Sentenza 3 gennaio 2025
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- 2. Si possono compensare i contributi condominiali?Accesso limitatoAntonia Fabiola Chirico · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10803/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. DI GANGI SERGIO, con elezione di domicilio in VIA ALDO MORO, 13, 25124 BRESCIA presso avv. DI GANGI
SERGIO, giusta procura;
ATTORE-OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUNI ZANI
ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA SAFFI 1, 25121 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. BRUNI ZANI ALESSANDRO, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Per la Parte_1
pagina 1 di 7
RG 2343/2017 concernente accertamento tecnico preventivo rilevante ai fini del presente giudizio, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI, n. 2 cpc del 31/01/2024. Per i motivi illustrati nel predetto scritto e con riserva di designare il CTP di questa parte attrice opponente, disporre consulenza tecnica d'ufficio che: a) identificati i cespiti in discorso;
descritto analiticamente il lastrico solare del condominio e, comunque, la copertura dello stabile, verifichi a sussistenza e la consistenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e dalla copertura dello stabile all'interno degli appartamenti all'ultimo piano di proprietà della;
determini le causa di tali infiltrazioni e la loro riconducibilità al Parte_1
condominio descriva lo stato di fatto degli appartamenti di proprietà CP_1
interessati dalle infiltrazioni e quantifichi i danni materiali interni ed Parte_1
esterni riportati dagli stessi;
determini le soluzioni tecniche idonee alla rimozione di cause ed effetti, con relativi costi complessivi;
determini il minor valore locatizio degli appartamenti di proprietà interessati dalle infiltrazioni, Parte_1
quantificando la complessiva perdita di denaro nel periodo decorrente fra il 2017
e la data di accertamento. Respingere le istanze probatorie avversarie per le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183, VI, cpc, datata 13/02/2024. Nel merito: Revocato l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarare parte attrice opponente nulla dovere a parte convenuta in opposizione con la migliore motivazione. Nel merito, in subordine: Revocato pur sempre l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, eventualmente condannare parte attrice in opposizione al pagamento delle somme effettivamente dovute a parte convenuta opposta, come risultanti ad esito dell'esperienda istruttoria. Sempre: Con vittoria di spese ed onorari di causa rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, con C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
pagina 2 di 7 Per il convenuto In via pregiudiziale, rilevato che Controparte_1
l'avversaria azione è mancante della determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, co. 2, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge;
nel merito: rigettare le avversarie domande, nessuna esclusa, confermando il
Decreto Ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma I e/o comma III c.p.c., per aver agito temerariamente in giudizio e con fini evidentemente defatigatori/ostruzionistici; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive, oltre R.S., IVA e CPA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 19/09/2022, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6260/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 25/06/2022, e notificato il 11/07/2022, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di €
26.752,25= in favore del con riferimento ad oneri Controparte_1
condominiali dovuti in base ai bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021.
Alla prima udienza del 10/03/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito di parte opposta era da ritenersi certo poiché fondato sulla documentazione contabile condominiale, mentre, di contro, il credito assunto in compensazione da parte opponente non poteva ritenersi né certo, né di pronta soluzione.
Dopo alcuni rinvii per consentire la conclusione del procedimento di mediazione, depositate le memorie ex art. 183 VI° c.p.c., all'udienza del 19/03/2024 non venivano ammessi i mezzi istruttori dedotti, in quanto il presente giudizio prende le mosse dall'opposizione al decreto ingiuntivo in ordine alla ripartizione delle pagina 3 di 7 spese condominiali, e, pertanto, si connota del carattere documentale;
considerato che
i motivi di opposizione in compensazione devono derivare da un credito certo, liquido ed esigibile, e non certo rimesso all'accertamento di una CTU, ma valutabile sulla scorta della documentazione in atti dimessa;
per questi motivi
, non si ammettevano le dedotte istanze istruttorie e conseguentemente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 07/10/2024, nella cui sede il giudizio veniva trattenuto per la decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condòmino attore si oppone all'ingiunzione del Parte_1 CP_1
convenuto per la contribuzione agli oneri condominiali, lamentando danni da infiltrazioni imputati al convenuto, nelle unità immobiliari di CP_1
proprietà sottostanti la terrazza costituente la copertura del Parte_1
. CP_1
La difesa convenuta resiste nel merito alle domande avversarie, chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Esaminando la stessa, si rileva come l'eccezione preliminare non sia fondata, in quanto il petitum è individuabile dal testo degli atti di parte attrice opponente, così come la causa petendi, idonea ad identificare la domanda dell'odierna parte attrice, è identificata nelle circostanze di fatto che la società indica quali Pt_1
ragioni della richiesta, ovvero, gli eventi di infiltrazione di acqua imputati al
. CP_1
Tuttavia, analizzando nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte attrice, si ritiene che la stessa non sia fondata.
Nel caso di specie, il credito del opposto si fonda su una regolare CP_1
pagina 4 di 7 delibera condominiale, mentre l'opposizione si poggia su un preteso contro credito risarcitorio, non ancora accertato in sede giudiziale, ed assunto in compensazione rispetto alle somme azionate in via monitoria.
L'istituto della compensazione impone la contestuale esistenza di tre requisiti per entrambi i crediti in oggetto: l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità. Il reciproco effetto estintivo proprio della compensazione, infatti, presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti. Di conseguenza, la compensazione richiede che il controcredito sia stato accertato in modo definitivo, mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato.
La società non può, dunque, opporre ad un credito certo, come quello Pt_1
vantato dal Condominio in virtù di delibera assembleare, il proprio contro credito incerto di natura risarcitoria, in assenza di accertamento giudiziario. Sino a tale accertamento l'odierna società attrice non potrà opporre in compensazione un credito effettivamente certo e suscettibile di compensazione, ma dovrà continuare a contribuire al pagamento della propria quota di spese condominiali accantonando il proprio, per ora solo asserito, contro credito. In ogni caso, le spese condominiali matureranno ogni anno per ogni condòmino e, pertanto, ci sarà sempre occasione di poter eccepire la compensazione delle partite creditorie senza la necessità di forzare i tempi in assenza di una decisione da parte del
Giudice naturalmente investito della specifica domanda.
A fortiori, si precisa come sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il opponente non può far valere questioni attinenti alla CP_1
validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia pagina 5 di 7 della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del CP_1
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme CP_1
nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass 18.12.2009 n. 26629).
La difesa attrice invoca a suffragio della propria impostazione l'esito di un
Accertamento Tecnico Preventivo del 2017, ma lo stesso non prova né il nesso causale tra le infiltrazioni ed i danni lamentati, né in alcun modo prova la dedotta responsabilità in capo al . CP_1
Il condòmino opponente dovrà dapprima ottenere un titolo giudiziale per il ristoro dei danni che assume di aver patito per causa imputabile al Condominio e solo successivamente potrà pretendere la compensazione di tale credito con le spese condominiali, le quali ovviamente maturano ogni anno e non richiedono necessariamente la compensazione con l'esercizio 2020 posto alla base del presente giudizio con l'opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul bilancio consuntivo del 2020 e quello preventivo del 2021.
Nel caso di specie, quindi, le normali operazioni contabili del CP_1
convenuto non possono tenere in considerazione le doglianze di un singolo condòmino, in assenza di esatta quantificazione a seguito di azione di specifico accertamento e, di conseguenza, non è censurabile in questa sede l'operato del
, così come contestato dalla CP_1 Parte_1
Per questi motivi
, l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto non ritenuta fondata l'opposizione di parte attrice, la stessa non si può considerare un'opposizione pagina 6 di 7 temeraria e, dunque, non sussistono i presupposti dell'art. 96 c.p.c., invocato da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza per principio generale del nostro ordinamento e possono essere liquidate per le fasi giudiziali espletate in €
3.000,00 per il tentativo di mediazione obbligatorio e le fasi giudiziali espletate, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 6260/2022 emesso dal
Tribunale di Brescia e condanna la parte opponente in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per la fase di mediazione e per le fasi giudiziali espletate, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in data 2 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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