TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2866/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], fraz. Castel di Parte_1
Tusa, via Nazario Sauro n. 190, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elena Tasca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù
(PA), via Prestisimone n. 21/b;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: congedo straordinario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 09/08/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, co. 3, L. 5 febbraio
1992, n. 104 e costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118 Cost.; - la ricorrente è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della soc. Istituti clinici scientifici Maugeri Spa - Società Benefit, in favore della quale presta servizio presso la sede di MI (ME); - la sig.ra è figlia del sig. Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], già Per_1 riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 5 febbraio
1992 n. 104” dal 06.06.2017 (all.1), per cui gode dei benefici riconosciuti dalla predetta L. 104/92; - con domanda online del 21.02.2020 presentata ad tramite il patronato INAS di Sant'Agata di CP_1
Militello (all.2), la sig.ra chiedeva un congedo straordinario per il periodo Parte_1 01.03.2020-30.09.2020 (214 giorni), stante la rinuncia ad usufruire del permesso sia da parte della madre che della sorella della ricorrente;
- in data 01.03.2020 il datore di lavoro Istituti clinici scientifici Maugeri Spa, ricevendo apposita comunicazione da , comunicava alla sig.ra CP_1
l'accoglimento della domanda di congedo straordinario;
- solo con provvedimento del Parte_1
27.08.2020 (all.3), avente ad oggetto “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”, comunicava CP_1 inspiegabilmente ed illegittimamente alla sig.ra che la domanda di congedo presentata Parte_1 in data 21.02.2020, non poteva essere accolta per il seguente motivo: “non risulta convivente con il disabile in situazione di gravità”;
- con nota del 14.09.2020 (all.4), la sig.ra comunicava al datore di lavoro, ICS Parte_1
Maugeri di MI, di aver appreso della reiezione della domanda di congedo straordinario e informava il datore di lavoro che, sebbene fosse intenzionata ad impugnare il provvedimento di reiezione, al fine di evitare inutili e sterili contestazioni, dava la propria disponibilità a rientrare in servizio “qualora l'ICS Maugeri voglia disporre, anche in via di autotutela, il rientro anticipato della stessa sul posto di lavoro”; - in pari data la ricorrente veniva contatta dall'azienda datrice di lavoro e immediatamente reimmessa in servizio a far data dal 15.09.2020; - la sig.ra
[...]
, tramite la piattaforma , inoltrava apposito ricorso (all.5) avverso il citato Parte_1 CP_1 provvedimento del 27.08.2020, notificato con racc. n. 689766595693 in data 15.09.2020, con CP_1 cui è stata comunicata “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”; - poiché non ha emesso alcun CP_1 provvedimento sul ricorso proposto e, pertanto, essendo decorsi i termini stabiliti ex lege senza alcuna decisione da parte dell'Amministrazione, la ricorrente è costretta ad adire codesto Tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, e rassegnava le seguenti conclusioni:
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra aveva Parte_1 diritto a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 co.5 DLgs 151/2001 con relativa indennità; - annullare il provvedimento di reiezione del congedo straordinario del 27.08.2020, avente ad oggetto “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”, con cui comunicava inspiegabilmente ed CP_1 illegittimamente alla sig.ra la reiezione della domanda di congedo per assistere il Parte_1 familiare con disabilità grave per il periodo dal 01.03.2020 al 30.09.2020 presentata in data
21.02.2020 e, per l'effetto, -condannare l' al pagamento di una somma equitativamente CP_1 determinata dal Giudice a titolo di risarcimento danni;
- condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 co.5 DLgs 151/2001 con relativa indennità, per assistenza del familiare con disabilità grave. CP_ Orbene, a fronte del mancato riconoscimento, da parte dell' la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, di essersi adoperata, per il periodo indicato in ricorso (anno 2020), ad assistere il familiare disabile.
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, di tale assistenza, per il periodo sopra citato.
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, sebbene, la ST , madre della ricorrente, ha confermato tutte le Testimone_1 circostanze capitolate in ricorso, i testi e , indicati dalla parte ricorrente, hanno Tes_2 Tes_3 negato alcune circostanze, e per altre nulla hanno saputo riferire.
Infatti, il ST ha riferito: “Sono amico della famiglia da circa 48 anni Testimone_4 Parte_1
e frequentavo la famiglia. In merito alla circostanza capitolata al punto 2) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che non è vera. In merito alla circostanza capitolata al punto 3) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che nulla so”.
La ST , ha riferito: “Sono amica della famiglia da circa 48 Testimone_5 Parte_1 anni e frequentavo la famiglia. In merito alla circostanza capitolata al punto 2) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che non è vera, io non l'ho vista. In merito alla circostanza capitolata al punto 3) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, nulla so”.
Queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibili e rilevanti, in mancanza di ulteriori riscontri, per provare quanto sostenuto e necessario da parte della ricorrente al fine di ottenere la prestazione invocata.
Pertanto, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
CP_
2)Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, in favore dell' che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2866/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], fraz. Castel di Parte_1
Tusa, via Nazario Sauro n. 190, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elena Tasca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù
(PA), via Prestisimone n. 21/b;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: congedo straordinario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 09/08/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, co. 3, L. 5 febbraio
1992, n. 104 e costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118 Cost.; - la ricorrente è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della soc. Istituti clinici scientifici Maugeri Spa - Società Benefit, in favore della quale presta servizio presso la sede di MI (ME); - la sig.ra è figlia del sig. Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], già Per_1 riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 5 febbraio
1992 n. 104” dal 06.06.2017 (all.1), per cui gode dei benefici riconosciuti dalla predetta L. 104/92; - con domanda online del 21.02.2020 presentata ad tramite il patronato INAS di Sant'Agata di CP_1
Militello (all.2), la sig.ra chiedeva un congedo straordinario per il periodo Parte_1 01.03.2020-30.09.2020 (214 giorni), stante la rinuncia ad usufruire del permesso sia da parte della madre che della sorella della ricorrente;
- in data 01.03.2020 il datore di lavoro Istituti clinici scientifici Maugeri Spa, ricevendo apposita comunicazione da , comunicava alla sig.ra CP_1
l'accoglimento della domanda di congedo straordinario;
- solo con provvedimento del Parte_1
27.08.2020 (all.3), avente ad oggetto “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”, comunicava CP_1 inspiegabilmente ed illegittimamente alla sig.ra che la domanda di congedo presentata Parte_1 in data 21.02.2020, non poteva essere accolta per il seguente motivo: “non risulta convivente con il disabile in situazione di gravità”;
- con nota del 14.09.2020 (all.4), la sig.ra comunicava al datore di lavoro, ICS Parte_1
Maugeri di MI, di aver appreso della reiezione della domanda di congedo straordinario e informava il datore di lavoro che, sebbene fosse intenzionata ad impugnare il provvedimento di reiezione, al fine di evitare inutili e sterili contestazioni, dava la propria disponibilità a rientrare in servizio “qualora l'ICS Maugeri voglia disporre, anche in via di autotutela, il rientro anticipato della stessa sul posto di lavoro”; - in pari data la ricorrente veniva contatta dall'azienda datrice di lavoro e immediatamente reimmessa in servizio a far data dal 15.09.2020; - la sig.ra
[...]
, tramite la piattaforma , inoltrava apposito ricorso (all.5) avverso il citato Parte_1 CP_1 provvedimento del 27.08.2020, notificato con racc. n. 689766595693 in data 15.09.2020, con CP_1 cui è stata comunicata “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”; - poiché non ha emesso alcun CP_1 provvedimento sul ricorso proposto e, pertanto, essendo decorsi i termini stabiliti ex lege senza alcuna decisione da parte dell'Amministrazione, la ricorrente è costretta ad adire codesto Tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, e rassegnava le seguenti conclusioni:
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra aveva Parte_1 diritto a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 co.5 DLgs 151/2001 con relativa indennità; - annullare il provvedimento di reiezione del congedo straordinario del 27.08.2020, avente ad oggetto “la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, co.5, Dlgs 151/2001) n. A1111264”, con cui comunicava inspiegabilmente ed CP_1 illegittimamente alla sig.ra la reiezione della domanda di congedo per assistere il Parte_1 familiare con disabilità grave per il periodo dal 01.03.2020 al 30.09.2020 presentata in data
21.02.2020 e, per l'effetto, -condannare l' al pagamento di una somma equitativamente CP_1 determinata dal Giudice a titolo di risarcimento danni;
- condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
L' si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 co.5 DLgs 151/2001 con relativa indennità, per assistenza del familiare con disabilità grave. CP_ Orbene, a fronte del mancato riconoscimento, da parte dell' la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, di essersi adoperata, per il periodo indicato in ricorso (anno 2020), ad assistere il familiare disabile.
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, di tale assistenza, per il periodo sopra citato.
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, sebbene, la ST , madre della ricorrente, ha confermato tutte le Testimone_1 circostanze capitolate in ricorso, i testi e , indicati dalla parte ricorrente, hanno Tes_2 Tes_3 negato alcune circostanze, e per altre nulla hanno saputo riferire.
Infatti, il ST ha riferito: “Sono amico della famiglia da circa 48 anni Testimone_4 Parte_1
e frequentavo la famiglia. In merito alla circostanza capitolata al punto 2) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che non è vera. In merito alla circostanza capitolata al punto 3) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che nulla so”.
La ST , ha riferito: “Sono amica della famiglia da circa 48 Testimone_5 Parte_1 anni e frequentavo la famiglia. In merito alla circostanza capitolata al punto 2) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, posso dire che non è vera, io non l'ho vista. In merito alla circostanza capitolata al punto 3) delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, nulla so”.
Queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibili e rilevanti, in mancanza di ulteriori riscontri, per provare quanto sostenuto e necessario da parte della ricorrente al fine di ottenere la prestazione invocata.
Pertanto, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
CP_
2)Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, in favore dell' che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia