Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 767
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova della rituale notifica di tutte le otto cartelle esattoriali presupposte all'intimazione impugnata, mediante consegna a mani della destinataria.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto atti interruttivi della prescrizione (comunicazione preventiva di ipoteca e intimazioni di pagamento) notificati in date successive alla notifica delle cartelle e a quella dell'ultima intimazione di pagamento. L'ultima intimazione di pagamento del 2.5.2022 ha interrotto i termini prescrizionali, e da tale data alla notifica dell'atto impugnato nessun termine prescrizionale è decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 767
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 767
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo