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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA ON, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 101/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2209990000051001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2209990000089001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. L'appellata Resistente_1 è erede testamentaria del de cuius Nominativo_1, deceduto il 15 febbraio 2018. Accettava l'eredità con beneficio di inventario con atto notarile del 28 febbraio 2018, con conseguente redazione di verbali di inventario da parte del Notaio Nominativo_2. Presentava una prima dichiarazione di successione nel dicembre 2018 per un valore di € 2.500, seguita da dichiarazioni integrative nel marzo 2021 (per € 436.422), maggio 2022 (per € 473.795) e settembre 2022
(per € 2.500), per un attivo complessivo dichiarato di € 915.217,39.
Nelle dichiarazioni di successione non compilava analiticamente il Quadro D relativo alle passività, limitandosi a indicare "risultanti dagli inventari allegati" nella sola dichiarazione integrativa del marzo 2021. I verbali di inventario notarile attestano passività per oltre € 21.000.000, notevolmente superiori all'attivo ereditario.
L'Agenzia delle Entrate, in data 1° dicembre 2023, ha notificato due avvisi di liquidazione (n.
TSH/22/09990/000051/001 per € 41.693,96 e n. TSH/22/09990/000089/001 per € 220,00) relativi alle dichiarazioni integrative del 2022, calcolando l'imposta sull'attivo dichiarato senza tenere conto delle passività, ritenute non adeguatamente documentate secondo il Testo Unico Successioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, con sentenza n. 68/2024, accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi di liquidazione, ritenendo che "le passività ereditarie risultanti dai verbali di inventario ed indicate per relationem sono notevolmente superiori all'attivo ereditario" e che "la documentazione e le attestazioni prodotte risultano sufficienti al fine di acclarare che le passività evidenziate sono deducibili in materia di imposta di successione".
L'Agenzia delle Entrate ha articolato l'appello su quattro motivi principali:
Primo motivo: nullità della sentenza per carenza di motivazione su punti decisivi della controversia, lamentando che il giudice tributario abbia accolto il ricorso "sulla base di una motivazione solo apparente, che si risolve in un'acritica trascrizione delle difese di Controparte" senza alcuna valutazione sulla corretta applicazione del TUS.
Secondo motivo: violazione di legge per falsa applicazione degli articoli 27, 29, 30 e 33 del TUS, sostenendo che il mero richiamo per relationem agli inventari notarili non soddisfa i requisiti di documentazione analitica delle passività.
Terzo motivo: violazione degli articoli 20-24 del TUS in relazione all'art. 2697 c.c., per omessa valutazione dell'inadempimento dell'onere probatorio della contribuente circa l'esistenza e deducibilità delle passività.
Quarto motivo: riforma della condanna alle spese di giudizio.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio che c'è un dato incontrovertibile che emerge dagli atti, e che non è stato adeguatamente considerato dalla Corte di prime cure: dall'esame della documentazione disponibile non è in alcun modo possibile ricostruire l'esatta consistenza dell'asse ereditario e, in particolare, quali passività rientrino tra quelle deducibili. Il rinvio "per relationem" all'inventario notarile non consente di effettuare tale valutazione, pertanto rimane configurata nè più nè meno che un'omessa dichiarazione. Questo vizio non appare sanato neanche in corso di causa, non offrendo gli argomenti addotti alcun appiglio per una diversa soluzione.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, con conferma degli avvisi di liquidazione impugnati. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di liquidazione impugnati;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 3.000,00, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 4.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA ON, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 101/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2209990000051001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSH2209990000089001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. L'appellata Resistente_1 è erede testamentaria del de cuius Nominativo_1, deceduto il 15 febbraio 2018. Accettava l'eredità con beneficio di inventario con atto notarile del 28 febbraio 2018, con conseguente redazione di verbali di inventario da parte del Notaio Nominativo_2. Presentava una prima dichiarazione di successione nel dicembre 2018 per un valore di € 2.500, seguita da dichiarazioni integrative nel marzo 2021 (per € 436.422), maggio 2022 (per € 473.795) e settembre 2022
(per € 2.500), per un attivo complessivo dichiarato di € 915.217,39.
Nelle dichiarazioni di successione non compilava analiticamente il Quadro D relativo alle passività, limitandosi a indicare "risultanti dagli inventari allegati" nella sola dichiarazione integrativa del marzo 2021. I verbali di inventario notarile attestano passività per oltre € 21.000.000, notevolmente superiori all'attivo ereditario.
L'Agenzia delle Entrate, in data 1° dicembre 2023, ha notificato due avvisi di liquidazione (n.
TSH/22/09990/000051/001 per € 41.693,96 e n. TSH/22/09990/000089/001 per € 220,00) relativi alle dichiarazioni integrative del 2022, calcolando l'imposta sull'attivo dichiarato senza tenere conto delle passività, ritenute non adeguatamente documentate secondo il Testo Unico Successioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, con sentenza n. 68/2024, accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi di liquidazione, ritenendo che "le passività ereditarie risultanti dai verbali di inventario ed indicate per relationem sono notevolmente superiori all'attivo ereditario" e che "la documentazione e le attestazioni prodotte risultano sufficienti al fine di acclarare che le passività evidenziate sono deducibili in materia di imposta di successione".
L'Agenzia delle Entrate ha articolato l'appello su quattro motivi principali:
Primo motivo: nullità della sentenza per carenza di motivazione su punti decisivi della controversia, lamentando che il giudice tributario abbia accolto il ricorso "sulla base di una motivazione solo apparente, che si risolve in un'acritica trascrizione delle difese di Controparte" senza alcuna valutazione sulla corretta applicazione del TUS.
Secondo motivo: violazione di legge per falsa applicazione degli articoli 27, 29, 30 e 33 del TUS, sostenendo che il mero richiamo per relationem agli inventari notarili non soddisfa i requisiti di documentazione analitica delle passività.
Terzo motivo: violazione degli articoli 20-24 del TUS in relazione all'art. 2697 c.c., per omessa valutazione dell'inadempimento dell'onere probatorio della contribuente circa l'esistenza e deducibilità delle passività.
Quarto motivo: riforma della condanna alle spese di giudizio.
Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio che c'è un dato incontrovertibile che emerge dagli atti, e che non è stato adeguatamente considerato dalla Corte di prime cure: dall'esame della documentazione disponibile non è in alcun modo possibile ricostruire l'esatta consistenza dell'asse ereditario e, in particolare, quali passività rientrino tra quelle deducibili. Il rinvio "per relationem" all'inventario notarile non consente di effettuare tale valutazione, pertanto rimane configurata nè più nè meno che un'omessa dichiarazione. Questo vizio non appare sanato neanche in corso di causa, non offrendo gli argomenti addotti alcun appiglio per una diversa soluzione.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, con conferma degli avvisi di liquidazione impugnati. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di liquidazione impugnati;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 3.000,00, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 4.000,00.