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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1558/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI Parte_1 C.F._1
VINCENZO e ( ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso il difensore avv. PALTRINIERI VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GUGLIOTTA MARIALUISA eD elettivamente domiciliato in VIA E. V. VENOSTA 20122
MILANO presso il difensore avv. GUGLIOTTA MARIALUISA
RESISTENTE
Il Giudice Alessandro Petrucci, letti gli atti ei documenti di causa uditi i difensori nel contraddittorio delle parti a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
[...]
ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Parte_3 [...] chiedendo l'ammissione della consulenza tecnica preventiva volta ad accertare il CP_2 valore commerciale di mercato degli immobili e dunque di ogni singola quota di proprietà in comunione ereditaria, la prima giusta successione a sua volta in morte di . Controparte_1
Si è costituita in giudizio che ha chiesto: Controparte_2
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato dalla sig.ra in quanto privo dei requisiti necessari;
Pt_1
- in via principale, nel merito: rigettare l'istanza della ricorrente in quanto infondata e per l'effetto condannare la ricorrente anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc;
- in via subordinata: integrare il quesito d a sottoporre al consulente tecnico d'ufficio, come in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con richiesta, comunque, di porre tutti gli oneri e le spese del presente procedimento a carico della ricorrente sig.ra Pt_1
All'udienza del 12 marzo 2025, dopo discussione tra le parti, il giudice ha riservato la decisione.
Pagina 1 La ricorrente ha proposto istanza di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa in merito alla divisione del compendio immobiliare di cui è comproprietaria con la parte resistente.
Il ricorso è inammissibile in diritto e va respinto.
Lo strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. è previsto soltanto per controversie aventi ad oggetto diritti di credito, come risulta chiaro dallo stesso tenore letterale della suddetta norma, laddove se ne delimita il campo di applicazione all'“accertamento e alla relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” o, da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Corte Cost. n.
222 del 21.12.2023). Il suo oggetto, quindi, deve concretizzarsi in un comportamento o un fatto suscettibile (almeno in ipotesi) di cagionare un danno o di far sorgere un credito quantificabile dal punto di vista monetario o comunque una obbligazione di pagamento liquidabile soltanto attraverso l'ausilio di cognizioni tecniche. Nella fattispecie de qua, invece, non vengono in rilievo pretese creditorie vantate dalla ricorrente nei confronti della convenuta, posto che, in un eventuale giudizio di merito, la domanda avrebbe ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione e non sarebbe circoscritta diritti di credito vantati dalla ricorrente (come, ad esempio sarebbe se, sempre nell'ambito di una divisione, fosse controversa la determinazione del conguaglio in denaro ex art. 728 c.c.).
La richiesta di consulenza tecnica è invece finalizzata a conseguire una mera valutazione estimativa di un compendio immobiliare dalla quale discenderebbe, nell'ottica della difesa ricorrente, la possibilità di conciliare la controversia divisoria tra le parti. E' evidente, quindi, che non vi sia alcuna obbligazione da liquidare sul piano monetario ma la individuazione nominale di un estimo teso a calcolare un asse ereditario e a determinare il valore nominale delle quote. In sintesi, i calcoli posti alla base dell'art. 726 c.c. per addivenire alla trasformazione della pars quota in parts tanta ovvero un'operazione divisionale. Appare, pertanto, inconfigurabile, a legislazione vigente, un atto di istruzione preventiva di tal fatta teso a coadiuvare le parti nella risoluzione di una controversia divisoria e petitoria. La c.d. valutazione oggettiva agognata non si invererebbe nella liquidazione di un quantum monetario suscettibile di essere posto a carico (in via negoziale o giudiziale) di una delle parti ma la “base” per poter conseguire l'effetto costitutivo – distributivo tipico di una divisione ereditaria. Dalla valutazione, infatti, potrebbero formarsi le porzioni divisorie da attribuire ai condividenti con gli eventuali conguagli in caso di eccedenza sulla quota astratta. Ciò tanto più se si pensa che in sede di mediazione obbligatoria (la materia successoria e divisoria vi rientra) le parti ben potevano, e possono, tuttora, svolgere la citata consulenza tecnica tesa a compulsare la definizione conciliativa di una controversia
Il mezzo oggi speso, di contro, intende perseguire una sorta di attività consulenziale di un tecnico che in quanto iscritto all'Albo dei C.T.U. e, quindi, nominato dal Giudice, possa rendere un parere estimativo “inattacabile” in sede negoziale. Ciò che emergerebbe dall'A.T.P., così congeniato, non potrebbe essere messo in discussione in un eventuale giudizio.
