Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 845/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi in forza di delega in calce al presente atto C.F._2 dall'Avv. Marco Fiori presso il cui studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.04.2025, di seguito riportate:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Londra (Regno Unito) il
23.05.1998 tra e , come risulta dall'estratto per riassunto dal Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari (anno 2002 - atto 30 - parte 2 - serie C), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge
2) La casa coniugale sita in Sassari alla via De Carolis n. 13, di cui è comproprietaria Parte_1
insieme alla madre ed ai fratelli, resta assegnata con tutti gli arredi e corredi a che via Parte_1
abiterà insieme ai figli. Il marito potrà asportare solo i propri effetti personali.
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3) La minore figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Posto che ha fatto rientro nel Regno Unito per ricercare occupazione, vista la Parte_2
sua lontananza, potendo sorgere problemi in ordine alle decisioni quotidiane, immediate e urgenti che spesso la vita dei minori comporta, le parti concordano che avrà poteri esclusivi di Parte_1
determinazione in ordine alle decisioni riguardanti la scuola, la salute, lo sport e tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto esigenze e diritti della minore figlia, compreso il diritto di chiedere documento di identità valido per l'espatrio.
Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé la minore ogni qual volta ella lo desideri, Per_1 stante l'età della giovane che ha già compiuto 16 anni ed è autonoma nelle sue scelte. Al fine, comunque, di mantenere uno stretto legame con il padre e salvaguardare il rapporto genitore – figlio, la minore potrà trascorrere un periodo di vacanza di almeno 30 giorni presso il padre durante le vacanze estive ed un periodo di una settimana in occasione delle vacanze natalizie e pasquali ed in ogni caso potrà recarsi dal padre ogni qual volta ciò sia possibile e lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici.
4) verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la minore figlia la somma mensile anticipata di € 300,00 rivalutabile Per_1 annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
la CH percepirà altresì l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' per la minore. Il padre contribuirà inoltre nella CP_1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo il protocollo adottato dal Presidente del Tribunale di Sassari.
5) Le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile essendo entrambi indipendenti economicamente. Le parti dichiarano altresì di aver già definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che all'attualità null'altro hanno da pretendere reciprocamente.
6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Londra (Regno Unito) in data 23.05.1998
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 4.04.2025 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
a Londra (Regno Unito) il 23.05.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di Sassari anno 2002 - atto 30 - parte 2 - serie C conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe, essendo conformi all'interesse della prole ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 26.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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