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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12614/2023 promossa da:
(C.F. - CUI 057BDOT) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZO MA, elettivamente domiciliato in VIA DON LORENZO MILANI N. 28 51031
AGLIANA presso il difensore avv. ZO MA
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 06/11/2023 avverso il provvedimento del Questore di Pistoia del 24/05/2023 - notificato il 10/10/2023 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/11/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 , nato in [...] il [...], ha fatto ingresso in Italia nel gennaio 2016 Parte_1
ed ha ottenuto in data 28.12.2020 il permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza il
11.09.2022 (cfr. diniego Questura sub doc. 1 in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio). In data 19/12/2022 ha presentato, mediante kit postale, presso gli Uffici della Questura di richiesta CP_2
di rinnovo del suddetto permesso (cfr. ricevuta kit postale sub doc. 12 in allegato al ricorso).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, non può che rilevarsi la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente, in ragione dei traumi e delle violenze subiti durante il periodo in cui lo stesso ha frequentato la scuola coranica di Futa in Senegal, ove il ricorrente è stato costretto a praticare l'accattonaggio ed a lavorare nei campi, già dall'età di 5 anni. Violenze quelle sopra descritte, incluso finanche un tentativo di violenza sessuale da parte della moglie del alle quali il l'istante CP_4 riusciva ad affrancarsi soltanto all'età di 12 anni (cfr. verbale audizione CT del 18.07.2017 sub doc. 2 in allegato al ricorso) e che hanno determinato il riconoscimento da parte della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, con decisione del
11.09.2018, della protezione umanitaria ratione temporis vigente in favore del ricorrente (cfr. provvedimento CT del 11.09.2018 sub doc. 3 allegato al ricorso).
Una situazione di estrema vulnerabilità quella sopra descritta che non potrebbe che aggravarsi, qualora il ricorrente dovesse fare rientro nel proprio Paese d'origine, ove egli si ritroverebbe privo di qualsivoglia sostegno e riferimento dal punto di vista sociale e familiare, avendo ormai perso i contatti con i propri familiari e tenuto conto altresì del considerevole lasso di tempo intercorso dall'espatrio nel
2007 ad oggi.
Per contro, il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso in Italia un apprezzabile percorso d'integrazione socio-lavorativa che, sebbene non continuativo, è comunque sintomatico di una volontà effettiva d'inserimento sul territorio nazionale.
Egli, infatti, ha lavorato dapprima come operaio agricolo e manovale edile alle dipendenze della ditta individuale di , con sede legale in Collina di Pontelungo (PT) via della Cava 2 e CP_5
della K COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Prato via della Romita 101 (cfr. contratto di lavoro e unilav sub doc. 8 e 9 in allegato al ricorso). In seguito, l'istante ha proseguito il proprio percorso d'inserimento, lavorando con la qualifica di operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricolo
SANT'ANDREA SRL, con sede legale in San Ferdinando di Puglia (BAT) via Salandra 20 (cfr. contratto di lavoro sub doc. 10 in allegato al ricorso). Da ultimo, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro, con la qualifica di manovale edile, alle dipendenze della MIMINI COSTRUZIONI
SRL, con sede legale in Agliana (PT) via Como 34 (cfr. comunicazione unilav e buste paga prodotti in pagina 2 di 4 data 19.11.2025). In particolare, grazie alla suddetta attività lavorativa, il ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile netto pari ad euro 1667, così garantendosi un'esistenza libera e dignitosa.
L'inserimento del ricorrente sul territorio nazionale è attestato, altresì, dall'impegno profuso nell'apprendimento della lingua italiana e dalla partecipazione ad attività di volontariato (cfr. attestato corso d'italiano sub doc. 5, attestato volontariato sub doc. 4, attestato volontariato Estate Per_1
Liberi sub doc. 6, attestato volontariato Croce Rossa Italiana sub doc. 7, prodotti in allegato al ricorso).
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, stabilmente inserito con un lavoro ed un progetto familiare, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione speciale. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 decies ss. c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF ) il Parte_1 C.F._1
diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998
e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
pagina 3 di 4 2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12614/2023 promossa da:
(C.F. - CUI 057BDOT) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZO MA, elettivamente domiciliato in VIA DON LORENZO MILANI N. 28 51031
AGLIANA presso il difensore avv. ZO MA
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 06/11/2023 avverso il provvedimento del Questore di Pistoia del 24/05/2023 - notificato il 10/10/2023 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/11/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 , nato in [...] il [...], ha fatto ingresso in Italia nel gennaio 2016 Parte_1
ed ha ottenuto in data 28.12.2020 il permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza il
11.09.2022 (cfr. diniego Questura sub doc. 1 in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio). In data 19/12/2022 ha presentato, mediante kit postale, presso gli Uffici della Questura di richiesta CP_2
di rinnovo del suddetto permesso (cfr. ricevuta kit postale sub doc. 12 in allegato al ricorso).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, non può che rilevarsi la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente, in ragione dei traumi e delle violenze subiti durante il periodo in cui lo stesso ha frequentato la scuola coranica di Futa in Senegal, ove il ricorrente è stato costretto a praticare l'accattonaggio ed a lavorare nei campi, già dall'età di 5 anni. Violenze quelle sopra descritte, incluso finanche un tentativo di violenza sessuale da parte della moglie del alle quali il l'istante CP_4 riusciva ad affrancarsi soltanto all'età di 12 anni (cfr. verbale audizione CT del 18.07.2017 sub doc. 2 in allegato al ricorso) e che hanno determinato il riconoscimento da parte della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, con decisione del
11.09.2018, della protezione umanitaria ratione temporis vigente in favore del ricorrente (cfr. provvedimento CT del 11.09.2018 sub doc. 3 allegato al ricorso).
Una situazione di estrema vulnerabilità quella sopra descritta che non potrebbe che aggravarsi, qualora il ricorrente dovesse fare rientro nel proprio Paese d'origine, ove egli si ritroverebbe privo di qualsivoglia sostegno e riferimento dal punto di vista sociale e familiare, avendo ormai perso i contatti con i propri familiari e tenuto conto altresì del considerevole lasso di tempo intercorso dall'espatrio nel
2007 ad oggi.
Per contro, il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso in Italia un apprezzabile percorso d'integrazione socio-lavorativa che, sebbene non continuativo, è comunque sintomatico di una volontà effettiva d'inserimento sul territorio nazionale.
Egli, infatti, ha lavorato dapprima come operaio agricolo e manovale edile alle dipendenze della ditta individuale di , con sede legale in Collina di Pontelungo (PT) via della Cava 2 e CP_5
della K COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Prato via della Romita 101 (cfr. contratto di lavoro e unilav sub doc. 8 e 9 in allegato al ricorso). In seguito, l'istante ha proseguito il proprio percorso d'inserimento, lavorando con la qualifica di operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricolo
SANT'ANDREA SRL, con sede legale in San Ferdinando di Puglia (BAT) via Salandra 20 (cfr. contratto di lavoro sub doc. 10 in allegato al ricorso). Da ultimo, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro, con la qualifica di manovale edile, alle dipendenze della MIMINI COSTRUZIONI
SRL, con sede legale in Agliana (PT) via Como 34 (cfr. comunicazione unilav e buste paga prodotti in pagina 2 di 4 data 19.11.2025). In particolare, grazie alla suddetta attività lavorativa, il ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile netto pari ad euro 1667, così garantendosi un'esistenza libera e dignitosa.
L'inserimento del ricorrente sul territorio nazionale è attestato, altresì, dall'impegno profuso nell'apprendimento della lingua italiana e dalla partecipazione ad attività di volontariato (cfr. attestato corso d'italiano sub doc. 5, attestato volontariato sub doc. 4, attestato volontariato Estate Per_1
Liberi sub doc. 6, attestato volontariato Croce Rossa Italiana sub doc. 7, prodotti in allegato al ricorso).
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, stabilmente inserito con un lavoro ed un progetto familiare, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione speciale. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 decies ss. c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF ) il Parte_1 C.F._1
diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998
e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
pagina 3 di 4 2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.