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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1117/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1117/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-6-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1
, con sede legale in Afragola (NA) alla via Galliano Parte_2
n. 23, P.I. rappresentata e difesa unitamente e P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuliano Montuori (C.F.
), NC ST (C.F. C.F._1
e IO ST (C.F. ) C.F._2 C.F._3 conpec: . Email_1 Email_2 Email_3
in virtù di procura agli
[...] Email_4 atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Capua alla via Ponte Vecchio Romano, n. 18;
Appellante
Ed
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., P. CP_1
Iva n. , avente sede legale in Frattamaggiore (NA) P.IVA_2 alla Via M. Lupoli n.27, rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, C.F. giusta procura alle liti agli atti, C.F._4 elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA), Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam), sn
– pec Email_5
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, l proponeva Parte_3 opposizione avverso il D.I. n. 2927/2017 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 01.06.2017 in favore della società odierna appellante struttura accreditata col SSR, con il Parte_1 quale veniva ingiunto alla il pagamento della Parte_3 somma di euro 54.199,73, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 2820 del 4.08.2015, 3066 del 10.09.2015 e 3371 del
02.10.2015 relative rispettivamente alle prestazioni rese nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015.
L proponeva opposizione al suddetto decreto, Parte_3 eccependo che l aveva riconosciuto alla Controparte_2 Pt_1 un importo complessivo per l'anno 2015 pari ad euro
[...]
183.672,74 fino ad esaurimento del tetto di spesa, intervenuto in data 31.07.2015, comunicato con nota prot. n. 565 del
17.07.2015 e confermato dalle risultanze del tavolo tecnico, come da verbale del 19.04.2016 e deliberazione n. 573 del 22.06.2016.
Con la gravata sentenza, n. 1794/2020, il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva: “accoglie, per le causali in motivazione l'opposizione e, per l'effetto:
2. revoca decreto ingiuntivo n°2927/2017, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
01/06/2017; 3. condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite che si liquidano in € Parte_3
400,00 per spese ed € 2768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge”. Proponeva appello il centro, che chiedeva: “riformare la sentenza impugnata n. 1794/2020 PUBBLICATA IL 10.09.2020, R.G.N.
9460/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord in
Aversa, accertando e dichiarando l'illegittimità del tetto di spesa deliberato dal al per Parte_3 Parte_4
l'anno 2015; rigettare l'opposizione proposta dal Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2927/2017 emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 0/06/2017 e, per l'effetto, confermare il medesimo D.I. 2927/2017; - in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ricevere il pagamento, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 54.199,73 per le prestazioni rese nell'esercizio 2015, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e, conseguentemente, - condannare Parte_3 al pagamento della somma di € 54.199,73 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e succ. mod. e integrazioni, con il rigetto in toto delle domande di parte resistente formulate in prime cure e contenute nei propri atti;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione. In via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame in base ai motivi addotti, voglia la Corte adita, in sola riforma della statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite, compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio sussistendo i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto del pagamento di parte della sorta capitale azionata in decreto ingiuntivo (fattura relativa alle prestazioni rese nel mese di luglio
2015) in corso di giudizio”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Il primo motivo di appello formulato dalla impugnante è infondato.
Infatti, con il medesimo la medesima deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un accertamento che, tuttavia, esula dalla giurisdizione ordinaria, rientrando in quella amministrativa e cioè l'accertamento della illegittimità della Part erroneità dei conteggi effettuati dall ai fini della determinazione del tetto di spesa della branca per l'anno 2015, quale conseguente riflesso “a cascata” della allegata sentenza del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso proposto dalla
, in uno alle sue associate, avverso la Controparte_3 deliberazione n. 930 del 03.10.2014, ritenendo Parte_3 che tale deliberazione avesse realizzato una illegittima suddivisione dei laboratori di analisi nelle articolazioni funzionali
(cosiddette fasce) previste dal contratto sottoscritto dagli erogatori privati per gli anni 2013 e 2014.
Dunque, appare evidente che l'appellante, all'uopo, avrebbe dovuto ricorrere alla giurisdizione amministrativa ai fini dell'accertamento della detta illegittimità anche per l'anno 2015.
Col secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per aver il Tribunale erroneamente valutato la documentazione agli atti, deducendo che dalla stessa e cioè dalle tabelle allegate al tavolo tecnico e dalla relativa nota amministrativa “non risulta minimamente esplorabile il rapporto dell'operazione di scomputo tra il fatturato realizzato dal centro e le trattenute operate” e che Part la medesima avrebbe avuto l'onere di offrire la prova inequivocabile di prestazioni rese dalla oltre i limiti Parte_1 contrattuali.
Il motivo è infondato.
Infatti, in base al principio di vicinanza della prova deve ritenersi che avrebbe dovuto essere, invece, la odierna appellante, sulla base del proprio fatturato, a dover dimostrare la eventuale Part erroneità dei conteggi operati dall il che non è avvenuto, avendo la impugnate formulato al riguardo soltanto le suddette deduzioni generiche.
Peraltro, premesso che “la regressione tariffaria costituisce esercizio di potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, di fronte alla quale sono prospettabili soltanto posizioni di interesse legittimo e consente di recuperare all'erario le somme correlate a prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie accreditate, che eccedano i tetti di spesa complessivi fissati nella programmazione sanitaria regionale ed i limiti delle risorse disponibili direttamente discendenti dai vincoli della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale” ( C.d.S. nella sentenza n.6939 del 14/10/2019), si rileva che nel caso di specie la appellante non risulta aver impugnato la Deliberazione n. 573 del Part 22/06/2016 con cui l ha preso atto del monitoraggio conclusivo per l'anno 2015 e dei relativi lavori del Tavolo Tecnico nonché la successiva determinazione di liquidazione n.2564 del
23/06/2016, la cui illegittimità non può essere nella presente sede accertata, in quanto “il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati” (Cass., Sez. Un., n. 2244 del
2015).
Col terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per aver il Tribunale ritenuta infondata, sulla base dell'affermazione che “l'arricchimento si connota come arricchimento imposto
(Cass. SU 2015/10798)”, la domanda subordinata di pagamento a titolo ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc., formulata in Part primo grado, deducendo che “l non ha minimamente contestato le prestazioni erogate in suo favore dal centro, come peraltro non ha fornito alcuna prova su qualche presunta impossibilità a prestare in via alternativa il servizio prestato per suo conto centro oggi opposto;
sono state depositate le relative fatture, nelle quali viene debitamente indicato l'ammontare complessivo per prestazioni erogate in favore di pazienti residenti Part Part
residenti fuori residenti fuori Regione. Tutte le prestazioni erogate sono state debitamente controllate dal nucleo Part di verifica della che, mensilmente, ha esaminato le prestazioni e la tipologia delle prestazioni e ogni singola fattura Part riporta i dati riconosciuti dalla e sono state calcolate sulla scorta della tariffa riconosciuta”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si osserva che, se, nel caso di specie, il diritto contrattuale azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste, non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, è noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del relativo corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali, e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes”, mentre la suddetta azione sarebbe ammissibile soltanto in caso di accertata insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018,
n. 15496).
L'ultimo motivo, col quale l'appellante censura la gravata sentenza per non aver il Tribunale dichiarato le spese di lite compensate fra le parti, in considerazione del pagamento di Part parte delle prestazioni effettuate dal in corso di giudizio, è inammissibile.
Infatti, anche a prescindere dal fatto rilevato dal Tribunale, non specificamente contestato, secondo cui ciò è avvenuto “per motivi però non addebitabili all atteso che la Parte_3 società opposta risultava non essere in regola con il CP_4 circostanza che, fino a quella data, impediva l'effettivo pagamento, poiché la procedura informatica collegata agli Enti competenti (ad es. INPS) veniva automaticamente bloccata”, si rileva in punto di diritto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2 (Corte di Cassazione, n. 17291 del 17.06.2021). La compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte ma rappresenta una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito. L'unico limite a questa discrezionalità è il divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. n. 20858/2025). In particolare, la suddetta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass.
n. 2883/2014).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. n. 1794/2020 del Tribunale Napoli Nord, proposto da con atto notificato ad , così Parte_1 CP_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8-10-2025. IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 1117/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1117/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-6-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1
, con sede legale in Afragola (NA) alla via Galliano Parte_2
n. 23, P.I. rappresentata e difesa unitamente e P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuliano Montuori (C.F.
), NC ST (C.F. C.F._1
e IO ST (C.F. ) C.F._2 C.F._3 conpec: . Email_1 Email_2 Email_3
in virtù di procura agli
[...] Email_4 atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Capua alla via Ponte Vecchio Romano, n. 18;
Appellante
Ed
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., P. CP_1
Iva n. , avente sede legale in Frattamaggiore (NA) P.IVA_2 alla Via M. Lupoli n.27, rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara, C.F. giusta procura alle liti agli atti, C.F._4 elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA), Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam), sn
– pec Email_5
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, l proponeva Parte_3 opposizione avverso il D.I. n. 2927/2017 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 01.06.2017 in favore della società odierna appellante struttura accreditata col SSR, con il Parte_1 quale veniva ingiunto alla il pagamento della Parte_3 somma di euro 54.199,73, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle fatture n. 2820 del 4.08.2015, 3066 del 10.09.2015 e 3371 del
02.10.2015 relative rispettivamente alle prestazioni rese nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015.
L proponeva opposizione al suddetto decreto, Parte_3 eccependo che l aveva riconosciuto alla Controparte_2 Pt_1 un importo complessivo per l'anno 2015 pari ad euro
[...]
183.672,74 fino ad esaurimento del tetto di spesa, intervenuto in data 31.07.2015, comunicato con nota prot. n. 565 del
17.07.2015 e confermato dalle risultanze del tavolo tecnico, come da verbale del 19.04.2016 e deliberazione n. 573 del 22.06.2016.
Con la gravata sentenza, n. 1794/2020, il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva: “accoglie, per le causali in motivazione l'opposizione e, per l'effetto:
2. revoca decreto ingiuntivo n°2927/2017, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
01/06/2017; 3. condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite che si liquidano in € Parte_3
400,00 per spese ed € 2768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge”. Proponeva appello il centro, che chiedeva: “riformare la sentenza impugnata n. 1794/2020 PUBBLICATA IL 10.09.2020, R.G.N.
9460/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord in
Aversa, accertando e dichiarando l'illegittimità del tetto di spesa deliberato dal al per Parte_3 Parte_4
l'anno 2015; rigettare l'opposizione proposta dal Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2927/2017 emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 0/06/2017 e, per l'effetto, confermare il medesimo D.I. 2927/2017; - in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ricevere il pagamento, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 54.199,73 per le prestazioni rese nell'esercizio 2015, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e, conseguentemente, - condannare Parte_3 al pagamento della somma di € 54.199,73 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e succ. mod. e integrazioni, con il rigetto in toto delle domande di parte resistente formulate in prime cure e contenute nei propri atti;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione. In via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame in base ai motivi addotti, voglia la Corte adita, in sola riforma della statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite, compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio sussistendo i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto del pagamento di parte della sorta capitale azionata in decreto ingiuntivo (fattura relativa alle prestazioni rese nel mese di luglio
2015) in corso di giudizio”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Il primo motivo di appello formulato dalla impugnante è infondato.
Infatti, con il medesimo la medesima deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un accertamento che, tuttavia, esula dalla giurisdizione ordinaria, rientrando in quella amministrativa e cioè l'accertamento della illegittimità della Part erroneità dei conteggi effettuati dall ai fini della determinazione del tetto di spesa della branca per l'anno 2015, quale conseguente riflesso “a cascata” della allegata sentenza del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso proposto dalla
, in uno alle sue associate, avverso la Controparte_3 deliberazione n. 930 del 03.10.2014, ritenendo Parte_3 che tale deliberazione avesse realizzato una illegittima suddivisione dei laboratori di analisi nelle articolazioni funzionali
(cosiddette fasce) previste dal contratto sottoscritto dagli erogatori privati per gli anni 2013 e 2014.
Dunque, appare evidente che l'appellante, all'uopo, avrebbe dovuto ricorrere alla giurisdizione amministrativa ai fini dell'accertamento della detta illegittimità anche per l'anno 2015.