Appare evidente la manifesta inammissibilità processuale del mezzo e la sua sollecitazione nell'emissione di un provvedimento giurisdizionale potenzialmente abnorme (l'ordinanza di conferimento dell'incarico) in quanto teso a prestare un servizio ad un privato (un parere economico) e non ad esercitare la giurisdizione seppur in via di istruzione preventiva conciliativa. Il ricorso in parola, seppur votato alla conciliazione, non costituisce un atto di istruzione “monadico” ovvero perseguibile per l'accertamento e la valutazione oggettiva di un determinato fatto da cui la parte può trarre la possibilità di coltivare un giudizio o una trattativa.
Si osserva infine che il ricorso ex 696-bis c.p.c. ha per presupposto che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che costituirà oggetto di consulenza tecnica, essendo quindi inammissibile il ricorso quando la decisione della causa di merito implichi l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica (cfr. Trib. Catania, ord. Pres. 1.12.2011, RG
Pagina 2 6016/2011; Trib. Milano, sez. X, 23.1.2007; Trib. Milano 17.4.2006). Non può nominarsi un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione (cfr. in tal senso Trib. Mantova, 4 settembre 2008, Trib. Pavia, 14 luglio). Ebbene, nella vicenda in esame, la res controversa non si limita all'accertamento di indagini di natura tecnica, quale sarebbe il valore del compendio immobiliare oggetto di comunione, ma riguarda altresì la determinazione delle quote in capo alle partecipanti la comunione e le modalità attraverso cui procedere alla divisione. Operazioni, queste, tipiche di una divisione volontaria negoziale o di quella giudiziale in sede contenziosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del valore della quota dell'asse indicata nel ricorso in atti) in € 3.800,00, per compensi oltre a spese generali, IVA, se dovuta e C.P.A.
P.Q.M.
− dichiara l'inammissibilità del ricorso;
− condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...] he si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_2
I.V.A., se dovuta e C.P.A.
Si comunichi.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI Parte_1 C.F._1
VINCENZO e ( ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso il difensore avv. PALTRINIERI VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GUGLIOTTA MARIALUISA eD elettivamente domiciliato in VIA E. V. VENOSTA 20122
MILANO presso il difensore avv. GUGLIOTTA MARIALUISA
RESISTENTE
Il Giudice Alessandro Petrucci, letti gli atti ei documenti di causa uditi i difensori nel contraddittorio delle parti a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
[...]
ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. nei confronti di Parte_3 [...] chiedendo l'ammissione della consulenza tecnica preventiva volta ad accertare il CP_2 valore commerciale di mercato degli immobili e dunque di ogni singola quota di proprietà in comunione ereditaria, la prima giusta successione a sua volta in morte di . Controparte_1
Si è costituita in giudizio che ha chiesto: Controparte_2
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato dalla sig.ra in quanto privo dei requisiti necessari;
Pt_1
- in via principale, nel merito: rigettare l'istanza della ricorrente in quanto infondata e per l'effetto condannare la ricorrente anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc;
- in via subordinata: integrare il quesito d a sottoporre al consulente tecnico d'ufficio, come in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con richiesta, comunque, di porre tutti gli oneri e le spese del presente procedimento a carico della ricorrente sig.ra Pt_1
All'udienza del 12 marzo 2025, dopo discussione tra le parti, il giudice ha riservato la decisione.
Pagina 1 La ricorrente ha proposto istanza di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa in merito alla divisione del compendio immobiliare di cui è comproprietaria con la parte resistente.
Il ricorso è inammissibile in diritto e va respinto.
Lo strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. è previsto soltanto per controversie aventi ad oggetto diritti di credito, come risulta chiaro dallo stesso tenore letterale della suddetta norma, laddove se ne delimita il campo di applicazione all'“accertamento e alla relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” o, da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Corte Cost. n.
222 del 21.12.2023). Il suo oggetto, quindi, deve concretizzarsi in un comportamento o un fatto suscettibile (almeno in ipotesi) di cagionare un danno o di far sorgere un credito quantificabile dal punto di vista monetario o comunque una obbligazione di pagamento liquidabile soltanto attraverso l'ausilio di cognizioni tecniche. Nella fattispecie de qua, invece, non vengono in rilievo pretese creditorie vantate dalla ricorrente nei confronti della convenuta, posto che, in un eventuale giudizio di merito, la domanda avrebbe ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione e non sarebbe circoscritta diritti di credito vantati dalla ricorrente (come, ad esempio sarebbe se, sempre nell'ambito di una divisione, fosse controversa la determinazione del conguaglio in denaro ex art. 728 c.c.).
La richiesta di consulenza tecnica è invece finalizzata a conseguire una mera valutazione estimativa di un compendio immobiliare dalla quale discenderebbe, nell'ottica della difesa ricorrente, la possibilità di conciliare la controversia divisoria tra le parti. E' evidente, quindi, che non vi sia alcuna obbligazione da liquidare sul piano monetario ma la individuazione nominale di un estimo teso a calcolare un asse ereditario e a determinare il valore nominale delle quote. In sintesi, i calcoli posti alla base dell'art. 726 c.c. per addivenire alla trasformazione della pars quota in parts tanta ovvero un'operazione divisionale. Appare, pertanto, inconfigurabile, a legislazione vigente, un atto di istruzione preventiva di tal fatta teso a coadiuvare le parti nella risoluzione di una controversia divisoria e petitoria. La c.d. valutazione oggettiva agognata non si invererebbe nella liquidazione di un quantum monetario suscettibile di essere posto a carico (in via negoziale o giudiziale) di una delle parti ma la “base” per poter conseguire l'effetto costitutivo – distributivo tipico di una divisione ereditaria. Dalla valutazione, infatti, potrebbero formarsi le porzioni divisorie da attribuire ai condividenti con gli eventuali conguagli in caso di eccedenza sulla quota astratta. Ciò tanto più se si pensa che in sede di mediazione obbligatoria (la materia successoria e divisoria vi rientra) le parti ben potevano, e possono, tuttora, svolgere la citata consulenza tecnica tesa a compulsare la definizione conciliativa di una controversia
Il mezzo oggi speso, di contro, intende perseguire una sorta di attività consulenziale di un tecnico che in quanto iscritto all'Albo dei C.T.U. e, quindi, nominato dal Giudice, possa rendere un parere estimativo “inattacabile” in sede negoziale. Ciò che emergerebbe dall'A.T.P., così congeniato, non potrebbe essere messo in discussione in un eventuale giudizio.
Appare evidente la manifesta inammissibilità processuale del mezzo e la sua sollecitazione nell'emissione di un provvedimento giurisdizionale potenzialmente abnorme (l'ordinanza di conferimento dell'incarico) in quanto teso a prestare un servizio ad un privato (un parere economico) e non ad esercitare la giurisdizione seppur in via di istruzione preventiva conciliativa. Il ricorso in parola, seppur votato alla conciliazione, non costituisce un atto di istruzione “monadico” ovvero perseguibile per l'accertamento e la valutazione oggettiva di un determinato fatto da cui la parte può trarre la possibilità di coltivare un giudizio o una trattativa.
Si osserva infine che il ricorso ex 696-bis c.p.c. ha per presupposto che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che costituirà oggetto di consulenza tecnica, essendo quindi inammissibile il ricorso quando la decisione della causa di merito implichi l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica (cfr. Trib. Catania, ord. Pres. 1.12.2011, RG
Pagina 2 6016/2011; Trib. Milano, sez. X, 23.1.2007; Trib. Milano 17.4.2006). Non può nominarsi un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione (cfr. in tal senso Trib. Mantova, 4 settembre 2008, Trib. Pavia, 14 luglio). Ebbene, nella vicenda in esame, la res controversa non si limita all'accertamento di indagini di natura tecnica, quale sarebbe il valore del compendio immobiliare oggetto di comunione, ma riguarda altresì la determinazione delle quote in capo alle partecipanti la comunione e le modalità attraverso cui procedere alla divisione. Operazioni, queste, tipiche di una divisione volontaria negoziale o di quella giudiziale in sede contenziosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del valore della quota dell'asse indicata nel ricorso in atti) in € 3.800,00, per compensi oltre a spese generali, IVA, se dovuta e C.P.A.
P.Q.M.
− dichiara l'inammissibilità del ricorso;
− condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...] he si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_2
I.V.A., se dovuta e C.P.A.
Si comunichi.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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