CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, AT
UC EP NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5861/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Lattarico - Ufficio Tributi 87010 Lattarico CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010762664000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Lattarico - Ufficio Tributi 87010 Lattarico CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110035023375000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120027171229000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130013878777000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013261787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031982670000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025061938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190026127575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell' intimazione di pagamento n.03420249010762664/000, notificata in data 25/06/2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, del valore di € 20.426,29, e relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
-n. 03420110035023375000, asseritamente notificata il 04/03/2014, per un importo pari ad € 640,44;
-n. 0342012002717229000, asseritamente notificata il 04/09/2012, per un importo pari ad € 673,00;
-n. 03420130013878777000, asseritamente notificata il 08/04/2013 per un importo pari ad €705,57;
-n. 03420150026721639000, asseritamente notificata il 06/02/2016, per un importo pari ad € 8.547,85,
-n. 03420160013261787000, asseritamente notificata il 10/04/2017 per un importo pari ad €152,17;
-n. 03420170031982670000, asseritamente notificata il 03/10/2019 per un importo pari ad €124,70;
-n. 03420180025061938000, asseritamente notificata il 03/10/2019, per un importo pari ad €104,64;
-n. 03420190026127575000, asseritamente notificata il 04/12/2019, per un importo pari ad €99,84.
Tutte aventi a oggetto mancato pagamento Tassa smaltimento rifiuti per gli anni 2009-2011; e Irpef e Iva anni dal 2014 al 2016.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: 1) La nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito che ne costituiscono il presupposto;
2) la prescrizione delle somme asseritamente dovute.
In data 27.8.2024 si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In data 6 settembre 2024, si è costituito il comune di Lattarico chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19 settembre 2024, si è costituita la camera di commercio Industria Artigianato di Cosenza sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'Ader nel costituirsi in giudizio ha fornito la prova della rituale notifica di tutte le 8 cartelle presupposte all'intimazione impugnata.
Segnatamente:
la cartella n. 034 2011 0035023375 000 è stata notificata il 04/03/2014, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 6);
la cartella n. 034 2012 0027171229 000 è stata notificata il 04/09/2012 ,mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 7);
la cartella n. 034 2013 0013878777 000 è stata notificata il 08/04/2013, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 8);
la cartella n. 034 2015 0026721639 000 è stata notificata il 06/02/2016, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 9);
la cartella n. 034 2016 0013261787 000 è stata notificata il 10/04/2017, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 10);
la cartella n. 034 2017 0031982670 000 è stata notificata il 03/10/2019, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 11);
la cartella n. 034 2018 0025061938 000 è stata notificata il 03/10/2019, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 12);
la cartella n. 034 2019 0026127575 000 è stata notificata il 04/12/2019 mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 13).
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
E' altresì infondata la censura relativa alla inesigibilità dei crediti per intervenuta prescrizione.
Anche sul punto Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto puntualmente fornendo le prove degli atti interruttivi notificati successivamente alla notifica delle cartelle.
Nello specifico :
a. In data 07/04/2017 è stata notificata la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476 2017
00001386 000 (doc. all. 14) mediante consegna del plico a mani della destinataria;
con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti 1, 2, 3 e 4; b. In data 19/06/2017 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 034 2017 9000075879 000 (doc. all.
15) mediante consegna del plico ex art. 139 cpc alla sig.ra Nominativo_1, qualificatasi familiare convivente: con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti
1, 2 e 3;
c. In data 02/05/2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 034 2021 9004813147 000 (doc. all.
16) mediante consegna del plico a familiare convivente ex art. 139 cpc;
con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ebbene, tale ultimo atto ha interrotto i termini prescrizionali eventualmente maturati nel tempo precedente alla sua notifica;
ne consegue che l'eventuale decorso del termine prima del 2.5.2022, avrebbe dovuto essere opposto impugnando tale ultimo atto.
A decorrere dal 2.5.2022 alla data della notifica dell'atto impugnato nessun termine prescrizionale è decorso.
Pertanto anche tale secondo motivo di ricorso è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso in epigrafe è infondato.
Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessive € 1.489
(millequattrocentottantanove/00), da suddividersi in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio
2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, AT
UC EP NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5861/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Lattarico - Ufficio Tributi 87010 Lattarico CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010762664000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Lattarico - Ufficio Tributi 87010 Lattarico CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110035023375000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120027171229000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130013878777000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026721639000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013261787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031982670000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025061938000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190026127575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell' intimazione di pagamento n.03420249010762664/000, notificata in data 25/06/2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, del valore di € 20.426,29, e relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
-n. 03420110035023375000, asseritamente notificata il 04/03/2014, per un importo pari ad € 640,44;
-n. 0342012002717229000, asseritamente notificata il 04/09/2012, per un importo pari ad € 673,00;
-n. 03420130013878777000, asseritamente notificata il 08/04/2013 per un importo pari ad €705,57;
-n. 03420150026721639000, asseritamente notificata il 06/02/2016, per un importo pari ad € 8.547,85,
-n. 03420160013261787000, asseritamente notificata il 10/04/2017 per un importo pari ad €152,17;
-n. 03420170031982670000, asseritamente notificata il 03/10/2019 per un importo pari ad €124,70;
-n. 03420180025061938000, asseritamente notificata il 03/10/2019, per un importo pari ad €104,64;
-n. 03420190026127575000, asseritamente notificata il 04/12/2019, per un importo pari ad €99,84.
Tutte aventi a oggetto mancato pagamento Tassa smaltimento rifiuti per gli anni 2009-2011; e Irpef e Iva anni dal 2014 al 2016.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: 1) La nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito che ne costituiscono il presupposto;
2) la prescrizione delle somme asseritamente dovute.
In data 27.8.2024 si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In data 6 settembre 2024, si è costituito il comune di Lattarico chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19 settembre 2024, si è costituita la camera di commercio Industria Artigianato di Cosenza sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L'Ader nel costituirsi in giudizio ha fornito la prova della rituale notifica di tutte le 8 cartelle presupposte all'intimazione impugnata.
Segnatamente:
la cartella n. 034 2011 0035023375 000 è stata notificata il 04/03/2014, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 6);
la cartella n. 034 2012 0027171229 000 è stata notificata il 04/09/2012 ,mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 7);
la cartella n. 034 2013 0013878777 000 è stata notificata il 08/04/2013, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 8);
la cartella n. 034 2015 0026721639 000 è stata notificata il 06/02/2016, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 9);
la cartella n. 034 2016 0013261787 000 è stata notificata il 10/04/2017, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 10);
la cartella n. 034 2017 0031982670 000 è stata notificata il 03/10/2019, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 11);
la cartella n. 034 2018 0025061938 000 è stata notificata il 03/10/2019, mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 12);
la cartella n. 034 2019 0026127575 000 è stata notificata il 04/12/2019 mediante consegna del plico a mani della destinataria (doc. all. 13).
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
E' altresì infondata la censura relativa alla inesigibilità dei crediti per intervenuta prescrizione.
Anche sul punto Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto puntualmente fornendo le prove degli atti interruttivi notificati successivamente alla notifica delle cartelle.
Nello specifico :
a. In data 07/04/2017 è stata notificata la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476 2017
00001386 000 (doc. all. 14) mediante consegna del plico a mani della destinataria;
con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti 1, 2, 3 e 4; b. In data 19/06/2017 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 034 2017 9000075879 000 (doc. all.
15) mediante consegna del plico ex art. 139 cpc alla sig.ra Nominativo_1, qualificatasi familiare convivente: con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti
1, 2 e 3;
c. In data 02/05/2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 034 2021 9004813147 000 (doc. all.
16) mediante consegna del plico a familiare convivente ex art. 139 cpc;
con tale atto è stata rinnovata la richiesta di pagamento delle cartelle indicate nella premessa in fatto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ebbene, tale ultimo atto ha interrotto i termini prescrizionali eventualmente maturati nel tempo precedente alla sua notifica;
ne consegue che l'eventuale decorso del termine prima del 2.5.2022, avrebbe dovuto essere opposto impugnando tale ultimo atto.
A decorrere dal 2.5.2022 alla data della notifica dell'atto impugnato nessun termine prescrizionale è decorso.
Pertanto anche tale secondo motivo di ricorso è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso in epigrafe è infondato.
Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessive € 1.489
(millequattrocentottantanove/00), da suddividersi in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio
2026