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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza civile
Il Tribunale - in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Rita Paola Terramagra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 117212022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vinciguerra Giuseppe
Attrice
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
(P. Iva e C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Bongiorno Giuseppe
Convenuti
Controparte_3
[...]
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
Convenuti contumaci
1 E nei confronti di
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
***
CONCLUSIONI: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. del 16.09.2022, – a seguito di Parte_1
ordinanza di incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. emessa dal Tribunale Civile di Agrigento in data 9.06.2022 (R.G. n. 3248/2020) - riassumeva dinnanzi al Tribunale Civile di Palermo il giudizio introdotto contro l' , l' , l' Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 nonchè l' al fine di sentirli condannare in Controparte_9
solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla stessa a causa della patologia HCV correlata contratta a seguito di emotrasfusioni cui la stessa era stata sottoposta nel marzo del 1977 in occasione di due ricoveri ospedalieri presso l' di Palermo e l' CP_3 [...]
. Controparte_7
Esponeva in particolare l'attrice che nel 1995, in occasione di un ulteriore ricovero presso l'Ospedale
di , le veniva diagnosticata l'epatite HCV correlata, patologia Controparte_7 CP_2
confermata nel 2010 a seguito di esami diagnostici effettuati presso il Policlinico di Palermo.
Presa piena coscienza della patologia da cui era affetta, in data 21.09.2010 la presentava Parte_1
istanza di indennizzo ex L. 210/92 e con successivo verbale n. 06/100/210/10 la Commissione Medico
Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo esprimeva il seguente giudizio:
“SI esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: “Epatopatia cronica HCV correlata con relapse virale”, ascrivibile alla categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre CP_10
1981, n. 843”.
Pertanto, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi quantificandoli in €. 1.231.645,50.
Costituitasi in giudizio, l eccepiva: Controparte_6
- difetto di legittimazione passiva indicando quale soggetto legittimato a stare in giudizio la in virtù della 724/1994; Controparte_1
- prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia nel caso di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. che extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
2 - nullità della citazione per indeterminatezza dell'editio actionis;
- improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il totale rigetto.
Chiedeva inoltre la chiamata in causa del al fine di farsi manlevare in caso di Controparte_4
eventuale condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Si costituiva l' eccependo: Controparte_1
- difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione;
- difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il totale rigetto.
Autorizzata la chiamata di terzo con ordinanza del 5.01.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
che nella propria comparsa di costituzione e risposta evidenziava che l'attrice aveva già CP_4
percepito a titolo di indennizzo ex legge 210/1992 l'importo complessivo di euro 120.260,09 e che, pertanto, in caso di condanna lo stesso andava scomputato dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Il , inoltre, eccepiva: CP_4
- prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il totale rigetto.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, l' non si costituiva restando contumace. CP_3
Con ordinanza del 9.05.2023 il Tribunale disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento.
Successivamente, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita documentalmente la causa, all'udienza cartolare del 17.12.2024 è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta (già e Controparte_6 Controparte_11 CP_12
), ai sensi dell'art. dell'art. 6 della L. 724/94 e della successiva L. 549/95. CP_2
Giova a tal fine osservare che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, aveva disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni” (succedute alle ) “né direttamente, Pt_2
né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.
3 A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 14, aveva poi disposto che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono trasformate in gestioni liquidatorie.... I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali".
La Regione Sicilia, con legge dell'8.2.2007, n. 2, all'art. 24, comma 21, ha disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2007, la cessazione delle gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali e subentrate alla gestioni stralcio istituite a seguito della cessazione delle e con Parte_2
Decreto dell'Assessorato della Sanità dell'8 maggio 2007, all'art. 9, si è, poi, disposto che “Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, per i procedimenti oggetto di giudizio sia pendenti che attivati, a far data dall'1 gennaio 2007 è tenuto a trasmettere all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli elementi ed i documenti che consentano una compiuta difesa della nel merito, atteso che la legittimazione CP_1
passiva rimane intestata alla . CP_1
Da quanto sopra, emerge che è la chiamata in causa nel presente giudizio, ad avere la CP_1
titolarità passiva in ordine ai debiti contratti dalle soppresse dai Presidi Ospedalieri alla Parte_2
stessa facenti capo, come appunto il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio di Agrigento”.
Sul punto si ritiene di dover condividere la posizione autorevolmente espressa dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza del 6.3.1997 n. 1989, secondo cui unica debitrice è la CP_1
Secondo la citata sentenza le disposizioni normative sopra riportate hanno chiaramente individuato nella il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti CP_1
relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali.
La questione non muta quanto alla successione dei detti enti in Sicilia.
Ed invero, la norma contenuta nell'art. 55, co. 10, legge reg. Sicilia del 3.11.1993 n. 30 (secondo cui
“alle aziende… è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse unità sanitarie locali, che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salve le eventuali modifiche”) non può ritenersi adottata in sede di potestà normativa esclusiva
(ai sensi dell'art. 14, lettera p, del R.D. L.vo, con cui è stato approvato lo Statuto della CP_1
4 Siciliana), sul presupposto che si sia in tema di modalità di organizzazione degli uffici e degli enti che provvedono ad erogare le prestazioni sanitarie.
La questione è rilevante;
ed infatti, solo ritenendo la legge emessa come espressione di potestà normativa esclusiva dovrebbe escludersi la vigenza in Sicilia del citato art. 6, comma 1, della legge nazionale n.724/1994, che – come detto- sottrae alle costituite con decreto legislativo n. CP_2
502/1992 ogni responsabilità in ordine ai debiti facenti capo alle soppresse Parte_2
Del tema, del resto si è occupata la Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità per i debiti contratti dai disciolti enti ospedalieri, ha affermato che "nella Regione Sicilia le materie della sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria non sono devolute alla competenza legislativa primaria della ex art. 14 dello Statuto Speciale, ma rientrano fra quelle ricomprese nella CP_1
sua potestà concorrente o derivata, con cui, a norma dell'art. 17 dello Statuto Speciale, la CP_1
legifera entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, analogamente a quanto dispone l'art. 117 Cost. per le Regioni a Statuto ordinario" (v. Cass. 20-3-
1996 n. 2390).
Quanto precede è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza del 3.10.2000, n. 13077, che ha ritenuto la materia della sanità non devoluta alla competenza legislativa primaria ex art. 14 dello
Statuto, bensì ricompresa in quella concorrente o derivata di cui all'art. 17, lett. C) dello statuto stesso.
Ne consegue, afferma la Corte di Cassazione, che il contrasto tra la legge regionale ed il citato art. 6, co. 1, della legge statale 724/1994, va composto nel senso della prevalenza della seconda, siccome norma che si pone per la finalità perseguita in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta risulta essere fondata e va accolta. Controparte_6
***
Passando ora ad esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, appare doverosa una precisazione in merito alla natura ed al titolo della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice.
Invero, la richiesta risarcitoria della è rivolta agli Enti ospedalieri presso i quali la stessa Parte_1
ha subito le emotrasfusioni nel 1977, qualificando correttamente tale responsabilità come contrattuale ex art. 1218 c.c.
Orbene, ineccepibile si palesa l'individuazione del suddetto titolo di responsabilità a carico dell'ente sanitario: si versa, infatti, in ipotesi di inosservanza, rilevante ex art. 1218 cod. civ., degli obblighi su esso gravanti nell'adempimento delle prestazioni afferenti il rapporto (c.d. da contatto sociale)
5 instaurato con il paziente, ed in particolare degli obblighi di prevenzione e controllo sul sangue richiesti dalla normativa vigente al tempo della praticata trasfusione.
Da questa responsabilità va tenuta distinta - dacché differente nei presupposti, nel titolo e, per conseguenza, nello statuto di disciplina - la possibile responsabilità del per i Controparte_4
danni da infezione da patologie epatiche contratte da soggetti emotrasfusi, concretata dalla omessa vigilanza dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati ed inquadrabile nella clausola generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ.
La Suprema Corte con un recente arresto giurisprudenziale ha affermato che: “In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche
Cont prelevate dalla emoteca della stessa di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale
e quella aquiliana del , fondata sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e Controparte_4
sugli emoderivati" (Cass. Civ. n. 25472/2024).
Nel caso di specie, anche a voler confermare la tesi attorea che vede responsabili per i danni cagionati alla paziente i soli Enti ospedalieri convenuti, qualificando la responsabilità come contrattuale, non si può non riconoscere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, se è vero che in caso di responsabilità contrattuale il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è fissato in dieci anni dall'art. 2946 c.. è altresì vero che tale termine decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza della causa della patologia HCV diagnosticata.
Secondo un ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il termine per il risarcimento decorre dal momento in cui la vittima è, o può essere, consapevole del nesso causale tra la malattia e l'intervento subito” (Cass. n. 16468/2023).
A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione decorre non dal giorno dell'evento dannoso o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui la stessa viene (o può essere) percepita dalla vittima come danno ingiusto, conseguente al comportamento del terzo.
Tale momento può farsi ragionevolmente coincidere con quello di proposizione, da parte dell'interessato, della domanda di indennizzo di cui alla L. 210/1992 (Cass. n. 20882/2018; Cass.
16217/2019; Cass. n. 34570/2023), e non già con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992.
E' la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un
6 momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda di indennizzo è stata presentata in data 21/09/2010 (vedi doc. A7 produzione di parte attrice).
Considerato, che dalla documentazione in atti non si rinvengono atti interruttivi della prescrizione - non potendosi attribuire una tale valenza al verbale della CMO con il quale veniva accertato il nesso causale, comunicato il 19.11.2012 (vedi doc. A8 produzione di parte attrice) – e tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 24.11.2020, ossia decorsi già due mesi dallo spirare del termine decennale di prescrizione (21.09.2020), si può certamente affermare che l'azione risarcitoria incoata dalla si è prescritta e conseguentemente non Parte_1
merita di essere accolta accolta.
Il valore assorbente della superiore eccezione esime dall'analisi delle restanti questioni.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione superiore ad un milione di euro), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della bassa complessità delle questioni giuridiche dibattute, secondo i valori minimi del D.M.
55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022.
Compensa le spese di lite tra l' ed il . Controparte_6 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda dell'attrice; condanna quest'ultima al pagamento in favore dei convenuti Controparte_13
della complessiva somma di €. 10.180,00.
[...]
Compensa le spese di lite tra l' ed il . Controparte_6 Controparte_4
Palermo, 2 maggio 2005
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
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