Decreto cautelare 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 27 luglio 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti prodotta in allegato al ricorso, dall’avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano, appartenente all'associazione professionale “Studio legale Defilippi & Associati”, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale sito in Parma al vicolo dei Mulini n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, UTG - Prefettura di Piacenza, Ufficio Immigrazione, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del decreto del Prefetto della Provincia di Piacenza – avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti di -OMISSIS- connesse ai procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale ex D.Lgs. nr. 142/2015 artt. 2 e ss., nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di permanere nel centro di accoglienza temporanea “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (PC), via-OMISSIS- e la condanna del Ministero dell’Interno – Prefetto di Piacenza – a disporre l’accoglienza del sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (Gambia) il -OMISSIS- nel centro di accoglienza temporanea “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (PC), via-OMISSIS-».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, UTG - Prefettura di Piacenza, Ufficio Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 16 marzo 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Piacenza avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza connesse ai procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, ed ha altresì chiesto l’accertamento del suo diritto di permanere nel centro di accoglienza temporanea “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (PC), via-OMISSIS- (nonché, in calce al ricorso, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, nei seguenti, testuali, termini: “ condannare altresì, previa eventuale pronuncia dei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni, la Pubblica Amministrazione resistente all'indennizzo dei danni derivanti dal citato illegittimo provvedimento patiti dall'odierno ricorrente e conseguenziali al comportamento posto in essere dalla medesima ”).
2. Queste le motivazioni della impugnata revoca: “ Considerato che nell'ambito delle procedure di accoglienza dei migranti sbarcati sulle coste italiane è stato trasferito in questa provincia -OMISSIS- nato in [...] il -OMISSIS- e domiciliato presso il centro di accoglienza temporaneo gestito da " -OMISSIS-" e sito in -OMISSIS- (PC); Vista la segnalazione inviata dal gestore, con la quale si comunica che il predetto cittadino straniero non ha presentato ricorso nei termini previsti dalla legge, avverso la pronunzia di diniego espressa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sez. Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE in merito alla sua domanda di protezione internazionale; Tenuto conto che comunque il termine per la presentazione di detto ricorso è scaduto; Rilevato che in tale caso ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; Ritenuto pertanto di dover revocare le misure di accoglienza ”.
3. Questi i motivi proposti nel ricorso: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11 e 23, comma 1, lett. a) della legge 18 agosto 2015 n. 142 nonché dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e illogicità manifesta: annullabilità ex art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”: l’art. 23, comma 1, lett. a ), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 consentirebbe la revoca delle condizioni di accoglienza soltanto in due casi: (i) mancata presentazione presso la struttura individuata, ovvero (ii) abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva comunicazione alla Prefettura competente, sicché il provvedimento impugnato non avrebbe alcuna base giuridica. “ Violazione del principio di “progressività” della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ”: il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza qui impugnato violerebbe il principio di gradualità scolpito nell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, deprivando il sig. -OMISSIS- delle condizioni minime di garanzia di una vita dignitosa.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti in data 12 e 13 luglio 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 27 luglio 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza --OMISSIS- del 27 luglio 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un primo esame della causa, che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità segnalati in ricorso, stante che esso risulta congruamente motivato sulla base del fatto che il ricorrente non ha presentato ricorso avverso la decisione dell’A.G.O. che non gli ha riconosciuto la Protezione internazionale; elemento, questo, ostativo ex lege, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. N. 142 del 2015, al mantenimento del cittadino straniero nei Centri di Accoglienza ”).
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di luglio del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica di smistamento del 26 febbraio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 28 maggio 2025, nella quale è comparsa l’Avvocatura dello Stato e, per la parte ricorrente, l’avv. Schiavone, per delega dell'avv. Defilippi, che ha chiesto il passaggio in decisione, ma nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Ritiene il Collegio che la mera richiesta di passaggio in decisione, come esposta dal sostituto del procuratore del ricorrente in sede di chiamata della causa in pubblica udienza, non sia idonea a dimostrare la persistente procedibilità del ricorso.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto. La generica domanda di passaggio in decisione della causa, fatta a verbale dal rappresentante della parte ricorrente, senza alcuna ulteriore indicazione, non può evidentemente soddisfare tale esigenza e non consente di superare la maturazione del libero convincimento, fondato sulla base dei passaggi logici e argomentativi qui di seguito esposti, che nella fattispecie sia sopravvenuta l’improcedibilità del ricorso.
11. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia deposito di atti, documenti o scritti difensivi della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, nella quale peraltro è stata già fornita una motivata risposta di giustizia con una valutazione di infondatezza del gravame;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente.
12. Né, come detto, può ritenersi sufficiente a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale in capo alla parte ricorrente la mera domanda di passaggio in decisione della causa resa a verbale all’udienza pubblica dal procuratore della parte, e ciò per le seguenti considerazioni.
12.1. Come condivisibilmente ribadito di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419), « L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente », atteso che « la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, peraltro, dalla previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c, che sanziona, con l’inammissibilità, il motivo di ricorso per cassazione, il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia nonché sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame. (Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2017, n. 11646) ».
12.2. Nel caso in esame si tratta di un interesse sostanzialmente pretensivo a godere delle misure di accoglienza che, anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso e di annullamento dell’impugnata revoca, non potrebbe trovare in nessun caso un soddisfacimento diretto e immediato per effetto della pronuncia richiesta (essendo peraltro palesemente inammissibile la domanda di accertamento “ del diritto del ricorrente di permanere nel centro di accoglienza temporanea “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (PC) ”), occorrendo comunque un riesercizio motivato del potere funzionale dell’Amministrazione, potere che dovrebbe necessariamente essere riesercitato sulla base di dati e accertamenti attuali, essendo la pretesa di parte ricorrente in sé condizionata e subordinata alla sussistenza e alla permanenza di determinati requisiti soggettivi e presupposti oggettivi che l’Autorità dovrebbe necessariamente verificare al tempo attuale.
12.3. In ragione di quanto ora esposto, sarebbe stato onere della parte allegare o quanto meno indicare l’attuale sussistenza di quei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi - asseritamente posseduti alla data di presentazione del ricorso - indispensabili per il conseguimento delle pretese misure di accoglienza.
12.4. Come già evidenziato sopra, nel caso di specie la parte ricorrente nulla ha prodotto, né scritti difensivi, né documenti, limitandosi a chiedere a verbale, in sede di pubblica udienza, senza alcuna motivazione, il passaggio in decisione della causa, senza neppure dare conto dell’attuale condizione dello straniero, a distanza di oltre quattro anni dalla revoca delle misure di accoglienza (16 aprile 2021), senza indicare se egli sia ancora sul territorio nazionale e, se sì, in base a quale titolo di soggiorno, se abbia o non abbia ottenuto altri titoli idonei a legittimarne la permanenza sul territorio nazionale o se sia ormai ritornato all’estero.
13. Né a diverse conclusioni può condurre la presenza, nel ricorso, di una domanda risarcitoria, introdotta con una mera formula di stile, in termini del tutto generici, domanda poi in alcun modo successivamente coltivata e sviluppata nel corso del giudizio. L’art. 34, comma 3, c.p.a. prevede che “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”, ma subordina comunque tale possibilità alla condizione che permanga un interesse attuale alla decisione su tale domanda risarcitoria (“ se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”), rimanendo dunque necessaria, anche a tal fine, una minima attivazione attuale della parte ricorrente che, a fronte di una sopravvenuta inutilità della domanda di annullamento, chieda espressamente e motivatamente che il ricorso sia comunque deciso ancorché limitatamente alla domanda di risarcimento (come chiarito peraltro dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 luglio 2022, n. 8, che subordina la facoltà di cui al citato comma 3 dell’art. 34 c.p.a. all’attivazione attuale della parte ricorrente che, pur a fronte di una sopravvenuta inutilità della domanda di annullamento, chieda espressamente che il ricorso sia comunque deciso ai soli fini risarcitori, anche in vista di un’azione da proporre successivamente in via autonoma, ove possibile); condizione, questa, che in tutta evidenza non ricorre nel caso di specie.
14. Domanda risarcitoria che, peraltro, si appalesa sicuramente infondata, come del tutto infondata risulta la stessa domanda annullatoria, atteso che l’art. 14 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recante Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale , prevede, nel comma 4, che “ Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione ” (enfasi aggiunta). Norma, questa ora citata, correttamente richiamata dall’Amministrazione a base della revoca impugnata, sul rilievo (incontroverso in punto di fatto) che “ il predetto cittadino straniero non ha presentato ricorso nei termini previsti dalla legge, avverso la pronunzia di diniego espressa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sez. Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE in merito alla sua domanda di protezione internazionale ” e “ Tenuto conto che comunque il termine per la presentazione di detto ricorso è scaduto ”.
15. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
16. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO