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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 665/2024 trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 10.12.2024 avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico La Capria - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Teresa Sorrenti – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 4.10.1990; che dall'unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essere separati consensualmente giusto decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 6310/2015 – RG
n. 1004/2015, dep. il 30.10.2015 – chiedeva, per i motivi meglio indicati in ricorso, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sostanziale conferma delle condizioni di separazione.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – si costituiva il resistente aderendo alla domanda principale ed alle condizioni indicate dalla ricorrente, dunque con conferma delle condizioni di cui alla
Pag. 1 a 2 sentenza di separazione.
All'udienza sostitutiva del 10.12.2024, preso atto dell'accordo, previa trasformazione del rito, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 6310/2015 –
RG n. 1004/2015, dep. il 30.10.2015, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) La IG.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Tropea, Parte_1
Largo Baracche, mentre il IGnor trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
3) il IGnor da atto che i beni mobili presenti nella casa coniugale rimangono in CP_1 dotazione familiare.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e allo stato rinunziano a chiedere assegni di mantenimento”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tropea (VV) il 4.10.1990 tra e – smg -; Parte_1 CP_1
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cessaniti (VV) (R.A.M. Anno 1990 Parte II Serie A Numero 66) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 665/2024 trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 10.12.2024 avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico La Capria - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Teresa Sorrenti – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 4.10.1990; che dall'unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essere separati consensualmente giusto decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 6310/2015 – RG
n. 1004/2015, dep. il 30.10.2015 – chiedeva, per i motivi meglio indicati in ricorso, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sostanziale conferma delle condizioni di separazione.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – si costituiva il resistente aderendo alla domanda principale ed alle condizioni indicate dalla ricorrente, dunque con conferma delle condizioni di cui alla
Pag. 1 a 2 sentenza di separazione.
All'udienza sostitutiva del 10.12.2024, preso atto dell'accordo, previa trasformazione del rito, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 6310/2015 –
RG n. 1004/2015, dep. il 30.10.2015, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) La IG.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Tropea, Parte_1
Largo Baracche, mentre il IGnor trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
3) il IGnor da atto che i beni mobili presenti nella casa coniugale rimangono in CP_1 dotazione familiare.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e allo stato rinunziano a chiedere assegni di mantenimento”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tropea (VV) il 4.10.1990 tra e – smg -; Parte_1 CP_1
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cessaniti (VV) (R.A.M. Anno 1990 Parte II Serie A Numero 66) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2