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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1945/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1945/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Da Vico del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 23 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 18 marzo 2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di Controparte_1 scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 61/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui è stata omologata la separazione dei NI;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 23 gennaio 2025, i ricorrenti, implicitamente confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei NI (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i NI non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla protratta volontà delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e i tempi di permanenza con i genitori della figlia Per_ minorenne;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Parma, in data 11 gennaio 2003, iscritto nel registro atti di matrimonio dello Controparte_1 stesso Comune al N. 4, P. 1, anno 2003.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 18 marzo 2024, così come richiamate nelle ultime note scritte autorizzate.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1945/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Da Vico del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 23 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 18 marzo 2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di Controparte_1 scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 61/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui è stata omologata la separazione dei NI;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 23 gennaio 2025, i ricorrenti, implicitamente confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei NI (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i NI non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla protratta volontà delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e i tempi di permanenza con i genitori della figlia Per_ minorenne;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Parma, in data 11 gennaio 2003, iscritto nel registro atti di matrimonio dello Controparte_1 stesso Comune al N. 4, P. 1, anno 2003.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 18 marzo 2024, così come richiamate nelle ultime note scritte autorizzate.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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