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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1256/2024 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Bertocchi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 182/2024 del 11.10.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2025 le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
2. Il SI. verserà mensilmente alla moglie la somma di euro 1.000,00 al fine consentirle Parte_2
l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, ciò fino alla scadenza del mutuo;
nell'ipotesi in cui la SI.ra proceda alla vendita della casa coniugale, il SI. Parte_1 Pt_2
cesserà definitivamente il versamento mensile di cui sopra;
nell'ipotesi in cui la SI.ra
[...] [...]
proceda a concedere in locazione la casa coniugale, i coniugi concordano che il SI. Parte_1
avrà diritto di prelazione, diritto che dovrà esercitare entro 30 giorni dal momento in cui Parte_2 la moglie gli comunicherà attraverso messaggio telefonico, ovvero lettera raccomandata, ovvero pec, la sua intenzione di locare l'immobile; in tale ipotesi, qualora il SI. decida di esercitare il diritto Parte_2 di prelazione, comunicando alla moglie la sua volontà nei termini e nei modi di cui sopra (30 giorni dalla comunicazione delle SI.ra , con messaggio telefonico, ovvero lettera raccomandata, Pt_1 ovvero pec) la somma di euro 1.000,00 che il SI. andrà a versare a copertura della rata Parte_2 del mutuo dovrà essere dedotta dalla somma richiesta per il canone che verrà pagato per la differenza;
parimenti, qualora il SI. decida di non esercitare il diritto di prelazione per la Pt_2 locazione dell'immobile di Ameglia, la somma comunque percepita dalla SI.ra quale canone Pt_1 andrà a compensare in tutto (o in parte secondo l'importo del canone locatizio) l'obbligo del SI. di versamento mensile della somma di euro 1.000,00; in tale ipotesi pertanto il SI. non Pt_2 Pt_2 verserà in tutto (o in parte secondo l'importo del canone locatizio) la somma concordata di euro 1.000,00 (ma solo la differenza);
3.Per il resto, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di ogni altra somma e bene nonchè dei loro effetti personali”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 04.06.2011 ad Ameglia (SP), con atto
[...] trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2011, al numero 3, parte I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani