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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3693/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1974 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Fisone Antonello del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mastropieri Maria Paola e Zanetti Federico del Foro di Ivrea
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Loranzè (TO) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 59, Parte II - Serie C,
Anno 2021.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 312 del 02/12/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
05/06/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Loranzè (TO) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Pt_2
pagina 2 di 3 Comune all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2021, Parte I/II - Serie C, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra Parte_1 [...]
, che si impegna ad acquistare - a definizione dei rapporti economico-patrimoniali Pt_2 pendenti tra i coniugi ed a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8°, della L. n. 898 del 1970 - la quota del
50% della proprietà dell'immobile sito in Ivrea (TO), Via San Pietro Martire n. 1/B censito nel C.T. dello stesso Comune al fg. 12, mapp. 399, sub. 2 (coerenze: mappale 410 del foglio
12 C.T., basso fabbricato ad uso autorimesse di cui al mappale 365 del fg. 12 C.T., vano scala comune sub. 1 cortile comune sub. 1, mappale 397 fg. 12 C.T.); fg. 12 n. 365 sub. 4
(coerenze: autorimessa sub. 3, area di manovra, autorimessa sub. 5, mappale 399 fg. 12
C.T.);
2. DÀ ATTO che l'atto di cessione della quota dovrà avvenire avanti a notaio scelto dalla
Sig.ra entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che Parte_2 pronuncerà lo scioglimento del matrimonio;
3. DÀ ATTO che i coniugi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante per il mantenimento di e sarà Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal coniuge, avente causa e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o al vincolo matrimoniale;
4. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3693/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1974 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Fisone Antonello del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mastropieri Maria Paola e Zanetti Federico del Foro di Ivrea
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Loranzè (TO) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 59, Parte II - Serie C,
Anno 2021.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 312 del 02/12/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
05/06/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...]
in Loranzè (TO) il 26/06/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Pt_2
pagina 2 di 3 Comune all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2021, Parte I/II - Serie C, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra Parte_1 [...]
, che si impegna ad acquistare - a definizione dei rapporti economico-patrimoniali Pt_2 pendenti tra i coniugi ed a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8°, della L. n. 898 del 1970 - la quota del
50% della proprietà dell'immobile sito in Ivrea (TO), Via San Pietro Martire n. 1/B censito nel C.T. dello stesso Comune al fg. 12, mapp. 399, sub. 2 (coerenze: mappale 410 del foglio
12 C.T., basso fabbricato ad uso autorimesse di cui al mappale 365 del fg. 12 C.T., vano scala comune sub. 1 cortile comune sub. 1, mappale 397 fg. 12 C.T.); fg. 12 n. 365 sub. 4
(coerenze: autorimessa sub. 3, area di manovra, autorimessa sub. 5, mappale 399 fg. 12
C.T.);
2. DÀ ATTO che l'atto di cessione della quota dovrà avvenire avanti a notaio scelto dalla
Sig.ra entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che Parte_2 pronuncerà lo scioglimento del matrimonio;
3. DÀ ATTO che i coniugi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante per il mantenimento di e sarà Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal coniuge, avente causa e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o al vincolo matrimoniale;
4. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3