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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/04/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 55/2024 promosso congiuntamente da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Olbia Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Franceschi che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata ai fini del Controparte_1 C.F._2
presente atto in via Galvani n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Maddalena Di Paola C.F.
che la rappresenta e difende, C.F._3
RICORRENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso presentato congiuntamente, e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
1) in ragione del nuovo equilibrio raggiunto tra le parti e loro figlie, accertato il fatto che le minori già trascorrono le loro giornate alternando in pari misura il tempo che trascorrono presso le abitazioni della madre e del padre, recepire e confermare il
1 collocamento alternato e paritario di e tra i genitori, fermo restando CP_2 Per_1
l'affidamento condiviso e la residenza delle minori presso l'abitazione materna;
2) in conseguenza della nuova collocazione alternata e paritaria delle minori presso
l'abitazione di ciascun genitore e della situazione reddituale degli stessi, stabilire che il mantenimento dei e verrà sostenuto in modo diretto da ciascun CP_2 Per_1
genitore durante il tempo di permanenza delle minori e presso ciascuno CP_2 Per_1
di essi;
3) per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo da parte del di versamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della IGa quale CP_1
contributo nel mantenimento delle figlie minori;
Org_ 4) l'importo dell'assegno unico mensile erogato dall pari ad € 415,00 verrà percepito dal IG , il quale lo verserà settimanalmente in parti uguali, sotto forma di Pt_1
paghetta, alle figlie che riceveranno dei piccoli importi fino alla concorrenza della cifra
Org_ erogata dall
5) le spese straordinarie preventivamente concordate in ragione delle esigenze delle minori e dei redditi percepiti dai genitori saranno tra gli stessi divisi nella misura del
50% ciascuno.
All'udienza del 3.4.2024 l'avv. Franceschi ha rappresentato che il era deceduto (come Pt_1
da certificato di morte in atti) e pertanto i procuratori hanno chiesto l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la morte del faccia venire meno l'interesse al Pt_1
presente procedimento, in quanto le domande avanzate hanno ad oggetto diritti afferenti esclusivamente alla sua persona, non incidenti sulle figlie minori, con la conseguenza che può ritenersi cessata la materia del contendere e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del presente procedimento;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
2 Il Giudice relatore
Dott. Ugo Iannini
Il Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino
3
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dott. Ugo Iannini Giudice relatore
Nel procedimento R.G. n. 55/2024 promosso congiuntamente da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Olbia Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Franceschi che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata ai fini del Controparte_1 C.F._2
presente atto in via Galvani n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Maddalena Di Paola C.F.
che la rappresenta e difende, C.F._3
RICORRENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso presentato congiuntamente, e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
1) in ragione del nuovo equilibrio raggiunto tra le parti e loro figlie, accertato il fatto che le minori già trascorrono le loro giornate alternando in pari misura il tempo che trascorrono presso le abitazioni della madre e del padre, recepire e confermare il
1 collocamento alternato e paritario di e tra i genitori, fermo restando CP_2 Per_1
l'affidamento condiviso e la residenza delle minori presso l'abitazione materna;
2) in conseguenza della nuova collocazione alternata e paritaria delle minori presso
l'abitazione di ciascun genitore e della situazione reddituale degli stessi, stabilire che il mantenimento dei e verrà sostenuto in modo diretto da ciascun CP_2 Per_1
genitore durante il tempo di permanenza delle minori e presso ciascuno CP_2 Per_1
di essi;
3) per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo da parte del di versamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della IGa quale CP_1
contributo nel mantenimento delle figlie minori;
Org_ 4) l'importo dell'assegno unico mensile erogato dall pari ad € 415,00 verrà percepito dal IG , il quale lo verserà settimanalmente in parti uguali, sotto forma di Pt_1
paghetta, alle figlie che riceveranno dei piccoli importi fino alla concorrenza della cifra
Org_ erogata dall
5) le spese straordinarie preventivamente concordate in ragione delle esigenze delle minori e dei redditi percepiti dai genitori saranno tra gli stessi divisi nella misura del
50% ciascuno.
All'udienza del 3.4.2024 l'avv. Franceschi ha rappresentato che il era deceduto (come Pt_1
da certificato di morte in atti) e pertanto i procuratori hanno chiesto l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la morte del faccia venire meno l'interesse al Pt_1
presente procedimento, in quanto le domande avanzate hanno ad oggetto diritti afferenti esclusivamente alla sua persona, non incidenti sulle figlie minori, con la conseguenza che può ritenersi cessata la materia del contendere e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del presente procedimento;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
2 Il Giudice relatore
Dott. Ugo Iannini
Il Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino
3