contraddittori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dalla Parte_1
e, ciononostante, convenuti in giudizio da quest'ultima.
[...]
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Giova preliminarmente evidenziare che il presente giudizio riguarda la richiesta dell'opposta di pagamento del credito ceduto fatta nei confronti della debitrice ceduta.
L'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata, a prescindere da quanto pattuito nell'accordo transattivo in data 15.5.2015 prodotto in atti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 Sul punto questo giudicante fa proprio quanto motivato dalla Corte
d'Appello di Salerno con la sentenza n. 409/2022, che ha rigettato l'appello proposto dai garanti autonomi e Parte_2 Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2690/2018, che a sua volta aveva rigettato l'opposizione dai predetti garanti proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8760/2014, chiesto ed ottenuto nei loro confronti dalla _1
(già quali garanti della in dipendenza CP_7 Controparte_1 Parte_1 del contratto di vendita di impianti fotovoltaici del 3.11.20211 con la
Savenergy Group s.p.a., il cui credito era stato ceduto alla Controparte_1
ed è stato qui azionato in via monitoria nei confronti del debitore
[...] ceduto In altri termini, si trattava della escussione della garanzia Parte_1 prestata in relazione allo stesso credito oggetto del presente giudizio.
In tale statuizione il Giudice d'Appello, nel rigettare gli stessi motivi di opposizione proposta ad istanza dei suddetti garanti del tutto identici a quelli sollevati anche nella presente controversia ad istanza del debitore ceduto ha affermato testualmente che”…in ogni caso, la Parte_1 [...]
e il non hanno fornito sufficienti elementi utili a Parte_2 CP_6 comprovare la simulazione del citato contratto di compravendita, giacché, non avendo depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non hanno articolato mezzi istruttori, né prodotto ulteriori documenti che potessero a tal fine corroborare l'asserzione della mancata esecuzione, da parte della “Savenergy Group s.p.a.”, della prestazione sulla stessa gravante e giustificare le ragioni dell'emissione della nota di credito del 13 giugno 2012 in favore della Di contro, sebbene ammissibile, essendo Parte_3 astrattamente idoneo ad infirmare la pretesa azionata dall'appellata, risulta privo di fondamento l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui sarebbe simulato anche il contratto dell'1 dicembre 2011, con il quale la “Savenergy Group s.p.a.” cedeva alla “ il credito vantato nei Controparte_7 confronti della in forza della compravendita del 3 novembre Parte_3
2011, giacché la cessionaria ha documentato il versamento dell'anticipazione di euro 822.800,00 mediante il deposito dei bonifici bancari disposti in pari data e della relativa quietanza rilasciata dalla cedente, in tal modo dimostrando l'effettiva esecuzione del negozio traslativo e, di riflesso, la titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in giudizio. Parimenti, non è configurabile neanche la dedotta simulazione del contratto autonomo di garanzia, non avendo la e il prodotto in Parte_2 CP_6 giudizio, a norma dell'art. 1417 cod. civ., la controdichiarazione scritta attestante che le parti non avevano inteso attribuire alcun effetto al negozio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 giuridico in oggetto, per essere preordinato soltanto a dissimulare, unitamente al contratto di compravendita stipulato tra la e la “Savenergy Parte_3
Group s.p.a.” e alla cessione di credito intercorsa tra la “Savenergy Group s.p.a.” e la “ , il finanziamento diretto che Controparte_7 quest'ultima, in violazione dell'oggetto sociale, avrebbe erogato alla società alienante. Né la e il possono sostenere che la Parte_2 CP_6
“ abbia agito in giudizio nell'esercizio abusivo di un Controparte_7 suo inesistente diritto, non avendo comprovato né la sopravvenienza, rispetto al momento della stipulazione del contratto autonomo di garanzia, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato dalla controparte e, in particolare, dell'adempimento, da parte del debitrice , Parte_3 dell'obbligazione di pagamento derivante dal rapporto fondamentale, né, tanto meno, la preordinazione della domanda proposta in via monitoria alla realizzazione di uno scopo vietato dall'ordinamento o, comunque, all'indebita lesione dell'altrui sfera giuridica. Del resto, la e il Parte_2
nel sottoscrivere il contratto autonomo di garanzia dell'1 dicembre CP_6
2011, erano perfettamente consapevoli dell'obbligazione assunta dalla
, della cessione del credito operata dalla “Savenergy Group Parte_3
s.p.a.” in favore della “ e del diritto di quest'ultima di Controparte_7 ottenerne il soddisfacimento a prescindere da ipotesi di invalidità o inefficacia del negozio principale, con la conseguenza che non possono prospettare e lamentare l'abusiva condotta processuale che sarebbe stata scientemente perpetrata dalla controparte allo specifico fine di arrecare loro un ingiustificato pregiudizio patrimoniale. Destituita di fondamento, infine, è
l'eccezione di inefficacia del contratto di cessione di credito concluso tra la
“Savenergy Group s.p.a.” e la “ per non essere stato Controparte_7 documentato l'avveramento della concordata condizione sospensiva dell'accettazione da parte della . Ed infatti, i contraenti, nel Parte_3 dare esecuzione al negozio di cessione di credito dell'1 dicembre 2011 mediante l'erogazione, da parte della “ , Controparte_7 dell'anticipazione della somma di euro 822.800,00, hanno implicitamente rimosso, per facta concludentia, la clausola con la quale ne avevano subordinato l'efficacia all'accettazione della , peraltro Parte_3 neanche richiesta dal codice civile, se non, dall'art. 1264, comma 1, ai soli e diversi fini dell'opponibilità dell'operazione traslativa al debitore ceduto, con la conseguenza che la cessionaria, una volta divenuta titolare del diritto di ricevere il pagamento del corrispettivo della compravendita dovuto alla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 “Savenergy Group s.p.a.”, era de plano legittimata a richiedere l'escussione della garanzia autonoma prestata dalla e dal . Parte_2 CP_6
La Finanza & Factor ha dedotto e documentato che, in realtà, nell'esercizio propria attività di factoring, ed in virtù del contratto n.
249/2011 del 1.12.2011, come da documentazione prodotta in monitorio, si è resa cessionaria, con clausola pro solvendo, del credito del valore nominale di euro 1.210.000,00, vantato dalla Savenergy Group s.p.a., verso la Parte_1
a titolo di corrispettivo derivante dal contratto di vendita del 3 novembre
[...]
2011, e così come documentato dalla fattura di pari importo n. 10 del 10 novembre 2011.
All'opposta, infatti, pervenne da parte della Savenergy Group s.p.a. richiesta di anticipazione sul predetto credito dalla stessa vantato nei confronti della e, a tal fine, le è stata consegnata tutta la Parte_1 documentazione probatoria - costituita dal contratto di vendita del 3 novembre 2011 e dalla fattura n. 10 del 10 novembre 2011, come depositati in giudizio, senz'altro idonea a consentire la conclusione della istruttoria della pratica di factoring con esito positivo e, quindi, la formale stipulazione del ripetuto negozio di cessione di credito n. 249/2011.
Alla predetta cessione è stato quindi allegato e poi prodotto in giudizio il suddetto contratto di vendita del 3.11.2011 stipulato tra la Savenergy Group e la unitamente al relativo allegato con le caratteristiche del Parte_1 modulo fotovoltaico oggetto di fornitura sottoscritti da entrambi i contraenti, la fattura della n. 10 del 10.11.2011 emessa nei Controparte_4 confronti della e, infine, la dichiarazione a firma di tale ultima Parte_1 società del 10.11.2011 di richiesta di applicazione dell'iva in misura ridotta proprio in dipendenza di tale acquisto e le cui sottoscrizioni non sono neppure mai state disconosciute o contestate, per cui è stato provato l'esistenza del credito ceduto e il relativo importo.
La cessionaria, in esecuzione delle relative disposizioni contrattuali, e, quindi, così come affermato anche dalla Corte d'Appello di Salerno, ritenendo superata la clausola che ne subordinava l'efficacia all'accettazione del debitore ceduto, ebbe quindi ad erogare alla Savenergy Group s.p.a. sul credito sopra descritto un'anticipazione di euro 822.800,00 mediante due disposizioni di bonifico entrambe eseguite in data 1.12.2011 presso la Banca della Campania s.p.a., di cui una per euro 322.800,00 e l'altra per euro
500.000,00 , della cui ricezione la cedente ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza come da dichiarazione e documentazione sempre allegate al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 suddetto negozio di cessione, con ciò definitivamente perfezionandosi il negozio traslativo del credito in questione.
Con le diverse lettere raccomandate a.r. prodotte in giudizio, la _1
oltre a rappresentare alla la cessione del credito in suo
[...] Parte_1 favore, ha anche espressamente e più volte invitato quest'ultima società e i garanti al pagamento di tutte le somme che ne costituivano oggetto. La nota di credito della Savenergy Group s.p.a. del 13.6.2012 come avente ad oggetto la propria fattura n. 10/2011 ed a cui fa riferimento la controparte è, invece, del tutto inefficace e, comunque, assolutamente inidonea per gli scopi dalla stessa invocati, e ciò in quanto si tratta di un documento emesso dalla predetta cedente dopo la cessione avvenuta in data 1.12.2011) e, quindi, nel momento in cui la stessa si era privata di ogni potere dispositivo sul credito in questione.
Inoltre, così come evidenziato anche dalla Corte d'Appello, per ravvisare la infondatezza della identica eccezione sollevata in quella sede dai garanti, la nulla ha provato in ordine alla mancata esecuzione, da parte Parte_1 della “Savenergy Group s.p.a.”, della prestazione sulla stessa gravante e, quindi, riguardo alle ragioni dell'emissione della ripetuta nota di credito del
13 giugno 2012 in suo favore.
Del resto, non si comprende perché detto debitore ceduto, a fronte delle ripetute missive della cessionaria recanti espresso invito al pagamento del credito oggetto di cessione, non ne abbia affatto eccepito l'inesistenza, ma abbia atteso la notifica del decreto ingiuntivo per sollevare per la prima volta le proprie contestazioni.
La stessa sottoscrizione del contratto di transazione del 15.5.2015, dimostra l'esistenza della sua obbligazione, visto che, anche in tal caso, se la suddetta operazione fosse stata inesistente, l'opponente non avrebbe dovuto transigere la lite e rinunciare all'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alla allegata “comunanza e convergenza di interessi” tra la cessionaria e la cedente Savenergy Group s.p.a., essa è contradetta dal fatto che la cessionaria ha chiesto ed ottenuto il decreto monitorio n. 3271/2014, recante appunto l'ingiunzione di pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione, nei confronti della propria cedente Savenergy Group s.p.a., delle somme finanziate, maggiorate degli interessi scaduti.
Non sussiste e comunque non è provata, in mancanza di una controdichiarazione scritta, alcuna fittizietà della complessiva operazione negoziale in questione ex art. 1414 c.c. in quanto, come ampiamente dedotto e documentato, nel caso di specie si è in presenza di un vero e reale negozio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 di cessione di un credito in favore della costituito a sua Controparte_1 volta dal corrispettivo di cui alla fattura n. 10/2011, derivante da un reale contratto di compravendita che la ha sottoscritto con la Parte_1
Savenergy Group s.p.a. in data 3 novembre 2011, come indicato nel negozio di cessione stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 37.951,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8