Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 6.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19716/2024
TRA
residente in [...] (cf Parte 1
1) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Forio C.F. 1
(NA) alla Via Giovanni Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo (c.f.: ) che la rappresenta e difendeC.F. 2
RICORRENTE
E
,P.IVA 1 in persona
[P.IVA.: Controparte_1 del Procuratore sig. Controparte_2 , giusta procura notarile rep. nr 181515, racc. nr
12772 del 25.07.2024, con sede legale in Roma, cap. 00142, alla via Giuseppe Grezar n.
14, ed elettivamente domiciliata in AR IN (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 39,
C.F. 3 ] dalla quale presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Scrima [C.F. è rappresentata e difesa
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_3 (C.F. P.IVA 2 ), con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Roberta Del Sordo e Avv. Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede CP 4 di NAPOLI - Filiale
Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax 08119926253
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio avverso l'intimazione di pagamento n.
07120229025207075000, riferita all' avviso di addebito n. 37120160018172039000 emesso dall' CP 4 di Pozzuoli riferito a Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per l'anno 2015 e ciò per € 2.537,17.
Deduceva di non aver mai ricevuto notifica né della suddetta intimazione di pagamento, né di tutti gli atti prodromici alla emissione della cartella di pagamento. Evidenziava come la mancanza della notifica degli atti presupposti determinasse la nullità dell'atto consequenziale annullato, sottolineando che la notifica di un atto inesistente o nullo non viene sanata dall'impugnazione dell'atto diverso e successivo.
Inoltre, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'ufficio dell' Controparte_1 che ha messo l'intimazione, in quanto non appartenente alla circoscrizione in
[ …..] cui si trova il domicilio fiscale della ricorrente, ai sensi dell'art .31 del D.P.R n.600 del
1973.
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale del credito intimato, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Concludeva: "Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e per l'effetto, all'udienza di discussione, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare
LE PRETESE CONTENUTO NEL DINIEGO DEL DURC AVANZATE DALL'INPS E
CONTESTATE con il presente ricorso meglio indicato nella sezione oggetto del ricorso nonché tutti gli atti presupposti cui si riferisce, nella parte riferita al ruolo emesso dagli enti impositori oggi convenuti anch'essi citati per i motivi di cui al ricorso ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per i motivi di cui al ricorso e che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti oltre che per l'immotivata applicazione degli interessi e delle ulteriori sanzioni, annullando la pretesa creditoria. Voglia altresì condannare i convenuti tutti in solido tra loro in persona degli amministratori pro tempore, al pagamento delle spese di lite, compensi legali oltre a Iva
e Cpa come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva l' la quale deduceva l'inammissibilità e/o Controparte_1
,
improcedibilità del ricorso per avere la ricorrente proposto opposizione oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 e all'art. 29 del d.lgs 46 del 1999.
Deduceva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'eccezione di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto per violazione del termine perentorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 617, 1° comma, c.p.c.
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore. Rilevava, in particolare, la propria estraneità al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi a seguito della mancata proposizione dell'opposizione a cartella esattoriale.
Concludeva: "1.dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 e dell'art. 29 del d.lgs 46 del 1999; 2. dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 617 c.p.c.; 3..dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di Controparte 1 con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
4. accertare e dichiarare l'avversa domanda, comunque, inammissibile, infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
5. nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
6. vinte spese e competenze di lite".
Si costituiva l'CP_4 la quale eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, stante la mancata notifica dall'atto di intimazione, non vi sarebbe alcuna minaccia attuale di atti esecutivi.
Precisava inoltre che l'avviso di addebito n. 371 2016 00181720 39 000 sotteso alla intimazione risultava notificato per compiuta giacenza in data 22/12/2016.
Eccepiva anch'essa la tardività dell'opposizione a causa del mancato rispetto del termine di cui all' 'art. 24 del d.lg. n. 46 del 1999 nonché la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.
Concludeva: "a) in via principale, preliminare ed assorbente dichiarare la nullita' del ricorso per le ragioni esposte in ordine alla nullita' del ricorso depositato nonche'
'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
b) in via gradata nel merito respingere il ricorso per infondatezza della eccezione di prescrizione rivolta all'CP_4 che ha notificato l'avviso di addebito non opposto, con vittoria di spese".
All'udienza del 6/3/2025, tenutasi ex art 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza depositata telematicamente. V
Va preliminarmente osservato che parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento, facendo valere la nullità dell'atto prodromico, ovvero dell'avviso di addebito sottostante, n 37120160018172039000, asserendo di non averne mai ricevuto la notifica, nonché comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti da esso portato, asserendo che dalla presunta notifica di detto avviso di addebito all' intimazione di pagamento erano decorsi i 5 anni, di cui alla L. 335/1995. Va premesso che l'opponente non ha impugnato la sola intimazione di pagamento n. 07120229025207075000, riferita a un avviso di addebito emesso dall' CP 4 di Pozzuoli riferito a Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per l'anno 2015 e ciò per €
2.517,37 circa, ma anche avviso di addebito cui essa fa riferimento ovvero l' avviso n.
37120160018172039000, deducendo di non averne ricevuto la notifica.
In primis deduce la nullità dell' intimazione di pagamento per mancanza dell' atto presupposto, e solo in via subordinata l' intervenuta prescrizione del debito da essa portato per decorso del termine quinquennale di cui alla legge 335/1995.
In merito e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 (Pres. Travaglino, Rel. Manzon) affermano alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.
In primo luogo La Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ord. 18 gennaio 2018, n. 1144;
Cass. civ., sez. un. n. 5791/2008, ripresa da ultimo, da Cass. civ., sez. un. n.
10012/21).
Fatta detta premessa deve tuttavia ritenersi sotto detto profilo l'opposizione inammissibile in quanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha provato la regolare notifica ľ' Controparte_1 dell' intimazione di pagamento, avvenuta mediante deposito presso la casa comunale in data 18/4/2024, cui faceva seguito la racc a.r. 696543605963 di avvenuto deposito in data 17/5/2024, sicchè avendo l' opposizione funzione recuperatoria, essa andava proposta nei 40 giorni, dal 15/5/2024, ai sensi dell' art. 24 d.lgs 46 del 1999.
Se, pertanto, sotto detto profilo l' opposizione appare inammissibile, deve tuttavia evidenziarsi che ulteriore motivo di ricorso è il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex 1 335/1995, dei contributi CP_4 relativi all' anno
2015, di cui all' avviso di addebito n. 7120160018172039000, richiamato nell' intimazione di pagamento, ai sensi dell' art 615 c.p.c.
Deve infatti osservarsi che, come dedotto nell' atto di opposizione, dalla documentazione prodotta dall' CP_4 la notifica dell' avviso di addebito richiamato nell' intimazione di pagamento non risulta regolare, essendo esso stato notificato ai sensi dell' art 140 c.p.c. mediante affissione presso la casa comunale, senza avere fornito prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata n. 65037696077 del 23.12. 2016
Secondo infatti l' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale:
«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notifica toria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»..
Nel medesimo senso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
10012 del 15/04/2021 ha sancito che: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
-
un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa". Nello stesso senso si è pronunciata anche successiva ordinanza della Cassazione (n. 6957/24). Pertanto nel caso di specie l' CP_4 non ha fornito detta prova essendosi limitato a depositare copia
Ne consegue che ai sensi della L.335/1995 alla data di notifica del' intimazione di pagamento, avvenuta il 17/5/2024 il termine di prescrizione era già decorso ex lege 335/1095, anche applicando il d.l. 18/2020 hche a sospeso la riscossione dal
08/03/3020 al 31/05/2020; il d.l. 34/2020 fino al 31/08/2020; il Dl. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 31/12/2020; il DL 183/2020 ha sospeso fino al 28/02/2021; il Dl. 106/2021
(decreto sostegni bis) che ha sospeso fino al 31/08/2021. In pratica la riscossione (cioè la notifica degli atti dell'agente di riscossione è stata
Dunque, nessun atto interruttivo è stato validamente posto in essere fino all' intimazione di pagamento opposta, inidonea ad interrompere il termine di prescrizione già decorso.
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento n n. 07120229025207075000, notificata il 17/5/2024, riferita all' avviso di addebito n. 37120160018172039000 000, deve essere annullata, essendo estinto per prescrizione ex L. 335/1995 il credito sottostante l'avviso di addebito
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1) annulla l'intimazione di pagamento n. 07120229025207075000, riferita all' avviso di addebito n. 37120160018172039000 000, essendo estinto, per intervenuta prescrizione, il credito sottostante l'avviso di addebito pari ad euro 2517,37;
2) condanna l'CP 4 e l' Controparte 1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1400,00 a carico di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 6/3/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca