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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3971-2021 RG,
tra
rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Bia, Francesco Maria Fucci e dal Parte_1
Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti - opponente-istante in riconvenzionale;
e
, , , rappresentati e difesi dagli Avvocati CP_1 Parte_2 Parte_3
Sandro Maggio e Cosimo Gabriele Rosafio – opposti-convenuti in riconvenzionale;
avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo- ripetizione indebito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 marzo 2025) è stata riservata la
decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente
ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.732/2021 emesso nei suoi Parte_1
confronti per il pagamento dell'importo di €24.100,00 oltre accessori (interessi e spese) in favore di quali eredi di CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
.
[...]
Ha esposto che:
-i ricorrenti hanno affermato che l'importo richiesto in pagamento sarebbe il saldo ancora dovuto da coniuge deceduto dell'esponente, per il credito spettante a Persona_2 Persona_1
1 , risultante da due assegni bancari dell'importo di €100.000,00 e di € 2.000,00, mai portati Per_1
all'incasso, detratta la somma di €77.900,00 già versata dal Per_2
-in realtà, il per mero spirito di liberalità, aveva donato al la somma di Per_2 Parte_2
€100.000,00 nel 2012, cui si è aggiunta la somma di €2.000,00 nel 2015;
-entrambe le donazioni sono nulle per mancanza del requisito formale;
-i pretendono il pagamento dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo, senza Parte_2
indicare il titolo del presunto credito;
-i ricorrenti hanno riconosciuto che il ha versato la somma di €77.900,00 e, per tale Per_2
pagamento, si chiede in riconvenzionale la restituzione;
-la domanda di pagamento si è fondata sui due assegni bancari emessi dal senza alcun Per_2
riferimento al rapporto causale;
-gli assegni azionati nei confronti di eredi, senza indicazione del rapporto causale, non possono essere reputati come promesse di pagamento ex art.1988 c.c.;
-ove dovesse ritenersi sussistente un debito del dante causa dell'esponente si tratterebbe di un'obbligazione naturale non trasmissibile agli eredi.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, per l'accertamento di nullità
delle donazioni di denaro per €102.000,00 con condanna dei convenuti alla restituzione della somma di €77.900,00.
Gli opposti hanno contestato la fondatezza dell'opposizione.
Hanno dedotto che:
-la domanda di pagamento è stata da loro proposta nella qualità di eredi legittimi di
[...]
Persona_1
ha lamentato la mancanza di rapporto causale senza tener conto che il rapporto Parte_4
obbligatorio tra i danti causa – entrambi deceduti – è derivato da un prestito erogato nell'ambito di un rapporto di fiducia e di amicizia;
2 -il nella missiva di costituzione in mora inviata nel maggio 2019, anche al fine di Parte_2
interrompere il termine di prescrizione, dava atto di voler confermare la pretesa creditoria “pur nella consapevolezza dei sempre pacifici e cordiali rapporti” “manifestando ampia disponibilità a valutare ogni possibile ipotesi di composizione bonaria della controversia”;
-la disponibilità al bonario componimento è stata espressa anche dai deducenti nella missiva del novembre 2020, dopo il decesso del loro dante causa;
-non vi è stata mai l'urgenza di agire giudizialmente per il pagamento perché il rifondeva Per_2
periodicamente parte del dovuto;
-in ordine al rapporto causale, occorre dire che il ha erogato il prestito di €100.000,00 al Parte_2
il quale, in data 25 giugno 2010, aveva costituito la società Energy K1 SR divenendo Per_2
socio di maggioranza ed amministratore;
-il prestito è avvenuto mediante consegna di due assegni circolari da €50.000,00 ciascuno;
-il non ha assunto alcuna posizione in tale società; Parte_2
-dalla visura storica allegata si desume che la era socia al 24% e che è stato depositato il Pt_1
solo bilancio di esercizio al dicembre 2010, risultando la società inattiva nel periodo successivo;
-nello stato patrimoniale della società, sotto la voce “altre riserve”, è stato riportato l'importo di
€117.500,00;
-il dopo le richieste di restituzione del prestito, emise l'assegno bancario di €100.000,00, Per_2
chiedendo di non portarlo all'incasso per mancanza di provvista;
-il debitore, in data 26 settembre 2012, restituì la somma di €50.000,00 quale acconto sul saldo dovuto e, dopo, il 7 gennaio 2013, versò la somma di €25.000,00 ed infine, nel maggio 2014, la somma di €2.900,00;
-ciò esclude la fondatezza dell'opposta tesi sulla donazione;
-prima il e poi gli eredi hanno attuato estrema correttezza nel pretendere solo la somma Parte_2
residua ancora non restituita pur avendo la disponibilità di un titolo di notevole importo.
Hanno concluso per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
3 *** ** ***
L'opposizione non è fondata.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-
convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni.
Nella fattispecie, l'opponente, al fine di escludere la causa debendi del credito azionato in sede monitoria, ha sollevato eccezioni impeditive del credito sostenendo essenzialmente che:
-il coniuge defunto non aveva alcun debito nei confronti di Persona_2 Persona_1
dante causa dei ricorrenti-opposti;
[...]
-gli assegni bancari di €100.000,00 e di €2.000,00 furono emessi dal in favore del Per_2 [...]
a titolo di donazione;
Pt_2
-la donazione è nulla per difetto di forma;
-gli opposti, eredi del sono tenuti a restituire la somma di €77.900,00, versata dal de Parte_2
cuius.
4 La ricostruzione dei rapporti tra e come effettuata dalla non persuade Per_2 Parte_2 Pt_1
il Tribunale.
Le emergenze processuali dimostrano che:
1) il in data 1° gennaio 2012, emise assegno bancario non trasferibile di €100.000,00 Per_2
in favore del Parte_2
2) il in data 31 gennaio 2015, emise assegno bancario non trasferibile di €2.000,00 in Per_2
favore del Parte_2
3) sempre il emise in favore del altri assegni bancari dell'importo di Per_2 Parte_2
€50.000,00 in data 21 settembre 2012 e dell'importo di €25.000,00 in data 2 gennaio 2013
(incassati dal prenditore);
4) gli eredi del hanno riconosciuto la ricezione di altro pagamento di €2.900,00 nel Parte_2
maggio 2014;
5) gli assegni bancari per il complessivo importo di €102.000,00 non sono stati incassati dal prenditore;
6) gli stessi titoli hanno costituito la documentazione utilizzata per la domanda monitoria, al netto del pagamento di €77.900,00;
7) la , erede del non ha disconosciuto la sottoscrizione del de cuius sui titoli Pt_1 Per_2
(artt.214 secondo comma -215 cpc);
8) due assegni circolari BPPB, di €50.000,00 ciascuno, furono emessi il 6 dicembre 2010 in favore di Energy K1 SR;
9) il era socio di maggioranza e amministratore unico della società Energy K1 SR e la Per_2
era socia di minoranza;
Pt_1
10) la società era stata costituita il 25 giugno 2010 con capitale sociale di €10.000,00;
11) la società, divenuta inattiva già dopo la fine del 2010, presentò un solo bilancio di esercizio nel dicembre 2010 da cui emergeva il dato della cospicua liquidità di €117.500,00 sotto la voce “altre riserve”.
5 La connessione tra il dato temporale (6.12.2010) dei due assegni circolari dell'importo complessivo di €100.000,00, con provvista del ed il dato temporale (dicembre Parte_2
2010) del bilancio di esercizio della società destinataria dei titoli - anche in assenza di elementi che avrebbe dovuto fornire la circa la diversa provenienza delle somme Pt_1
annotate come “altre riserve” - induce il Tribunale a ritenere che il d'intesa con Parte_2
il in posizione dominante nella compagine societaria di Energy K1 SR, come socio Per_2
di maggioranza ed amministratore unico, avesse “finanziato” la liquidità della società senza la titolarità di cointeressenze.
A sostegno di ciò vale considerare che:
-il nel periodo immediatamente successivo, come già detto, emise due assegni Per_2
bancari dell'importo complessivo di €102.000,00 in favore del Parte_2
-quest'ultimo non “portò all'incasso i titoli, presumibilmente, in forza dell'accordo con l'emittente che aveva assunto l'impegno dei pagamenti rateali;
infatti, ha poi “pagato” in tranches l'importo complessivo di €77.900,00; CP_2
-secondo la comune esperienza, se il non fosse stato “debitore” del per Per_2 Parte_2
quale ragione avrebbe dovuto – prima - emettere i titoli e – dopo – eseguire tre pagamenti?
-ed inoltre, sempre secondo la comune esperienza, perché mai il avrebbe dovuto Parte_2
utilizzare il suo denaro per i due assegni circolari in favore della società del senza Per_2
la contestuale acquisizione di posizioni societarie?
L'elemento che può dare un profilo negoziale ai passaggi di denaro è solo quello del prestito da restituire.
Non, invece, quello della donazione.
Infatti, il dominus all'interno della compagine societaria di Energy K1 SR, aveva Per_2
interesse ad acquisire la liquidità per fini imprenditoriali, come avvenuto con l'emissione dei due assegni circolari del 6.12.2010, con conseguente obbligo restitutorio.
6 La , dal suo canto, sostenendo l'eccezione della mancanza di obbligazione a carico Pt_1
del coniuge deceduto, avrebbe dovuto fornire un minimum di elementi per provare che la somma di oltre 100.000,00 registrata nel bilancio della società al dicembre 2010 non fosse derivata dagli assegni circolari del ma altra fonte. Parte_2
La stessa , onerata della prova sui fatti costitutivi delle eccezioni ex art.2697 c.c., Pt_1
non ha neppure osservato l'ordine di esibizione ex art.210 cpc emesso su richiesta degli opposti per la produzione in giudizio dei libri contabili della società Energy K1 SR onde verificare l'incasso e la destinazione della somma di €100.000,00 risultante dai due assegni circolari.
Inoltre, spettava all'opponente provare che l'importo degli assegni circolari – fatti intestare dal alla società Energy K1 SR (dato documentale certo) – era stato destinato a Parte_2
finalità esulanti dalla sfera negoziale ed economica del Per_2
Questa prova non vi è stata ed anzi la dinamica dei rapporti sembra Persona_3
essersi svolta sul terreno del finanziamento da restituire, nel senso già rilevato.
In linea con questa valutazione processuale, depone poi il fatto che gli assegni bancari emessi da – con sottoscrizione non disconosciuta dall'erede-opponente – Per_2
equivalgono a promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con connessa relevatio ab onere
probandi, non spettando al prenditore-creditore la dimostrazione del rapporto fondamentale,
bensì alla controparte l'onere della prova contraria.
Ciononostante, gli opposti, eredi del prenditore degli assegni, hanno allegato una serie di dati fattuali e probatori per dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
Da qui, scaturisce sia l'esistenza dell'obbligo dell'erede del di versare il residuo Per_2
ancora dovuto, come indicato nel decreto ingiuntivo, sia l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non potendosi configurare alcuna attribuzione donativa.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3971-2021 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 18 aprile 2025
Il giudice annagrazia lenti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3971-2021 RG,
tra
rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Bia, Francesco Maria Fucci e dal Parte_1
Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti - opponente-istante in riconvenzionale;
e
, , , rappresentati e difesi dagli Avvocati CP_1 Parte_2 Parte_3
Sandro Maggio e Cosimo Gabriele Rosafio – opposti-convenuti in riconvenzionale;
avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo- ripetizione indebito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 marzo 2025) è stata riservata la
decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente
ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.732/2021 emesso nei suoi Parte_1
confronti per il pagamento dell'importo di €24.100,00 oltre accessori (interessi e spese) in favore di quali eredi di CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
.
[...]
Ha esposto che:
-i ricorrenti hanno affermato che l'importo richiesto in pagamento sarebbe il saldo ancora dovuto da coniuge deceduto dell'esponente, per il credito spettante a Persona_2 Persona_1
1 , risultante da due assegni bancari dell'importo di €100.000,00 e di € 2.000,00, mai portati Per_1
all'incasso, detratta la somma di €77.900,00 già versata dal Per_2
-in realtà, il per mero spirito di liberalità, aveva donato al la somma di Per_2 Parte_2
€100.000,00 nel 2012, cui si è aggiunta la somma di €2.000,00 nel 2015;
-entrambe le donazioni sono nulle per mancanza del requisito formale;
-i pretendono il pagamento dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo, senza Parte_2
indicare il titolo del presunto credito;
-i ricorrenti hanno riconosciuto che il ha versato la somma di €77.900,00 e, per tale Per_2
pagamento, si chiede in riconvenzionale la restituzione;
-la domanda di pagamento si è fondata sui due assegni bancari emessi dal senza alcun Per_2
riferimento al rapporto causale;
-gli assegni azionati nei confronti di eredi, senza indicazione del rapporto causale, non possono essere reputati come promesse di pagamento ex art.1988 c.c.;
-ove dovesse ritenersi sussistente un debito del dante causa dell'esponente si tratterebbe di un'obbligazione naturale non trasmissibile agli eredi.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, per l'accertamento di nullità
delle donazioni di denaro per €102.000,00 con condanna dei convenuti alla restituzione della somma di €77.900,00.
Gli opposti hanno contestato la fondatezza dell'opposizione.
Hanno dedotto che:
-la domanda di pagamento è stata da loro proposta nella qualità di eredi legittimi di
[...]
Persona_1
ha lamentato la mancanza di rapporto causale senza tener conto che il rapporto Parte_4
obbligatorio tra i danti causa – entrambi deceduti – è derivato da un prestito erogato nell'ambito di un rapporto di fiducia e di amicizia;
2 -il nella missiva di costituzione in mora inviata nel maggio 2019, anche al fine di Parte_2
interrompere il termine di prescrizione, dava atto di voler confermare la pretesa creditoria “pur nella consapevolezza dei sempre pacifici e cordiali rapporti” “manifestando ampia disponibilità a valutare ogni possibile ipotesi di composizione bonaria della controversia”;
-la disponibilità al bonario componimento è stata espressa anche dai deducenti nella missiva del novembre 2020, dopo il decesso del loro dante causa;
-non vi è stata mai l'urgenza di agire giudizialmente per il pagamento perché il rifondeva Per_2
periodicamente parte del dovuto;
-in ordine al rapporto causale, occorre dire che il ha erogato il prestito di €100.000,00 al Parte_2
il quale, in data 25 giugno 2010, aveva costituito la società Energy K1 SR divenendo Per_2
socio di maggioranza ed amministratore;
-il prestito è avvenuto mediante consegna di due assegni circolari da €50.000,00 ciascuno;
-il non ha assunto alcuna posizione in tale società; Parte_2
-dalla visura storica allegata si desume che la era socia al 24% e che è stato depositato il Pt_1
solo bilancio di esercizio al dicembre 2010, risultando la società inattiva nel periodo successivo;
-nello stato patrimoniale della società, sotto la voce “altre riserve”, è stato riportato l'importo di
€117.500,00;
-il dopo le richieste di restituzione del prestito, emise l'assegno bancario di €100.000,00, Per_2
chiedendo di non portarlo all'incasso per mancanza di provvista;
-il debitore, in data 26 settembre 2012, restituì la somma di €50.000,00 quale acconto sul saldo dovuto e, dopo, il 7 gennaio 2013, versò la somma di €25.000,00 ed infine, nel maggio 2014, la somma di €2.900,00;
-ciò esclude la fondatezza dell'opposta tesi sulla donazione;
-prima il e poi gli eredi hanno attuato estrema correttezza nel pretendere solo la somma Parte_2
residua ancora non restituita pur avendo la disponibilità di un titolo di notevole importo.
Hanno concluso per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
3 *** ** ***
L'opposizione non è fondata.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-
convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni.
Nella fattispecie, l'opponente, al fine di escludere la causa debendi del credito azionato in sede monitoria, ha sollevato eccezioni impeditive del credito sostenendo essenzialmente che:
-il coniuge defunto non aveva alcun debito nei confronti di Persona_2 Persona_1
dante causa dei ricorrenti-opposti;
[...]
-gli assegni bancari di €100.000,00 e di €2.000,00 furono emessi dal in favore del Per_2 [...]
a titolo di donazione;
Pt_2
-la donazione è nulla per difetto di forma;
-gli opposti, eredi del sono tenuti a restituire la somma di €77.900,00, versata dal de Parte_2
cuius.
4 La ricostruzione dei rapporti tra e come effettuata dalla non persuade Per_2 Parte_2 Pt_1
il Tribunale.
Le emergenze processuali dimostrano che:
1) il in data 1° gennaio 2012, emise assegno bancario non trasferibile di €100.000,00 Per_2
in favore del Parte_2
2) il in data 31 gennaio 2015, emise assegno bancario non trasferibile di €2.000,00 in Per_2
favore del Parte_2
3) sempre il emise in favore del altri assegni bancari dell'importo di Per_2 Parte_2
€50.000,00 in data 21 settembre 2012 e dell'importo di €25.000,00 in data 2 gennaio 2013
(incassati dal prenditore);
4) gli eredi del hanno riconosciuto la ricezione di altro pagamento di €2.900,00 nel Parte_2
maggio 2014;
5) gli assegni bancari per il complessivo importo di €102.000,00 non sono stati incassati dal prenditore;
6) gli stessi titoli hanno costituito la documentazione utilizzata per la domanda monitoria, al netto del pagamento di €77.900,00;
7) la , erede del non ha disconosciuto la sottoscrizione del de cuius sui titoli Pt_1 Per_2
(artt.214 secondo comma -215 cpc);
8) due assegni circolari BPPB, di €50.000,00 ciascuno, furono emessi il 6 dicembre 2010 in favore di Energy K1 SR;
9) il era socio di maggioranza e amministratore unico della società Energy K1 SR e la Per_2
era socia di minoranza;
Pt_1
10) la società era stata costituita il 25 giugno 2010 con capitale sociale di €10.000,00;
11) la società, divenuta inattiva già dopo la fine del 2010, presentò un solo bilancio di esercizio nel dicembre 2010 da cui emergeva il dato della cospicua liquidità di €117.500,00 sotto la voce “altre riserve”.
5 La connessione tra il dato temporale (6.12.2010) dei due assegni circolari dell'importo complessivo di €100.000,00, con provvista del ed il dato temporale (dicembre Parte_2
2010) del bilancio di esercizio della società destinataria dei titoli - anche in assenza di elementi che avrebbe dovuto fornire la circa la diversa provenienza delle somme Pt_1
annotate come “altre riserve” - induce il Tribunale a ritenere che il d'intesa con Parte_2
il in posizione dominante nella compagine societaria di Energy K1 SR, come socio Per_2
di maggioranza ed amministratore unico, avesse “finanziato” la liquidità della società senza la titolarità di cointeressenze.
A sostegno di ciò vale considerare che:
-il nel periodo immediatamente successivo, come già detto, emise due assegni Per_2
bancari dell'importo complessivo di €102.000,00 in favore del Parte_2
-quest'ultimo non “portò all'incasso i titoli, presumibilmente, in forza dell'accordo con l'emittente che aveva assunto l'impegno dei pagamenti rateali;
infatti, ha poi “pagato” in tranches l'importo complessivo di €77.900,00; CP_2
-secondo la comune esperienza, se il non fosse stato “debitore” del per Per_2 Parte_2
quale ragione avrebbe dovuto – prima - emettere i titoli e – dopo – eseguire tre pagamenti?
-ed inoltre, sempre secondo la comune esperienza, perché mai il avrebbe dovuto Parte_2
utilizzare il suo denaro per i due assegni circolari in favore della società del senza Per_2
la contestuale acquisizione di posizioni societarie?
L'elemento che può dare un profilo negoziale ai passaggi di denaro è solo quello del prestito da restituire.
Non, invece, quello della donazione.
Infatti, il dominus all'interno della compagine societaria di Energy K1 SR, aveva Per_2
interesse ad acquisire la liquidità per fini imprenditoriali, come avvenuto con l'emissione dei due assegni circolari del 6.12.2010, con conseguente obbligo restitutorio.
6 La , dal suo canto, sostenendo l'eccezione della mancanza di obbligazione a carico Pt_1
del coniuge deceduto, avrebbe dovuto fornire un minimum di elementi per provare che la somma di oltre 100.000,00 registrata nel bilancio della società al dicembre 2010 non fosse derivata dagli assegni circolari del ma altra fonte. Parte_2
La stessa , onerata della prova sui fatti costitutivi delle eccezioni ex art.2697 c.c., Pt_1
non ha neppure osservato l'ordine di esibizione ex art.210 cpc emesso su richiesta degli opposti per la produzione in giudizio dei libri contabili della società Energy K1 SR onde verificare l'incasso e la destinazione della somma di €100.000,00 risultante dai due assegni circolari.
Inoltre, spettava all'opponente provare che l'importo degli assegni circolari – fatti intestare dal alla società Energy K1 SR (dato documentale certo) – era stato destinato a Parte_2
finalità esulanti dalla sfera negoziale ed economica del Per_2
Questa prova non vi è stata ed anzi la dinamica dei rapporti sembra Persona_3
essersi svolta sul terreno del finanziamento da restituire, nel senso già rilevato.
In linea con questa valutazione processuale, depone poi il fatto che gli assegni bancari emessi da – con sottoscrizione non disconosciuta dall'erede-opponente – Per_2
equivalgono a promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con connessa relevatio ab onere
probandi, non spettando al prenditore-creditore la dimostrazione del rapporto fondamentale,
bensì alla controparte l'onere della prova contraria.
Ciononostante, gli opposti, eredi del prenditore degli assegni, hanno allegato una serie di dati fattuali e probatori per dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
Da qui, scaturisce sia l'esistenza dell'obbligo dell'erede del di versare il residuo Per_2
ancora dovuto, come indicato nel decreto ingiuntivo, sia l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non potendosi configurare alcuna attribuzione donativa.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3971-2021 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 18 aprile 2025
Il giudice annagrazia lenti
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