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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. e PA IV ), in persona dell'amministratore Pt_1 CP_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Marcello Madonia (PEC: ; Email_1
appellante contro
, dichiarato con sentenza Controparte_2 del Tribunale di Palermo n. 17/2010, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Massimo Pensabene (PEC:
; Email_2 appellata e appellante incidentale
e
(C.F. e PA IV ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Ignazio Mistretta (PEC:
; Email_3 pagina 1 di 18 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4267/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, sezione V civile, in composizione monocratica, in data 20/09/2019 e pubblicata in data 2/10/2019;
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Palermo, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4267/2019 dei dì 20/09-02/10/2019, del Tribunale civile di Palermo sezione Imprese,
-in via preliminare e assorbente dire e dichiarare che rispetto alle domande di pagamento della curatela non sussisteva, ex art. 15 contratto, la competenza del Tribunale di Palermo ed invece sussisteva la competenza di un nominando collegio arbitrale;
-nel merito, dire e dichiarare la domanda di ripetizione avanzata dal Controparte_3
Parte verso la inammissibile perché tardiva ex art. 167 c.p.c., e in via subordinata
[...] CP_1
disporne la compensazione parziale con il credito accertato dal CTU in €. 13.000 circa. Parte In ogni caso accogliere l'eccezione di compensazione formulata da . verso la curatela CP_1
del fallimento di . CP_2
Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non soccombenza della Parte
.MAR verso l'attrice e condannare il alla refusione delle Controparte_3 spese in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; per l'appellata e appellante incidentale : Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma corte d'appello
In via principale:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dall'appellante e confermare quanto statuito nella sentenza impugnata in Pt_1 CP_1 relazione ai punti contestati.
pagina 2 di 18 - dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dal e confermare quanto statuito nella sentenza Controparte_3
impugnata in relazione ai punti contestati.
In via incidentale:
- Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non compensazione, neppure parziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il alla Controparte_3
refusione totale delle spese in favore della . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato : Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma corte d'appello
- Preliminarmente ci si associa a quanto richiesto dall'appellante relativamente all'operatività dell'art. 15 di Pt_2
cui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non sussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;
- Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è stato disposto alcun gravame da parte della in ordine a quanto statuito dal primo Pt_2
giudicante “l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo
SAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del consegue il diritto di CP_3
quest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla . Pt_2
- Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di reintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3
Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla si Controparte_2
chiede:
- Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le riserve e quanto accertato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta individuale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il CP_2
premettendo che: Controparte_4 CP_1
pagina 3 di 18 - l'impresa individuale aveva costituito con Controparte_5 un'associazione temporanea di imprese ( al fine di partecipare alla Controparte_6 CP_7 gara di appalto indetta dal Comune di ed avente ad oggetto Controparte_3
l'esecuzione “dei lavori di recupero filologico e sistemazione della P.zza Matteotti”;
- all'interno dell la ditta aveva assunto la qualità di mandante, CP_7 Controparte_5
mentre quella di mandataria;
Controparte_6
- all'esito della procedura di evidenza pubblica l si era aggiudicata l'appalto e, in CP_7
data 2/03/2007, aveva stipulato con la stazione appaltante il relativo contratto (Rep. n.
942); Parte_
- durante l'esecuzione dell'appalto era subentrata a CP_1 Controparte_8
in qualità di impresa capogruppo, in forza di contratto di cessione di ramo di
[...] CP_7
azienda;
- in data 13/01/2010 era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 15/02/2010 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato, con sentenza n. 17/2010, il fallimento dell'impresa mandante Controparte_5
- dopo il fallimento, il curatore aveva appreso dal Comune di che Controparte_3
Parte_ Controp la società aveva richiesto al appaltante il pagamento dell'ottavo e CP_3
ultimo S.A.L. (per l'importo complessivo di € 179.977,69) sul presupposto che, in quanto impresa capogruppo dell avesse mandato irrevocabile ad incassare tutte le somme CP_7
dovute dalla stazione appaltante, comprese quelle riferibili alla mandante
[...]
CP_5
- pertanto, il curatore fallimentare aveva richiesto al il pagamento diretto della CP_3 quota di spettanza della pari al 13% all'importo complessivo Controparte_5
dell'ottavo S.A.L. (corrispondente ad € 23.397,10), diffidando l'ente dall'effettuare il Parte_ Controp pagamento dell'intero importo direttamente alla società
- in data 20/10/2014 il curatore aveva inviato al Controparte_3 ulteriore diffida, con la quale lo aveva invitato nuovamente a procedere al pagamento in suo favore dell'importo di € 23.397,10, oltre interessi di mora, rappresentando altresì che dal registro di contabilità risultavano iscritte dall'appaltatore numerose riserve, per un pagina 4 di 18 ammontare complessivo pari ad € 682.294,00, di cui il 13 % (€ 88.698,34) spettava alla
Curatela;
- con missiva del 28/10/2014 il Comune aveva comunicato al fallimento di aver pagato Parte_ l'importo di € 23.397,10 direttamente alla mandataria e che il pagamento CP_1 del credito residuo di cui alle riserve doveva ritenersi condizionato “all'approvazione degli organi superiori (Giunta comunale e Provveditorato OO.PP)”.
1.1. La curatela attrice concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che il pagamento della somma di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, effettuato in favore della non è opponibile alla Curatela odierna Pt_2 attrice e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_9
tempore, a corrispondere in favore della l'importo di € Controparte_2
23.937,10, oltre ad interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
- accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'eventuale importo che dovesse risultare a credito dell'ATI in forza delle riserve apposte all'appalto, pari oggi ad € 88.698,34.
In via subordinata:
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi corretto il pagamento effettuato dal in favore della mandataria, condannare la in persona del legale CP_3 Parte_3
rappresentante pro tempore a corrispondere alla l'importo Controparte_2
di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, oltre ad interessi moratori dalla data di incasso al soddisfo”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 30/6/2015, eccependo, in via Pt_1 CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, da costituirsi su istanza della parte più diligente, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.
2.1. Nel merito, la società chiedeva il rigetto delle avverse pretese, precisando che all'art. 13 del contratto di appalto era stato stabilito che “tutti i pagamenti sarebbero potuti intervenire unicamente e solamente all'ordine della (oggi ” e che essa, Controparte_6 Parte_3 pertanto, del tutto legittimamente, aveva incassato il corrispettivo, “del quale dovrà semmai rendere il conto ben potendo invocare da una parte il privilegio dei crediti da prededursi e dall'altra il
pagina 5 di 18 diritto di compensare quanto eventualmente dovuto con quanto spese, dopo il fallimento, per
l'effettuazione della prestazione”.
