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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2385/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ganci Fabio, Parte_1
Rinaldi Giovanni e ed elettivamente domiciliato in CP_1
Monreale (PA) in Via Roma n. 48, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
e Fabio Ganci, giusta procura agli atti;
[...]
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
protempore.
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere collaboratore scolastico, dipendente del dal 15.10.2021 al 10.06.2022 in servizio presso CP_3
la Scuola Secondaria di primo Grado SMS “Ciro Scianna” di Bagheria, conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_2
condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 532,97, oltre accessori, a titolo di compenso individuale accessorio, prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, per il servizio per il convenuto con contratto a tempo determinato negli anni CP_2
scolastici 2021/2022.
Deduceva in particolare la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.02.2025 per il deposito di note.
***
L'art. 82 CCNL comparto scuola dispone che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
(…) 5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione formatosi in tema di retribuzione professionale docenti “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018).
I principi giurisprudenziali succitati non possono che applicarsi anche al compenso individuale accessorio, stante l'analoga natura di detto emolumento rispetto alla retribuzione professionale docenti.
Il compenso individuale accessorio ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Ed invero, la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola suddetta è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Considerato che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, mentre per converso parte convenuta non ha allegato, rimanendo contumace, condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico, le domande attoree risultano fondate.
E ciò, tenuto conto anche del fatto che le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbano intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio, senza potersi trarre invece dalle stesse una espressa limitazione a certe categorie di personale richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) del trattamento accessorio in questione.
Considerato che gli importi indicati non risultano specificatamente contestati da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata da parte ricorrente, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore della CP_2
ricorrente della somma di euro 532,97, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2385/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ganci Fabio, Parte_1
Rinaldi Giovanni e ed elettivamente domiciliato in CP_1
Monreale (PA) in Via Roma n. 48, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
e Fabio Ganci, giusta procura agli atti;
[...]
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
protempore.
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere collaboratore scolastico, dipendente del dal 15.10.2021 al 10.06.2022 in servizio presso CP_3
la Scuola Secondaria di primo Grado SMS “Ciro Scianna” di Bagheria, conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_2
condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 532,97, oltre accessori, a titolo di compenso individuale accessorio, prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, per il servizio per il convenuto con contratto a tempo determinato negli anni CP_2
scolastici 2021/2022.
Deduceva in particolare la spettanza di detto elemento retributivo anche per coloro che avessero prestato servizio con supplenze non annuali bensì temporanee, e ciò anche in forza del principio di non discriminazione.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.02.2025 per il deposito di note.
***
L'art. 82 CCNL comparto scuola dispone che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
(…) 5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione formatosi in tema di retribuzione professionale docenti “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018).
I principi giurisprudenziali succitati non possono che applicarsi anche al compenso individuale accessorio, stante l'analoga natura di detto emolumento rispetto alla retribuzione professionale docenti.
Il compenso individuale accessorio ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Ed invero, la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola suddetta è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Considerato che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, mentre per converso parte convenuta non ha allegato, rimanendo contumace, condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico, le domande attoree risultano fondate.
E ciò, tenuto conto anche del fatto che le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbano intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio, senza potersi trarre invece dalle stesse una espressa limitazione a certe categorie di personale richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) del trattamento accessorio in questione.
Considerato che gli importi indicati non risultano specificatamente contestati da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata da parte ricorrente, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore della CP_2
ricorrente della somma di euro 532,97, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo