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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
VBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 6738/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Torresan Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi Giudice
dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6738/2018 R.G. promossa da:
DE CC MA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
RU RD, dall'avv. ZAMPIERI FRANCO e dall'avv. TRAMAROLLO
FEDERICA,
attrice,
contro
C.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03181510235), rappresentato e difeso dall'avv.
ZUCCATO ENRICO,
convenuta,
in punto: impugnazione di delibera di messa in liquidazione.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
pagina 1 di 39 "I- In via preliminare
Previa, occorrendo, revoca in parte qua di ordinanza del 28.11.2018 e/o del 03.04.2019, disporsi la nomina di Curatore speciale di C.B. s.p.a. in liquidazione con sede in San MA BU
GO (VR), a sensi e per gli effetti dell'articolo 78 II° comma c.p.c.
II – In via principale
2.1. Per i motivi di cui al presente atto, cumulativamente o alternativamente fra loro, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento ovvero, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia, a sensi di Legge applicabile, della delibera, in toto o, subordinatamente, in parte qua, dell'assemblea dei soci in data 22 marzo 2018 di C.B. s.p.a. (di lì in liquidazione), con sede in San
MA BU GO (VR), di cui ad atto del Notaio ND Fantin di Verona, Rep. 3.114,
Racc. 2.436, iscritto al Registro Imprese di Verona in data 26 marzo 2018.
2.2. Conseguentemente, accertarsi che C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA
BU GO (VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è obbligata a liquidare e/o a pagare in favore di TA De CH la quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, a sensi di Legge.
2.3. Condannarsi quindi C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA BU GO
(VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a TA De CH la quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, in conformità e a sensi all'art.2437-ter ovvero all'art.2473 c.c., oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo.
III-In subordine
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2.1.
e/o 2.2., condannare C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA BU GO
(VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attrice il danno subito per effetto e/o in conseguenza della delibera di cui al precedente punto II, nella misura corrispondente alla differenza fra della quota della partecipazione sociale da recesso di TA De
pagina 2 di 39 CH del 29 dicembre 2017, calcolata a sensi dell'articolo 2437-ter c.c., e la quota di liquidazione di spettanza di TA De CH per gli effetti di cui agli artt. 2492 e ss. c.c., ovvero, comunque, nella misura che risulterà dovuta ad esito di causa, vuoi anche calcolata secondo formula di equità.
IV - In ogni caso
4.1. Disporsi, per effetto dell'accoglimento della domanda di cui ai precedenti punto II o III, quanto altro di Legge verso chi di competenza, anche a sensi degli artt.2378 ultimo comma c.c.
e/o 2379 ultimo comma c.c. V= Con riserva di istanza ex art.2378 III° comma c.c. per la sospensione della delibera dell'assemblea dei soci di cui al precedente punto (II), a termini e sensi di Legge.
VI – In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori in misura di Legge.
VII - Con riserva di ogni istanze e produzione istruttorie a termini di Legge.
Si insiste nelle istanze per prova formulate nel paragrafo III della memoria ex art. 183, VI° co., n.
2 c.p.c. e nel paragrafo 1.2.5. della memoria ex art. 183, VI° co., n. 3 c.p.c. di parte attrice, nei termini e/o nei limiti ivi rispettivamente espressi.
Ricorrendone i presupposti, in funzione, in particolare, delle domande di cui alle conclusioni precisate al punto 2.1 della memoria ex art. 183, VI° co., n. 1 c.p.c. di parte attrice
(invalidità/inefficacia della delibera del 22 marzo 2018), disporsi C.T.U. atta ad individuare le attività liquidatorie poste in essere dalla Società a far data dalla delibera di messa in liquidazione del 22 marzo 2018 e fino all'attualità.
Sempre ricorrendone i presupposti, in funzione, in particolare, delle domande di cui alle conclusioni precisate ai punti 2.2. e/o 2.3. (legittimità del recesso e obbligo di pagamento quota) ovvero III della memoria ex art. 183, VI° co., n. 1 c.p.c. (risarcimento danni) di parte attrice, disporsi C.T.U. atta a determinare il valore della quota da recesso ovvero la misura del danno della sig.ra TA De CH".
Conclusioni della convenuta:
pagina 3 di 39 "IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, c. 4, c.p.c. e per l'effetto disporsi l'integrazione della domanda.
NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità attiva in capo alla sig.ra TA De CH del diritto azionato nel presente giudizio.
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove introdotte da parte attrice con prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
- Respingersi ogni domanda proposta dalla sig.ra TA De CH siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimb forf. 15% 1.p., IVA e C.P.A.
In via istruttoria
- Dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale (docc. da 33 a 98 di controparte)
effettuata da parte attrice con seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. per tutte le ragioni già
esposte in atti.
- Dichiararsi l'inammissibilità della prova testimoniale formulata da parte attrice al paragrafo III della seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, a prova contraria, al paragrafo 1.2.5 della terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. per tutte le ragioni già esposte in atti.
- Dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di CTU formulate da parte attrice nelle note a verbale per l'udienza del 23 dicembre 2020 in quanto tardive, esplorative e, in ogni caso,
irrilevanti ai fini del decidere".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 23.6.2018 la sig.ra De CH TA conveniva in giudizio la società C.B. s.r.l. in liquidazione (di seguito: CB), premettendo che:
- CB era stata costituita nel 2001 ed era la società di riferimento di vari soggetti della famiglia pagina 4 di 39 De CH, fra loro diversamente imparentati e tutti dimoranti nel territorio;
il capitale sociale era pari ad € 100.000,00;
-
dal 26.3.2009 la società era partecipata al 12,50% da lei, al 50% al sig. De CH ND, al
-
12,50% alla sig.ra De CH ER, al 12,50% al sig. De CH AR in proprio e al 12,50% al sig. De CH AR quale trustee del Trust De CH;
CB era stata amministrata dal 2005 alla sua trasformazione da un Consiglio di
Amministrazione composto da De CH ND, De CH ER e De CH AR;
la società era stata costituita per gestire un'attività di azienda agricola ma nel tempo aveva
-
abbandonato tale vocazione per diventare progressivamente, a partire dal 2005, una società immobiliare, dedita alla realizzazione di opere urbanistiche ed edilizie, in proprio o per conto terzi, e al compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto immobili di sua proprietà; al 22.12.2017 il patrimonio immobiliare di CB era iscritto a bilancio per un valore pari ad €
-
8.533.011,00, peraltro non corrispondente al valore commerciale, in ragione dei criteri che ispiravano la redazione del bilancio;
-la società partecipava al consorzio denominato “Consorzio Viale Urbano Orientale
Comparto A De CH" (di seguito: Consorzio De CH) costituito nel 2008 tra altre società sempre facenti capo alla famiglia De CH nonché fra i vari componenti della medesima, ella esclusa, in funzione della lottizzazione di un complesso immobiliare per cui era pendente il relativo provvedimento amministrativo;
tra l'aprile e l'ottobre 2017 ella aveva chiesto a CB di poter esercitare il diritto di ispezione
-
della documentazione sociale, con particolare riferimento ad una serie di operazioni immobiliari poste in essere dalla società, la quale tuttavia aveva negato la consegna di quasi tutti i documenti a cui ella era interessata;
con ricorso depositato in data 18.12.2017, allora, ella aveva adito questo Tribunale chiedendo che fosse emesso nei confronti di CB un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna della documentazione inutilmente richiesta;
pagina 5 di 39 in data 22.12.2017 l'assemblea dei soci aveva deliberato la trasformazione della società da s.r.l.
-
in s.p.a., mantenendo invariati l'oggetto sociale, la durata, il capitale e le proporzioni di partecipazione ad esso da parte di ciascun socio;
tale delibera era stata assunta con il voto favorevole di tutti i soci, ad eccezione del suo ed era stata giustificata sulla base della “prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria, anche alla luce di importanti operazioni già intraprese” e della “necessità di elevare al massimo gli strumenti di controllo sull'attività sociale, anche in considerazione dei conflitti tra i soci";
in tale contesto, con la stessa maggioranza, l'assemblea aveva deliberato altresì la nomina di un
-
organo amministrativo composto da De CH AR e De CH ND;
la trasformazione era avvenuta senza il deposito della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2500-sexies c.c. e con l'adozione di un nuovo statuto nel quale, tra l'altro, erano state abrogate la clausola compromissoria e la previsione dell'obbligatorietà dell'autorizzazione assembleare per il compimento di particolari atti di gestione, tra cui gli atti dispositivi sui beni immobili e aziendali;
sul piano pratico, la trasformazione aveva determinato il venir meno di alcune prerogative attribuite al socio di maggioranza dal modello legale della s.r.l., tra cui il diritto di ispezione ex art. 2476, secondo comma, c.c. e la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità sociale in via surrogatoria rispetto alla società;
ella, avendo manifestato voto contrario a tali deliberazioni, con lettera del 29.12.2017
comunicava alla società di voler recedere dalla società, invocando, fra gli altri, anche l'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003;
successivamente, con decreto n. 120/2018 del 12.1.2018 questo Tribunale aveva ingiunto a CB
la consegna della documentazione che ella aveva in precedenza richiesto;
la società aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, riconoscendo l'esistenza
-
della documentazione e implicitamente il diritto del socio di ottenerne l'ostensione, ma pagina 6 di 39 facendo valere delle eccezioni pretestuose, ossia l'esistenza di un'irrilevante clausola arbitrale,
l'intervenuta trasformazione da s.r.l. a s.p.a. e l'intervenuto recesso, le quali però erano circostanze irrilevanti in quanto successive all'esercizio del diritto di ispezione;
successivamente alla trasformazione la società:
a) aveva ceduto un bene immobile a vocazione commerciale ricadente nella lottizzazione per cui era stato costituito il Consorzio De CH, convenendo di farsi carico esclusivo delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire, obbligandosi a realizzare la viabilità all'interno della lottizzazione anche con riferimento ad accessi alternativi all'immobile ceduto e impegnandosi a manlevare l'acquirente da responsabilità derivanti da servitù passive sull'immobile venduto;
b) aveva costituito in favore del Comune di San MA BU GO un vincolo per il
transito ad uso pubblico;
c) aveva presentato, assieme ad altri soggetti, un'istanza per l'approvazione di un piano particolareggiato interessante beni di sua proprietà in zona ad espansione residenziale, provvedendo alle necessarie integrazioni documentali;
d) aveva partecipato agli oneri di competenza del Consorzio De CH;
e) non aveva acquisito ulteriori cespiti patrimoniali, quantomeno di natura immobiliare;
f) non aveva promosso nuove operazioni di capitalizzazione o di finanziamento, neppure previo ricorso al credito bancario;
in data 22.3.2018, senza la sua partecipazione, l'assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando quali liquidatori sempre De CH AR e De CH ND;
nel verbale di tale assemblea si leggeva che:
a) l'unico punto dell'ordine del giorno su cui i soci erano stati chiamati a deliberare era
“recesso esercitato dal socio TA De CH - delibere conseguenti anche eventualmente ai sensi dell'art. 2437 bis ultimo comma";
pagina 7 di 39 b) la riunione era stata asseritamente convocata “con avviso indicante giorno, luogo, ora e ordine del giorno, con raccomandata uno con avviso di ricevimento in data 12 marzo 2018 spedita alla socia TA De CH al domicilio risultante dal libro soci e prevenuta .
...
almeno 8 gg prima della data fissata";
c) era stato illustrato ai soci presenti il contenuto dell'art. 2473 c.c. “con particolare riguardo alle modalità di rimborso della partecipazione del socio receduto”;
d) "i soci presenti [avevano dichiarato] di non essere intenzionati a liquidare la quota del socio receduto e di voler far ricorso al diritto di ripensamento non già mediante revoca della delibera di trasformazione a suo tempo assunta, posto che da un lato non vi [era] interesse a proseguire l'impresa nella forma di s.r.l. e dall'altro vi [erano] numerose incertezze dottrinali circa la possibilità di revoca di siffatta delibera”;
e) i soci presenti "[esprimevano] ... pertanto la determinazione di procedere alla deliberazione di scioglimento e conseguente messa in liquidazione della società allo scopo di determinare l'inefficacia del recesso della socia TA De CH";
f) al “fine di garantire una continuità aziendale e gestionale” venivano nominati liquidatori De
CH AR e De CH ND, determinando in favore del primo un compenso di €
72.000,00 e del secondo un compenso di € 84.000,00 e incaricando gli stessi “di porre in essere qualunque atto necessario (acquisti, beni, rendite, permute, convenzioni con enti pubblici o privati) al fine di portare a compimento le lottizzazioni ... in corso";
tale delibera era stata iscritta al registro delle imprese in data 26.3.2018.
-
Ciò premesso, l'attrice dichiarava di voler impugnare la delibera dell'assemblea dei soci del
22.3.2018 per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, quinto comma, dello Statuto e/o dell'art. 2366,
terzo comma, c.c.
L'art. 11, quinto comma, dello Statuto, in senso non difforme dall'art. 2366, terzo comma, c.c.
prevedeva che l'assemblea dovesse essere convocata “mediante avviso spedito ai soci e da essi pagina 8 di 39 ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissatoperl'assemblea".
De CH TA lamentava di non aver ricevuto l'avviso di convocazione nei termini previsti da tale clausola statutaria, in quanto in data 13.3.2018 era stato immesso nella sua cassetta postale un generico avviso di giacenza con il quale essa era stata invitata a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di competenza dal quinto giorno lavorativo (escluso il sabato) successivo al rilascio dell'avviso di giacenza stesso, con conseguente violazione del termine di otto giorni.
L'attrice aggiungeva che ella avrebbe avuto diritto di partecipare all'assemblea straordinaria del
22.3.2018, perché le delibere assunte in quella sede erano destinate ad avere ripercussioni sul diritto di recesso da lei in precedenza esercitato e la giurisprudenza riteneva imprescindibile garantire i diritti di partecipazione del socio receduto sino al compimento del procedimento di liquidazione e, soprattutto, in quei casi in cui si trattava della sorte del recesso.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, quarto comma, dello Statuto e/o dell'art. 2366, primo comma, c.c., in quanto l'assemblea non sarebbe stata convocata dal Consiglio di
Amministrazione, ma solo dal Presidente dell'organo amministrativo.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003.
De CH TA osservava che:
ella aveva fondato il recesso anche sulla soppressione della clausola compromissoria inserita nello Statuto prima delle modifiche operate in sede di trasformazione e dunque sull'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003;
tale disposizione prevedeva una fattispecie di recesso speciale, estranea all'elenco dei casi
-
tassativi previsti per le s.p.a. e le s.r.l. rispettivamente dagli artt. 2437 e 2743 c.c. e dunque non assoggettata al regime normativo codicistico e, in particolare, alla normativa che consente alla società di privare di effetti il recesso revocando la delibera che lo ha legittimato o decidendo lo scioglimento (c.d. ius poenitendi).
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2473, ultimo comma, c.c. e/o dell'art. 2437-bis, ultimo comma, c.c.
pagina 9 di 39 L'attrice asseriva che la possibilità di neutralizzare l'esercizio del diritto di recesso attraverso la messa in liquidazione costituirebbe un'extrema ratio, rimessa al previo esperimento con esito negativo di una serie progressiva di formalità previste per le s.r.l. dall'art. 2473 c.c. e per le s.p.a. dagli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., ossia:
l'offerta in vendita delle azioni/quote agli altri soci;
in caso di disinteresse dei soci per l'acquisto delle azioni/quote, l'offerta in vendita della
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partecipazione a terzi mediante collocamento sul mercato;
in caso di mancato collocamento sul mercato, il rimborso delle azioni/quote mediante
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acquisto da parte della società mediante l'utilizzo di riserve disponibili;
in caso di assenza di riserve disponibili, la convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale sociale.
De CH TA lamentava che tali formalità non erano state rispettate dai soci, che avevano direttamente messo in liquidazione CB, senza provvedere alle operazioni sopra descritte e nemmeno metterla in condizione di apprendere quantomeno il valore della sua senza partecipazione.
Sotto altro profilo, contestava quanto verbalizzato dai soci in merito all'impossibilità di neutralizzare il recesso tramite la revoca della delibera di trasformazione per l'asserita esistenza di numerose incertezze dottrinali sul punto, osservando che la revoca avrebbe potuto concretizzarsi con ogni atto incompatibile o di segno contrario rispetto alla delibera di trasformazione, come una “ritrasformazione” della s.p.a. in s.r.l. o in altro tipo sociale o l'adozione di atti comunque incompatibili con lo status di s.p.a.
5) Abuso e/o eccesso di potere di maggioranza.
L'attrice lamentava che la delibera impugnata era stata adottata dalla maggioranza dei soci al solo scopo di ledere i suoi diritti e le sue prerogative e senza la sussistenza di alcuna delle ragioni tipicamente stabilite per l'adozione della delibera.
In particolare, osservava che:
pagina 10 di 39 non vi era alcun ostacolo alla revoca della delibera di trasformazione;
era, per converso, evidente che i soci non volevano tornare alla forma della s.r.l. perché così
-
avrebbero potuto trovare applicazione gli strumenti di tutela che ella aveva invocato;
non vi era nemmeno alcuna ragione perché l'attività sociale dovesse necessariamente proseguire nelle forme della s.p.a. anziché della s.r.l., anche alla luce del fatto che l'operatività imprenditoriale non aveva registrato esigenze significative nel periodo che imponessero il mantenimento della forma della s.p.a.;
lo scioglimento era in netta contraddizione con le esigenze imprenditoriali manifestate in
-
sede di trasformazione da s.r.l. in s.p.a., quando era stata addotta espressamente la prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria, essendo evidente che tale obiettivo finiva per l'essere precluso dalla messa in liquidazione di CB;
la società aveva pervicacemente e immotivatamente ostacolato l'esercizio del diritto di
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ispezione, anche dopo e malgrado l'emissione del decreto ingiuntivo;
la delibera di trasformazione era preordinata a precludere ogni diretto e immediato diritto
-
di partecipazione e di iniziativa della minoranza nella vita sociale e la coltivazione di prerogative di quest'ultima;
non era stata predisposta la relazione di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. prevista dall'art. 2500-sexies c.c., che avrebbe portato all'evidenza una contabilizzazione a valori di mercato della società e ad un vantaggio anche per la minoranza;
i precedenti motivi d'impugnazione dimostravano un contegno della maggioranza
-
prioritariamente funzionale a reprimere o, quantomeno, a comprimere i diritti e le prerogative della socia di minoranza;
i poteri liquidatori erano stati attribuiti, senza alcuna limitazione e senza alcuna variazione rispetto al precedente regime, a due soggetti che erano già amministratori, in situazione di conflitto d'interessi e di abuso e con l'attribuzione di compensi in contraddizione con il pregresso e con gli intenti sottesi alla liquidazione stessa;
pagina 11 di 39 non vi erano nemmeno ragioni che impedissero il rimborso della sua partecipazione;
in altra società corrente fra gli stessi soci di CB vi erano stati atti preordinati a perseguire interessi divergenti da quelli sociali o a ledere i suoi diritti;
De CH AR e De CH ND avevano posto in essere o avevano partecipato ad atti in pregiudizio di diritti a lei spettanti quale socia di società compartecipate o quale proprietaria di immobili interessati direttamente o indirettamente dal contesto della lottizzazione.
6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2366, primo comma, c.c. ovvero, in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2487 c.c. e/o dell'art. 2373 c.c., oppure, in ultimo subordine, abuso e/o eccesso del potere della maggioranza.
De CH TA si doleva che:
l'ammontare dei compensi deliberati in favore di De CH AR e De CH ND quali liquidatori superava di gran lunga il quantum degli emolumenti che essi avevano percepito quali amministratori, poiché nel bilancio al 31.12.2017 si leggeva che l'ammontare dei compensi degli amministratori era pari ad € 35.605,00 mentre nella delibera impugnata gli emolumenti attribuiti ai liquidatori erano pari ad € 156.000,00; era stato violato l'art. 2366, primo comma, c.c. in quanto l'avviso di convocazione non menzionava né la nomina dell'organo di liquidazione né, comunque, l'attribuzione del relativo compenso, che neppure erano evincibili implicitamente dallo specifico ordine del giorno riportato in tale avviso;
nel voto della maggioranza dell'assemblea erano stati compresi, con voto determinante ai
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fini del calcolo, i voti di De CH AR e di De CH ND, già unici amministratori della s.p.a. e in conflitto d'interessi;
l'ingiustificata sproporzione dei compensi palesava un abuso e/o un eccesso di potere della maggioranza, anche alla luce del contesto di liquidazione e della contraddizione tra tale decisione e gli intenti palesati dalla maggioranza.
pagina 12 di 39 L'attrice, infine, prospettava la necessità di nominare un curatore speciale alla società.
Concludeva chiedendo:
a) in via preliminare che fosse nominato a CB un curatore speciale;
b) in via principale che fosse accertata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento ovvero, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera dell'assemblea dei soci del 22.3.2018;
c) in via subordinata, laddove non fosse stata accolta la domanda di cui al punto b), che la società fosse condannata a risarcirle il danno subito per effetto e/o in conseguenza della delibera del
22.3.2018 nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche secondo equità.
CB si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente: la nullità dell'atto di citazione, perché le circostanze di diritto alla base della domanda giudiziale apparivano del tutto incerte, non avendo De CH TA specificato quali tra le censure fatte valere comportassero l'inesistenza o la nullità e quali, invece, l'annullabilità o l'inefficacia della delibera;
la carenza di titolarità attiva del diritto, in quanto l'attrice era priva della qualità di socio a seguito del recesso che aveva esercitato.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione e della domanda di risarcimento del danno e, in particolare: quanto al primo motivo di impugnazione che:
a) l'avviso di convocazione era stato inviato a De CH TA per mera finalità informativa e a titolo prudenziale;
b) l'attrice non era legittimata a partecipare all'assemblea, non essendo più socia a seguito del recesso esercitato in data 29.12.2017;
c) il termine di otto giorni previsto dall'art. 2366, terzo comma, c.c. non andava riferito alla ricezione ma alla spedizione dell'avviso di convocazione;
d) De CH TA aveva comunque ricevuto l'avviso di convocazione entro il termine di otto giorni, poiché nell'avviso di giacenza si leggeva che l'attrice poteva contattare pagina 13 di 39 telefonicamente l'ufficio postale e richiedere un nuovo invio della comunicazione, che le sarebbe stata recapitata la mattina del giorno successivo a quello della telefonata;
e) De CH TA, dunque, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto ricevere l'avviso di convocazione in data 14.3.2018, e dunque in tempo utile e la sua decisione di lasciare ulteriormente in giacenza la corrispondenza non poteva che risolversi in un danno a sé
stessa;
quanto al secondo motivo di impugnazione che l'attrice confondeva il potere gestorio e quello di rappresentanza, poiché De CH ND aveva sottoscritto e inviato l'avviso di convocazione al fine di dare materiale esecuzione ad una decisione assunta in sede consiliare mediante l'accordo manifestato da De CH AR;
quanto al terzo e al quarto motivo di impugnazione che:
a) la possibilità per la società di privare di efficacia il recesso manifestato dal socio attraverso la revoca della delibera che lo aveva legittimato o l'adozione di una delibera di scioglimento era espressione di un diritto potestativo;
b) la ratio del c.d. ius poenitendi era quella di preservare l'interesse sociale, evitando che l'esercizio del recesso da parte di uno o più soci e il conseguente obbligo di rimborso del valore della partecipazione potessero determinare una rilevante alterazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e una compromissione dell'operatività della stessa;
c) lo scioglimento attuato al fine di privare di effetti il recesso (art. 2437-bis c.c. e art. 2473, ultimo comma, c.c.) era diverso dallo scioglimento deliberato dall'assemblea per assenza di utili e riserve disponibili sufficienti a liquidare la partecipazione del socio receduto e impossibilità di ridurre il capitale sociale (art. 2437-quater, sesto comma, c.c. e art. 2473,
quarto comma, c.c.);
d) nella prima ipotesi, infatti, la società adottava una delibera di scioglimento in un momento che precedeva il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto, al fine di privare di efficacia il recesso e ciò in forza di uno specifico diritto potestativo pagina 14 di 39 riconosciuto dall'ordinamento;
e) nel secondo caso, invece, la società era posta in scioglimento in ragione del fatto che, pur avendo intrapreso il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto, non vi erano risorse sufficienti per procedere a tale adempimento;
f) il procedimento di liquidazione della partecipazione non era richiesto con riguardo alla delibera impugnata in questa sede, poiché era intenzione di deliberare lo scioglimento al solo fine di neutralizzare gli effetti del recesso di De CH TA;
g) era facoltà della società scegliere tra la revoca della delibera di trasformazione e la messa in liquidazione e le contestazioni dell'attrice circa la mancata adozione di una delibera di
"ritrasformazione” da s.p.a. a s.r.l. erano frutto di una mera convinzione personale della stessa;
h) le disposizioni sullo ius poenitendi della società avevano valenza generale ed erano applicabili a tutte le tipologie di recesso, anche quelle speciali;
quanto al quinto motivo di impugnazione che non vi era alcun abuso di maggioranza poiché:
a) il diniego opposto alle istanze di ispezione avanzate da De CH TA era giustificato dalla necessità di tutelare l'interesse sociale da condotte che l'attrice aveva intrapreso ai danni della società, in violazione dei limiti di buona fede e correttezza, al solo scopo di costringere i soci di maggioranza a liquidarle la quota;
b) tali condotte ostruzionistiche erano consistite in infondate segnalazioni alla P.A. e alla polizia giudiziaria di asseriti illeciti compiuti da CB nel corso delle proprie operazioni urbanistico-edificatorie, ricorsi al TAR finalizzati ad ottenere l'annullamento di delibere amministrative volte ad autorizzare la realizzazione di progetti edilizi intrapresi dalla società
e in un infondato e ingiustificato diniego espresso alla realizzazione di una strada di collegamento passante su un terreno in comproprietà dei De CH e posta quale condizione di perfezionamento di un importante contratto preliminare concluso da CB;
c) le numerose richieste di accesso ispettivo avevano trovato piena soddisfazione mentre un pagina 15 di 39 unico rifiuto, peraltro opportunamente motivato, che era oggetto di esame avanti questo
Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
d) la delibera di trasformazione non poteva dirsi finalizzata alla compressione dei diritti sociali spettanti all'attrice perché era opportunamente motivata, aveva determinato l'adozione di un modello sociale dotato di un organo (il collegio sindacale) aventi precisi e inviolabili poteri di controllo e vigilanza ed era stata accompagnata dall'introduzione di disposizioni statutarie destinate ad una maggiore tutela dei diritti del socio di minoranza come un sistema basato sul voto di lista sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di controllo, di cui peraltro De CH TA non aveva ritenuto di avvalersi;
e) la mancanza della relazione illustrativa prevista dall'art. 2500-sexies c.c. era stata giustificata nel corso dell'assemblea in cui era stata deliberata la trasformazione rinviando all'orientamento del Comitato Notai Triveneto che riteneva tale adempimento non necessario in caso di trasformazione omogenea progressiva tra società di capitali;
f) la società non era tenuta in alcun modo a giustificare la scelta di preferire la messa in liquidazione rispetto alla revoca della delibera di trasformazione;
g) la scelta di affidare tutti i poteri liquidatori a De CH AR e De CH ND era insindacabile, anche alla luce del fatto che l'art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e dunque il dovere di portare a termine eventuali progettualità intraprese dagli amministratori prima dello scioglimento, quali attività prodromiche e funzionali ad una migliore valorizzazione e liquidazione del patrimonio sociale;
quanto al sesto motivo di impugnazione che:
a) la nomina dei liquidatori era una decisione assembleare consequenzialmente connessa alla scelta di esercitare il diritto di ripensamento mediante l'adozione della delibera di scioglimento;
b) non era necessaria alcuna specifica indicazione di tale adempimento nell'ordine del giorno,
pagina 16 di 39 poiché dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere consentita l'adozione di delibere qualificabili come strettamente consequenziali e accessorie rispetto a quanto posto all'ordine del giorno;
c) i soci che concorrevano alla propria nomina come liquidatori o amministratori non potevano ritenersi automaticamente in conflitto di interessi;
d) la nomina dei precedenti amministratori quali liquidatori non era preordinata al perseguimento di finalità extrasociali, perché come detto sopra- -era una decisione indispensabile per preservare l'interesse sociale mediante un corretto espletamento elle progettualità e delle operazioni pendenti in capo a CB;
e) in ogni caso, il voto di De CH ND e De CH AR non poteva neppure reputarsi determinante, poiché laddove essi avessero effettivamente dovuto astenersi in quanto in conflitto d'interessi, i loro voti sarebbero stati computati nel quorum costitutivo (76% ai sensi dell'art. 15 dello Statuto) ma non in quello deliberativo ai sensi dell'art. 2368, ultimo comma, c.C.;
f) in quest'ottica, la delibera sarebbe stata comunque adottata, poiché l'unica a poter votare sarebbe stata De CH ER, che aveva votato favorevolmente, mentre l'attrice non poteva prendere parte al voto in quanto non era più socia a seguito del recesso comunicato in data 29.12.2017;
quanto alla domanda di risarcimento del danno che il pregiudizio non era stato né precisato né
quantificato;
La convenuta si opponeva, infine, alla nomina del curatore speciale, alla luce dell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 78 c.p.c. e della mancanza di specifiche argomentazioni in tal senso da parte dell'attrice.
Concludeva chiedendo in via pregiudiziale che fosse dichiarata la nullità della citazione e nel merito che venisse accertata la carenza di titolarità attiva in capo a De CH TA e che le domande dell'attrice venissero rigettate.
pagina 17 di 39 Le parti scambiavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e nella memoria n. 1 l'attrice chiedeva altresì
che:
a) fosse accertato che CB era tenuta a liquidare e/o a pagare in suo favore la quota della partecipazione sociale a seguito del recesso;
b) CB fosse condannata a pagarle quanto dovuto ai sensi del punto precedente;
c) il danno da illegittimità della delibera impugnata fosse quantificato in misura corrispondente alla differenza fra il valore della quota della partecipazione sociale a lei dovuto in forza del recesso e il valore della quota di liquidazione di sua spettanza.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'esito dell'udienza del 10.5.2023, ma veniva rimessa sul ruolo, stante l'opportunità di attendere il pronunciamento della Corte di
Cassazione sulla questione relativa alla legittimazione del socio receduto all'impugnazione delle delibere assembleari che incidevano sugli effetti del recesso.
Successivamente, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
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Eccezione di nullità della citazione
La convenuta eccepisce la nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c., lamentando che De CH TA avrebbe chiesto la declaratoria di inesistenza e/o di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia della delibera impugnata senza correlare specificamente tali tipologie di vizi alle censure fatte valere, con conseguente incertezza delle circostanze di diritto poste alla base dell'oggetto della domanda.
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).
Non comporta, invece, la nullità della citazione la mancata indicazione delle norme giuridiche poste alla base della domanda, da un lato perché le stesse si presumono conosciute dal giudice pagina 18 di 39 (iura novit curia) e dall'altro perché il giudice ha comunque il potere di interpretare la domanda giudiziale.
Da quanto si è appena esposto discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da CB,
poiché la qualificazione giuridica dei vizi che discendono dall'accoglimento delle censure fatte valere dall'attrice è compito del giudice e non era necessario che De CH TA specificasse per ogni censura la tipologia di invalidità che intendeva far valere.
Né, sotto altro profilo, si ravvisano quelle gravi carenze nell'esposizione del petitum e della causa petendi che determinano la nullità della citazione, posto che l'attrice ha ben specificato le ragioni per cui intende censurare la delibera dell'assemblea dei soci del 22.3.2018 e tanto basta per ritenere che il perimetro delle domande attoree sia stato sufficientemente tracciato.
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Istanza di nomina del curatore speciale
L'istanza di nomina del curatore speciale alla convenuta proposta da De CH TA va rigettata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale;
né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio (come per l'approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia come per legge redatto, o per la deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c. o per la delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364 c.c., comma 1, n. 5, etc.), posto che ravvisarvi un'immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari pagina 19 di 39 o consiliari, con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa" (cfr. Cass. n.
38883/2021).
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Ammissibilità delle domande formulate dall'attrice nella memoria n. 1
CB ha eccepito l'inammissibilità per tardività delle domande formulate dall'attrice per la prima volta nella memoria n. 1, ossia, come si è esposto in narrativa, la domanda di accertamento dell'obbligo della convenuta di liquidarle il valore della sua quota a seguito del recesso comunicato in data 29.12.2017, la domanda di condanna di CB al pagamento di tale valore e la quantificazione del danno da invalidità della delibera assembleare del 22.3.2018 in misura pari alla differenza tra il valore della quota di De CH TA al momento del recesso e il valore della quota di liquidazione spettante all'attrice ex art. 2492 c.c.
In punto di diritto va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo;
la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o
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incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum;
la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è
imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale pagina 20 di 39 domanda principale o subordinata;
tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio;
è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della
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domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da
Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019, n.
11226/2019, n. 31078/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, n.
3127/2021, sent. n. 3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, n.
20768/2022, n. 22539/2022 e n. 26985/2022).
Sulla base di tali principi si può ritenere che si sia al cospetto di un'inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo.
Si ha, invece, semplice emendatio libelli quando le modifiche incidano sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più
pagina 21 di 39 idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. n.
20870/2019).
Alla luce di tali coordinate ricostruttive, deve ritenersi che la quantificazione del danno da invalidità della delibera impugnata in “misura corrispondente alla differenza fra [i valori] della quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, calcolata a sensi dell'articolo 2437-ter c.c., e la quota di liquidazione di spettanza di TA De CH per gli effetti di cui agli artt. 2492 e ss. c.c." non sia una domanda nuova, ma una mera precisazione della domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata al punto III) delle conclusioni di cui all'atto di citazione, poiché l'attrice si è limitata ad esplicitare il criterio di quantificazione del pregiudizio asseritamente subito e chiesto sin dall'instaurazione della causa, senza aggiungere alcunché alla materia del contendere.
A conclusioni diverse deve giungersi con riguardo alle altre due domande, da un lato perché nell'atto introduttivo De CH TA non aveva chiesto né l'accertamento del valore della quota receduta né la condanna della convenuta al pagamento di tale somma e dall'altro perché tali domande non si sostituiscono né sono prospettate in via alternativa rispetto a quelle originariamente proposte.
Attraverso tali domande, invero, l'attrice non mira ad ottenere il medesimo bene della vita perseguito attraverso la contestazione della legittimità della delibera del 22.3.2018, ossia l'eliminazione delle conseguenze antigiuridiche di quest'ultima attraverso la rimozione dal mondo giuridico o il risarcimento del danno, ma un'utilità ulteriore e aggiuntiva, ossia la liquidazione del valore della sua quota.
Si è al cospetto, dunque, di un inammissibile ampliamento della causa petendi e del petitum, che costringe CB ad un'attività difensiva che coinvolge profili ulteriori e diversi da quelli originariamente fatti valere e determina altresì un aggravamento del processo, giacché per l'accoglimento della domanda sarebbe necessario l'espletamento di una C.T.U. contabile che invece non è strettamente necessaria rispetto all'impugnazione della delibera del 22.3.2018.
pagina 22 di 39 Da ciò discende l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 2.2 e 2.3 delle conclusioni precisate dall'attrice.
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Eccezione di difetto di titolarità attiva
La convenuta sostiene che De CH TA non sarebbe titolare del diritto di impugnare la delibera del 22.3.2018 poiché non era socia al momento della sua adozione, stante la dichiarazione di recesso inviata dall'attrice in data 29.12.2017, la quale avrebbe avuto effetto dalla sua ricezione da parte della società.
La questione della legittimazione del socio receduto all'impugnazione delle delibere assembleari adottate successivamente al suo exit è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di tale questione con in una fattispecie in cui un socio receduto a seguito di alcune modifiche statutarie aveva impugnato la delibera con la quale la società aveva revocato le modificazioni introdotte nello statuto che avevano legittimato il recesso.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato che “si assume esistente un contrasto di giurisprudenza concernente l'individuazione del momento in cui ha effetto il recesso del socio dalla società.
Come espressione di un primo indirizzo sono citate Cass. 11 settembre 2017, n. 21036 e Cass. 8 marzo 2013, n. 5836, secondo cui il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo,
ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui conseguentemente opponibili le successive vicende societarie;
a questo orientamento viene iscritta pure Cass. 24 settembre 2009, n. 20544, per la quale nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società.
pagina 23 di 39 L'ordinanza interlocutoria individua un precedente di segno contrario rispetto a tale linea di pensiero in Cass. 19 marzo 2004, n. 5548: questa sentenza, pronunciandosi sul recesso dalle società di capitali, ma in base alla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, ha affermato, in un obiter dictum e tra parentesi, di ritenere «condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio del receduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota».
6. - Al riguardo, si impongono alcuni rilievi preliminari.
In primo luogo, la tesi per cui il recesso ha effetto immediato è radicata e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano: Cass. 30 maggio 1953, n. 1643, la quale ha precisato che il recesso del socio ai sensi dell'allora vigente art. 2285 c.c. è efficace in base alla sola manifestazione di volontà del recedente, comunicata al destinatario;
Cass. 3 gennaio 1962, n. 2, in cui si è qualificato il recesso dalla società di persone come «atto unilaterale recettizio», come tale destinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui è portato a conoscenza della società;
Cass. 6 febbraio 1965, n. 186, che è il precedente richiamato da Cass. 24 settembre 2009, n.
20544; Cass. 3 gennaio 1998, n. 12, per la quale l'atto con cui il socio dissenziente esercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di atto unilaterale recettizio;
Cass. 22 aprile
2016, n. 8233, nonché Cass. 7 novembre 2020, n. 24247 e Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, non massimate in CED;
da ultimo, Cass. 16 aprile 2024, n. 10325, ove è ribadito il principio per cui il recesso da una società di persone è atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato,
- -
determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota).
È inoltre opinabile possa individuarsi un contrasto giurisprudenziale tra affermazioni costituenti obiter dicta, tant'è che la cit. Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, ha osservato essere «principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sebbene affermato espressamente per le società di persone, quello secondo cui il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo».
pagina 24 di 39 Per altro verso, deve però porsi in risalto che la rimessione in pubblica udienza bene è giustificata da un rilievo, di chiara consistenza nomofilattica, che orienta la decisione da assumere, dal
momento che il dato normativo con cui oggi la S.C. è chiamata a misurarsi non è stato sottoposto finora ad analisi in sede di legittimità. Viene in questione l'art. 2437-bis, terzo comma, c.c., norma che completa la regolamentazione dei termini e delle modalità del recesso dalla società per azioni disponendo: «Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società».
7.- La disposizione - con cui si restituisce alla minoranza uno spazio di negoziazione su quanto ha costituito oggetto della delibera giustificativa del recesso, spazio di negoziazione attestato dal riconoscimento alla società della facoltà di tornare sui suoi passi e di rimuovere la determinazione che scontenta la minoranza stessa assume un preciso significato ai fini che qui interessano.
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La tesi che ricostruisce il recesso dalla società come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota, non è infatti compatibile col dato normativo in discorso. Come è facile osservare, se il recesso è privo di efficacia ove intervenga una delle due delibere di cui si è detto, ciò significa che esso è da principio efficace: l'eventualità di una privazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, che questo sia all'origine produttivo di conseguenze all'interno del mondo giuridico. La sequenza degli atti che portano al rimborso della quota azionaria rimane estranea alla fattispecie del recesso: e ciò è reso evidente anche dall'art. 2437-ter, comma 1, c.c., che tiene distinta la liquidazione delle azioni dal recesso, stabilendo che «[i]l socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso».
8. - Ulteriori argomenti militano a favore dell'opinione per cui, in caso di recesso del socio di società per azioni, il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale va individuato nella ricezione da parte della società della dichiarazione di recesso.
Così, l'art. 2437-bis, secondo comma, c.c. impone, per le azioni relativamente alle quali è stato pagina 25 di 39 esercitato il diritto di recesso, un divieto di cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale: il che è indicativo di un particolare fenomeno, che la giurisprudenza di merito ha definito di «congelamento di tutti i diritti del socio receduto, partecipativi e patrimoniali, diversi da quello alla liquidazione delle azioni, a partire dal diritto di voto in assemblea». In tal senso, la comunicazione del recesso determina un vero e proprio spossessamento delle azioni, le quali restano, bensì, nella formale titolarità del socio receduto, ma senza che lo stesso possa esercitare i propri diritti corporativi e patrimoniali, e senza che delle dette azioni egli possa disporre, visto che sono gli amministratori, nell'ambito del procedimento di liquidazione, a collocare le stesse presso gli altri soci o presso i terzi (art. 2437-quater c.c.).
È sintomatico, poi, che il codice, nello stabilire i criteri attraverso cui pervenire al valore di liquidazione delle partecipazioni nelle società di capitali, non prenda in considerazione il momento in cui si attua la detta liquidazione, ma anzi assuma come riferimento temporale, per le azioni quotate sui mercati regolamentati, il periodo anteriore alla comunicazione del recesso (i sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni hanno legittimato il recesso: art. 2437-ter c.c.) e per, per le quote delle società a responsabilità limitata, «il momento della dichiarazione di recesso» (art. 2373, comma 3, c.c.).
Da ultimo, la tesi per cui il recesso del socio integrerebbe una fattispecie a formazione progressiva che si conclude col rimborso delle azioni non si accorda col principio generale per cui il recesso dal contratto, previsto dall'art. 1373 c.c., è atto unilaterale e ricettizio che, come tale, produce i suoi effetti quando perviene nella sfera del destinatario. Sul piano sistematico, va qui osservato che il legislatore ha del resto espressamente individuato le ipotesi, eccezionali, in cui al recesso è assegnata un'efficacia non immediata: ciò che accade in materia di associazioni (art. 24, comma 2,
c.c., per il quale il recesso ha effetto «con lo scadere dell'anno in corso»), o in materia di società
cooperative (art. 2532, comma 3, c.c., secondo cui il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, «dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda»>).
pagina 26 di 39 9. - La configurazione normativa del recesso dalla società per azioni come dichiarazione negoziale produttiva di effetti immediati obbedisce, d'altro canto, a una precisa ratio: quella di neutralizzare i possibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato di non voler più far parte della società. Il legislatore, posto dinanzi all'opzione se tutelare il socio receduto, riconoscendogli l'esercizio dei diritti sociali fino alla liquidazione del suo credito, ovvero tutelare la società, escludendo dall'esercizio dei diritti sociali il socio che abbia manifestato l'intento di lasciare la società, ha scelto in buona sostanza la seconda soluzione, pervenendo alla composizione degli interessi attraverso gli strumenti che consentono all'ex socio di tutelare il suo credito.
10. Quanto detto consente di dare risposta a un ulteriore quesito: se per il socio che abbia esercitato il recesso assuma rilievo il dato della perdita di tale status, siccome correlato all'esercizio del diritto di porre fine al rapporto associativo, o se i diritti facenti capo al detto soggetto si conservino fino a quando non si consolidi, attraverso la mancata spendita, da parte della società, del potere di revoca o di scioglimento, l'effetto nascente dal recesso stesso.
11. - In dottrina il tema è controverso, sia per i diritti patrimoniali (segnatamente per il diritto alla ripartizione degli utili), che per quelli corporativi.
Con riguardo a questi ultimi, è diffusa l'opinione che essi siano esercitabili fino all'esaurimento del termine di novanta giorni entro cui la società conserva il potere di paralizzare l'exit, revocando la decisione che ha legittimato il recesso, o deliberando il proprio scioglimento. Viene osservato, in dottrina, che il socio receduto, prima di tale momento, pur avendo manifestato la volontà di distaccarsi dalla compagine sociale, non ha alcuna certezza di conseguire il detto intento e che la volontà di recedere potrebbe essere vanificata dalla revoca della delibera che ha provocato il recesso, come pure dalla decisione dei soci di sciogliere la società. In detta prospettiva si reputa che la facoltà concessa alla società di ristabilire lo status quo ante «non può non avere, come contropartita, la possibilità per il receduto di esercitare i propri diritti corporativi in vista dell'eventualità che al dichiarazione di recesso resti priva di efficacia»; si finisce, in tal modo, per pagina 27 di 39 riconoscere al socio uscente il diritto di partecipare all'assemblea chiamata a deliberare sulla o per lo revoca delle modifiche statutarie che hanno dato causa all'esercizio di recesso scioglimento della società, valorizzandosi un interesse dello stesso meritevole di tutela, «posto che le decisioni per le quali questa assemblea è stata convocata potranno, appunto, incidere in termini netti sulla sua partecipazione, compromettendo l'efficacia della sua dichiarazione di recesso».
-12. Sembra, tuttavia, che una tale soluzione non si conformi al dettato dell'art. 2437-bis, comma
3, c.c.
Si è detto che tale norma, nel prevedere che il recesso «è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società», suppone un recesso produttivo di effetti sin dal momento in cui è comunicato alla società. La delibera di revoca o di scioglimento che intervenga nel termine suddetto opera, quindi,
quale condizione risolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti: non rileva quale mancato avveramento di una condizione sospensiva.
È allora ingiustificata una differenziazione della posizione dell'azionista avendo riguardo al mero decorso dei novanta giorni;
risulta cioè priva di fondamento, sul piano normativo, l'idea che il socio pleno iure conservi detta qualità in ragione della provvisorietà del recesso, per poi trasformarsi in creditore della società una volta che il recesso stesso non è più neutralizzabile con la revoca della precedente deliberazione o con la determinazione di procedere allo scioglimento della società: in realtà, «[c]iò che muta, fra prima e dopo il predetto decorso, è piuttosto e soltanto la reversibilità degli effetti del recesso ad opera di una possibile scelta attribuita per legge alla maggioranza, che preferisca non subire il travagliato iter di una liquidazione al socio o che disperi di reperire acquirenti o risorse per rimborsare le azioni del recedente, senza mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della società»>.
In conclusione, il socio receduto perde tutti i diritti - siano essi patrimoniali o corporativi - legati alla condizione di socio, che riacquista, con effetto retroattivo, con la deliberazione di revoca o di scioglimento. Se tali condizioni non si verificano, egli, dopo il recesso, non può impugnare alcuna pagina 28 di 39 delibera della società.
Questa impossibilità - conviene qui incidentalmente precisare - riguarda anche la delibera che ha legittimato l'exit. È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'azione di annullamento della deliberazione assembleare esige la conservazione della qualità di socio in capo a chi impugna, salvo che l'azione stessa sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore: tale enunciato - fondato sul rilievo per cui «sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti» (Cass. 7 novembre 2008, n. 26842, cit.) - non ha però attinenza alla fattispecie in esame. Il principio appena richiamato trova applicazione nel caso in cui si dibatta dell'annullamento di delibera, quale quella di esclusione, che determini ex se l'estromissione del socio, non di una determinazione assembleare che semplicemente giustifichi il compimento dell'atto volontario, di natura negoziale - il recesso, appunto - cui è da raccordare, in senso giuridico, la perdita della qualità di socio. Al receduto deve sempre negarsi la legittimazione all'impugnazione di quella delibera perché il venir meno della qualità di socio non dipende direttamente da essa, ma dalla scelta da lui liberamente assunta di fronte a una determinazione della società che, in base alla legge, facoltizza l'exit.
13. - La ricostruzione che esclude la conservazione dei diritti di socio in capo a chi recede, salvo il riacquisto di essi con effetto ex tunc, non priva, del resto, quel soggetto di protezione giuridica a fronte dell'adozione di delibere sociali che possano pregiudicarlo o di cui lo stesso non abbia potuto profittare nel periodo successivo all'uscita dalla società.
È certo possibile che la revoca della delibera legittimante il recesso determini, come conseguenza,
che il socio receduto rientri in una società mutata nei suoi assetti. E tuttavia, proprio in ragione della revoca del recesso, chi si era avvalso dell'exit potrà far valere i diritti che gli competono in ragione della ricostituita qualità di socio.
Così, il socio che abbia visto revocata la delibera che ha giustificato l'esercizio del suo recesso pagina 29 di 39 potrà impugnare la determinazione assembleare assunta medio termine, che reputi viziata e quindi annullabile. E in tale ipotesi - va qui precisato - il termine per l'impugnativa dovrà farsi decorrere dal momento in cui egli è stato reintegrato nella qualità di socio. Prima di quel momento il receduto, per le ragioni esposte, si trova nell'impossibilità giuridica di chiedere l'annullamento della delibera assembleare: come è stato osservato in dottrina, con riguardo a tale ipotesi deve trovare quindi applicazione la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., norma non rientrante tra quelle espressamente dichiarate inapplicabili alla decadenza dall'art. 2964 c.c.; si configurerebbe altrimenti il rischio della materiale dissoluzione di un diritto (quello all'impugnazione) in cui il socio stesso è stato reintegrato.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui la società abbia, dopo il recesso, deliberato un aumento di capitale, dovrà reputarsi che il receduto, riacquistata ex tunc la qualità di socio, abbia il diritto di ricevere in opzione le azioni di nuova emissione (art. 2441, comma 1, c.c.): e anche in tale ipotesi dovrà escludersi, per le ragioni indicate, che il termine per l'esercizio del diritto (il termine statutario contemplato per l'esercizio dell'opzione) possa essersi consumato nel periodo in cui il socio non aveva la possibilità giuridica di avvalersene.
14. - Annodando, ora, le considerazioni che precedono alla specifica questione posta dai motivi di ricorso oggetto di scrutinio, si ricava quanto segue.
Il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendone l'annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca della determinazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz'altro affermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del socio uscente di partecipare alla formazione di quella delibera. Non appare in altri termini corretto sostenere che la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca derivi dalla legittimazione a intervenire alla relativa assemblea e a votare. Il socio receduto non è titolato a partecipare a tale consesso deliberativo in quanto è privo, prima della decisione di revoca, dei diritti di socio. È vero, invece, che lo stesso può impugnare la delibera di revoca poiché in ragione di essa ha riacquistato quei diritti. Se la società esercita il proprio ius poenitendi e restituisce ex tunc al receduto la veste di socio pleno iure, non pagina 30 di 39 v'è modo di pervenire all'affermazione che ad un socio a tutti gli effetti sia precluso, naturalmente in concorso con i presupposti legalmente previsti, di impugnare una delibera d'assemblea” (cfr.
Cass. n. 15087/2025).
Ad avviso della S.C., dunque, il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte della società determina la perdita immediata della qualità di socio risolutivamente condizionata all'esercizio entro novanta giorni da parte della stessa società del c.d. ius poenitendi, ossia della possibilità di privare di efficacia il recesso attraverso la revoca della delibera che lo ha legittimato o la messa in liquidazione della società (art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2743, ultimo comma, c.c., per le s.r.l.).
Da ciò discende che laddove la società non si avvalga del c.d. ius poenitendi gli effetti del recesso si consolidano alla scadenza del termine di novanta giorni, mentre nel caso in cui la società si avvalga di tale possibilità il recedente riacquista ex tunc la qualità di socio e, dunque, anche la legittimazione ad impugnare tutte le delibere assembleari che la società abbia medio tempore adottato, tra cui anche quella tramite la quale la società ha privato di effetti il recesso.
Nella fattispecie in esame, come si è visto, CB ha ritenuto di avvalersi dello ius poenitendi, poiché in data 22.3.2018 i soci hanno deliberato lo stato di scioglimento e, in virtù dei principi sopra richiamati, ciò ha determinato che De CH TA abbia riacquistato ex tunc la qualità di socio e anche il diritto di impugnare tale delibera.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva, dunque, va respinta.
***
Primo motivo d'impugnazione
L'attrice asserisce che la delibera del 22.3.2018 sarebbe illegittima perché ella non avrebbe ricevuto l'avviso di convocazione nel termine di otto giorni previsto dall'art. 11, quinto comma,
dello Statuto.
La censura è infondata.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, infatti, De CH TA non aveva alcun pagina 31 di 39 diritto di ricevere l'avviso di convocazione, poiché, per effetto del recesso comunicato in data
29.12.2017, aveva perso la qualità di socia e dunque non doveva nemmeno essere convocata per l'assemblea del 22.3.2018.
Infatti, come si è già detto, “il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendone l'annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca della determinazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz'altro affermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del socio uscente di partecipare alla formazione di quella delibera" (cfr. Cass. n. 15087/2025,
punto n. 14).
***
Secondo motivo d'impugnazione
L'attrice sostiene che la delibera del 22.3.2018 sarebbe illegittima perché l'assemblea non sarebbe stata convocata dall'organo amministrativo ma esclusivamente dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
La censura è infondata, poiché, anche volendo ritenere che l'assemblea sia stata irritualmente convocata esclusivamente dal Presidente dell'organo amministrativo anziché dal Consiglio di
Amministrazione, potrebbero comunque trovare applicazione:
l'art. 2366, quarto comma, c.c., secondo cui “in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo";
l'art. 2379, terzo comma, c.c., secondo cui “la convocazione non si considera mancante nel caso
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di irregolarità dell'avviso se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea".
Nel caso di specie, infatti, l'avviso di convocazione proviene pur sempre da un componente del
Consiglio di Amministrazione (id est il Presidente) ed era certamente idoneo a consentire a tutti pagina 32 di 39 gli aventi diritto ad intervenire di partecipare all'assemblea del 22.3.2018, tanto che quest'ultima è stata un'assemblea totalitaria, essendo presenti tutti i soci, tutti i componenti dell'organo amministrativo e due sindaci su tre, poiché il terzo aveva fatto pervenire la giustificazione della sua assenza e non avendo nessuno di essi dichiarato di opporsi alla trattazione degli argomenti perché non sufficientemente informato (cfr. doc. n. 13 attrice).
Va precisato che l'assenza di De CH TA non impedisce l'applicazione delle norme sopra richiamate, poiché, come si è detto, l'attrice non aveva diritto ad intervenire all'assemblea del
22.3.2018, in virtù del recesso comunicato in data 29.12.2017 e della conseguente perdita della qualità di socia.
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Terzo motivo d'impugnazione
De CH TA sostiene che la delibera impugnata sarebbe invalida perché ella, essendo dissenziente non solo rispetto alla trasformazione ma anche rispetto alla soppressione della clausola arbitrale, aveva receduto ai sensi dell'allora vigente art. 34, comma 6, del D. Lgs. n.
5/2003 e alla causa di recesso prevista da quest'ultima disposizione non sarebbe applicabile lo ius poenitendi.
La censura è infondata in punto di diritto, poiché la disciplina del codice civile in materia di recesso ha valenza generale e applica a tutte le cause di recesso, siano esse previste dallo stesso codice civile siano esse previste dalla normativa speciale, come appunto quella prevista dall'allora vigente art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003 ("Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso").
Ciò vale anche per la possibilità riconosciuta alla società di privare di efficacia il recesso revocando la delibera che ne ha costituito il presupposto o decidendo la messa in liquidazione, che il legislatore ha previsto per consentire alla stessa società di soppesare adeguatamente i costi e i pagina 33 di 39 benefici derivanti dal recesso del socio, specie sul piano degli oneri che ne potrebbero derivare sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo organizzativo relativamente alla prosecuzione del rapporto sociale con un soggetto che, recedendo, ha manifestato il venir meno dell'affectio societatis.
Tale esigenza, a ben vedere, ricorre anche laddove il recesso sia manifestato sulla base dell'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003, poiché anche in tal caso la società sarebbe costretta a sostenere gli oneri per la liquidazione della quota al socio receduto, cosicché sarebbe irragionevole escludere l'applicabilità dello ius poenitendi alla fattispecie del recesso giustificato dall'introduzione o dalla soppressione della clausola compromissoria.
***
Quarto e quinto motivo d'impugnazione
Si ritiene opportuno esaminare congiuntamente le doglianze con le quali l'attrice lamenta:
- l'illegittimità della scelta di mettere immediatamente in liquidazione CB senza alcun approfondimento sulle possibilità di liquidare la quota del socio receduto con le formalità progressivamente previste dall'art. 2437-quater c.c. (per le s.p.a.) e dall'art. 2437, quarto comma, c.c. (per le s.r.l.), ossia, nell'ordine, l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, l'offerta della partecipazione a terzi, l'acquisto da parte della società con l'utilizzo delle riserve disponibili e la riduzione del capitale sociale;
la mancata valutazione della possibilità di revocare la delibera di trasformazione in luogo della messa in liquidazione;
- l'abuso della maggioranza.
Sul punto, deve essere innanzitutto osservato che:
la scelta di esercitare lo ius poenitendi attraverso la revoca della delibera che costituisce il presupposto per il diritto di recesso o la messa in liquidazione della società è rimessa alla discrezionalità dei soci e il legislatore non prevede alcuna gerarchia tra queste due modalità di ripensamento, concependole come alternative;
pagina 34 di 39 - lo scioglimento della società quale strumento per neutralizzare l'efficacia del diritto di recesso
(art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2473, ultimo comma, c.c. per le s.r.l.) è diverso dallo scioglimento della società deliberato in sede di liquidazione delle azioni/della quota del socio receduto (art. 2437-quater, sesto comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2473, quarto comma, c.c. per le s.r.l.) perché le due fattispecie rispondono a logiche diverse, considerato che:
lo scioglimento espressione dello ius poenitendi interviene in un momento in cui a)
l'effetto del recesso non è ancora definitivamente stabilizzato ed è una scelta discrezionale che la società assume in alternativa alla revoca della delibera che ha legittimato il recesso per neutralizzare gli effetti della manifestazione di volontà del socio recedente e quindi con l'evidente volontà di evitare di intraprendere il procedimento di liquidazione della quota del socio che ha manifestato la volontà di interrompere la prosecuzione del rapporto sociale;
lo scioglimento deliberato in sede di liquidazione della partecipazione del socio b)
receduto, invece, interviene in un momento in cui la società ha già avviato il procedimento di liquidazione delle azioni/della quota del socio e non è frutto dell'esercizio di una discrezionalità ampia come quella di cui la società gode in sede di ius poenitendi, poiché - come si è visto il legislatore prevede che la società possa deliberare lo scioglimento soltanto dopo aver inutilmente esperito le altre modalità di liquidazione della quota, secondo un preciso ordine gerarchico (acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, offerta della partecipazione a terzi, acquisto da parte della società con l'utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale).
Nel caso di specie, dalla lettura della delibera impugnata, non emerge che la società abbia operato con la volontà di liquidare il valore della quota di De CH TA e dunque ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. ma, per converso, risulta che CB ha deliberato lo scioglimento proprio al fine di neutralizzare gli effetti del recesso dell'attrice.
Da ciò discende che il richiamo di De CH TA allo scioglimento disciplinato dall'art. 2437-
pagina 35 di 39 quater c.c. e alla gerarchia delle modalità di liquidazione ivi indicate non è conferente, perché la convenuta ha operato esercitando la discrezionalità, indubbiamente più ampia, riconosciuta dall'art. 2437-bis, ultimo comma, c.c.
Nondimeno, la discrezionalità di cui godono i soci nell'esercitare lo ius poenitendi non è priva di limitazioni, poiché la delibera assembleare con la quale la società decide di porsi in liquidazione per neutralizzare l'efficacia del diritto di recesso deve pur sempre rispettare come tutte le delibere assembleari il divieto del c.d. abuso del diritto, che costituisce un precipitato del
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principio di buona fede e correttezza previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nello specifico, va ricordato che “l'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Tale ultima situazione ricorre quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr., ex multis, Cass.
n. 2260/2024).
Nel caso di specie, per verificare la sussistenza di tale vizio, occorre prendere le mosse dal verbale della delibera impugnata, in cui si legge che “i soci presenti dichiarano di non essere intenzionati a liquidare la quota del socio receduto e di voler far ricorso al diritto di ripensamento non già mediante revoca della delibera di trasformazione a suo tempo assunta posto che da un lato non v'è interesse a proseguire l'impresa nella forma di S.r.l. e dall'altro vi sono numerose incertezze dottrinali circa la possibilità di revoca di siffatta delibera.
Esprimono pertanto i soci presenti la determinazione di procedere alla liquidazione della società
pagina 36 di 39 alloscopo di determinare l'inefficacia del recesso della socia TA De CH ai sensi dei citati articoli 2437-bis, ult. co., c.c. e/o 2473, ult. co., c.c.".
Dalle dichiarazioni dei soci che si sono appena riportate emerge chiaramente che gli stessi hanno deliberato lo scioglimento della società al solo scopo di danneggiare l'attrice, conculcandole il diritto di recesso e pertanto da un lato impedendole di conseguire il valore di liquidazione e dall'altro costringendola a rimanere socia di minoranza in un contesto che, per pacifica ammissione di tutte le parti, era ed è di accesa litigiosità.
La sussistenza dell'abuso di maggioranza si evince non solo da tali dichiarazioni, ma anche: dall'assenza di qualsivoglia menzione e ponderazione dell'interesse sociale, specie sotto il
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profilo dell'analisi dei costi e dei benefici derivanti da un lato dal riconoscimento dell'efficacia del recesso e dall'altro dell'esercizio dello ius poenitendi, ad esempio per quanto concerne i costi che avrebbe dovuto sostenere la società per la liquidazione della quota di De CH
TA oppure all'opportunità di proseguire il rapporto con la stessa nonostante l'accesa conflittualità esistente;
dal fatto che dal bilancio al 31.12.2017 emergeva che la società non si trovasse in una
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situazione patrimoniale ictu oculi tale da impedire il versamento all'attrice del presumibile valore della sua partecipazione, stante la presenza di un attivo pari ad € 8.742.640,00 e di un patrimonio netto positivo per € 3.190.283 (cfr. doc. n. 15 attrice);
dalla dichiarazione secondo cui i soci non avrebbero avuto interesse a proseguire l'esercizio dell'attività sociale nelle forme della s.r.l. nonostante CB avesse operato in tale veste sino a pochi mesi prima (22.12.2017) e successivamente alla trasformazione non avesse posto in essere atti di rilevanza tale da rendere indefettibile il mantenimento della forma di s.p.a.; dall'evidente contraddittorietà tra il presupposto posto alla base della delibera di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. assunta pochi mesi prima, in data 22.12.2017, ossia la
“prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria anche alla luce delle importanti operazioni già intraprese" (cfr. doc. n. 8 attrice) e la decisione dello scioglimento,
pagina 37 di 39 evidentemente incompatibile con tale prospettiva, poiché dalla messa in liquidazione discende la necessità di proseguire la gestione sociale in ottica soltanto liquidatoria e dunque non certo di investimento e di crescita del business, compatibile e giustificabile soltanto in una gestione aziendale svolta secondo criteri di continuità;
dall'ulteriore contraddizione tra la decisione di sciogliere della società e quella di riconoscere ai liquidatori De CH AR e De CH ND un compenso complessivo di € 156.000,00, maggiore rispetto a quello di cui essi stessi avevano goduto quali amministratori, ossia €
36.605,00 (cfr. doc. n. 15 attrice, pag. 13 quanto all'esercizio 2017; doc. n. 2 attrice, pag. 12, quanto all'esercizio 2016.
Ne consegue che il quinto motivo di impugnazione merita accoglimento e che la delibera assemblare del 22.3.2018 deve essere annullata.
***
Sesto motivo d'impugnazione
L'attrice, infine, censura specificamente la nomina dei liquidatori, sotto diversi profili, sia formali
(omessa menzione di tale adempimento nell'ordine del giorno) sia sostanziali (conflitto di interessi e abuso del diritto).
Tutte queste doglianze possono ritenersi assorbite, poiché, l'annullamento della delibera di scioglimento per abuso di maggioranza travolge automaticamente anche quelle di nomina dei liquidatori e di determinazione del compenso degli stessi, che presuppongono logicamente la presenza di uno stato di scioglimento, venuto meno per effetto dell'annullamento della delibera del 22.3.2018.
***
Domanda di risarcimento del danno
Va dichiarata assorbita anche la domanda di risarcimento del danno proposta da De CH
TA, poiché la stessa è stata prospettata soltanto in via subordinata per l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, che invece è stata riconosciuta fondata.
pagina 38 di 39 ***
Spese di lite Lespese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della convenuta, con liquidazione dei compensi secondo nota spese depositata dai procuratori dell'attrice, da ritenersi congrua alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 6738/2018 R.G. promossa da DE CC
MA
contro
C.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03181510235), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 2.2 e 2.3 delle conclusioni precisate dall'attrice;
2) rigetta l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice;
3) annulla la delibera dell'assemblea dei soci di C.B. s.p.a. assunta in data 22.3.2018, di cui all'atto del Notaio ND Fantin di Verona, Rep. N. 3.114, Racc. n. 2436, iscritta al Registro delle Imprese di Verona in data 26.3.2018;
4) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10.859,00 per compensi, € 1.074,55 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.
Venezia, 23 luglio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente
dott.ssa Lisa Torresan
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 6738/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Torresan Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi Giudice
dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6738/2018 R.G. promossa da:
DE CC MA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
RU RD, dall'avv. ZAMPIERI FRANCO e dall'avv. TRAMAROLLO
FEDERICA,
attrice,
contro
C.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03181510235), rappresentato e difeso dall'avv.
ZUCCATO ENRICO,
convenuta,
in punto: impugnazione di delibera di messa in liquidazione.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
pagina 1 di 39 "I- In via preliminare
Previa, occorrendo, revoca in parte qua di ordinanza del 28.11.2018 e/o del 03.04.2019, disporsi la nomina di Curatore speciale di C.B. s.p.a. in liquidazione con sede in San MA BU
GO (VR), a sensi e per gli effetti dell'articolo 78 II° comma c.p.c.
II – In via principale
2.1. Per i motivi di cui al presente atto, cumulativamente o alternativamente fra loro, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento ovvero, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia, a sensi di Legge applicabile, della delibera, in toto o, subordinatamente, in parte qua, dell'assemblea dei soci in data 22 marzo 2018 di C.B. s.p.a. (di lì in liquidazione), con sede in San
MA BU GO (VR), di cui ad atto del Notaio ND Fantin di Verona, Rep. 3.114,
Racc. 2.436, iscritto al Registro Imprese di Verona in data 26 marzo 2018.
2.2. Conseguentemente, accertarsi che C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA
BU GO (VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è obbligata a liquidare e/o a pagare in favore di TA De CH la quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, a sensi di Legge.
2.3. Condannarsi quindi C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA BU GO
(VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a TA De CH la quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, in conformità e a sensi all'art.2437-ter ovvero all'art.2473 c.c., oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo.
III-In subordine
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2.1.
e/o 2.2., condannare C.B. s.p.a. (ora in liquidazione), con sede in San MA BU GO
(VR) e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attrice il danno subito per effetto e/o in conseguenza della delibera di cui al precedente punto II, nella misura corrispondente alla differenza fra della quota della partecipazione sociale da recesso di TA De
pagina 2 di 39 CH del 29 dicembre 2017, calcolata a sensi dell'articolo 2437-ter c.c., e la quota di liquidazione di spettanza di TA De CH per gli effetti di cui agli artt. 2492 e ss. c.c., ovvero, comunque, nella misura che risulterà dovuta ad esito di causa, vuoi anche calcolata secondo formula di equità.
IV - In ogni caso
4.1. Disporsi, per effetto dell'accoglimento della domanda di cui ai precedenti punto II o III, quanto altro di Legge verso chi di competenza, anche a sensi degli artt.2378 ultimo comma c.c.
e/o 2379 ultimo comma c.c. V= Con riserva di istanza ex art.2378 III° comma c.c. per la sospensione della delibera dell'assemblea dei soci di cui al precedente punto (II), a termini e sensi di Legge.
VI – In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori in misura di Legge.
VII - Con riserva di ogni istanze e produzione istruttorie a termini di Legge.
Si insiste nelle istanze per prova formulate nel paragrafo III della memoria ex art. 183, VI° co., n.
2 c.p.c. e nel paragrafo 1.2.5. della memoria ex art. 183, VI° co., n. 3 c.p.c. di parte attrice, nei termini e/o nei limiti ivi rispettivamente espressi.
Ricorrendone i presupposti, in funzione, in particolare, delle domande di cui alle conclusioni precisate al punto 2.1 della memoria ex art. 183, VI° co., n. 1 c.p.c. di parte attrice
(invalidità/inefficacia della delibera del 22 marzo 2018), disporsi C.T.U. atta ad individuare le attività liquidatorie poste in essere dalla Società a far data dalla delibera di messa in liquidazione del 22 marzo 2018 e fino all'attualità.
Sempre ricorrendone i presupposti, in funzione, in particolare, delle domande di cui alle conclusioni precisate ai punti 2.2. e/o 2.3. (legittimità del recesso e obbligo di pagamento quota) ovvero III della memoria ex art. 183, VI° co., n. 1 c.p.c. (risarcimento danni) di parte attrice, disporsi C.T.U. atta a determinare il valore della quota da recesso ovvero la misura del danno della sig.ra TA De CH".
Conclusioni della convenuta:
pagina 3 di 39 "IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, c. 4, c.p.c. e per l'effetto disporsi l'integrazione della domanda.
NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità attiva in capo alla sig.ra TA De CH del diritto azionato nel presente giudizio.
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove introdotte da parte attrice con prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
- Respingersi ogni domanda proposta dalla sig.ra TA De CH siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimb forf. 15% 1.p., IVA e C.P.A.
In via istruttoria
- Dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale (docc. da 33 a 98 di controparte)
effettuata da parte attrice con seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. per tutte le ragioni già
esposte in atti.
- Dichiararsi l'inammissibilità della prova testimoniale formulata da parte attrice al paragrafo III della seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, a prova contraria, al paragrafo 1.2.5 della terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. per tutte le ragioni già esposte in atti.
- Dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di CTU formulate da parte attrice nelle note a verbale per l'udienza del 23 dicembre 2020 in quanto tardive, esplorative e, in ogni caso,
irrilevanti ai fini del decidere".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 23.6.2018 la sig.ra De CH TA conveniva in giudizio la società C.B. s.r.l. in liquidazione (di seguito: CB), premettendo che:
- CB era stata costituita nel 2001 ed era la società di riferimento di vari soggetti della famiglia pagina 4 di 39 De CH, fra loro diversamente imparentati e tutti dimoranti nel territorio;
il capitale sociale era pari ad € 100.000,00;
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dal 26.3.2009 la società era partecipata al 12,50% da lei, al 50% al sig. De CH ND, al
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12,50% alla sig.ra De CH ER, al 12,50% al sig. De CH AR in proprio e al 12,50% al sig. De CH AR quale trustee del Trust De CH;
CB era stata amministrata dal 2005 alla sua trasformazione da un Consiglio di
Amministrazione composto da De CH ND, De CH ER e De CH AR;
la società era stata costituita per gestire un'attività di azienda agricola ma nel tempo aveva
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abbandonato tale vocazione per diventare progressivamente, a partire dal 2005, una società immobiliare, dedita alla realizzazione di opere urbanistiche ed edilizie, in proprio o per conto terzi, e al compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto immobili di sua proprietà; al 22.12.2017 il patrimonio immobiliare di CB era iscritto a bilancio per un valore pari ad €
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8.533.011,00, peraltro non corrispondente al valore commerciale, in ragione dei criteri che ispiravano la redazione del bilancio;
-la società partecipava al consorzio denominato “Consorzio Viale Urbano Orientale
Comparto A De CH" (di seguito: Consorzio De CH) costituito nel 2008 tra altre società sempre facenti capo alla famiglia De CH nonché fra i vari componenti della medesima, ella esclusa, in funzione della lottizzazione di un complesso immobiliare per cui era pendente il relativo provvedimento amministrativo;
tra l'aprile e l'ottobre 2017 ella aveva chiesto a CB di poter esercitare il diritto di ispezione
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della documentazione sociale, con particolare riferimento ad una serie di operazioni immobiliari poste in essere dalla società, la quale tuttavia aveva negato la consegna di quasi tutti i documenti a cui ella era interessata;
con ricorso depositato in data 18.12.2017, allora, ella aveva adito questo Tribunale chiedendo che fosse emesso nei confronti di CB un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna della documentazione inutilmente richiesta;
pagina 5 di 39 in data 22.12.2017 l'assemblea dei soci aveva deliberato la trasformazione della società da s.r.l.
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in s.p.a., mantenendo invariati l'oggetto sociale, la durata, il capitale e le proporzioni di partecipazione ad esso da parte di ciascun socio;
tale delibera era stata assunta con il voto favorevole di tutti i soci, ad eccezione del suo ed era stata giustificata sulla base della “prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria, anche alla luce di importanti operazioni già intraprese” e della “necessità di elevare al massimo gli strumenti di controllo sull'attività sociale, anche in considerazione dei conflitti tra i soci";
in tale contesto, con la stessa maggioranza, l'assemblea aveva deliberato altresì la nomina di un
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organo amministrativo composto da De CH AR e De CH ND;
la trasformazione era avvenuta senza il deposito della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2500-sexies c.c. e con l'adozione di un nuovo statuto nel quale, tra l'altro, erano state abrogate la clausola compromissoria e la previsione dell'obbligatorietà dell'autorizzazione assembleare per il compimento di particolari atti di gestione, tra cui gli atti dispositivi sui beni immobili e aziendali;
sul piano pratico, la trasformazione aveva determinato il venir meno di alcune prerogative attribuite al socio di maggioranza dal modello legale della s.r.l., tra cui il diritto di ispezione ex art. 2476, secondo comma, c.c. e la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità sociale in via surrogatoria rispetto alla società;
ella, avendo manifestato voto contrario a tali deliberazioni, con lettera del 29.12.2017
comunicava alla società di voler recedere dalla società, invocando, fra gli altri, anche l'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003;
successivamente, con decreto n. 120/2018 del 12.1.2018 questo Tribunale aveva ingiunto a CB
la consegna della documentazione che ella aveva in precedenza richiesto;
la società aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, riconoscendo l'esistenza
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della documentazione e implicitamente il diritto del socio di ottenerne l'ostensione, ma pagina 6 di 39 facendo valere delle eccezioni pretestuose, ossia l'esistenza di un'irrilevante clausola arbitrale,
l'intervenuta trasformazione da s.r.l. a s.p.a. e l'intervenuto recesso, le quali però erano circostanze irrilevanti in quanto successive all'esercizio del diritto di ispezione;
successivamente alla trasformazione la società:
a) aveva ceduto un bene immobile a vocazione commerciale ricadente nella lottizzazione per cui era stato costituito il Consorzio De CH, convenendo di farsi carico esclusivo delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire, obbligandosi a realizzare la viabilità all'interno della lottizzazione anche con riferimento ad accessi alternativi all'immobile ceduto e impegnandosi a manlevare l'acquirente da responsabilità derivanti da servitù passive sull'immobile venduto;
b) aveva costituito in favore del Comune di San MA BU GO un vincolo per il
transito ad uso pubblico;
c) aveva presentato, assieme ad altri soggetti, un'istanza per l'approvazione di un piano particolareggiato interessante beni di sua proprietà in zona ad espansione residenziale, provvedendo alle necessarie integrazioni documentali;
d) aveva partecipato agli oneri di competenza del Consorzio De CH;
e) non aveva acquisito ulteriori cespiti patrimoniali, quantomeno di natura immobiliare;
f) non aveva promosso nuove operazioni di capitalizzazione o di finanziamento, neppure previo ricorso al credito bancario;
in data 22.3.2018, senza la sua partecipazione, l'assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando quali liquidatori sempre De CH AR e De CH ND;
nel verbale di tale assemblea si leggeva che:
a) l'unico punto dell'ordine del giorno su cui i soci erano stati chiamati a deliberare era
“recesso esercitato dal socio TA De CH - delibere conseguenti anche eventualmente ai sensi dell'art. 2437 bis ultimo comma";
pagina 7 di 39 b) la riunione era stata asseritamente convocata “con avviso indicante giorno, luogo, ora e ordine del giorno, con raccomandata uno con avviso di ricevimento in data 12 marzo 2018 spedita alla socia TA De CH al domicilio risultante dal libro soci e prevenuta .
...
almeno 8 gg prima della data fissata";
c) era stato illustrato ai soci presenti il contenuto dell'art. 2473 c.c. “con particolare riguardo alle modalità di rimborso della partecipazione del socio receduto”;
d) "i soci presenti [avevano dichiarato] di non essere intenzionati a liquidare la quota del socio receduto e di voler far ricorso al diritto di ripensamento non già mediante revoca della delibera di trasformazione a suo tempo assunta, posto che da un lato non vi [era] interesse a proseguire l'impresa nella forma di s.r.l. e dall'altro vi [erano] numerose incertezze dottrinali circa la possibilità di revoca di siffatta delibera”;
e) i soci presenti "[esprimevano] ... pertanto la determinazione di procedere alla deliberazione di scioglimento e conseguente messa in liquidazione della società allo scopo di determinare l'inefficacia del recesso della socia TA De CH";
f) al “fine di garantire una continuità aziendale e gestionale” venivano nominati liquidatori De
CH AR e De CH ND, determinando in favore del primo un compenso di €
72.000,00 e del secondo un compenso di € 84.000,00 e incaricando gli stessi “di porre in essere qualunque atto necessario (acquisti, beni, rendite, permute, convenzioni con enti pubblici o privati) al fine di portare a compimento le lottizzazioni ... in corso";
tale delibera era stata iscritta al registro delle imprese in data 26.3.2018.
-
Ciò premesso, l'attrice dichiarava di voler impugnare la delibera dell'assemblea dei soci del
22.3.2018 per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, quinto comma, dello Statuto e/o dell'art. 2366,
terzo comma, c.c.
L'art. 11, quinto comma, dello Statuto, in senso non difforme dall'art. 2366, terzo comma, c.c.
prevedeva che l'assemblea dovesse essere convocata “mediante avviso spedito ai soci e da essi pagina 8 di 39 ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissatoperl'assemblea".
De CH TA lamentava di non aver ricevuto l'avviso di convocazione nei termini previsti da tale clausola statutaria, in quanto in data 13.3.2018 era stato immesso nella sua cassetta postale un generico avviso di giacenza con il quale essa era stata invitata a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di competenza dal quinto giorno lavorativo (escluso il sabato) successivo al rilascio dell'avviso di giacenza stesso, con conseguente violazione del termine di otto giorni.
L'attrice aggiungeva che ella avrebbe avuto diritto di partecipare all'assemblea straordinaria del
22.3.2018, perché le delibere assunte in quella sede erano destinate ad avere ripercussioni sul diritto di recesso da lei in precedenza esercitato e la giurisprudenza riteneva imprescindibile garantire i diritti di partecipazione del socio receduto sino al compimento del procedimento di liquidazione e, soprattutto, in quei casi in cui si trattava della sorte del recesso.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, quarto comma, dello Statuto e/o dell'art. 2366, primo comma, c.c., in quanto l'assemblea non sarebbe stata convocata dal Consiglio di
Amministrazione, ma solo dal Presidente dell'organo amministrativo.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003.
De CH TA osservava che:
ella aveva fondato il recesso anche sulla soppressione della clausola compromissoria inserita nello Statuto prima delle modifiche operate in sede di trasformazione e dunque sull'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003;
tale disposizione prevedeva una fattispecie di recesso speciale, estranea all'elenco dei casi
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tassativi previsti per le s.p.a. e le s.r.l. rispettivamente dagli artt. 2437 e 2743 c.c. e dunque non assoggettata al regime normativo codicistico e, in particolare, alla normativa che consente alla società di privare di effetti il recesso revocando la delibera che lo ha legittimato o decidendo lo scioglimento (c.d. ius poenitendi).
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2473, ultimo comma, c.c. e/o dell'art. 2437-bis, ultimo comma, c.c.
pagina 9 di 39 L'attrice asseriva che la possibilità di neutralizzare l'esercizio del diritto di recesso attraverso la messa in liquidazione costituirebbe un'extrema ratio, rimessa al previo esperimento con esito negativo di una serie progressiva di formalità previste per le s.r.l. dall'art. 2473 c.c. e per le s.p.a. dagli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., ossia:
l'offerta in vendita delle azioni/quote agli altri soci;
in caso di disinteresse dei soci per l'acquisto delle azioni/quote, l'offerta in vendita della
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partecipazione a terzi mediante collocamento sul mercato;
in caso di mancato collocamento sul mercato, il rimborso delle azioni/quote mediante
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acquisto da parte della società mediante l'utilizzo di riserve disponibili;
in caso di assenza di riserve disponibili, la convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale sociale.
De CH TA lamentava che tali formalità non erano state rispettate dai soci, che avevano direttamente messo in liquidazione CB, senza provvedere alle operazioni sopra descritte e nemmeno metterla in condizione di apprendere quantomeno il valore della sua senza partecipazione.
Sotto altro profilo, contestava quanto verbalizzato dai soci in merito all'impossibilità di neutralizzare il recesso tramite la revoca della delibera di trasformazione per l'asserita esistenza di numerose incertezze dottrinali sul punto, osservando che la revoca avrebbe potuto concretizzarsi con ogni atto incompatibile o di segno contrario rispetto alla delibera di trasformazione, come una “ritrasformazione” della s.p.a. in s.r.l. o in altro tipo sociale o l'adozione di atti comunque incompatibili con lo status di s.p.a.
5) Abuso e/o eccesso di potere di maggioranza.
L'attrice lamentava che la delibera impugnata era stata adottata dalla maggioranza dei soci al solo scopo di ledere i suoi diritti e le sue prerogative e senza la sussistenza di alcuna delle ragioni tipicamente stabilite per l'adozione della delibera.
In particolare, osservava che:
pagina 10 di 39 non vi era alcun ostacolo alla revoca della delibera di trasformazione;
era, per converso, evidente che i soci non volevano tornare alla forma della s.r.l. perché così
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avrebbero potuto trovare applicazione gli strumenti di tutela che ella aveva invocato;
non vi era nemmeno alcuna ragione perché l'attività sociale dovesse necessariamente proseguire nelle forme della s.p.a. anziché della s.r.l., anche alla luce del fatto che l'operatività imprenditoriale non aveva registrato esigenze significative nel periodo che imponessero il mantenimento della forma della s.p.a.;
lo scioglimento era in netta contraddizione con le esigenze imprenditoriali manifestate in
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sede di trasformazione da s.r.l. in s.p.a., quando era stata addotta espressamente la prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria, essendo evidente che tale obiettivo finiva per l'essere precluso dalla messa in liquidazione di CB;
la società aveva pervicacemente e immotivatamente ostacolato l'esercizio del diritto di
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ispezione, anche dopo e malgrado l'emissione del decreto ingiuntivo;
la delibera di trasformazione era preordinata a precludere ogni diretto e immediato diritto
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di partecipazione e di iniziativa della minoranza nella vita sociale e la coltivazione di prerogative di quest'ultima;
non era stata predisposta la relazione di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. prevista dall'art. 2500-sexies c.c., che avrebbe portato all'evidenza una contabilizzazione a valori di mercato della società e ad un vantaggio anche per la minoranza;
i precedenti motivi d'impugnazione dimostravano un contegno della maggioranza
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prioritariamente funzionale a reprimere o, quantomeno, a comprimere i diritti e le prerogative della socia di minoranza;
i poteri liquidatori erano stati attribuiti, senza alcuna limitazione e senza alcuna variazione rispetto al precedente regime, a due soggetti che erano già amministratori, in situazione di conflitto d'interessi e di abuso e con l'attribuzione di compensi in contraddizione con il pregresso e con gli intenti sottesi alla liquidazione stessa;
pagina 11 di 39 non vi erano nemmeno ragioni che impedissero il rimborso della sua partecipazione;
in altra società corrente fra gli stessi soci di CB vi erano stati atti preordinati a perseguire interessi divergenti da quelli sociali o a ledere i suoi diritti;
De CH AR e De CH ND avevano posto in essere o avevano partecipato ad atti in pregiudizio di diritti a lei spettanti quale socia di società compartecipate o quale proprietaria di immobili interessati direttamente o indirettamente dal contesto della lottizzazione.
6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2366, primo comma, c.c. ovvero, in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2487 c.c. e/o dell'art. 2373 c.c., oppure, in ultimo subordine, abuso e/o eccesso del potere della maggioranza.
De CH TA si doleva che:
l'ammontare dei compensi deliberati in favore di De CH AR e De CH ND quali liquidatori superava di gran lunga il quantum degli emolumenti che essi avevano percepito quali amministratori, poiché nel bilancio al 31.12.2017 si leggeva che l'ammontare dei compensi degli amministratori era pari ad € 35.605,00 mentre nella delibera impugnata gli emolumenti attribuiti ai liquidatori erano pari ad € 156.000,00; era stato violato l'art. 2366, primo comma, c.c. in quanto l'avviso di convocazione non menzionava né la nomina dell'organo di liquidazione né, comunque, l'attribuzione del relativo compenso, che neppure erano evincibili implicitamente dallo specifico ordine del giorno riportato in tale avviso;
nel voto della maggioranza dell'assemblea erano stati compresi, con voto determinante ai
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fini del calcolo, i voti di De CH AR e di De CH ND, già unici amministratori della s.p.a. e in conflitto d'interessi;
l'ingiustificata sproporzione dei compensi palesava un abuso e/o un eccesso di potere della maggioranza, anche alla luce del contesto di liquidazione e della contraddizione tra tale decisione e gli intenti palesati dalla maggioranza.
pagina 12 di 39 L'attrice, infine, prospettava la necessità di nominare un curatore speciale alla società.
Concludeva chiedendo:
a) in via preliminare che fosse nominato a CB un curatore speciale;
b) in via principale che fosse accertata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento ovvero, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera dell'assemblea dei soci del 22.3.2018;
c) in via subordinata, laddove non fosse stata accolta la domanda di cui al punto b), che la società fosse condannata a risarcirle il danno subito per effetto e/o in conseguenza della delibera del
22.3.2018 nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche secondo equità.
CB si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente: la nullità dell'atto di citazione, perché le circostanze di diritto alla base della domanda giudiziale apparivano del tutto incerte, non avendo De CH TA specificato quali tra le censure fatte valere comportassero l'inesistenza o la nullità e quali, invece, l'annullabilità o l'inefficacia della delibera;
la carenza di titolarità attiva del diritto, in quanto l'attrice era priva della qualità di socio a seguito del recesso che aveva esercitato.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione e della domanda di risarcimento del danno e, in particolare: quanto al primo motivo di impugnazione che:
a) l'avviso di convocazione era stato inviato a De CH TA per mera finalità informativa e a titolo prudenziale;
b) l'attrice non era legittimata a partecipare all'assemblea, non essendo più socia a seguito del recesso esercitato in data 29.12.2017;
c) il termine di otto giorni previsto dall'art. 2366, terzo comma, c.c. non andava riferito alla ricezione ma alla spedizione dell'avviso di convocazione;
d) De CH TA aveva comunque ricevuto l'avviso di convocazione entro il termine di otto giorni, poiché nell'avviso di giacenza si leggeva che l'attrice poteva contattare pagina 13 di 39 telefonicamente l'ufficio postale e richiedere un nuovo invio della comunicazione, che le sarebbe stata recapitata la mattina del giorno successivo a quello della telefonata;
e) De CH TA, dunque, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto ricevere l'avviso di convocazione in data 14.3.2018, e dunque in tempo utile e la sua decisione di lasciare ulteriormente in giacenza la corrispondenza non poteva che risolversi in un danno a sé
stessa;
quanto al secondo motivo di impugnazione che l'attrice confondeva il potere gestorio e quello di rappresentanza, poiché De CH ND aveva sottoscritto e inviato l'avviso di convocazione al fine di dare materiale esecuzione ad una decisione assunta in sede consiliare mediante l'accordo manifestato da De CH AR;
quanto al terzo e al quarto motivo di impugnazione che:
a) la possibilità per la società di privare di efficacia il recesso manifestato dal socio attraverso la revoca della delibera che lo aveva legittimato o l'adozione di una delibera di scioglimento era espressione di un diritto potestativo;
b) la ratio del c.d. ius poenitendi era quella di preservare l'interesse sociale, evitando che l'esercizio del recesso da parte di uno o più soci e il conseguente obbligo di rimborso del valore della partecipazione potessero determinare una rilevante alterazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e una compromissione dell'operatività della stessa;
c) lo scioglimento attuato al fine di privare di effetti il recesso (art. 2437-bis c.c. e art. 2473, ultimo comma, c.c.) era diverso dallo scioglimento deliberato dall'assemblea per assenza di utili e riserve disponibili sufficienti a liquidare la partecipazione del socio receduto e impossibilità di ridurre il capitale sociale (art. 2437-quater, sesto comma, c.c. e art. 2473,
quarto comma, c.c.);
d) nella prima ipotesi, infatti, la società adottava una delibera di scioglimento in un momento che precedeva il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto, al fine di privare di efficacia il recesso e ciò in forza di uno specifico diritto potestativo pagina 14 di 39 riconosciuto dall'ordinamento;
e) nel secondo caso, invece, la società era posta in scioglimento in ragione del fatto che, pur avendo intrapreso il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto, non vi erano risorse sufficienti per procedere a tale adempimento;
f) il procedimento di liquidazione della partecipazione non era richiesto con riguardo alla delibera impugnata in questa sede, poiché era intenzione di deliberare lo scioglimento al solo fine di neutralizzare gli effetti del recesso di De CH TA;
g) era facoltà della società scegliere tra la revoca della delibera di trasformazione e la messa in liquidazione e le contestazioni dell'attrice circa la mancata adozione di una delibera di
"ritrasformazione” da s.p.a. a s.r.l. erano frutto di una mera convinzione personale della stessa;
h) le disposizioni sullo ius poenitendi della società avevano valenza generale ed erano applicabili a tutte le tipologie di recesso, anche quelle speciali;
quanto al quinto motivo di impugnazione che non vi era alcun abuso di maggioranza poiché:
a) il diniego opposto alle istanze di ispezione avanzate da De CH TA era giustificato dalla necessità di tutelare l'interesse sociale da condotte che l'attrice aveva intrapreso ai danni della società, in violazione dei limiti di buona fede e correttezza, al solo scopo di costringere i soci di maggioranza a liquidarle la quota;
b) tali condotte ostruzionistiche erano consistite in infondate segnalazioni alla P.A. e alla polizia giudiziaria di asseriti illeciti compiuti da CB nel corso delle proprie operazioni urbanistico-edificatorie, ricorsi al TAR finalizzati ad ottenere l'annullamento di delibere amministrative volte ad autorizzare la realizzazione di progetti edilizi intrapresi dalla società
e in un infondato e ingiustificato diniego espresso alla realizzazione di una strada di collegamento passante su un terreno in comproprietà dei De CH e posta quale condizione di perfezionamento di un importante contratto preliminare concluso da CB;
c) le numerose richieste di accesso ispettivo avevano trovato piena soddisfazione mentre un pagina 15 di 39 unico rifiuto, peraltro opportunamente motivato, che era oggetto di esame avanti questo
Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
d) la delibera di trasformazione non poteva dirsi finalizzata alla compressione dei diritti sociali spettanti all'attrice perché era opportunamente motivata, aveva determinato l'adozione di un modello sociale dotato di un organo (il collegio sindacale) aventi precisi e inviolabili poteri di controllo e vigilanza ed era stata accompagnata dall'introduzione di disposizioni statutarie destinate ad una maggiore tutela dei diritti del socio di minoranza come un sistema basato sul voto di lista sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di controllo, di cui peraltro De CH TA non aveva ritenuto di avvalersi;
e) la mancanza della relazione illustrativa prevista dall'art. 2500-sexies c.c. era stata giustificata nel corso dell'assemblea in cui era stata deliberata la trasformazione rinviando all'orientamento del Comitato Notai Triveneto che riteneva tale adempimento non necessario in caso di trasformazione omogenea progressiva tra società di capitali;
f) la società non era tenuta in alcun modo a giustificare la scelta di preferire la messa in liquidazione rispetto alla revoca della delibera di trasformazione;
g) la scelta di affidare tutti i poteri liquidatori a De CH AR e De CH ND era insindacabile, anche alla luce del fatto che l'art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e dunque il dovere di portare a termine eventuali progettualità intraprese dagli amministratori prima dello scioglimento, quali attività prodromiche e funzionali ad una migliore valorizzazione e liquidazione del patrimonio sociale;
quanto al sesto motivo di impugnazione che:
a) la nomina dei liquidatori era una decisione assembleare consequenzialmente connessa alla scelta di esercitare il diritto di ripensamento mediante l'adozione della delibera di scioglimento;
b) non era necessaria alcuna specifica indicazione di tale adempimento nell'ordine del giorno,
pagina 16 di 39 poiché dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere consentita l'adozione di delibere qualificabili come strettamente consequenziali e accessorie rispetto a quanto posto all'ordine del giorno;
c) i soci che concorrevano alla propria nomina come liquidatori o amministratori non potevano ritenersi automaticamente in conflitto di interessi;
d) la nomina dei precedenti amministratori quali liquidatori non era preordinata al perseguimento di finalità extrasociali, perché come detto sopra- -era una decisione indispensabile per preservare l'interesse sociale mediante un corretto espletamento elle progettualità e delle operazioni pendenti in capo a CB;
e) in ogni caso, il voto di De CH ND e De CH AR non poteva neppure reputarsi determinante, poiché laddove essi avessero effettivamente dovuto astenersi in quanto in conflitto d'interessi, i loro voti sarebbero stati computati nel quorum costitutivo (76% ai sensi dell'art. 15 dello Statuto) ma non in quello deliberativo ai sensi dell'art. 2368, ultimo comma, c.C.;
f) in quest'ottica, la delibera sarebbe stata comunque adottata, poiché l'unica a poter votare sarebbe stata De CH ER, che aveva votato favorevolmente, mentre l'attrice non poteva prendere parte al voto in quanto non era più socia a seguito del recesso comunicato in data 29.12.2017;
quanto alla domanda di risarcimento del danno che il pregiudizio non era stato né precisato né
quantificato;
La convenuta si opponeva, infine, alla nomina del curatore speciale, alla luce dell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 78 c.p.c. e della mancanza di specifiche argomentazioni in tal senso da parte dell'attrice.
Concludeva chiedendo in via pregiudiziale che fosse dichiarata la nullità della citazione e nel merito che venisse accertata la carenza di titolarità attiva in capo a De CH TA e che le domande dell'attrice venissero rigettate.
pagina 17 di 39 Le parti scambiavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e nella memoria n. 1 l'attrice chiedeva altresì
che:
a) fosse accertato che CB era tenuta a liquidare e/o a pagare in suo favore la quota della partecipazione sociale a seguito del recesso;
b) CB fosse condannata a pagarle quanto dovuto ai sensi del punto precedente;
c) il danno da illegittimità della delibera impugnata fosse quantificato in misura corrispondente alla differenza fra il valore della quota della partecipazione sociale a lei dovuto in forza del recesso e il valore della quota di liquidazione di sua spettanza.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'esito dell'udienza del 10.5.2023, ma veniva rimessa sul ruolo, stante l'opportunità di attendere il pronunciamento della Corte di
Cassazione sulla questione relativa alla legittimazione del socio receduto all'impugnazione delle delibere assembleari che incidevano sugli effetti del recesso.
Successivamente, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
Eccezione di nullità della citazione
La convenuta eccepisce la nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c., lamentando che De CH TA avrebbe chiesto la declaratoria di inesistenza e/o di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia della delibera impugnata senza correlare specificamente tali tipologie di vizi alle censure fatte valere, con conseguente incertezza delle circostanze di diritto poste alla base dell'oggetto della domanda.
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).
Non comporta, invece, la nullità della citazione la mancata indicazione delle norme giuridiche poste alla base della domanda, da un lato perché le stesse si presumono conosciute dal giudice pagina 18 di 39 (iura novit curia) e dall'altro perché il giudice ha comunque il potere di interpretare la domanda giudiziale.
Da quanto si è appena esposto discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da CB,
poiché la qualificazione giuridica dei vizi che discendono dall'accoglimento delle censure fatte valere dall'attrice è compito del giudice e non era necessario che De CH TA specificasse per ogni censura la tipologia di invalidità che intendeva far valere.
Né, sotto altro profilo, si ravvisano quelle gravi carenze nell'esposizione del petitum e della causa petendi che determinano la nullità della citazione, posto che l'attrice ha ben specificato le ragioni per cui intende censurare la delibera dell'assemblea dei soci del 22.3.2018 e tanto basta per ritenere che il perimetro delle domande attoree sia stato sufficientemente tracciato.
***
Istanza di nomina del curatore speciale
L'istanza di nomina del curatore speciale alla convenuta proposta da De CH TA va rigettata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale;
né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio (come per l'approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia come per legge redatto, o per la deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c. o per la delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364 c.c., comma 1, n. 5, etc.), posto che ravvisarvi un'immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari pagina 19 di 39 o consiliari, con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa" (cfr. Cass. n.
38883/2021).
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Ammissibilità delle domande formulate dall'attrice nella memoria n. 1
CB ha eccepito l'inammissibilità per tardività delle domande formulate dall'attrice per la prima volta nella memoria n. 1, ossia, come si è esposto in narrativa, la domanda di accertamento dell'obbligo della convenuta di liquidarle il valore della sua quota a seguito del recesso comunicato in data 29.12.2017, la domanda di condanna di CB al pagamento di tale valore e la quantificazione del danno da invalidità della delibera assembleare del 22.3.2018 in misura pari alla differenza tra il valore della quota di De CH TA al momento del recesso e il valore della quota di liquidazione spettante all'attrice ex art. 2492 c.c.
In punto di diritto va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo;
la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o
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incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum;
la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è
imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale pagina 20 di 39 domanda principale o subordinata;
tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio;
è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della
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domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da
Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019, n.
11226/2019, n. 31078/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, n.
3127/2021, sent. n. 3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, n.
20768/2022, n. 22539/2022 e n. 26985/2022).
Sulla base di tali principi si può ritenere che si sia al cospetto di un'inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo.
Si ha, invece, semplice emendatio libelli quando le modifiche incidano sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più
pagina 21 di 39 idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. n.
20870/2019).
Alla luce di tali coordinate ricostruttive, deve ritenersi che la quantificazione del danno da invalidità della delibera impugnata in “misura corrispondente alla differenza fra [i valori] della quota della partecipazione sociale da recesso di TA De CH del 29 dicembre 2017, calcolata a sensi dell'articolo 2437-ter c.c., e la quota di liquidazione di spettanza di TA De CH per gli effetti di cui agli artt. 2492 e ss. c.c." non sia una domanda nuova, ma una mera precisazione della domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata al punto III) delle conclusioni di cui all'atto di citazione, poiché l'attrice si è limitata ad esplicitare il criterio di quantificazione del pregiudizio asseritamente subito e chiesto sin dall'instaurazione della causa, senza aggiungere alcunché alla materia del contendere.
A conclusioni diverse deve giungersi con riguardo alle altre due domande, da un lato perché nell'atto introduttivo De CH TA non aveva chiesto né l'accertamento del valore della quota receduta né la condanna della convenuta al pagamento di tale somma e dall'altro perché tali domande non si sostituiscono né sono prospettate in via alternativa rispetto a quelle originariamente proposte.
Attraverso tali domande, invero, l'attrice non mira ad ottenere il medesimo bene della vita perseguito attraverso la contestazione della legittimità della delibera del 22.3.2018, ossia l'eliminazione delle conseguenze antigiuridiche di quest'ultima attraverso la rimozione dal mondo giuridico o il risarcimento del danno, ma un'utilità ulteriore e aggiuntiva, ossia la liquidazione del valore della sua quota.
Si è al cospetto, dunque, di un inammissibile ampliamento della causa petendi e del petitum, che costringe CB ad un'attività difensiva che coinvolge profili ulteriori e diversi da quelli originariamente fatti valere e determina altresì un aggravamento del processo, giacché per l'accoglimento della domanda sarebbe necessario l'espletamento di una C.T.U. contabile che invece non è strettamente necessaria rispetto all'impugnazione della delibera del 22.3.2018.
pagina 22 di 39 Da ciò discende l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 2.2 e 2.3 delle conclusioni precisate dall'attrice.
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Eccezione di difetto di titolarità attiva
La convenuta sostiene che De CH TA non sarebbe titolare del diritto di impugnare la delibera del 22.3.2018 poiché non era socia al momento della sua adozione, stante la dichiarazione di recesso inviata dall'attrice in data 29.12.2017, la quale avrebbe avuto effetto dalla sua ricezione da parte della società.
La questione della legittimazione del socio receduto all'impugnazione delle delibere assembleari adottate successivamente al suo exit è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di tale questione con in una fattispecie in cui un socio receduto a seguito di alcune modifiche statutarie aveva impugnato la delibera con la quale la società aveva revocato le modificazioni introdotte nello statuto che avevano legittimato il recesso.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato che “si assume esistente un contrasto di giurisprudenza concernente l'individuazione del momento in cui ha effetto il recesso del socio dalla società.
Come espressione di un primo indirizzo sono citate Cass. 11 settembre 2017, n. 21036 e Cass. 8 marzo 2013, n. 5836, secondo cui il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo,
ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui conseguentemente opponibili le successive vicende societarie;
a questo orientamento viene iscritta pure Cass. 24 settembre 2009, n. 20544, per la quale nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società.
pagina 23 di 39 L'ordinanza interlocutoria individua un precedente di segno contrario rispetto a tale linea di pensiero in Cass. 19 marzo 2004, n. 5548: questa sentenza, pronunciandosi sul recesso dalle società di capitali, ma in base alla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, ha affermato, in un obiter dictum e tra parentesi, di ritenere «condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio del receduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota».
6. - Al riguardo, si impongono alcuni rilievi preliminari.
In primo luogo, la tesi per cui il recesso ha effetto immediato è radicata e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano: Cass. 30 maggio 1953, n. 1643, la quale ha precisato che il recesso del socio ai sensi dell'allora vigente art. 2285 c.c. è efficace in base alla sola manifestazione di volontà del recedente, comunicata al destinatario;
Cass. 3 gennaio 1962, n. 2, in cui si è qualificato il recesso dalla società di persone come «atto unilaterale recettizio», come tale destinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui è portato a conoscenza della società;
Cass. 6 febbraio 1965, n. 186, che è il precedente richiamato da Cass. 24 settembre 2009, n.
20544; Cass. 3 gennaio 1998, n. 12, per la quale l'atto con cui il socio dissenziente esercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di atto unilaterale recettizio;
Cass. 22 aprile
2016, n. 8233, nonché Cass. 7 novembre 2020, n. 24247 e Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, non massimate in CED;
da ultimo, Cass. 16 aprile 2024, n. 10325, ove è ribadito il principio per cui il recesso da una società di persone è atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato,
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determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota).
È inoltre opinabile possa individuarsi un contrasto giurisprudenziale tra affermazioni costituenti obiter dicta, tant'è che la cit. Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, ha osservato essere «principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sebbene affermato espressamente per le società di persone, quello secondo cui il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo».
pagina 24 di 39 Per altro verso, deve però porsi in risalto che la rimessione in pubblica udienza bene è giustificata da un rilievo, di chiara consistenza nomofilattica, che orienta la decisione da assumere, dal
momento che il dato normativo con cui oggi la S.C. è chiamata a misurarsi non è stato sottoposto finora ad analisi in sede di legittimità. Viene in questione l'art. 2437-bis, terzo comma, c.c., norma che completa la regolamentazione dei termini e delle modalità del recesso dalla società per azioni disponendo: «Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società».
7.- La disposizione - con cui si restituisce alla minoranza uno spazio di negoziazione su quanto ha costituito oggetto della delibera giustificativa del recesso, spazio di negoziazione attestato dal riconoscimento alla società della facoltà di tornare sui suoi passi e di rimuovere la determinazione che scontenta la minoranza stessa assume un preciso significato ai fini che qui interessano.
-
La tesi che ricostruisce il recesso dalla società come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota, non è infatti compatibile col dato normativo in discorso. Come è facile osservare, se il recesso è privo di efficacia ove intervenga una delle due delibere di cui si è detto, ciò significa che esso è da principio efficace: l'eventualità di una privazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, che questo sia all'origine produttivo di conseguenze all'interno del mondo giuridico. La sequenza degli atti che portano al rimborso della quota azionaria rimane estranea alla fattispecie del recesso: e ciò è reso evidente anche dall'art. 2437-ter, comma 1, c.c., che tiene distinta la liquidazione delle azioni dal recesso, stabilendo che «[i]l socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso».
8. - Ulteriori argomenti militano a favore dell'opinione per cui, in caso di recesso del socio di società per azioni, il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale va individuato nella ricezione da parte della società della dichiarazione di recesso.
Così, l'art. 2437-bis, secondo comma, c.c. impone, per le azioni relativamente alle quali è stato pagina 25 di 39 esercitato il diritto di recesso, un divieto di cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale: il che è indicativo di un particolare fenomeno, che la giurisprudenza di merito ha definito di «congelamento di tutti i diritti del socio receduto, partecipativi e patrimoniali, diversi da quello alla liquidazione delle azioni, a partire dal diritto di voto in assemblea». In tal senso, la comunicazione del recesso determina un vero e proprio spossessamento delle azioni, le quali restano, bensì, nella formale titolarità del socio receduto, ma senza che lo stesso possa esercitare i propri diritti corporativi e patrimoniali, e senza che delle dette azioni egli possa disporre, visto che sono gli amministratori, nell'ambito del procedimento di liquidazione, a collocare le stesse presso gli altri soci o presso i terzi (art. 2437-quater c.c.).
È sintomatico, poi, che il codice, nello stabilire i criteri attraverso cui pervenire al valore di liquidazione delle partecipazioni nelle società di capitali, non prenda in considerazione il momento in cui si attua la detta liquidazione, ma anzi assuma come riferimento temporale, per le azioni quotate sui mercati regolamentati, il periodo anteriore alla comunicazione del recesso (i sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni hanno legittimato il recesso: art. 2437-ter c.c.) e per, per le quote delle società a responsabilità limitata, «il momento della dichiarazione di recesso» (art. 2373, comma 3, c.c.).
Da ultimo, la tesi per cui il recesso del socio integrerebbe una fattispecie a formazione progressiva che si conclude col rimborso delle azioni non si accorda col principio generale per cui il recesso dal contratto, previsto dall'art. 1373 c.c., è atto unilaterale e ricettizio che, come tale, produce i suoi effetti quando perviene nella sfera del destinatario. Sul piano sistematico, va qui osservato che il legislatore ha del resto espressamente individuato le ipotesi, eccezionali, in cui al recesso è assegnata un'efficacia non immediata: ciò che accade in materia di associazioni (art. 24, comma 2,
c.c., per il quale il recesso ha effetto «con lo scadere dell'anno in corso»), o in materia di società
cooperative (art. 2532, comma 3, c.c., secondo cui il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, «dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda»>).
pagina 26 di 39 9. - La configurazione normativa del recesso dalla società per azioni come dichiarazione negoziale produttiva di effetti immediati obbedisce, d'altro canto, a una precisa ratio: quella di neutralizzare i possibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato di non voler più far parte della società. Il legislatore, posto dinanzi all'opzione se tutelare il socio receduto, riconoscendogli l'esercizio dei diritti sociali fino alla liquidazione del suo credito, ovvero tutelare la società, escludendo dall'esercizio dei diritti sociali il socio che abbia manifestato l'intento di lasciare la società, ha scelto in buona sostanza la seconda soluzione, pervenendo alla composizione degli interessi attraverso gli strumenti che consentono all'ex socio di tutelare il suo credito.
10. Quanto detto consente di dare risposta a un ulteriore quesito: se per il socio che abbia esercitato il recesso assuma rilievo il dato della perdita di tale status, siccome correlato all'esercizio del diritto di porre fine al rapporto associativo, o se i diritti facenti capo al detto soggetto si conservino fino a quando non si consolidi, attraverso la mancata spendita, da parte della società, del potere di revoca o di scioglimento, l'effetto nascente dal recesso stesso.
11. - In dottrina il tema è controverso, sia per i diritti patrimoniali (segnatamente per il diritto alla ripartizione degli utili), che per quelli corporativi.
Con riguardo a questi ultimi, è diffusa l'opinione che essi siano esercitabili fino all'esaurimento del termine di novanta giorni entro cui la società conserva il potere di paralizzare l'exit, revocando la decisione che ha legittimato il recesso, o deliberando il proprio scioglimento. Viene osservato, in dottrina, che il socio receduto, prima di tale momento, pur avendo manifestato la volontà di distaccarsi dalla compagine sociale, non ha alcuna certezza di conseguire il detto intento e che la volontà di recedere potrebbe essere vanificata dalla revoca della delibera che ha provocato il recesso, come pure dalla decisione dei soci di sciogliere la società. In detta prospettiva si reputa che la facoltà concessa alla società di ristabilire lo status quo ante «non può non avere, come contropartita, la possibilità per il receduto di esercitare i propri diritti corporativi in vista dell'eventualità che al dichiarazione di recesso resti priva di efficacia»; si finisce, in tal modo, per pagina 27 di 39 riconoscere al socio uscente il diritto di partecipare all'assemblea chiamata a deliberare sulla o per lo revoca delle modifiche statutarie che hanno dato causa all'esercizio di recesso scioglimento della società, valorizzandosi un interesse dello stesso meritevole di tutela, «posto che le decisioni per le quali questa assemblea è stata convocata potranno, appunto, incidere in termini netti sulla sua partecipazione, compromettendo l'efficacia della sua dichiarazione di recesso».
-12. Sembra, tuttavia, che una tale soluzione non si conformi al dettato dell'art. 2437-bis, comma
3, c.c.
Si è detto che tale norma, nel prevedere che il recesso «è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società», suppone un recesso produttivo di effetti sin dal momento in cui è comunicato alla società. La delibera di revoca o di scioglimento che intervenga nel termine suddetto opera, quindi,
quale condizione risolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti: non rileva quale mancato avveramento di una condizione sospensiva.
È allora ingiustificata una differenziazione della posizione dell'azionista avendo riguardo al mero decorso dei novanta giorni;
risulta cioè priva di fondamento, sul piano normativo, l'idea che il socio pleno iure conservi detta qualità in ragione della provvisorietà del recesso, per poi trasformarsi in creditore della società una volta che il recesso stesso non è più neutralizzabile con la revoca della precedente deliberazione o con la determinazione di procedere allo scioglimento della società: in realtà, «[c]iò che muta, fra prima e dopo il predetto decorso, è piuttosto e soltanto la reversibilità degli effetti del recesso ad opera di una possibile scelta attribuita per legge alla maggioranza, che preferisca non subire il travagliato iter di una liquidazione al socio o che disperi di reperire acquirenti o risorse per rimborsare le azioni del recedente, senza mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della società»>.
In conclusione, il socio receduto perde tutti i diritti - siano essi patrimoniali o corporativi - legati alla condizione di socio, che riacquista, con effetto retroattivo, con la deliberazione di revoca o di scioglimento. Se tali condizioni non si verificano, egli, dopo il recesso, non può impugnare alcuna pagina 28 di 39 delibera della società.
Questa impossibilità - conviene qui incidentalmente precisare - riguarda anche la delibera che ha legittimato l'exit. È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'azione di annullamento della deliberazione assembleare esige la conservazione della qualità di socio in capo a chi impugna, salvo che l'azione stessa sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore: tale enunciato - fondato sul rilievo per cui «sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti» (Cass. 7 novembre 2008, n. 26842, cit.) - non ha però attinenza alla fattispecie in esame. Il principio appena richiamato trova applicazione nel caso in cui si dibatta dell'annullamento di delibera, quale quella di esclusione, che determini ex se l'estromissione del socio, non di una determinazione assembleare che semplicemente giustifichi il compimento dell'atto volontario, di natura negoziale - il recesso, appunto - cui è da raccordare, in senso giuridico, la perdita della qualità di socio. Al receduto deve sempre negarsi la legittimazione all'impugnazione di quella delibera perché il venir meno della qualità di socio non dipende direttamente da essa, ma dalla scelta da lui liberamente assunta di fronte a una determinazione della società che, in base alla legge, facoltizza l'exit.
13. - La ricostruzione che esclude la conservazione dei diritti di socio in capo a chi recede, salvo il riacquisto di essi con effetto ex tunc, non priva, del resto, quel soggetto di protezione giuridica a fronte dell'adozione di delibere sociali che possano pregiudicarlo o di cui lo stesso non abbia potuto profittare nel periodo successivo all'uscita dalla società.
È certo possibile che la revoca della delibera legittimante il recesso determini, come conseguenza,
che il socio receduto rientri in una società mutata nei suoi assetti. E tuttavia, proprio in ragione della revoca del recesso, chi si era avvalso dell'exit potrà far valere i diritti che gli competono in ragione della ricostituita qualità di socio.
Così, il socio che abbia visto revocata la delibera che ha giustificato l'esercizio del suo recesso pagina 29 di 39 potrà impugnare la determinazione assembleare assunta medio termine, che reputi viziata e quindi annullabile. E in tale ipotesi - va qui precisato - il termine per l'impugnativa dovrà farsi decorrere dal momento in cui egli è stato reintegrato nella qualità di socio. Prima di quel momento il receduto, per le ragioni esposte, si trova nell'impossibilità giuridica di chiedere l'annullamento della delibera assembleare: come è stato osservato in dottrina, con riguardo a tale ipotesi deve trovare quindi applicazione la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., norma non rientrante tra quelle espressamente dichiarate inapplicabili alla decadenza dall'art. 2964 c.c.; si configurerebbe altrimenti il rischio della materiale dissoluzione di un diritto (quello all'impugnazione) in cui il socio stesso è stato reintegrato.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui la società abbia, dopo il recesso, deliberato un aumento di capitale, dovrà reputarsi che il receduto, riacquistata ex tunc la qualità di socio, abbia il diritto di ricevere in opzione le azioni di nuova emissione (art. 2441, comma 1, c.c.): e anche in tale ipotesi dovrà escludersi, per le ragioni indicate, che il termine per l'esercizio del diritto (il termine statutario contemplato per l'esercizio dell'opzione) possa essersi consumato nel periodo in cui il socio non aveva la possibilità giuridica di avvalersene.
