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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10358/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(da Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
sposata ), , , con Controparte_1 Parte_16 Parte_17
gli avvocati Valeria Saitta e Riccardo De Simone ricorrenti nei confronti di
Controparte_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_1
vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è
[...]
sposato con la sig.ra nel 1882 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla Persona_2
relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1896 il sig. (doc. 4).
3. Dal matrimonio, nel 1925, tra il sig. Persona_3 Persona_3
e la sig.ra (doc. 5) nascevano nel 1925 il sig. (doc. Persona_4 Persona_5
6), nel 1929 il sig. (doc. 7) e nel 1931 la sig.ra (doc. 8).
4. Persona_6 Persona_7
Il sig. si sposava nel 1925 con la sig.ra (doc. Persona_3 Persona_4
9) e procreavano nel 1934 la sig.ra (doc. 10).
5. Quindi il sig. Persona_8 [...]
si univa in matrimonio nel 1925 con la sig.ra (doc. 11) Per_3 Persona_4
e dalla loro unione nasceva nel 1938 la sig.ra (doc. 12).
6. Il sig. Persona_9 Per_5 si sposava nel 1955 con la sig.ra (doc. 13) e dalla
[...] Persona_10
loro unione nasceva nel 1960 il sig. (doc. 14).
7. Dal matrimonio, nel 1987, tra Persona_11
il sig. e la sig.ra (doc. 15) nasceva nel 1989 la Persona_11 Parte_18
sig.ra (doc. 16).
8. Il sig. si sposava nel 1959 con la sig.ra Parte_2 Persona_6 [...]
(doc. 17) e procreavano nel 1963 il sig. (doc. 18).
9. Quindi Persona_12 Parte_3
la sig.ra si univa in matrimonio nel 1959 con il sig. Persona_7 Persona_13
(doc. 19) e dalla loro unione nasceva nel 1960 la sig.ra (doc. 20). 10. La sig.ra Parte_4
si sposava nel 1985 con il sig. (doc. 21) e dalla loro unione Parte_4 Persona_14
nascevano nel 1988 la sig.ra (doc. 22), nel 1990 la sig.ra Parte_5 [...]
(doc. 23) e nel 1991 la sig.ra (doc. 24). 11. Dal matrimonio Parte_6 Parte_7
nel 1960 tra la sig.ra e il sig. (doc. 25) nascevano nel Persona_8 Parte_8
1960 la sig.ra (doc. 26) e nel 1971 il sig. (doc. 27). Persona_15 Parte_8
12. La sig.ra si sposava nel 1990 con il sig. (doc. 28) e Per_8 Persona_15 Persona_16
procreavano nel 1991 il sig. (doc. 29) e nel 1993 la sig.ra Persona_17 [...]
Per_
(doc. 30). 13. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel Parte_11 Parte_9
2022 con la sig.ra (doc. 31) e dalla loro unione nasceva nel 2023 il sig. Persona_18
(doc. 32). 14. Il sig. si sposava nel 2004 con Parte_10 Pt_8 Parte_8
la sig.ra (doc. 33) e dalla loro unione nasceva nel 2004 il sig. Persona_19 [...]
(doc. 34). 15. Dal matrimonio nel 1962 tra la sig.ra e il sig. Parte_12 Persona_9
(doc. 35) nascevano nel 1963 il sig. (doc. 36), nel Parte_19 Persona_20
1967 il sig. (doc. 37) e nel 1971 la sig.ra (doc. 38). 16. Parte_14 Controparte_1
La sig.ra si sposava nel 1999 con il sig. Controparte_1 Parte_20
(doc. 39) e procreavano nel 2005 il sig. (doc. 40) e nel 2008 la sig.ra Parte_17 [...]
(doc. 41)”. Parte_16
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_2
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...]_1
il 17.9.1859 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
(da sposata Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
), , sono cittadini Controparte_1 Parte_16 Parte_17
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_2
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 22.5.25
Il giudice
Christian Colombo