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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1860/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto I 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3215 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1569/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castelvetrano ha proposto appello avverso la sentenza n. 59/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento TARI 2017, riducendo l'imposta dell'80% per disservizio nella raccolta rifiuti. Allega sentenze di specie relative ad altre annualità favoevoli allì'Ufficio
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione agli atti non emerge prova sufficiente di un disservizio tale da giustificare la riduzione dell'imposta nella misura dell'80%. La normativa (art. 1, comma 656, L. 147/2013) prevede la riduzione solo in caso di mancato svolgimento del servizio o grave violazione accertata, con onere probatorio a carico del contribuente.
Nel caso di specie, le allegazioni della originaria parte ricorrente oggi appellata risultano generiche e non riferite in modo puntuale al periodo e alla zona di ubicazione dell'immobile.
Infatti per ottenere la riduzione tariffaria a causa del disservizio è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e il ricorso originario respinto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1860/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto I 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3215 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1569/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castelvetrano ha proposto appello avverso la sentenza n. 59/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento TARI 2017, riducendo l'imposta dell'80% per disservizio nella raccolta rifiuti. Allega sentenze di specie relative ad altre annualità favoevoli allì'Ufficio
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione agli atti non emerge prova sufficiente di un disservizio tale da giustificare la riduzione dell'imposta nella misura dell'80%. La normativa (art. 1, comma 656, L. 147/2013) prevede la riduzione solo in caso di mancato svolgimento del servizio o grave violazione accertata, con onere probatorio a carico del contribuente.
Nel caso di specie, le allegazioni della originaria parte ricorrente oggi appellata risultano generiche e non riferite in modo puntuale al periodo e alla zona di ubicazione dell'immobile.
Infatti per ottenere la riduzione tariffaria a causa del disservizio è necessario l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti, nonché su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della chiesta riduzione.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e il ricorso originario respinto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.