14. - Annodando, ora, le considerazioni che precedono alla specifica questione posta dai motivi di ricorso oggetto di scrutinio, si ricava quanto segue.
Il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendone l'annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca della determinazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz'altro affermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del socio uscente di partecipare alla formazione di quella delibera. Non appare in altri termini corretto sostenere che la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca derivi dalla legittimazione a intervenire alla relativa assemblea e a votare. Il socio receduto non è titolato a partecipare a tale consesso deliberativo in quanto è privo, prima della decisione di revoca, dei diritti di socio. È vero, invece, che lo stesso può impugnare la delibera di revoca poiché in ragione di essa ha riacquistato quei diritti. Se la società esercita il proprio ius poenitendi e restituisce ex tunc al receduto la veste di socio pleno iure, non pagina 30 di 39 v'è modo di pervenire all'affermazione che ad un socio a tutti gli effetti sia precluso, naturalmente in concorso con i presupposti legalmente previsti, di impugnare una delibera d'assemblea” (cfr.
Cass. n. 15087/2025).
Ad avviso della S.C., dunque, il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte della società determina la perdita immediata della qualità di socio risolutivamente condizionata all'esercizio entro novanta giorni da parte della stessa società del c.d. ius poenitendi, ossia della possibilità di privare di efficacia il recesso attraverso la revoca della delibera che lo ha legittimato o la messa in liquidazione della società (art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2743, ultimo comma, c.c., per le s.r.l.).
Da ciò discende che laddove la società non si avvalga del c.d. ius poenitendi gli effetti del recesso si consolidano alla scadenza del termine di novanta giorni, mentre nel caso in cui la società si avvalga di tale possibilità il recedente riacquista ex tunc la qualità di socio e, dunque, anche la legittimazione ad impugnare tutte le delibere assembleari che la società abbia medio tempore adottato, tra cui anche quella tramite la quale la società ha privato di effetti il recesso.
Nella fattispecie in esame, come si è visto, CB ha ritenuto di avvalersi dello ius poenitendi, poiché in data 22.3.2018 i soci hanno deliberato lo stato di scioglimento e, in virtù dei principi sopra richiamati, ciò ha determinato che De CH TA abbia riacquistato ex tunc la qualità di socio e anche il diritto di impugnare tale delibera.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva, dunque, va respinta.
***
Primo motivo d'impugnazione
L'attrice asserisce che la delibera del 22.3.2018 sarebbe illegittima perché ella non avrebbe ricevuto l'avviso di convocazione nel termine di otto giorni previsto dall'art. 11, quinto comma,
dello Statuto.
La censura è infondata.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, infatti, De CH TA non aveva alcun pagina 31 di 39 diritto di ricevere l'avviso di convocazione, poiché, per effetto del recesso comunicato in data
29.12.2017, aveva perso la qualità di socia e dunque non doveva nemmeno essere convocata per l'assemblea del 22.3.2018.
Infatti, come si è già detto, “il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendone l'annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca della determinazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz'altro affermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del socio uscente di partecipare alla formazione di quella delibera" (cfr. Cass. n. 15087/2025,
punto n. 14).
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Secondo motivo d'impugnazione
L'attrice sostiene che la delibera del 22.3.2018 sarebbe illegittima perché l'assemblea non sarebbe stata convocata dall'organo amministrativo ma esclusivamente dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
La censura è infondata, poiché, anche volendo ritenere che l'assemblea sia stata irritualmente convocata esclusivamente dal Presidente dell'organo amministrativo anziché dal Consiglio di
Amministrazione, potrebbero comunque trovare applicazione:
l'art. 2366, quarto comma, c.c., secondo cui “in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo";
l'art. 2379, terzo comma, c.c., secondo cui “la convocazione non si considera mancante nel caso
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di irregolarità dell'avviso se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea".
Nel caso di specie, infatti, l'avviso di convocazione proviene pur sempre da un componente del
Consiglio di Amministrazione (id est il Presidente) ed era certamente idoneo a consentire a tutti pagina 32 di 39 gli aventi diritto ad intervenire di partecipare all'assemblea del 22.3.2018, tanto che quest'ultima è stata un'assemblea totalitaria, essendo presenti tutti i soci, tutti i componenti dell'organo amministrativo e due sindaci su tre, poiché il terzo aveva fatto pervenire la giustificazione della sua assenza e non avendo nessuno di essi dichiarato di opporsi alla trattazione degli argomenti perché non sufficientemente informato (cfr. doc. n. 13 attrice).
Va precisato che l'assenza di De CH TA non impedisce l'applicazione delle norme sopra richiamate, poiché, come si è detto, l'attrice non aveva diritto ad intervenire all'assemblea del
22.3.2018, in virtù del recesso comunicato in data 29.12.2017 e della conseguente perdita della qualità di socia.
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Terzo motivo d'impugnazione
De CH TA sostiene che la delibera impugnata sarebbe invalida perché ella, essendo dissenziente non solo rispetto alla trasformazione ma anche rispetto alla soppressione della clausola arbitrale, aveva receduto ai sensi dell'allora vigente art. 34, comma 6, del D. Lgs. n.
5/2003 e alla causa di recesso prevista da quest'ultima disposizione non sarebbe applicabile lo ius poenitendi.
La censura è infondata in punto di diritto, poiché la disciplina del codice civile in materia di recesso ha valenza generale e applica a tutte le cause di recesso, siano esse previste dallo stesso codice civile siano esse previste dalla normativa speciale, come appunto quella prevista dall'allora vigente art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003 ("Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso").
Ciò vale anche per la possibilità riconosciuta alla società di privare di efficacia il recesso revocando la delibera che ne ha costituito il presupposto o decidendo la messa in liquidazione, che il legislatore ha previsto per consentire alla stessa società di soppesare adeguatamente i costi e i pagina 33 di 39 benefici derivanti dal recesso del socio, specie sul piano degli oneri che ne potrebbero derivare sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo organizzativo relativamente alla prosecuzione del rapporto sociale con un soggetto che, recedendo, ha manifestato il venir meno dell'affectio societatis.
Tale esigenza, a ben vedere, ricorre anche laddove il recesso sia manifestato sulla base dell'art. 34,
comma 6, del D. Lgs. n. 5/2003, poiché anche in tal caso la società sarebbe costretta a sostenere gli oneri per la liquidazione della quota al socio receduto, cosicché sarebbe irragionevole escludere l'applicabilità dello ius poenitendi alla fattispecie del recesso giustificato dall'introduzione o dalla soppressione della clausola compromissoria.
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Quarto e quinto motivo d'impugnazione
Si ritiene opportuno esaminare congiuntamente le doglianze con le quali l'attrice lamenta:
- l'illegittimità della scelta di mettere immediatamente in liquidazione CB senza alcun approfondimento sulle possibilità di liquidare la quota del socio receduto con le formalità progressivamente previste dall'art. 2437-quater c.c. (per le s.p.a.) e dall'art. 2437, quarto comma, c.c. (per le s.r.l.), ossia, nell'ordine, l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, l'offerta della partecipazione a terzi, l'acquisto da parte della società con l'utilizzo delle riserve disponibili e la riduzione del capitale sociale;
la mancata valutazione della possibilità di revocare la delibera di trasformazione in luogo della messa in liquidazione;
- l'abuso della maggioranza.
Sul punto, deve essere innanzitutto osservato che:
la scelta di esercitare lo ius poenitendi attraverso la revoca della delibera che costituisce il presupposto per il diritto di recesso o la messa in liquidazione della società è rimessa alla discrezionalità dei soci e il legislatore non prevede alcuna gerarchia tra queste due modalità di ripensamento, concependole come alternative;
pagina 34 di 39 - lo scioglimento della società quale strumento per neutralizzare l'efficacia del diritto di recesso
(art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2473, ultimo comma, c.c. per le s.r.l.) è diverso dallo scioglimento della società deliberato in sede di liquidazione delle azioni/della quota del socio receduto (art. 2437-quater, sesto comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2473, quarto comma, c.c. per le s.r.l.) perché le due fattispecie rispondono a logiche diverse, considerato che:
lo scioglimento espressione dello ius poenitendi interviene in un momento in cui a)
l'effetto del recesso non è ancora definitivamente stabilizzato ed è una scelta discrezionale che la società assume in alternativa alla revoca della delibera che ha legittimato il recesso per neutralizzare gli effetti della manifestazione di volontà del socio recedente e quindi con l'evidente volontà di evitare di intraprendere il procedimento di liquidazione della quota del socio che ha manifestato la volontà di interrompere la prosecuzione del rapporto sociale;
lo scioglimento deliberato in sede di liquidazione della partecipazione del socio b)
receduto, invece, interviene in un momento in cui la società ha già avviato il procedimento di liquidazione delle azioni/della quota del socio e non è frutto dell'esercizio di una discrezionalità ampia come quella di cui la società gode in sede di ius poenitendi, poiché - come si è visto il legislatore prevede che la società possa deliberare lo scioglimento soltanto dopo aver inutilmente esperito le altre modalità di liquidazione della quota, secondo un preciso ordine gerarchico (acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, offerta della partecipazione a terzi, acquisto da parte della società con l'utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale).
Nel caso di specie, dalla lettura della delibera impugnata, non emerge che la società abbia operato con la volontà di liquidare il valore della quota di De CH TA e dunque ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. ma, per converso, risulta che CB ha deliberato lo scioglimento proprio al fine di neutralizzare gli effetti del recesso dell'attrice.
Da ciò discende che il richiamo di De CH TA allo scioglimento disciplinato dall'art. 2437-
pagina 35 di 39 quater c.c. e alla gerarchia delle modalità di liquidazione ivi indicate non è conferente, perché la convenuta ha operato esercitando la discrezionalità, indubbiamente più ampia, riconosciuta dall'art. 2437-bis, ultimo comma, c.c.
Nondimeno, la discrezionalità di cui godono i soci nell'esercitare lo ius poenitendi non è priva di limitazioni, poiché la delibera assembleare con la quale la società decide di porsi in liquidazione per neutralizzare l'efficacia del diritto di recesso deve pur sempre rispettare come tutte le delibere assembleari il divieto del c.d. abuso del diritto, che costituisce un precipitato del
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principio di buona fede e correttezza previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Nello specifico, va ricordato che “l'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Tale ultima situazione ricorre quando il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr., ex multis, Cass.
n. 2260/2024).
Nel caso di specie, per verificare la sussistenza di tale vizio, occorre prendere le mosse dal verbale della delibera impugnata, in cui si legge che “i soci presenti dichiarano di non essere intenzionati a liquidare la quota del socio receduto e di voler far ricorso al diritto di ripensamento non già mediante revoca della delibera di trasformazione a suo tempo assunta posto che da un lato non v'è interesse a proseguire l'impresa nella forma di S.r.l. e dall'altro vi sono numerose incertezze dottrinali circa la possibilità di revoca di siffatta delibera.
Esprimono pertanto i soci presenti la determinazione di procedere alla liquidazione della società
pagina 36 di 39 alloscopo di determinare l'inefficacia del recesso della socia TA De CH ai sensi dei citati articoli 2437-bis, ult. co., c.c. e/o 2473, ult. co., c.c.".
Dalle dichiarazioni dei soci che si sono appena riportate emerge chiaramente che gli stessi hanno deliberato lo scioglimento della società al solo scopo di danneggiare l'attrice, conculcandole il diritto di recesso e pertanto da un lato impedendole di conseguire il valore di liquidazione e dall'altro costringendola a rimanere socia di minoranza in un contesto che, per pacifica ammissione di tutte le parti, era ed è di accesa litigiosità.
La sussistenza dell'abuso di maggioranza si evince non solo da tali dichiarazioni, ma anche: dall'assenza di qualsivoglia menzione e ponderazione dell'interesse sociale, specie sotto il
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profilo dell'analisi dei costi e dei benefici derivanti da un lato dal riconoscimento dell'efficacia del recesso e dall'altro dell'esercizio dello ius poenitendi, ad esempio per quanto concerne i costi che avrebbe dovuto sostenere la società per la liquidazione della quota di De CH
TA oppure all'opportunità di proseguire il rapporto con la stessa nonostante l'accesa conflittualità esistente;
dal fatto che dal bilancio al 31.12.2017 emergeva che la società non si trovasse in una
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situazione patrimoniale ictu oculi tale da impedire il versamento all'attrice del presumibile valore della sua partecipazione, stante la presenza di un attivo pari ad € 8.742.640,00 e di un patrimonio netto positivo per € 3.190.283 (cfr. doc. n. 15 attrice);
dalla dichiarazione secondo cui i soci non avrebbero avuto interesse a proseguire l'esercizio dell'attività sociale nelle forme della s.r.l. nonostante CB avesse operato in tale veste sino a pochi mesi prima (22.12.2017) e successivamente alla trasformazione non avesse posto in essere atti di rilevanza tale da rendere indefettibile il mantenimento della forma di s.p.a.; dall'evidente contraddittorietà tra il presupposto posto alla base della delibera di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. assunta pochi mesi prima, in data 22.12.2017, ossia la
“prospettiva di una maggiore crescita patrimoniale e finanziaria anche alla luce delle importanti operazioni già intraprese" (cfr. doc. n. 8 attrice) e la decisione dello scioglimento,
pagina 37 di 39 evidentemente incompatibile con tale prospettiva, poiché dalla messa in liquidazione discende la necessità di proseguire la gestione sociale in ottica soltanto liquidatoria e dunque non certo di investimento e di crescita del business, compatibile e giustificabile soltanto in una gestione aziendale svolta secondo criteri di continuità;
dall'ulteriore contraddizione tra la decisione di sciogliere della società e quella di riconoscere ai liquidatori De CH AR e De CH ND un compenso complessivo di € 156.000,00, maggiore rispetto a quello di cui essi stessi avevano goduto quali amministratori, ossia €
36.605,00 (cfr. doc. n. 15 attrice, pag. 13 quanto all'esercizio 2017; doc. n. 2 attrice, pag. 12, quanto all'esercizio 2016.
Ne consegue che il quinto motivo di impugnazione merita accoglimento e che la delibera assemblare del 22.3.2018 deve essere annullata.
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Sesto motivo d'impugnazione
L'attrice, infine, censura specificamente la nomina dei liquidatori, sotto diversi profili, sia formali
(omessa menzione di tale adempimento nell'ordine del giorno) sia sostanziali (conflitto di interessi e abuso del diritto).
Tutte queste doglianze possono ritenersi assorbite, poiché, l'annullamento della delibera di scioglimento per abuso di maggioranza travolge automaticamente anche quelle di nomina dei liquidatori e di determinazione del compenso degli stessi, che presuppongono logicamente la presenza di uno stato di scioglimento, venuto meno per effetto dell'annullamento della delibera del 22.3.2018.
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Domanda di risarcimento del danno
Va dichiarata assorbita anche la domanda di risarcimento del danno proposta da De CH
TA, poiché la stessa è stata prospettata soltanto in via subordinata per l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, che invece è stata riconosciuta fondata.
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Spese di lite Lespese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della convenuta, con liquidazione dei compensi secondo nota spese depositata dai procuratori dell'attrice, da ritenersi congrua alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 6738/2018 R.G. promossa da DE CC
MA
contro
C.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03181510235), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 2.2 e 2.3 delle conclusioni precisate dall'attrice;
2) rigetta l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice;
3) annulla la delibera dell'assemblea dei soci di C.B. s.p.a. assunta in data 22.3.2018, di cui all'atto del Notaio ND Fantin di Verona, Rep. N. 3.114, Racc. n. 2436, iscritta al Registro delle Imprese di Verona in data 26.3.2018;
4) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10.859,00 per compensi, € 1.074,55 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.
Venezia, 23 luglio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente
dott.ssa Lisa Torresan
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