Col secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per aver il Tribunale erroneamente valutato la documentazione agli atti, deducendo che dalla stessa e cioè dalle tabelle allegate al tavolo tecnico e dalla relativa nota amministrativa “non risulta minimamente esplorabile il rapporto dell'operazione di scomputo tra il fatturato realizzato dal centro e le trattenute operate” e che Part la medesima avrebbe avuto l'onere di offrire la prova inequivocabile di prestazioni rese dalla oltre i limiti Parte_1 contrattuali.
Il motivo è infondato.
Infatti, in base al principio di vicinanza della prova deve ritenersi che avrebbe dovuto essere, invece, la odierna appellante, sulla base del proprio fatturato, a dover dimostrare la eventuale Part erroneità dei conteggi operati dall il che non è avvenuto, avendo la impugnate formulato al riguardo soltanto le suddette deduzioni generiche.
Peraltro, premesso che “la regressione tariffaria costituisce esercizio di potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, di fronte alla quale sono prospettabili soltanto posizioni di interesse legittimo e consente di recuperare all'erario le somme correlate a prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie accreditate, che eccedano i tetti di spesa complessivi fissati nella programmazione sanitaria regionale ed i limiti delle risorse disponibili direttamente discendenti dai vincoli della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale” ( C.d.S. nella sentenza n.6939 del 14/10/2019), si rileva che nel caso di specie la appellante non risulta aver impugnato la Deliberazione n. 573 del Part 22/06/2016 con cui l ha preso atto del monitoraggio conclusivo per l'anno 2015 e dei relativi lavori del Tavolo Tecnico nonché la successiva determinazione di liquidazione n.2564 del
23/06/2016, la cui illegittimità non può essere nella presente sede accertata, in quanto “il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati” (Cass., Sez. Un., n. 2244 del
2015).
Col terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per aver il Tribunale ritenuta infondata, sulla base dell'affermazione che “l'arricchimento si connota come arricchimento imposto
(Cass. SU 2015/10798)”, la domanda subordinata di pagamento a titolo ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc., formulata in Part primo grado, deducendo che “l non ha minimamente contestato le prestazioni erogate in suo favore dal centro, come peraltro non ha fornito alcuna prova su qualche presunta impossibilità a prestare in via alternativa il servizio prestato per suo conto centro oggi opposto;
sono state depositate le relative fatture, nelle quali viene debitamente indicato l'ammontare complessivo per prestazioni erogate in favore di pazienti residenti Part Part
residenti fuori residenti fuori Regione. Tutte le prestazioni erogate sono state debitamente controllate dal nucleo Part di verifica della che, mensilmente, ha esaminato le prestazioni e la tipologia delle prestazioni e ogni singola fattura Part riporta i dati riconosciuti dalla e sono state calcolate sulla scorta della tariffa riconosciuta”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si osserva che, se, nel caso di specie, il diritto contrattuale azionato, per la parte eccedente il limite di spesa, non sussiste, non vi è neppure spazio per il riconoscimento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, è noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del relativo corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali, e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes”, mentre la suddetta azione sarebbe ammissibile soltanto in caso di accertata insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018,
n. 15496).
L'ultimo motivo, col quale l'appellante censura la gravata sentenza per non aver il Tribunale dichiarato le spese di lite compensate fra le parti, in considerazione del pagamento di Part parte delle prestazioni effettuate dal in corso di giudizio, è inammissibile.
Infatti, anche a prescindere dal fatto rilevato dal Tribunale, non specificamente contestato, secondo cui ciò è avvenuto “per motivi però non addebitabili all atteso che la Parte_3 società opposta risultava non essere in regola con il CP_4 circostanza che, fino a quella data, impediva l'effettivo pagamento, poiché la procedura informatica collegata agli Enti competenti (ad es. INPS) veniva automaticamente bloccata”, si rileva in punto di diritto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex art. 92 c.p.c., comma 2 (Corte di Cassazione, n. 17291 del 17.06.2021). La compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte ma rappresenta una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito. L'unico limite a questa discrezionalità è il divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. n. 20858/2025). In particolare, la suddetta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (cfr. Cass.
n. 2883/2014).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. n. 1794/2020 del Tribunale Napoli Nord, proposto da con atto notificato ad , così Parte_1 CP_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, e CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8-10-2025. IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)