3. Si costituiva altresì, tardivamente, in data 20/07/2015, il Controparte_3
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, per infondatezza, sostenendo che
[...] il saldo dell'ottavo e ultimo S.A.L. era stato correttamente versato alla mandataria dell CP_10
. Inoltre, in via riconvenzionale, il chiedeva accertarsi che le riserve di cui era
[...] CP_3
stato richiesto il pagamento erano, nell'ammontare, notevolmente inferiori rispetto alla richiesta e che le stesse non erano state ancora autorizzate né dalla Giunta Comunale, né dal Provveditorato Opere Pubbliche.
3.2. In via subordinata e riconvenzionale, il Comune chiedeva la condanna della società lla restituzione della somma di € 23 937,10. Pt_2
4. Con sentenza n. 4267/2019 del 20/09/2019, pubblicata il 2/10/2019, il Tribunale di Parte_ Palermo, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da così CP_1 provvedeva: condannava il a corrispondere alla Controparte_3
curatela del fallimento di la somma di €. 23.397,10, oltre interessi legali CP_2
Parte_ di mora dal 4/06/2012 al saldo effettivo;
condannava a restituire al CP_1
la somma di €. 23.397,10; dichiarava il diritto del Controparte_3 fallimento di di ottenere dal di CP_2 CP_3 CP_3 Controparte_3
l'importo di € 1.800,17; rigettava l'azione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) nei confronti di Parte_
condannava il a rifondere all'attore CP_1 Controparte_3 la metà delle spese di lite, liquidate, per tale quota, in € 765,75 per spese vive e € 1.369,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
compensava, per il restante mezzo, le spese di lite tra la curatela ed il condannava a CP_3 Pt_1 CP_1
rifondere alla curatela attrice le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge (disposizione successivamente oggetto di correzione di errore materiale, come si dirà nel prosieguo); infine, poneva i costi di c.t.u. a carico di tutte le parti in porzioni uguali.
pagina 6 di 18 4.1. In particolare, il Giudice di prime cure disattendeva l'eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, rilevando, in primo luogo, l'illeggibilità della clausola Parte_ compromissoria nella copia del contratto prodotta da in secondo luogo, CP_1 evidenziava la non opponibilità della clausola al fallimento, poiché, ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell “il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie sia pure CP_7
limitatamente alla posizione della fallita mandante”.
4.2. Il Tribunale rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata Parte_ da nei confronti della curatela e statuiva che “all'accoglimento delle pretese CP_1
dell'attore nei confronti del comune consegue il diritto di quest'ultimo a ripetere, per il corrispondente importo, quanto corrisposto - sine titulo - alla . Pt_2
Parte_ 5. A seguito di istanza di correzione di errore materiale depositata da il CP_1
2/03/2020, la sentenza n. 4267/2019 veniva corretta, nell'ambito del sub-procedimento n.
R.G. 3725/2015- 1, nella parte in cui era stata condannata a rifondere Pt_1 CP_1 alla curatela le spese di lite del giudizio.
6. Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Pt_1 CP_1 avverso la sentenza n. 4267/2019, notificata il 31/01/2020, impugnando, specificamente: la disapplicazione della clausola compromissoria;
la condanna alla restituzione al CP_3 di quanto da essa ricevuto;
il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione da essa formulata nei confronti della curatela;
la regolamentazione delle spese.
6.1. L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituita la curatela del fallimento di con comparsa depositata il CP_2
27/05/2020, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto, per infondatezza e per carenza di prova, delle domande proposte dalla Parte_ e, in via incidentale, la riforma della statuizione sulle spese di lite di CP_1
primo grado, chiedendo la condanna del al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in proprio favore, per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 18 8. Con comparsa depositata il 15/06/2020 si è costituito, altresì, il
[...]
Parte_
aderendo all'appello spiegato da in ordine Controparte_3 CP_1 all'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto di appalto, erroneamente disattesa dal giudice di primo grado.
8.1. Il ha chiesto, inoltre, darsi atto della mancanza di gravame in ordine a CP_3 quanto statuito dal primo Giudice circa il proprio diritto a ripetere le somme versate
(“l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo SAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del consegue il diritto di quest'ultimo a CP_3 ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla ), con Pt_2
conseguente passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza.
8.2. Infine, l'appellato ha chiesto di ritenere corretta e tempestiva la propria richiesta di reintegrazione in forma specifica e di rigettare sia l'appello principale della società che l'appello incidentale della curatela, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
9. Sostituita l'udienza del giorno 16/04/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/04/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
10. Con il primo motivo di impugnazione TA ha censurato la sentenza nella CP_1 parte in cui il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione, da essa formulata, di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.
Secondo la società appellante, invero, pur essendo la copia del contratto versata in atti costituita da immagini mal riprodotte, è comunque possibile ricostruire il contenuto della pattuizione, trattandosi, peraltro, di formulazione mutuata dal richiamato quadro normativo allora vigente.
10.1 Quanto alla ritenuta non opponibilità dell'intero contratto (e quindi della clausola compromissoria), l'appellante ha ribadito che il curatore fallimentare che agisca per l'adempimento di un'obbligazione, contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento, si pone nella sua stessa posizione processuale e, pertanto,
pagina 8 di 18 il terzo, convenuto in giudizio dal curatore, può opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito;
conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la detta clausola compromissoria, declinando la propria competenza e giurisdizione.
10.2. Il appellato – pur non avendo impugnato la sentenza – ha aderito a tale CP_3 impostazione, rilevando di avere anch'esso eccepito, in primo grado, l'incompetenza del
Tribunale per l'operatività della clausola compromissoria di cui al citato art. 15.
10.3. Secondo la prospettazione della curatela, invece, l'art. 15 del contratto d'appalto dispone il carattere facoltativo, e non obbligatorio, del deferimento agli arbitri di eventuali controversie insorte durante l'esecuzione dei lavori (“potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale”), considerato, peraltro, che la clausola rinvia a quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 109/1994, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 7/2002 (nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto, secondo cui “Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri”).
Al riguardo, la curatela ha sottolineato, altresì, che la controversia per cui è causa non riguarda l'esecuzione del contratto, come previsto dalla richiamata normativa (essendo stato il contratto regolarmente portato a termine), ma soltanto il mancato pagamento della quota ad essa spettante.
10.4. La curatela ha rilevato ancora che, se l'art. 83-bis l. fall. (ratione temporis applicabile) dispone che, verificatosi lo scioglimento del contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale pendente non può esser proseguito, a maggior ragione, laddove il procedimento arbitrale non sia già in corso, il curatore deve agire in via ordinaria per recuperare il credito.
10.5. Infine, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata, la curatela ha ribadito che, alla luce di quanto previsto dal comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006
(ratione temporis applicabile alla fattispecie), per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie, sia CP_7
pure limitatamente alla posizione della fallita mandante, e che il curatore, nel far valere in giudizio un credito venuto ad esistenza prima del fallimento, agisce in veste di mero pagina 9 di 18 sostituto processuale (e non di successore nel rapporto contrattuale che a quel credito ha dato origine).
11. Orbene, venendo all'esame del primo motivo di appello, per quanto la copia del contratto di appalto prodotta dalle parti risulti effettivamente poco chiara, non può condividersi l'assunto di “illeggibilità” del Giudice di primo grado.
È infatti possibile ricostruire, anche attraverso il rinvio alla legge n. 109/1194, il contenuto essenziale della clausola di cui all'art. 15 (“Modalità di risoluzione delle controversie”), che così recita: “Le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo (bonario) previsto le disposizioni dell'art. 31-bis della l.
(109)/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999 sono deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso (la camera) arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge (109)/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7.
(Il) collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà (provvedere) alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, (trascorsi) inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del Tribunale”.
11.1. In tutta evidenza, la clausola non prevede affatto il carattere facoltativo del deferimento agli arbitri della controversia arbitrale, come sostenuto dalla curatela (cfr. comparsa di costituzione: “Ed invero nel predetto articolo si legge che le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori “potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale””).
11.2. Ciò posto, il motivo di appello è comunque infondato, risultando la clausola compromissoria non applicabile al caso di specie.
11.3. Dirimente, sul punto, è la lettera della clausola, che fa riferimento a “controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori”, laddove, nel caso in esame, il contratto di appalto era stato eseguito al momento della proposizione dell'azione da parte della curatela [cfr. Cass, S.U., 23 febbraio 2023, n. 5694, secondo cui, laddove le prestazioni principali integranti l'oggetto del contratto siano state già rese per intero e riconosciute corrispondenti a quelle assunte, la sola posizione soggettiva (e conseguentemente istituzionale) in capo al curatore è il recupero di un credito o l'iscrizione al passivo di un pagina 10 di 18 debito, mentre il contratto deve ritenersi interamente eseguito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 72 legge fall.].
12. Sotto altro profilo, va ribadita, in ogni caso, la non opponibilità alla curatela della clausola compromissoria, già evidenziata nella sentenza impugnata.
12.1. L'opponibilità della clausola compromissoria presuppone, infatti, l'efficacia del contratto nei confronti della società fallita;
di contro, nell'ambito dei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da imprese riunite in associazione temporanea, la dichiarazione di fallimento della società mandante, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma dell'art. 37, comma 19, del d. lgs. n. 163/2006
(applicabile ratione temporis), resta obbligata l'impresa capogruppo, determina lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima e lo scioglimento del contratto di appalto, sia pure limitatamente alla impresa mandante.
Ne consegue l'inopponibilità della clausola alla impresa fallita e l'inconducenza dei principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante (cfr. Cass., sez. I, 14 ottobre 1992, n.
11216), relativi a diversa fattispecie, in cui la curatela era subentrata nel contratto rimasto ineseguito. Parte_ 13. Con il secondo motivo di gravame ha impugnato la sentenza nella CP_1
parte in cui è stata condannata alla restituzione di quanto ricevuto dal CP_3 deducendo che la decisione si pone in contrasto con il regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto non tiene conto dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dal per tardività della CP_3
costituzione, da essa sollevata nella memoria depositata il 2/11/2015.
13.1. L'appellante ha dedotto, inoltre, che la decisione si pone in contraddizione con la parte della motivazione che ha richiamato le risultanze della CTU, rilevando che il decidente avrebbe dovuto sottrarre, dalle somme richieste dal in restituzione (€ CP_3
23.000,00 circa), quanto ad essa dovuto per le accertate riserve (€ 13.000,00 circa), con la conseguenza che sarebbero ripetibili - al più - circa € 10.000,00.
13.2. Sul punto il appellato ha replicato deducendo che, a prescindere dalla CP_3
ammissibilità o meno della domanda di restituzione da essa spiegata, risulta accertato – non essendovi impugnazione sul punto – che esso ha versato una somma non dovuta pagina 11 di 18 (avendo il Tribunale statuito la non opponibilità, nei confronti della curatela, delle somme Parte_ versate dal in favore della .MAR); pertanto, in forza del giudicato formatosi CP_3 sul punto, è incontestabile il proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
13.3. Quanto alla tardività della propria domanda, il ha rilevato che “la questione CP_3
attiene ad una domanda di un convenuto svolta in danno di un altro convenuto all'interno di un procedimento che li vede parti, atteso che ci si trova innanzi allo stesso thema decidendum e tale domanda può essere appunto proposta sia in sede di comparsa di risposta che al più tardi nelle memorie ex art 183 V comma”.
13.4. La curatela del fallimento sul punto, ha ribadito che CP_2 Pt_1 [...] non ha mai dimostrato che la ditta le avrebbe conferito il mandato in qualità CP_1 CP_2 di impresa capogruppo dell osservando in proposito che, a seguito della cessione CP_7 del ramo di azienda da parte della alla il mandato CP_6 Pt_2 originariamente conferito da alla è venuto meno e Controparte_5 CP_6
Parte_ nessun nuovo mandato è stato poi conferito a la quale avrebbe pertanto CP_1 ricevuto indebitamente dal Comune la somma di € 23.397,102, ad essa spettante.
14. Il motivo di impugnazione è fondato.
14.1. Il comune di si è tardivamente costituito nel giudizio di Controparte_3
primo grado, depositando la propria comparsa di costituzione in data 20/7/2015, coincidente con la data di citazione indicata dalla curatela del fallimento CP_2
nell'atto introduttivo.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal nei CP_3
confronti dell'altra convenuta, è inammissibile, in quanto tardiva, ai Parte_3 sensi dell'art. 167 c.p.c.
Ed invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “(…) consolidati orientamenti di legittimità
(…) consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n.
9/1969 e da Cass. n. 894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass. 12558/1999 e da Cass. 6846/2017, che
pagina 12 di 18 hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima"” (così Cass., sez. III, 26 10 2017, n. 25415).
14.2. Del tutto ininfluenti, al riguardo, sono le argomentazioni del circa il CP_3
presunto passaggio in giudicato della statuizione del Giudice sul proprio diritto a ripetere le somme versate (passaggio in giudicato, peraltro, contestato dall'appellante).
La circostanza, infatti, non refluisce in alcun modo sulla tardività della domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal che va dichiarata inammissibile. CP_3
15. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha accolto la formulata eccezione di compensazione nei confronti della curatela, per mancanza di prova delle decurtazioni subite.
15.1. Segnatamente, ha allegato di aver assolto al proprio onere Parte_3
probatorio con la documentazione prodotta, dimostrando di aver sostenuto costi per €
179.000,00 circa, e che, “seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale – il – il Tribunale avrebbe dovuto Controparte_3
Parte Contro accertare la non debenza di alcunché da parte della alla ditta individuale SI
ND e per essa al fallimento della predetta ditta”.
16. Il motivo è infondato.
16.1. Va evidenziata, in primo luogo, l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante, secondo cui il tribunale “ha ritenuto ammissibile la formulata eccezione di compensazione ma ne ha poi nel merito disatteso il contenuto ritenendo non provate le decurtazioni subite”.
Sul punto, in realtà, la sentenza ha in primo luogo evidenziato (sia pure implicitamente) la superfluità, nel caso di specie, dell'esame dell'eccezione di compensazione, in quanto sollevata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento (soggetto che si identifica con il , nei cui confronti la curatela ha spiegato la domanda Controparte_3 in via principale, accolta dal Tribunale, rimanendo così assorbita la domanda spiegata, in via meramente subordinata, nei confronti dell'odierna appellante).
Con “doppia motivazione”, poi, il Tribunale ha rilevato che l'eccezione era comunque infondata nel merito [cfr. pag. 6 della sentenza: “Anzitutto, tale eccezione è stata formulata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'attrice.
pagina 13 di 18 A ciò è appena il caso di aggiungere che, pur essendo in astratto possibile eccepire in compensazione un contro credito vantato nei confronti del fallimento procedente nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione - “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (v. Cass., 18
Dicembre 2017, n. 30298), nel caso di specie la convenuta non ha neppure dato prova Parte_3
della effettiva sussistenza dei crediti che afferma di vantare nei confronti della società fallita.
In particolare, al generico assunto della convenuta, che ha dichiarato di aver dovuto agire “in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della ditta sostenendo maggiori costi e CP_2 maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per complessivi €. 45.400,77”, non ha fatto seguito la prova dell'asserito contro credito, non avendo la parte neppure prodotto nel fascicolo telematico, come pure era stata autorizzata a fare (v. verbale di udienza del 11.7.16), la documentazione dalla stessa acquisita a seguito dell'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc”].
17. La motivazione della sentenza va confermata sotto entrambi i profili.
17.1. La condanna del al pagamento della somma di Controparte_3 euro 23.397,10 in favore della curatela non è stata gravata da impugnazione;
l'eccezione di Parte_ compensazione, reiterata in questa sede da deve ritenersi pertanto CP_1
assorbita, in quanto spiegata da soggetto non tenuto al pagamento, mentre del tutto pleonastica è la pronuncia sollecitata dall'appellante (cfr. pag. 15 dell'atto di appello:
“seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale – il
– il Tribunale avrebbe dovuto accertare la non debenza di Controparte_3
Parte Contro alcunché da parte della alla ditta individuale SI ND e per essa al fallimento”).
17.2. Al contempo, va osservato che dal fascicolo di primo grado emerge che, effettivamente, all'udienza dell'11/7/2016 il Giudice ha concesso termine fino al Parte_ 14/7/2016 a per il deposito telematico della documentazione da essa CP_1 acquisita all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed indicata nel verbale di pagina 14 di 18 udienza, e che a tale deposito l'appellante non ha provveduto (l'unico deposito telematico dell'appellante successivo all'udienza dell'11/7/2016 è costituito dalla comparsa conclusionale, priva di allegati, mentre non vi è traccia della “produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione”, di cui si fa menzione nell'atto di appello).
17.3. Inoltre, l'assunto secondo cui “già con la produzione a corredo della comparsa di costituzione e poi con la produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione la odierna appellante aveva assolto in via documentale al proprio onere dimostrando costi per €. 179.000 circa” è manifestamente infondato.
Posto che, si ribadisce, non si rinviene alcuna produzione cartacea in esito all'esibizione ex art. 210 c.p.c., va evidenziata l'assoluta genericità delle allegazioni dell'appellante nella comparsa di costituzione di primo grado e, in ogni caso, la carenza di documentazione a supporto, che non si rinviene neppure enunciata, né nell'indice, né nel corpo dell'atto di costituzione (cfr. comparsa di costituzione dell'appellante nel giudizio di primo grado: “La essendosi trovata ad operare in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della Pt_2
ditta ha sostenuto maggiori costi e maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per CP_2
complessivi €. 45.400,77.
Conseguentemente anche a volere ritenere dovuta da alla ditta SI in fallimento Pt_2
la somma di €. 23.000,00 circa pari al 13 dell'ultimo pagamento, detto importo dovrà compensarsi Parte Contro con la superiore somma residuando anzi un saldo a favore della . che quest'ultima non ha inscritto nel fallimento – seppure assistito da privilegio – unicamente perché ne riteneva incerto e troppo lontano il realizzo in sede concorsuale”).
18. Con il quarto motivo, infine, la società appellante ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della curatela, riportata nel solo dispositivo e in contrasto con la parte motiva, ove il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra essa appellante e la curatela.
18.1. Il motivo di appello, sia pur fondato, deve ritenersi superato dall'intervenuta correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, intervenuto con ordinanza del 28/09/2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3725/2015 sub.
1, che ha disposto (in conformità alla parte motiva della sentenza) la compensazione delle Parte_ spese tra la curatela e CP_1
pagina 15 di 18 19. Con la costituzione in giudizio la curatela del fallimento ha spiegato CP_2 appello incidentale avverso la disposta compensazione, per un mezzo, delle spese di lite nel rapporto processuale con il deducendo Controparte_11
l'insussistenza di una propria soccombenza (neppure parziale).
19.1. L'appello incidentale è infondato.
19.2. Il giudice di primo grado ha motivato la compensazione parziale delle spese di lite tra la curatela e il fallimento sulla base non della reciproca soccombenza bensì del limitato accoglimento della domanda di accertamento del credito per riserve, facendo buon governo dei principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass.,
S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Ed invero, l'accoglimento della domanda di accertamento di un credito per riserve di €
1.800,17, a fronte di una domanda per € 88.698,34, giustifica pienamente la disposta compensazione parziale delle spese di lite.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche prevalente) nel rapporto processuale Parte_ tra l'appellante e le parti appellate, nonché tra l'appellante incidentale e il CP_1
, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del Controparte_3
valore delle rispettive domande.
21. Si dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del fallimento le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. CP_2
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 16 di 18 - in parziale accoglimento dell'appello spiegato da avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
4267/2019 del 20 settembre 2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 2 ottobre 2019, dichiara inammissibile la domanda di ripetizione spiegata in primo grado dal
[...]
nei confronti di Controparte_3 Pt_1 CP_1
- rigetta, nel resto, l'appello spiegato da e conferma, nelle restanti Pt_1 CP_1 statuizioni, la sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello incidentale spiegato dalla Curatela del fallimento di CP_2
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Pt_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00
[...] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la curatela del fallimento al pagamento, in favore del CP_2 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi euro 980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del fallimento le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. CP_2
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
pagina 17 di 18 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. e PA IV ), in persona dell'amministratore Pt_1 CP_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Marcello Madonia (PEC: ; Email_1
appellante contro
, dichiarato con sentenza Controparte_2 del Tribunale di Palermo n. 17/2010, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Massimo Pensabene (PEC:
; Email_2 appellata e appellante incidentale
e
(C.F. e PA IV ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Ignazio Mistretta (PEC:
; Email_3 pagina 1 di 18 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4267/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, sezione V civile, in composizione monocratica, in data 20/09/2019 e pubblicata in data 2/10/2019;
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Palermo, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4267/2019 dei dì 20/09-02/10/2019, del Tribunale civile di Palermo sezione Imprese,
-in via preliminare e assorbente dire e dichiarare che rispetto alle domande di pagamento della curatela non sussisteva, ex art. 15 contratto, la competenza del Tribunale di Palermo ed invece sussisteva la competenza di un nominando collegio arbitrale;
-nel merito, dire e dichiarare la domanda di ripetizione avanzata dal Controparte_3
Parte verso la inammissibile perché tardiva ex art. 167 c.p.c., e in via subordinata
[...] CP_1
disporne la compensazione parziale con il credito accertato dal CTU in €. 13.000 circa. Parte In ogni caso accogliere l'eccezione di compensazione formulata da . verso la curatela CP_1
del fallimento di . CP_2
Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non soccombenza della Parte
.MAR verso l'attrice e condannare il alla refusione delle Controparte_3 spese in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; per l'appellata e appellante incidentale : Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma corte d'appello
In via principale:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dall'appellante e confermare quanto statuito nella sentenza impugnata in Pt_1 CP_1 relazione ai punti contestati.
pagina 2 di 18 - dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte proposte dal e confermare quanto statuito nella sentenza Controparte_3
impugnata in relazione ai punti contestati.
In via incidentale:
- Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non compensazione, neppure parziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il alla Controparte_3
refusione totale delle spese in favore della . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato : Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma corte d'appello
- Preliminarmente ci si associa a quanto richiesto dall'appellante relativamente all'operatività dell'art. 15 di Pt_2
cui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non sussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;
- Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è stato disposto alcun gravame da parte della in ordine a quanto statuito dal primo Pt_2
giudicante “l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo
SAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del consegue il diritto di CP_3
quest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla . Pt_2
- Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di reintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3
Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla si Controparte_2
chiede:
- Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le riserve e quanto accertato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta individuale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il CP_2
premettendo che: Controparte_4 CP_1
pagina 3 di 18 - l'impresa individuale aveva costituito con Controparte_5 un'associazione temporanea di imprese ( al fine di partecipare alla Controparte_6 CP_7 gara di appalto indetta dal Comune di ed avente ad oggetto Controparte_3
l'esecuzione “dei lavori di recupero filologico e sistemazione della P.zza Matteotti”;
- all'interno dell la ditta aveva assunto la qualità di mandante, CP_7 Controparte_5
mentre quella di mandataria;
Controparte_6
- all'esito della procedura di evidenza pubblica l si era aggiudicata l'appalto e, in CP_7
data 2/03/2007, aveva stipulato con la stazione appaltante il relativo contratto (Rep. n.
942); Parte_
- durante l'esecuzione dell'appalto era subentrata a CP_1 Controparte_8
in qualità di impresa capogruppo, in forza di contratto di cessione di ramo di
[...] CP_7
azienda;
- in data 13/01/2010 era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 15/02/2010 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato, con sentenza n. 17/2010, il fallimento dell'impresa mandante Controparte_5
- dopo il fallimento, il curatore aveva appreso dal Comune di che Controparte_3
Parte_ Controp la società aveva richiesto al appaltante il pagamento dell'ottavo e CP_3
ultimo S.A.L. (per l'importo complessivo di € 179.977,69) sul presupposto che, in quanto impresa capogruppo dell avesse mandato irrevocabile ad incassare tutte le somme CP_7
dovute dalla stazione appaltante, comprese quelle riferibili alla mandante
[...]
CP_5
- pertanto, il curatore fallimentare aveva richiesto al il pagamento diretto della CP_3 quota di spettanza della pari al 13% all'importo complessivo Controparte_5
dell'ottavo S.A.L. (corrispondente ad € 23.397,10), diffidando l'ente dall'effettuare il Parte_ Controp pagamento dell'intero importo direttamente alla società
- in data 20/10/2014 il curatore aveva inviato al Controparte_3 ulteriore diffida, con la quale lo aveva invitato nuovamente a procedere al pagamento in suo favore dell'importo di € 23.397,10, oltre interessi di mora, rappresentando altresì che dal registro di contabilità risultavano iscritte dall'appaltatore numerose riserve, per un pagina 4 di 18 ammontare complessivo pari ad € 682.294,00, di cui il 13 % (€ 88.698,34) spettava alla
Curatela;
- con missiva del 28/10/2014 il Comune aveva comunicato al fallimento di aver pagato Parte_ l'importo di € 23.397,10 direttamente alla mandataria e che il pagamento CP_1 del credito residuo di cui alle riserve doveva ritenersi condizionato “all'approvazione degli organi superiori (Giunta comunale e Provveditorato OO.PP)”.
1.1. La curatela attrice concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che il pagamento della somma di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, effettuato in favore della non è opponibile alla Curatela odierna Pt_2 attrice e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_9
tempore, a corrispondere in favore della l'importo di € Controparte_2
23.937,10, oltre ad interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
- accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'eventuale importo che dovesse risultare a credito dell'ATI in forza delle riserve apposte all'appalto, pari oggi ad € 88.698,34.
In via subordinata:
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi corretto il pagamento effettuato dal in favore della mandataria, condannare la in persona del legale CP_3 Parte_3
rappresentante pro tempore a corrispondere alla l'importo Controparte_2
di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, oltre ad interessi moratori dalla data di incasso al soddisfo”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 30/6/2015, eccependo, in via Pt_1 CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, da costituirsi su istanza della parte più diligente, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.
2.1. Nel merito, la società chiedeva il rigetto delle avverse pretese, precisando che all'art. 13 del contratto di appalto era stato stabilito che “tutti i pagamenti sarebbero potuti intervenire unicamente e solamente all'ordine della (oggi ” e che essa, Controparte_6 Parte_3 pertanto, del tutto legittimamente, aveva incassato il corrispettivo, “del quale dovrà semmai rendere il conto ben potendo invocare da una parte il privilegio dei crediti da prededursi e dall'altra il
pagina 5 di 18 diritto di compensare quanto eventualmente dovuto con quanto spese, dopo il fallimento, per
l'effettuazione della prestazione”.
3. Si costituiva altresì, tardivamente, in data 20/07/2015, il Controparte_3
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, per infondatezza, sostenendo che
[...] il saldo dell'ottavo e ultimo S.A.L. era stato correttamente versato alla mandataria dell CP_10
. Inoltre, in via riconvenzionale, il chiedeva accertarsi che le riserve di cui era
[...] CP_3
stato richiesto il pagamento erano, nell'ammontare, notevolmente inferiori rispetto alla richiesta e che le stesse non erano state ancora autorizzate né dalla Giunta Comunale, né dal Provveditorato Opere Pubbliche.
3.2. In via subordinata e riconvenzionale, il Comune chiedeva la condanna della società lla restituzione della somma di € 23 937,10. Pt_2
4. Con sentenza n. 4267/2019 del 20/09/2019, pubblicata il 2/10/2019, il Tribunale di Parte_ Palermo, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da così CP_1 provvedeva: condannava il a corrispondere alla Controparte_3
curatela del fallimento di la somma di €. 23.397,10, oltre interessi legali CP_2
Parte_ di mora dal 4/06/2012 al saldo effettivo;
condannava a restituire al CP_1
la somma di €. 23.397,10; dichiarava il diritto del Controparte_3 fallimento di di ottenere dal di CP_2 CP_3 CP_3 Controparte_3
l'importo di € 1.800,17; rigettava l'azione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) nei confronti di Parte_
condannava il a rifondere all'attore CP_1 Controparte_3 la metà delle spese di lite, liquidate, per tale quota, in € 765,75 per spese vive e € 1.369,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
compensava, per il restante mezzo, le spese di lite tra la curatela ed il condannava a CP_3 Pt_1 CP_1
rifondere alla curatela attrice le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge (disposizione successivamente oggetto di correzione di errore materiale, come si dirà nel prosieguo); infine, poneva i costi di c.t.u. a carico di tutte le parti in porzioni uguali.
pagina 6 di 18 4.1. In particolare, il Giudice di prime cure disattendeva l'eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, rilevando, in primo luogo, l'illeggibilità della clausola Parte_ compromissoria nella copia del contratto prodotta da in secondo luogo, CP_1 evidenziava la non opponibilità della clausola al fallimento, poiché, ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell “il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie sia pure CP_7
limitatamente alla posizione della fallita mandante”.
4.2. Il Tribunale rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata Parte_ da nei confronti della curatela e statuiva che “all'accoglimento delle pretese CP_1
dell'attore nei confronti del comune consegue il diritto di quest'ultimo a ripetere, per il corrispondente importo, quanto corrisposto - sine titulo - alla . Pt_2
Parte_ 5. A seguito di istanza di correzione di errore materiale depositata da il CP_1
2/03/2020, la sentenza n. 4267/2019 veniva corretta, nell'ambito del sub-procedimento n.
R.G. 3725/2015- 1, nella parte in cui era stata condannata a rifondere Pt_1 CP_1 alla curatela le spese di lite del giudizio.
6. Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Pt_1 CP_1 avverso la sentenza n. 4267/2019, notificata il 31/01/2020, impugnando, specificamente: la disapplicazione della clausola compromissoria;
la condanna alla restituzione al CP_3 di quanto da essa ricevuto;
il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione da essa formulata nei confronti della curatela;
la regolamentazione delle spese.
6.1. L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituita la curatela del fallimento di con comparsa depositata il CP_2
27/05/2020, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto, per infondatezza e per carenza di prova, delle domande proposte dalla Parte_ e, in via incidentale, la riforma della statuizione sulle spese di lite di CP_1
primo grado, chiedendo la condanna del al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in proprio favore, per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 18 8. Con comparsa depositata il 15/06/2020 si è costituito, altresì, il
[...]
Parte_
aderendo all'appello spiegato da in ordine Controparte_3 CP_1 all'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto di appalto, erroneamente disattesa dal giudice di primo grado.
8.1. Il ha chiesto, inoltre, darsi atto della mancanza di gravame in ordine a CP_3 quanto statuito dal primo Giudice circa il proprio diritto a ripetere le somme versate
(“l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo SAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del consegue il diritto di quest'ultimo a CP_3 ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla ), con Pt_2
conseguente passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza.
8.2. Infine, l'appellato ha chiesto di ritenere corretta e tempestiva la propria richiesta di reintegrazione in forma specifica e di rigettare sia l'appello principale della società che l'appello incidentale della curatela, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
9. Sostituita l'udienza del giorno 16/04/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/04/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
10. Con il primo motivo di impugnazione TA ha censurato la sentenza nella CP_1 parte in cui il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione, da essa formulata, di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.
Secondo la società appellante, invero, pur essendo la copia del contratto versata in atti costituita da immagini mal riprodotte, è comunque possibile ricostruire il contenuto della pattuizione, trattandosi, peraltro, di formulazione mutuata dal richiamato quadro normativo allora vigente.
10.1 Quanto alla ritenuta non opponibilità dell'intero contratto (e quindi della clausola compromissoria), l'appellante ha ribadito che il curatore fallimentare che agisca per l'adempimento di un'obbligazione, contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento, si pone nella sua stessa posizione processuale e, pertanto,
pagina 8 di 18 il terzo, convenuto in giudizio dal curatore, può opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito;
conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la detta clausola compromissoria, declinando la propria competenza e giurisdizione.
10.2. Il appellato – pur non avendo impugnato la sentenza – ha aderito a tale CP_3 impostazione, rilevando di avere anch'esso eccepito, in primo grado, l'incompetenza del
Tribunale per l'operatività della clausola compromissoria di cui al citato art. 15.
10.3. Secondo la prospettazione della curatela, invece, l'art. 15 del contratto d'appalto dispone il carattere facoltativo, e non obbligatorio, del deferimento agli arbitri di eventuali controversie insorte durante l'esecuzione dei lavori (“potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale”), considerato, peraltro, che la clausola rinvia a quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 109/1994, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 7/2002 (nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto, secondo cui “Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri”).
Al riguardo, la curatela ha sottolineato, altresì, che la controversia per cui è causa non riguarda l'esecuzione del contratto, come previsto dalla richiamata normativa (essendo stato il contratto regolarmente portato a termine), ma soltanto il mancato pagamento della quota ad essa spettante.
10.4. La curatela ha rilevato ancora che, se l'art. 83-bis l. fall. (ratione temporis applicabile) dispone che, verificatosi lo scioglimento del contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale pendente non può esser proseguito, a maggior ragione, laddove il procedimento arbitrale non sia già in corso, il curatore deve agire in via ordinaria per recuperare il credito.
10.5. Infine, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata, la curatela ha ribadito che, alla luce di quanto previsto dal comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006
(ratione temporis applicabile alla fattispecie), per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie, sia CP_7
pure limitatamente alla posizione della fallita mandante, e che il curatore, nel far valere in giudizio un credito venuto ad esistenza prima del fallimento, agisce in veste di mero pagina 9 di 18 sostituto processuale (e non di successore nel rapporto contrattuale che a quel credito ha dato origine).
11. Orbene, venendo all'esame del primo motivo di appello, per quanto la copia del contratto di appalto prodotta dalle parti risulti effettivamente poco chiara, non può condividersi l'assunto di “illeggibilità” del Giudice di primo grado.
È infatti possibile ricostruire, anche attraverso il rinvio alla legge n. 109/1194, il contenuto essenziale della clausola di cui all'art. 15 (“Modalità di risoluzione delle controversie”), che così recita: “Le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo (bonario) previsto le disposizioni dell'art. 31-bis della l.
(109)/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999 sono deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso (la camera) arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge (109)/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7.
(Il) collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà (provvedere) alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, (trascorsi) inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del Tribunale”.
11.1. In tutta evidenza, la clausola non prevede affatto il carattere facoltativo del deferimento agli arbitri della controversia arbitrale, come sostenuto dalla curatela (cfr. comparsa di costituzione: “Ed invero nel predetto articolo si legge che le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori “potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale””).
11.2. Ciò posto, il motivo di appello è comunque infondato, risultando la clausola compromissoria non applicabile al caso di specie.
11.3. Dirimente, sul punto, è la lettera della clausola, che fa riferimento a “controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori”, laddove, nel caso in esame, il contratto di appalto era stato eseguito al momento della proposizione dell'azione da parte della curatela [cfr. Cass, S.U., 23 febbraio 2023, n. 5694, secondo cui, laddove le prestazioni principali integranti l'oggetto del contratto siano state già rese per intero e riconosciute corrispondenti a quelle assunte, la sola posizione soggettiva (e conseguentemente istituzionale) in capo al curatore è il recupero di un credito o l'iscrizione al passivo di un pagina 10 di 18 debito, mentre il contratto deve ritenersi interamente eseguito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 72 legge fall.].
12. Sotto altro profilo, va ribadita, in ogni caso, la non opponibilità alla curatela della clausola compromissoria, già evidenziata nella sentenza impugnata.
12.1. L'opponibilità della clausola compromissoria presuppone, infatti, l'efficacia del contratto nei confronti della società fallita;
di contro, nell'ambito dei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da imprese riunite in associazione temporanea, la dichiarazione di fallimento della società mandante, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma dell'art. 37, comma 19, del d. lgs. n. 163/2006
(applicabile ratione temporis), resta obbligata l'impresa capogruppo, determina lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima e lo scioglimento del contratto di appalto, sia pure limitatamente alla impresa mandante.
Ne consegue l'inopponibilità della clausola alla impresa fallita e l'inconducenza dei principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante (cfr. Cass., sez. I, 14 ottobre 1992, n.
11216), relativi a diversa fattispecie, in cui la curatela era subentrata nel contratto rimasto ineseguito. Parte_ 13. Con il secondo motivo di gravame ha impugnato la sentenza nella CP_1
parte in cui è stata condannata alla restituzione di quanto ricevuto dal CP_3 deducendo che la decisione si pone in contrasto con il regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto non tiene conto dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dal per tardività della CP_3
costituzione, da essa sollevata nella memoria depositata il 2/11/2015.
13.1. L'appellante ha dedotto, inoltre, che la decisione si pone in contraddizione con la parte della motivazione che ha richiamato le risultanze della CTU, rilevando che il decidente avrebbe dovuto sottrarre, dalle somme richieste dal in restituzione (€ CP_3
23.000,00 circa), quanto ad essa dovuto per le accertate riserve (€ 13.000,00 circa), con la conseguenza che sarebbero ripetibili - al più - circa € 10.000,00.
13.2. Sul punto il appellato ha replicato deducendo che, a prescindere dalla CP_3
ammissibilità o meno della domanda di restituzione da essa spiegata, risulta accertato – non essendovi impugnazione sul punto – che esso ha versato una somma non dovuta pagina 11 di 18 (avendo il Tribunale statuito la non opponibilità, nei confronti della curatela, delle somme Parte_ versate dal in favore della .MAR); pertanto, in forza del giudicato formatosi CP_3 sul punto, è incontestabile il proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
13.3. Quanto alla tardività della propria domanda, il ha rilevato che “la questione CP_3
attiene ad una domanda di un convenuto svolta in danno di un altro convenuto all'interno di un procedimento che li vede parti, atteso che ci si trova innanzi allo stesso thema decidendum e tale domanda può essere appunto proposta sia in sede di comparsa di risposta che al più tardi nelle memorie ex art 183 V comma”.
13.4. La curatela del fallimento sul punto, ha ribadito che CP_2 Pt_1 [...] non ha mai dimostrato che la ditta le avrebbe conferito il mandato in qualità CP_1 CP_2 di impresa capogruppo dell osservando in proposito che, a seguito della cessione CP_7 del ramo di azienda da parte della alla il mandato CP_6 Pt_2 originariamente conferito da alla è venuto meno e Controparte_5 CP_6
Parte_ nessun nuovo mandato è stato poi conferito a la quale avrebbe pertanto CP_1 ricevuto indebitamente dal Comune la somma di € 23.397,102, ad essa spettante.
14. Il motivo di impugnazione è fondato.
14.1. Il comune di si è tardivamente costituito nel giudizio di Controparte_3
primo grado, depositando la propria comparsa di costituzione in data 20/7/2015, coincidente con la data di citazione indicata dalla curatela del fallimento CP_2
nell'atto introduttivo.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal nei CP_3
confronti dell'altra convenuta, è inammissibile, in quanto tardiva, ai Parte_3 sensi dell'art. 167 c.p.c.
Ed invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “(…) consolidati orientamenti di legittimità
(…) consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n.
9/1969 e da Cass. n. 894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass. 12558/1999 e da Cass. 6846/2017, che
pagina 12 di 18 hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima"” (così Cass., sez. III, 26 10 2017, n. 25415).
14.2. Del tutto ininfluenti, al riguardo, sono le argomentazioni del circa il CP_3
presunto passaggio in giudicato della statuizione del Giudice sul proprio diritto a ripetere le somme versate (passaggio in giudicato, peraltro, contestato dall'appellante).
La circostanza, infatti, non refluisce in alcun modo sulla tardività della domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal che va dichiarata inammissibile. CP_3
15. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha accolto la formulata eccezione di compensazione nei confronti della curatela, per mancanza di prova delle decurtazioni subite.
15.1. Segnatamente, ha allegato di aver assolto al proprio onere Parte_3
probatorio con la documentazione prodotta, dimostrando di aver sostenuto costi per €
179.000,00 circa, e che, “seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale – il – il Tribunale avrebbe dovuto Controparte_3
Parte Contro accertare la non debenza di alcunché da parte della alla ditta individuale SI
ND e per essa al fallimento della predetta ditta”.
16. Il motivo è infondato.
16.1. Va evidenziata, in primo luogo, l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante, secondo cui il tribunale “ha ritenuto ammissibile la formulata eccezione di compensazione ma ne ha poi nel merito disatteso il contenuto ritenendo non provate le decurtazioni subite”.
Sul punto, in realtà, la sentenza ha in primo luogo evidenziato (sia pure implicitamente) la superfluità, nel caso di specie, dell'esame dell'eccezione di compensazione, in quanto sollevata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento (soggetto che si identifica con il , nei cui confronti la curatela ha spiegato la domanda Controparte_3 in via principale, accolta dal Tribunale, rimanendo così assorbita la domanda spiegata, in via meramente subordinata, nei confronti dell'odierna appellante).
Con “doppia motivazione”, poi, il Tribunale ha rilevato che l'eccezione era comunque infondata nel merito [cfr. pag. 6 della sentenza: “Anzitutto, tale eccezione è stata formulata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'attrice.
pagina 13 di 18 A ciò è appena il caso di aggiungere che, pur essendo in astratto possibile eccepire in compensazione un contro credito vantato nei confronti del fallimento procedente nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione - “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (v. Cass., 18
Dicembre 2017, n. 30298), nel caso di specie la convenuta non ha neppure dato prova Parte_3
della effettiva sussistenza dei crediti che afferma di vantare nei confronti della società fallita.
In particolare, al generico assunto della convenuta, che ha dichiarato di aver dovuto agire “in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della ditta sostenendo maggiori costi e CP_2 maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per complessivi €. 45.400,77”, non ha fatto seguito la prova dell'asserito contro credito, non avendo la parte neppure prodotto nel fascicolo telematico, come pure era stata autorizzata a fare (v. verbale di udienza del 11.7.16), la documentazione dalla stessa acquisita a seguito dell'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc”].
17. La motivazione della sentenza va confermata sotto entrambi i profili.
17.1. La condanna del al pagamento della somma di Controparte_3 euro 23.397,10 in favore della curatela non è stata gravata da impugnazione;
l'eccezione di Parte_ compensazione, reiterata in questa sede da deve ritenersi pertanto CP_1
assorbita, in quanto spiegata da soggetto non tenuto al pagamento, mentre del tutto pleonastica è la pronuncia sollecitata dall'appellante (cfr. pag. 15 dell'atto di appello:
“seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale – il
– il Tribunale avrebbe dovuto accertare la non debenza di Controparte_3
Parte Contro alcunché da parte della alla ditta individuale SI ND e per essa al fallimento”).
17.2. Al contempo, va osservato che dal fascicolo di primo grado emerge che, effettivamente, all'udienza dell'11/7/2016 il Giudice ha concesso termine fino al Parte_ 14/7/2016 a per il deposito telematico della documentazione da essa CP_1 acquisita all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed indicata nel verbale di pagina 14 di 18 udienza, e che a tale deposito l'appellante non ha provveduto (l'unico deposito telematico dell'appellante successivo all'udienza dell'11/7/2016 è costituito dalla comparsa conclusionale, priva di allegati, mentre non vi è traccia della “produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione”, di cui si fa menzione nell'atto di appello).
17.3. Inoltre, l'assunto secondo cui “già con la produzione a corredo della comparsa di costituzione e poi con la produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione la odierna appellante aveva assolto in via documentale al proprio onere dimostrando costi per €. 179.000 circa” è manifestamente infondato.
Posto che, si ribadisce, non si rinviene alcuna produzione cartacea in esito all'esibizione ex art. 210 c.p.c., va evidenziata l'assoluta genericità delle allegazioni dell'appellante nella comparsa di costituzione di primo grado e, in ogni caso, la carenza di documentazione a supporto, che non si rinviene neppure enunciata, né nell'indice, né nel corpo dell'atto di costituzione (cfr. comparsa di costituzione dell'appellante nel giudizio di primo grado: “La essendosi trovata ad operare in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della Pt_2
ditta ha sostenuto maggiori costi e maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per CP_2
complessivi €. 45.400,77.
Conseguentemente anche a volere ritenere dovuta da alla ditta SI in fallimento Pt_2
la somma di €. 23.000,00 circa pari al 13 dell'ultimo pagamento, detto importo dovrà compensarsi Parte Contro con la superiore somma residuando anzi un saldo a favore della . che quest'ultima non ha inscritto nel fallimento – seppure assistito da privilegio – unicamente perché ne riteneva incerto e troppo lontano il realizzo in sede concorsuale”).
18. Con il quarto motivo, infine, la società appellante ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della curatela, riportata nel solo dispositivo e in contrasto con la parte motiva, ove il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra essa appellante e la curatela.
18.1. Il motivo di appello, sia pur fondato, deve ritenersi superato dall'intervenuta correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, intervenuto con ordinanza del 28/09/2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3725/2015 sub.
1, che ha disposto (in conformità alla parte motiva della sentenza) la compensazione delle Parte_ spese tra la curatela e CP_1
pagina 15 di 18 19. Con la costituzione in giudizio la curatela del fallimento ha spiegato CP_2 appello incidentale avverso la disposta compensazione, per un mezzo, delle spese di lite nel rapporto processuale con il deducendo Controparte_11
l'insussistenza di una propria soccombenza (neppure parziale).
19.1. L'appello incidentale è infondato.
19.2. Il giudice di primo grado ha motivato la compensazione parziale delle spese di lite tra la curatela e il fallimento sulla base non della reciproca soccombenza bensì del limitato accoglimento della domanda di accertamento del credito per riserve, facendo buon governo dei principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass.,
S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Ed invero, l'accoglimento della domanda di accertamento di un credito per riserve di €
1.800,17, a fronte di una domanda per € 88.698,34, giustifica pienamente la disposta compensazione parziale delle spese di lite.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche prevalente) nel rapporto processuale Parte_ tra l'appellante e le parti appellate, nonché tra l'appellante incidentale e il CP_1
, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del Controparte_3
valore delle rispettive domande.
21. Si dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del fallimento le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. CP_2
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 16 di 18 - in parziale accoglimento dell'appello spiegato da avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
4267/2019 del 20 settembre 2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 2 ottobre 2019, dichiara inammissibile la domanda di ripetizione spiegata in primo grado dal
[...]
nei confronti di Controparte_3 Pt_1 CP_1
- rigetta, nel resto, l'appello spiegato da e conferma, nelle restanti Pt_1 CP_1 statuizioni, la sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello incidentale spiegato dalla Curatela del fallimento di CP_2
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Pt_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00
[...] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna la curatela del fallimento al pagamento, in favore del CP_2 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi euro 980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del fallimento le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. CP_2
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
pagina 17 di 18 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 18 di 18